LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997


84a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-00716

Il senatore TAPPARO chiede che il Governo risponda quanto prima all'interrogazione 3-00716, di cui è firmatario, riguardante le procedure di mobilità avviate dal Gruppo finanziario tessile nei confronti dei lavoratori dello stabilimento di San Damiano d'Asti, ricordando di avere già sollecitato lo svolgimento della suddetta interrogazione nella seduta del 6 febbraio 1997.

Il sottosegretario MONTECCHI prende atto della richiesta del senatore Tapparo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52)
(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C11a, 0008°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Michele DE LUCA osserva che, in generale, gli schemi di decreto legislativo di riordino dei regimi pensionistici speciali emanati nell'esercizio delle deleghe previste dalla legge di riordino pensionistico, dovrebbero rispondere non soltanto alla finalità di realizzare un principio di equità tra le diverse categorie, ma anche di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio delle gestioni previdenziali.
Sembra pertanto opportuno introdurre nel condivisibile schema di parere predisposto dal relatore un riferimento all'esigenza di accelerare l'adeguamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti all'INPDAI al livello raggiunto per l'assicurazione generale obbligatoria e alla necessità di rendere operativo il trasferimento dall'INPS all'INPDAI di un'aliquota dei contributi per prestazioni temporanee, reso possibile in conseguenza della permanenza dell'INPDAI nel settore previdenziale pubblico.

Il relatore TAPPARO dichiara di accogliere le proposte di integrazione allo schema di parere da lui predisposto, testè avanzate dal senatore Michele De Luca.

La Commissione conferisce quindi al senatore Tapparo il mandato di predisporre un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, sulla base della bozza illustrata nella seduta di ieri integrata con le osservazioni del senatore Michele De Luca.

