GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 4 MARZO 1997


91a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 10,20.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Mirone e Ayala.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0032°)

Il presidente ZECCHINO formula auguri di una pronta guarigione al senatore Antonino Caruso, colpito da un improvviso malore alla fine della scorsa settimana.

Si apre, quindi, un dibattito sul prosieguo dei lavori della Commissione, in relazione all'imminente inizio dell'attività dell'Assemblea.

Dopo ripetuti interventi del presidente ZECCHINO, dei senatori CIRAMI, GRECO, RUSSO, BERTONI, SCOPELLITI e CIRAMI si conviene di trattare nella seduta odierna i provvedimenti in materia di procedimenti riguardanti i magistrati

IN SEDE REFERENTE
(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio
(92) LISI. Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La Commissione, dopo interventi del presidente ZECCHINO e dei senatori CIRAMI, SENESE e RUSSO, delibera di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti ai provvedimenti in titolo a martedì 11 marzo alle ore 19.

(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati
(484) BUCCIERO. Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 23 gennaio scorso.

Il presidente ZECCHINO ricorda che, nell'ultima seduta dedicata alla trattazione del provvedimento in titolo, la Commissione aveva convenuto di assumere a testo base dell'esame il disegno di legge n. 1504.

Peraltro, alla luce del dibattito medesimo, richiama l'attenzione della Commissione sulla possibilità di percorrere un diverso cammino procedurale atteso che l'approvazione, anche se con modificazioni, del disegno di legge governativo, determinerebbe l'assorbimento del disegno di legge di iniziativa parlamentare (atto Senato n. 484). Qualora, pertanto, vi fosse l'assenso del proponente senatore Bucciero il relatore potrebbe convenire sulla possibilità di procedere all'esame parallelo dei due provvedimenti, in un testo unificato considerando che gli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge n. 484, saranno da intendersi come riferiti all'articolo 6 del neo testo unificato.

Il RELATORE fa suo il suggerimento del presidente.

Il senatore RUSSO si sofferma sulla esigenza di consentire a tutte le componenti della Commissione di partecipare alla votazione degli emendamenti: pertanto ritiene opportuna la mera illustrazione degli stessi emendamenti, i quali potranno eventualmente essere votati nella seduta pomeridiana.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti.

In sede di esame dell'emendamento 1.1 il senatore RUSSO intenderebbe conoscere il senso della proposta emendativa, presentata dal Governo, rispetto alla originaria stesura del disegno di legge parimenti di iniziativa governativa.

Il RELATORE chiarisce che la distinzione afferisce alla qualità della persona coinvolta nel procedimento. Chiarisce, altresì, che è stata effettuata un operazione di accorpamento dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del disegno di legge del governo.

Il senatore FOLLIERI fa notare che l'emendamento così formulato esclude dalla fattispecie proposta la persona sottoposta ad indagini, prefigurando una situazione normativa che egli non potrebbe condividere.
Concorda sulle valutazioni del precedente oratore il senatore CIRAMI.

Il senatore RUSSO è dell'avviso che le preoccupazioni evidenziate dai precedenti intervenuti possano essere agevolmente superate in relazione alla possibilità, offerta da una interpretazione pacifica, di estendere le norme sull'imputato anche alla persona sottoposta ad indagine.

Il Rappresentante del governo si dice, comunque, disponibile a riformulare l'emendamento 1.1 in una versione modificata dai successivi emendamenti 1.2 e 1.3, qualora i medesimi venissero accolti dalla Commissione.

Sul tenore degli emendamenti 1.2 e 1.3 si delinea un orientamento positivo della Commissione, dopo interventi del senatore BERTONI - che dichiara la sua personale preferenza per l'originario testo presentato dal Governo - e del senatore FOLLIERI il quale osserva come la qualità di imputato abbia una sua precisa valenza in relazione allo svolgimento del rito direttissimo.

Si pronunciano, quindi, in senso favorevole agli emendamenti 1.2 e 1.3 il RAPPRESENTANTE del governo e il RELATORE.

Conseguentemente si prende atto della esigenza di coordinare il comma 2 dell'emendamento 1.1 negli stessi termini del comma 1 del medesimo emendamento, nel testo che risulterà dall'approvazione degli emendamenti 1.2 e 1.3, aggiungendo la qualità di persona sottoposta alle indagini a quella, già prevista dall'emendamento in questione, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, sono, quindi, accantonati.

Prende la parola il senatore BERTONI per richiamare l'attenzione della Commissione sui delicati problemi di raccordo fra l'articolo 11 del codice di procedura penale e gli articoli 43 e 45. Si rimette, comunque, al giudizio della Commissione su tale problema.

Seguono sulla questione evocata dal senatore Bertoni ripetuti approfonditi interventi dei senatori FOLLIERI, BUCCIERO, SENESE, RUSSO e FASSONE i quali - tra l'altro -danno atto della fondatezza delle valutazioni messe in evidenza dal senatore Bertoni.

Dopo che il senatore FASSONE ha posto in luce come, nella prospettiva del varo del provvedimento in titolo, gli effetti dello spostamento territoriale di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati sarebbe opportunamente circoscritto, si conviene di accantonare gli emendamenti 1.4 e 1.5.

