434a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(4038) Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il relatore CALVI illustra l'emendamento 3.1, sottolineando come esso recepisca le indicazioni emerse nel corso della seduta di ieri in merito all'opportunità di non rinviare la data di efficacia della disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, introdotta dall'articolo 171 del decreto legislativo n.51 del 1998. La proposta emendativa in questione sopprime quindi la lettera b) del capoverso 2-bis del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n.145 del 1999 e introduce una serie di previsioni volte a far fronte alle eventuali difficoltà che potrebbero sorgere sul piano della concreta operatività degli uffici giudiziari in conseguenza della scelta di non posticipare la predetta data. In particolare, nei casi in cui l'operare della nuova causa di incompatibilità imporrà la sostituzione del giudice dell'udienza preliminare, l'emendamento prevede, tra l'altro, la sospensione del corso della prescrizione dalla data del 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata, ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto.

Il senatore MILIO illustra poi l'emendamento 3.2, richiamando con forza l'attenzione sull'esigenza di sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 2-ter del comma 3 dell'articolo 3 del decreto in conversione dichiarando di non poter in alcun modo condividere una scelta, in materia di giudici onorari, che appare contraddittoria con l'impostazione di fondo del decreto legislativo n.51 del 1998, quale emerge, in primo luogo, dall'articolo 35 del decreto legislativo stesso.

Il relatore CALVI esprime parere contrario sull'emendamento 3.2, osservando come la soluzione ivi contenuta sia una diretta conseguenza della scelta effettuata con il decreto-legge n.145 di rinviare la data di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del decreto legislativo n.51 e relative alla ripartizione degli affari penali fra il tribunale in composizione monocratica e il tribunale in composizione collegiale.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e parere contrario sull'emendamento 3.2.

Il presidente PINTO, dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, pone ai voti l'emendamento 3.1 che viene approvato.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.2 e invita il senatore Milio a ritirare tale proposta emendativa

Il senatore MILIO insiste per la votazione dell'emendamento 3.2 che, posto ai voti, è respinto.

Il presidente PINTO dichiara improponibile ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento l'emendamento 5.0.1, ricordando che, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984, tale disposizione deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso in sede di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge.

Poste separatamente ai voti sono poi approvate le proposte di coordinamento Coord. 3.1, Coord. 3.2, Coord. 3.3, Coord. 3.4 e Coord. 4.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n.145 del 1999, con le modificazioni approvate nel corso dell'esame, e a richiedere altresì l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del Regolamento.

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri
(91) LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
(95) LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione
(198) SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali
(471) GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione
(1211) MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale
(1615) GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale
(1821) VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta
(2085) FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale
(2360) SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia
(2531) LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero
(2649) VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale
(2679) LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero
(2680) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari
(2834) CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali
(3340) BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato
(3457) CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale
(3518) GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini
(3709) MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato
(3712) MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio
(3757) FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore FOLLIERI interviene prospettando una possibile riformulazione dell'emendamento 11.0.1, volta a modificare correlativamente l'articolo 684 del codice penale includendo esplicitamente in tale fattispecie anche la ipotesi di violazione dei divieti di pubblicazione, che si verrebbero ad introdurre con la modifica all'articolo 114 del codice di procedura penale proposta con lo stesso emendamento 11.0.1.

Prende la parola il senatore CALVI il quale ribadisce che le finalità ispiratrici dell'emendamento presentato dal senatore Follieri sono certamente condivisibili, ma che la soluzione delineata, sia nel testo presentato sia con la riformulazione prospettata, implica, come già sottolineato nella seduta di questa mattina, non trascurabili problemi di coordinamento con la normativa vigente. Ciò premesso, la scelta di affrontare questi temi mediante la presentazione e l'esame di un autonomo disegno di legge appare senz'altro la strada più convincente che consentirebbe di rispondere alla necessità di un intervento legislativo su tali problematiche senza i rischi che potrebbero derivare da misure adottate in maniera affrettata e senza un adeguato approfondimento.

Il senatore BUCCIERO illustra gli emendamenti 11.0.2 e 11.0.3.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 11.0.4.

Il presidente relatore PINTO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 11.0.5. Più in generale il presidente relatore rileva ancora una volta quanto già evidenziato questa mattina circa la delicatezza e la complessità della materia dei rapporti fra giustizia e mezzi di comunicazione di massa, delicatezza e complessità che rendono senz'altro opportuno che questa materia sia presa in considerazione in altra sede ed in maniera specifica e ben più approfondita di quanto non sia possibile fare in sede di esame dei disegni di legge in titolo. Invita pertanto i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Il senatore RUSSO condivide pienamente le considerazioni svolte dal presidente relatore, giudicando inoltre non convincente la scelta di ampliare il ricorso alla sanzione penale in un ambito in cui invece sarebbero più incisivi interventi che operassero sul piano del costume e della deontologia professionale, rinviando eventualmente a meccanismi sanzionatori di tipo diverso da quello penale. Sotto un diverso profilo, le soluzioni proposte con gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 devono ritenersi non condivisibili anche perché le finalità ispiratrici di tali emendamenti, pur in sé meritorie, vengono perseguite mediante una forte restrizione della libertà di stampa.