IN SEDE REFERENTE
(1452) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PELELLA il quale sottolinea che il disegno di legge intende affrontare la questione relativa alle anticipazioni di tesoreria all'INPS, che attiene alla più ampia questione della separazione tra la previdenza e l'assistenza. Le anticipazioni di tesoreria riguardano infatti interventi di tipo assistenziale o di sostegno previdenziale che sono effettuate dall'istituto di previdenza per mezzo di una gestione specifica e che debbono intendersi a totale carico del bilancio dello Stato: finora però si è proceduto, appunto, con anticipazioni che hanno creato problemi di non poco conto all'INPS, sia sul piano della distinzione dei due piani di intervento, sia sul piano finanziario-contabile. Con il provvedimento in titolo si intende definire le partite pregresse, stabilendo che le anticipazioni maturate sino al 31 dicembre 1995, sostitutive del finanziamento del bilancio dello Stato per un importo di circa 121.000 miliardi di lire, devono intendersi a titolo definitivo avuto riguardo, tra l'altro, alla quota parte dell'onere delle pensioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri con decorrenza precedente al 1 gennaio 1989, per un importo di lire 39.300 miliardi, e al finanziamento dello Stato per gli assegni familiari, per un importo di circa 20.000 miliardi. Il relatore ricorda, a quest'ultimo proposito, che tale soluzione è stata individuata in coerenza con una interpretazione dell'articolo 3, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (la legge di riforma previdenziale), che pone gli oneri per gli assegni familiari, a partire dal 1996, integralmente a carico della gestione per le prestazioni temporanee e lascia a carico della gestione degli interventi assistenziali gli oneri relativi al periodo precedente.
Il relatore segnala da ultimo gli effetti positivi che il provvedimento produrrà in termini di maggiore chiarezza contabile, sottolineando che le operazioni di sistemazione contabile derivanti dalla norma in esame saranno definite sul versante statale con un decreto del Ministro del tesoro e sul versante INPS con la procedura e lo strumento della Conferenza dei servizi, così come disciplinata dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale
(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore CORTELLONI, il quale rileva preliminarmente che, a fronte dell'aggravarsi della crisi occupazionale il Governo continua a ribadire la necessità di porre in essere una pluralità di interventi di politica economica, industriale, infrastrutturale, congiunti ad un organico programma di formazione, ricerca e innovazione e a specifiche misure di politiche del lavoro, senza però riuscire a tradurre in pratica tali impegnative dichiarazioni di intenti. In realtà, il Governo, dopo aver tradito le aspettative createsi attorno all'annunciata convocazione della Conferenza sul lavoro, mai svolta, propone un disegno di legge povero di contenuti - malgrado l'impegno profuso dalla maggioranza per sostenere che si tratta di una parte limitata di un progetto più ampio - che, per la parte dedicata al lavoro interinale, sembra ispirato all'esigenza di rincorrere l'iniziativa legislativa già adottata in materia dal Gruppo di Forza Italia e volta ad introdurre un importante strumento di flessibilità del mercato del lavoro. Il disegno di legge del Governo, invece, non coniuga in modo adeguato il tema della crescita dell'occupazione con quello dello sviluppo dell'economia e, mentre le misure contenute nel disegno di legge n. 449 potrebbero conseguire il risultato di creare occupazione aggiuntiva, il disegno di legge n. 1918 sembra destinato a produrre assai limitati effetti su tale versante: infatti non solo non si determinano condizioni più favorevoli di costo della manodopera in affitto rispetto a quella assunta con contratto di lavoro subordinato, ma in varie parti del provvedimento si moltiplicano i vincoli posti a carico dell'impresa, in parallelo con l'aumento del già elevato livello di protezione, finalizzato a garantire gli interessi corporativi, di ceto o legati a sindacati e partiti, più che a tutelare interessi reali dei lavoratori. Basti, a tale proposito, considerare i vincoli posti al contratto di fornitura di lavoro temporaneo al comma 2 e al comma 5 dell'articolo 1, quelli posti dall'articolo 3 per quanto riguarda il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, nonchè l'impostazione dell'articolo 6, sugli obblighi dell'impresa utilizzatrice, dell'articolo 7, sui diritti sindacali, e dell'articolo 10, recante disposizioni sanzionatorie.
L'impostazione del disegno di legge del Governo, prosegue il senatore Cortelloni, risente di una sostanziale contraddizione poichè da un lato sostiene la necessità di introdurre una maggiore flessibilità in entrata e in uscita sul mercato del lavoro, ma dall'altro lato non accede all'idea di rivedere il sistema degli ammortizzatori sociali, vero ostacolo alla flessibilità del lavoro, e idoneo solo a produrre effetti di disincentivazione dell'individuo al lavoro, direttamente proporzionale al grado di tutela assicurato dal sistema. Istituti quali la cassa integrazione, i contratti di solidarietà, l'indennità di mobilità, di disoccupazione e i prepensionamenti, se in tutte le parti del mondo hanno consentito di ridurre il tasso di conflittualità sociale favorendo al tempo stesso importanti processi di ristrutturazione produttiva, in Italia sono stati quasi sempre usati al fine di conservare posti di lavoro in eccedenza, anzichè di tutelare i lavoratori disoccupati quando non hanno dato luogo a veri e propri abusi. Questa impostazione, tipica di una visione demagogica e astratta, è ben documentata dalla macchinosa formulazione dell'articolo 8, relativo alle prestazioni di lavoro temporaneo svolte dai lavoratori in mobilità. Altrettanto criticabile è l'impostazione dell'articolo 12 -dove si cancella per il datore di lavoro la possibilità di dare la prova della mancata simulazione nell'ipotesi di sopraggiunta effettiva necessità di rinnovare il contratto a termine - e dell'articolo 13, con il quale le imprese sono costrette ad avvalersi di due persone per svolgere un lavoro per il quale è sufficiente una sola persona.
Dopo aver espresso dubbi sull'idoneità degli sgravi contributivi previsti dal disegno di legge n. 1918 a compensare la minore produttività del lavoro, il senatore Cortelloni osserva che l'iniziativa legislativa del Governo insiste nella logica, da sempre perseguita dalle forze politiche di sinistra e ormai chiaramente superata, di creare posti di lavoro attraverso l'impiego di denaro pubblico acquisito attraverso l'innalzamento della pressione fiscale, senza cercare di rivitalizzare i meccanismi di mercato, che, invece, potrebbero produrre reale occupazione aggiuntiva, soprattutto se venissero attivati nei settori dove l'Italia è particolarmente avvantaggiata quali quello dei beni culturali e dell'ambiente.
Il disegno di legge n. 449 si muove in una logica del tutto opposta a quella che ispira il Governo, proponendo l'introduzione del lavoro interinale in una prospettiva coerentemente liberista, affrontando il problema del superamento del monopolio pubblico del collocamento, prescrivendo seri e credibili requisiti soggettivi ed oggettivi alle imprese fornitrici, ribadendo in modo esplicito l'istituto del silenzio-assenso della pubblica amministrazione e affrontando con più equilibrio il problema della sostituzione dei lavoratori in sciopero.
In conclusione, il senatore Cortelloni, dopo aver ribadito le sue critiche al disegno di legge n. 1918 e il suo favore per il disegno di legge n. 449, auspica che accanto alle figure giuridiche oggi riconosciute dall'ordinamento, del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, sorga su basi coerenti la nuova figura del lavoro in affitto, rispondente all'esigenza di crescita dell'occupazione e di sviluppo dell'economia.

Interviene successivamente la senatrice PILONI la quale osserva come negli ultimi tempi la discussione sulla riforma del Welfare State si svolga in Italia concentrando l'attenzione esclusivamente sul sistema previdenziale e trascurando completamente il diritto al lavoro e il perseguimento della piena occupazione che dovrebbero invece essere al centro del dibattito, se non si vuole che la riforma dello Stato sociale si risolva in tagli indiscriminati della spesa pubblica e non invece, come dovrebbe essere, nella eliminazione delle insufficienze ed iniquità accumulatesi negli anni e in una compiuta risposta alle esigenze attuali. Sottolineando quindi che il sistema italiano del Welfare State è basato fondamentalmente sul lavoro, ricorda l'appello recentemente sottoscritto da parlamentari europei a favore dell'occupazione, e passa quindi a considerare più direttamente i provvedimenti in titolo per rilevare, innanzi tutto, che bene ha fatto il ministro Treu a rilevare in Commissione come l'impegno del Governo sul fronte dell'occupazione si concretizzi in diversi, numerosi provvedimenti e forse, aggiunge, sarebbe stato opportuno portare a conoscenza della pubblica opinione, in forma più completa e accessibile, le diverse proposte e misure elaborate dal Governo: a tal fine sarebbe stata quanto mai utile una tribuna come quella che avrebbe potuto essere offerta dalla Conferenza nazionale del lavoro.
Per poter aggredire il grosso nodo della disoccupazione sono indispensabili interventi, sia sul lato della domanda, che su quello dell'offerta e, da questo punto di vista, appaiono fuori luogo, in quanto non rispondenti alla realtà, le proprietà miracolose che vengono frequentemente attribuite all'istituto del lavoro interinale, così come non può condividere le critiche verso questo nuovo strumento, necessario per governare i nuovi processi che si manifestano nel mercato del lavoro, che ne paventano la carica destrutturante rispetto alle garanzie attualmente esistenti per i lavoratori. Relativamente alle preoccupazioni come quelle cui ha dato voce il senatore Manzi, relative ai possibili usi distorti di un tale strumento, osserva che si tratta di un rischio reale che va peraltro contrastato dal legislatore tramite l'individuazione degli elementi irrinunciabili per un uso rigoroso del lavoro interinale e rispettoso della tutela dei lavoratori. Tali elementi riguardano, a suo giudizio, la qualità e la serietà dei soggetti autorizzati a fornire lavoro temporaneo e il ruolo che nella disciplina è riservata alla contrattazione tra le parti sociali.
Per quanto riguarda in particolare il primo aspetto, l'oratrice ritiene che, relativamente ai requisiti indicati nei primi tre commi dell'articolo 2 del disegno di legge governativo, andrebbero aumentati il limite minimo di capitale sociale e i valori indicati del sistema di garanzie cauzionali e fideiussorie; portate a sei le regioni nelle quali devono svolgere la propria attività i soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo; precisate quali siano le tipologie di cooperative autorizzate. A tale ultimo proposito, rileva che l'inserimento tra le società cooperative a cui può essere concessa l'autorizzazione, delle cooperative di produzione e lavoro solleva problemi giuridici attinenti in particolare alle possibili disparità di trattamento tra soci e lavoratori: sarà dunque opportuno approfondire tali aspetti, tenendo conto della disponibilità manifestato dal Ministro ad introdurre modifiche in tema di cooperative, in particolare per quanto attiene al socio lavoratore.
Giudica infine estremamente positivo l'avere introdotto, nel provvedimento, norme che introducono incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, questione che può offrire a suo giudizio una leva molto importante per aumentare l'occupazione e redistribuire il lavoro, e si rimette a quanto ieri ha dichiarato il senatore Battafarano su tutti gli altri punti contenuti nel provvedimento governativo.