Il senatore GIORGIANNI aggiunge la sua firma all'emendamento 11.0.1.

Il senatore FASSONE esprime condivisione rispetto a tutti quegli interventi che intendono evitare forme di sovraesposizione dei soggetti coinvolti nei procedimenti penali. Tuttavia ritiene che tale effetto non possa essere affidato a norme penali bensì occorra garantire, eventualmente con sanzioni disciplinari, il rispetto dei codici morali e deontologici che dovrebbero impedire quelle deviazioni che, purtroppo, non sono mancate. Suggerisce che si proceda alla votazione dell'emendamento 11.0.1 per parti separate votando la prima parte dalle parole «1. Il titolo dell'articolo 114» fino alle parole «disposto la custodia cautelare»; quindi la restante parte dell'emendamento, dalle parole «è altresì» fino alle parole «sui provvedimenti adottati».

Il senatore FOLLIERI condivide le osservazioni del senatore Fassone.

Il presidente RELATORE fa osservare che l'articolo 114 del codice di procedura penale nel testo vigente viene richiamato dal successivo articolo 115 e che per effetto di tale richiamo la violazione del divieto di pubblicazione previsto dall'articolo 114 costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati pubblici ovvero da persone che esercitano una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione nello Stato: si potenzierebbe così quel ricorso alla sanzione disciplinare verso il quale il dibattito appena svolto ha fatto emergere una preferenza.

Si passa, quindi, all'espressione dei pareri.

Sull'emendamento 11.0.1 il presidente RELATORE preannunzia che, in caso di votazione per parti separate si pronunzierà in senso favorevole sulla prima parte dalle parole «1. Il titolo dell'articolo 114» fino alle parole «disposto la custodia cautelare»; mentre il parere sarà contrario sulla restante parte dell'emendamento dalle parole «è altresì» fino alle parole «sui provvedimenti adottati».

Seguono interventi del senatore CALVI - il quale fa notare come il divieto di pubblicazione proposto sarebbe circoscritto alla sola fase delle indagini preliminari - RUSSO - che ribadisce la inaccettabilità di introdurre in maniera improvvisata, senza adeguato approfondimento, norme in un settore tanto delicato - e, infine, FOLLIERI che, prefigura una ulteriore formulazione dell'emendamento 11.0.1.

Il presidente RELATORE richiama, poi, l'attenzione della Commissione su un ulteriore elemento suscettibile di rafforzare le osservazioni già svolte in merito alla complessità e alla delicatezza della materia che gli emendamenti in esame involgono: si tratta della possibile, connessa, esigenza dell'imputato sottoposto a fermo o arresto o nei cui confronti è stata eseguita l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare a vedere pubblicata la propria immagine, qualora ritenga ciò necessario. In tal caso è evidente come la criminalizzazione del fatto della pubblicazione dell'immagine, disposta in via generale, potrebbe collidere anche con tale interesse.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di oggi, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANA E POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, 3 giugno già convocata per le ore 8,30 nonché la seduta pomeridiana dello stesso giorno, già convocata per le ore 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4038

Art. 3.

Al comma 3, sopprimere la lettera b) del capoverso 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è aggiunto il seguente:

«Art. 219-bis - 1. Se, alla data del 2 giugno 1999 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti:
2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.
3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.
5. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1 del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6 del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare».
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale».
3.1
Il Relatore

Al comma 3, al capoverso 2-ter, sopprimere l'ultimo periodo da: «Sino alla stessa data» fino a: «alla data indicata nel comma 1».
3.2
Milio

Art. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alla legge 28 settembre 1998, n. 336, al comma 1, le parole: «di tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «di quattro anni».
5.0.1
Pardini, Bonfietti


PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Art. 3.

Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera c) sostituire le parole: «articoli 42-quater, comma 2 e 43-bis, comma 3, lettera b) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».
Coord. 3.1
Il Relatore

Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera d), sostituire le parole: «articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» e le parole: «dall'articolo 42-quater, comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».
Coord. 3.2
Il Relatore

Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera e), sostituire le parole: «articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».
Coord. 3.3
Il Relatore

Al comma 3, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Coord. 3.4
Il Relatore

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» e le parole: «previsti dal secondo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».
Coord. 4.1
Il Relatore


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

Art. 10.