Il senatore Roberto NAPOLI, citando uno studio del professor Brunetta, secondo il quale la mancata introduzione del lavoro interinale in Italia ha fatto perdere negli ultimi anni qualcosa come 500.000 posti di lavoro, dichiara di dover manifestare tutta la sua amarezza nel constatare come su questioni tanto importanti per l'occupazione siano stati persi inutilmente due anni: si riferisce al modo con cui furono accolti in Parlamento i provvedimenti contenuti nel cosiddetto «pacchetto Mastella», molti dei quali si ritrovano sostanzialmente riproposti oggi nel disegno di legge che porta la firma del ministro Treu. Sono, ed erano, misure importanti per favorire la flessibilità e la mobilità nel mercato del lavoro e furono allora duramente contrastate dalla sinistra, che riteneva evidentemente inconcepibile che interventi innovativi sul mercato del lavoro fossero adottati da un Governo che non apparteneva alla sua area politica. A tale proposito, prosegue l'oratore, non si può non ricordare l'intervento televisivo dell'onorevole Melandri, secondo alcuni determinante per l'esito dell'ultima campagna elettorale, che accusò il centro-destra di voler smantellare lo Stato sociale e rivendicò l'intangibilità della tutela del lavoro, della sanità e delle pensioni. Si tratta di una grande ipocrisia, forse utile ai fini elettorali, ma condannata dalla realtà dei fatti: più volte egli ha sottolineato che la riforma del sistema previdenziale del 1995 comincerà a produrre qualche effetto solo a partire dall'anno 2000 e oggi la sinistra, fra mille contraddizioni ed incertezze, deve fare i conti con le conseguenze di un mercato del lavoro ingessato ed eccessivamente sindacalizzato e con l'evoluzione demografica che fra poco tempo farà sì che, a fronte di un lavoratore attivo, ci saranno, se non si cambiano le norme, due pensionati.
Contro ogni logica di schieramento, egli, con senso di responsabilità, dichiara di essere a favore del disegno di legge governativo e, criticato l'eterno rinvio cui il Governo sottopone la convocazione della Conferenza nazionale del lavoro, afferma che se non tutti possono trovare il coraggio di ammettere di aver commesso un errore, si può pretendere però dalla sinistra che non ricorra più, nella polemica politica con il centro-destra, a slogan menzogneri, e non consideri più la materia del lavoro come sua esclusiva competenza.

Il senatore Michele DE LUCA osserva che una corretta lettura del disegno di legge n. 1918 non può prescindere dalla considerazione che esso dà attuazione ad alcune parti dell'Accordo del lavoro stipulato nel settembre 1996, e si colloca nell'ampio quadro dei contenuti e delle misure indicate in tale Accordo. In questo aspetto va rintracciata la differenza più sostanziale con le proposte a suo tempo formulate dal Governo di centro-destra in materia di flessibilità del mercato del lavoro. Se è vero, infatti, che su singoli temi non si registrano differenze essenziali, è altrettanto vero che il riferimento all'Accordo del lavoro costituisce l'elemento discriminante di fondo tra le posizioni del centro-destra e le proposte avanzate dal Governo in carica.
Anche se da più parti è stato ricordato, non senza toni polemici, che il Parlamento non può e non deve considerarsi rigidamente vincolato ai contenuti dell'Accordo, non si può, d'altra parte, non tenere nella dovuta considerazione l'elevato livello di legittimazione che ad essi deriva dal consenso espresso dalle parti sociali e dalla partecipazione dell'Esecutivo alla formazione dell'Accordo stesso o, più precisamente, della parte di esso su cui si è concretizzata la convergenza, dato che per alcuni temi - indicati nella premessa all'Accordo - è previsto un intervento unilaterale, non essendo stato possibile conseguire l'intesa per la via pattizia.
L'Accordo e il disegno di legge n. 1918 condividono l'obiettivo di coniugare la crescita economica con la riduzione del tasso di disoccupazione, attraverso lo strumento della flessibilità normata, di cui opportunamente il ministro Treu ha ricordato in Commissione i limiti insuperabili, in particolare per quanto riguarda la vigorosa esclusione di interventi normativi in materia di flessibilità in uscita.
Dopo essersi soffermato sulla necessità di approfondire la riflessione sul sistema di fonti delineato dal disegno di legge del Governo con un complesso intreccio, non sempre felice, tra legge, contrattazione collettiva e normazione secondaria e dopo avere osservato che il modello di incentivazione proposto ha come riferimento non l'impresa, bensì l'occupazione, ed è mirato, soprattutto nelle misure previste sull'orario di lavoro, a redistribuire tra più lavoratori il lavoro scarso, il senatore Michele De Luca passa ad esaminare le disposizioni sul lavoro interinale, opponendo in primo luogo ai rilievi di chi sottolinea l'eccessivo vincolismo di esse una considerazione di carattere generale sulla vigenza del divieto di appalto di manodopera di cui alla legge n. 1369 del 1960. Il lavoro interinale, che costituisce in sostanza una deroga a tale divieto, è costruito su un rapporto trilaterale fondato sui due contratti, di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e di prestazione di lavoro temporaneo. Per quanto riguarda il contratto di fornitura, le disposizioni dell'articolo 1 sono coerenti con quanto previsto dall'Accordo sul lavoro, anche se vanno registrate le perplessità già espresse in altri interventi sull'introduzione in via sperimentale di tale istituto nel settore dell'edilizia e sul rinvio in bianco alla contrattazione collettiva per quanto riguarda la definizione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo. Le disposizioni sui soggetti abilitati, di cui all'articolo 2, sono coerenti con le indicazioni contenute nell'Accordo sull'affidabilità, sulla copertura territoriale e sulla garanzia di condizioni di parità dei lavoratori in missione con i lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice. Un'analoga continuità tra l'Accordo e il disegno di legge n. 1918 si riscontra per le disposizioni sul contratto di prestazione, di cui all'articolo 3, anche se alcune parti, forse eccessivamente limitative della libertà dei lavoratori, sono suscettibili di miglioramento. Sono altresì condivisibili le disposizioni sul trattamento contributivo e sul finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, anche se probabilmente viene formulata una previsione ottimistica in relazione alle risorse che potranno affluire alla formazione attraverso il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 5 al fondo per l'occupazione. Desta invece perplessità il comma 5 dell'articolo 6, relativo all'incomputabilità del prestatore di lavoro temporaneo nell'organico dell'impresa utilizzatrice, poichè in tal modo, non ponendosi un limite attraverso l'indicazione di una misura percentuale di lavoratori temporanei rispetto ai lavoratori subordinati impiegati in un'impresa, si introduce un elemento di flessibilità eccessiva dato che, in una ipotesi limite, vi potrebbe essere un'azienda con organici interamente composti da lavoratori in affitto. Vi è poi da chiedersi se l'obbligo di informazione previsto al comma 3 dell'articolo 7 sia sufficiente ad assicurare il controllo sindacale sull'utilizzazione dei lavoratori temporanei presso le imprese utilizzatrici. Molto opportunamente, invece, all'articolo 8, viene consentito alle imprese fornitrici di assumere lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni temporanee.
Dopo aver auspicato l'applicazione integrale delle sanzioni previste dalla legge n. 1369 del 1960 alle violazioni delle regole in materia di lavoro interinale, il senatore Michele De Luca passa ad esaminare l'articolo 12, ricordando preliminarmente che la revisione della disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato è materia indicata nella premessa dell'Accordo, non essendo stato raggiunto su di essa l'assenso delle parti sociali. Egli ritiene nel complesso insufficiente l'insieme delle disposizioni che figurano in tale articolo. Esse infatti incidono sul principio della preferenza che l'ordinamento accorda al contratto di lavoro a tempo indeterminato, e occorre a tale proposito ricordare che l'estensione del contratto a termine è destinata ad intaccare l'area di stabilità del rapporto di lavoro e ad estendere un'area di precarietà che incoraggia la lesione di diritti fondamentali e la rinuncia ad essi da parte dei lavoratori: basti pensare, a tale proposito, ai diritti in materia di sicurezza. All'articolo 13, inoltre, andrebbe operata una distinzione più precisa tra gli incentivi alla riduzione e alla rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi al lavoro a tempo parziale, al fine di delineare un più corretto impiego di questi ultimi. Per quanto riguarda infine l'articolo 14, relativo al contratto di formazione lavoro, il senatore Michele De Luca osserva che la prosecuzione dei benefici contributivi per un anno non dà luogo a particolari rilievi critici, mentre desta perplessità l'intento di protrarre di un anno i benefici previsti per l'impresa sul piano dello svolgimento del rapporto di lavoro.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto per la seduta già convocata per questa sera alle ore 20.

La seduta termina alle ore 16,15.