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Nel caso di cui al comma precedente, nonché nel caso di condanna a sola pena pecuniaria se l'imputato ne fa richiesta, il giudice può ordinare altresì che rimanga sospesa anche l'esecuzione della pena pecuniaria, rispettivamente per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Il giudice può disporre che la sospensione condizionale si estenda alle pene accessorie».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo comma dell'articolo 166 del codice penale è soppresso».
10.1
Russo, Calvi, Senese, Fassone

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le paorle: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono aggiunte le altre: «, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, per un tempo determinato comunque non superioreo alla durata della pena sospesa»;
b) al secondo comma le paorle: «salvo che ciò sia impossibile« sono sostituite con le altre: «; ma se la pena detentiva è inflitta congiuntamente a pena pecuniaria o se ad essa consegue una pena accessoria il giudice anzichè imporre l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma precedente, può disporre che la sospensione condizionale non si estenda, in tutto o in parte, alla pena pecuniaria ovvero alla pena accessoria.

2. Al primo comma dell'articolo 166 del codice penale sono aggiunte, in fine, le paorle: «, salvo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 165».
3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è aggiunta, in fine, la parola: «sospese».
10.0.1 (Nuovo testo)
Russo, Fassone

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione».
10.2
Russo, Calvi, Senese, Fassone

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, sopprimere il secondo capoverso.
10.3
Russo, Calvi, Senese, Fassone

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «su specifica richiesta dell'imputato».
10.4
Milio

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, il secondo capoverso, è sostituito dal seguente:

«Nel pronunciare sentenza di condanna alla sua pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione».
10.4 (Nuovo testo)
Milio

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, al terzo capoverso, sostituire la parola: «può» con l'altra: «deve» e aggiungere in fine le parole: «se non ostino precedenti penali».
10.5
Milio

Al comma 1, nell'articolo 163 ivi richiamato, al quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche se congiunta a pena pecuniaria».
10.6
Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il primo comma dell'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie».
10.7
Russo, Calvi, Senese, Fassone

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Nell'articolo 165 del codice penale, al primo comma dopo le parole: “conseguenze dannose o pericolose del reato” sono aggiunte le seguenti: “, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato”; e nel secondo comma sono conseguentemente soppresse le parole “salvo che ciò sia impossibile”».
10.0.1
Fassone

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.
11.1
Bertoni

Sopprimere l'articolo.
11.2
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - 1. L'articolo 684 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque fornisce notizie, atti o documenti riguardanti un'inchiesta o un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione o che comunque non risultino essere depositati, ovvero chiunque, senza specificamente citarne la fonte, ne dà luogo alla pubblicazione o comunque li diffonde, con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. La pena è raddoppiata nel caso previsto dal comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale ed è triplicata nel caso in cui la violazione alla detta norma abbia luogo con l'impiego di mezzi di diffusione elettronica aventi carattere di circolarità».
11.3
Caruso Antonino, Bucciero

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il titolo dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Divieto di pubblicazione di atti e di immagini”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine della persona fermata, arrestata o nei cui confronti è stata eseguita l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare. È altresì vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati”».
11.0.1
Follieri

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 114 del codice di procedura penale sono sostituiti con i seguenti:

“6. È fatto divieto di diffondere o pubblicare, con qualsiasi mezzo ed anche in maniera parziale, le generalità o l'immagine, nonchè notizie od immagini idonee a consentire l'identificazione dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando gli stessi non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, su istanza dell'esercente la potestà o del pubblico ministero, può consentire la diffusione, nell'interesse esclusivo del minorenne. Avverso il provvedimento è ammesso reclamo da parte dell'esercente la potestà.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto, con esclusione di quanto previsto nel comma precedente”».
11.0.2
Caruso Antonino, Bucciero

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

1. Il divieto imposto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, e dall'articolo 114, comma 6 del codice di procedura penale si applica anche con riferimento ai minorenni che non siano imputati, testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, ma che siano parenti o affini di persone coinvolte in procedimenti penali o in vicende aventi rilevanza penale, o che siano essi stessi a qualsiasi titolo ed anche indirettamente coinvolti nelle medesime.
2. Anche al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, nessun minore che si trovi anche indirettamente in correlazione con soggetti coinvolti in fatti di rilevanza penale o di palese condanna sociale può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella famiglia, nella corrispondenza e presso la sua dimora.
3. Quanto previsto nei commi che precedono si applica anche con riferimento ai minorenni che si trovino in stato di affido familiare o per i quali sia in corso il procedimento di adozione.
4. La violazione delle previsioni contenute nei commi precedenti è punita a norma dell'articolo 684 del codice penale. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 115 del codice di procedura penale”».
11.0.3
Caruso Antonino, Bucciero

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 684, è inserito il seguente:

“Art. 684-bis. - Chiunque pubblica o diffonde con qualsiasi mezzo il nome o l'immagine di magistrati nell'esercizio delle funzioni in materia penale è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni”».
11.0.4
Greco, Centaro, Pera, Scopelliti

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Chiunque pubblica o diffonde con qualsiasi mezzo il nome o l'immagine di magistrati nell'esercizio delle funzioni in materia penale è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni”».
11.0.5
Cirami