In sede di esame degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, il presidente ZECCHINO sottolinea l'opportunità di un adeguato coordinamento con le modifiche che si intendono apportare all'emendamento 1.1.

Il senatore BUCCIERO chiarisce la portata dell'emendamento 1.0.1 di cui è primo firmatario.

Non condivide l'emendamento in esame il relatore MILIO atteso che l'effetto che ne deriverebbe in termini di spostamento di competenza risulterebbe troppo lontana dai principi generali in materia vigenti: principi che andrebbero - a suo avviso - assolutamente mantenuti con riferimento al luogo del commesso reato.

Il senatore SENESE si pone il problema della operatività del principio del giudice naturale nei confronti dei magistrati della Direzione nazionale antimafia.

Il senatore BUCCIERO ritiene di dover mantenere l'emendamento da lui presentato.

Prende nuovamente la parola il senatore BERTONI che mette, con ampia argomentazione, in luce gli effetti dell'emendamento testè esaminato in merito ai magistrati applicati alla Direzione nazionale antimafia: l'articolo 11 del codice di procedura penale - egli osserva - nella sua formulazione attuale si applicherebbe infatti anche a questi soggetti. Mette altresì in rilievo la evidente ratio della normativa di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale la quale intende evitare che il giudice del procedimento possa essere sospettato di parzialità. Tale aspetto gli sembra particolarmente da tener presente nel caso dei magistrati applicati alla Direzione nazionale antimafia.
Conclude dichiarando la sua preferenza per l'emendamento 1.0.2.

Segue una ulteriore precisazione del senatore BUCCIERO.

Prende la parola il senatore RUSSO che annuncia, a sua volta, di non condividere l'emendamento 1.0.1. Ritiene tuttavia, che il testo vigente dell'articolo 11 del codice di procedura penale lasci impregiudicati i suoi effetti sul magistrato applicato alla Direzione nazionale antimafia. In tale prospettiva - a suo avviso - si potrebbe non dover effettuare spostamenti di competenza specifici in relazione a tale categoria di magistrati.

Segue una richiesta di chiarimenti del presidente ZECCHINO, cui replica il senatore BERTONI.

Sempre in merito all'emendamento 1.0.1 da parte del senatore RUSSO vengono avanzate profonde riserve circa il comma 3 del testo proposto.

Prendendo avvio dal comma 2 dell'emendamento 1.0.1 si apre, quindi, un dibattito in merito alla utilizzabilità degli atti dell'indagine compiuti in violazione del divieto di cui al precedente comma 2 dell'emendamento, cui prendono parte il RELATORE, i senatori BERTONI, FASSONE e CIRAMI, e il presidente ZECCHINO. Dagli intervenuti viene - in particolare - fatto osservare come la sostanza del secondo comma sia già prevista dalle disposizioni recate dall'articolo 11 del codice di procedura penale.

Prendendo nuovamente la parola, il senatore CIRAMI sottolinea l'estrema innovatività della regolamentazione proposta dall'emendamento rispetto ai principi generali.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono, quindi, parere contrario sull'emendamento in esame.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 1.0.3.

Il senatore RUSSO ne rileva la connessione con il successivo emendamento 6.3, circa le cause civili riguardanti i magistrati.

Si conviene, pertanto, di accantonarlo in attesa di esaminare l'emendamento 6.3.

In sede di esame dell'emendamento 1.0.4 il firmatario senatore BUCCIERO ne propone l'accantonamento, cui accede la Commissione, atteso il suo collegamento con il precedente emendamento 1.0.3.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Il senatore CIRAMI dà ragione dell'emendamento 2.3, di cui è firmatario, sottolineando che la propria proposta emendativa, pur andando in direzione contraria alla posizione da lui espressa in sede di esame generale - nel corso della quale si era espresso in favore del sistema del sorteggio - intende più meditatamente corrispondere alle reali esigenze di molti settori, oltrechè operare per il migliore interesse delle parti coinvolte nel procedimento.

Il sottosegretario AYALA, osserva che le proposte emendative in esame muovono sostanzialmente nella direzione del testo inizialmente proposto dal Governo, laddove esse superano la scelta del sorteggio.

Il senatore RUSSO ricorda che occorrerà coordinare formalmente l'intitolazione della tabella A in relazione a quanto illustrato in sede di esame dell'emendamento 1.1.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, il PRESIDENTE avverte che, se approvati, essi determineranno la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, una necessaria riformulazione dell'articolo 3, nonchè la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4.

L'emendamento 2.4 viene, quindi, accantonato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 3, si passa all'esame dell'emendamento 4.1.

Il senatore BERTONI chiarisce approfonditamente il rapporto fra la proposta emendativa in esame e gli emendamenti precedentemente esaminati.

Il senatore RUSSO invita il relatore a ritirare l'emendamento.

Dopo che il RELATORE si è rimesso alla Commissione si conviene, quindi, di proporre il ritiro dell'emendamento.

In sede di esame dell'emendamento 4.2, si constata che esso è collegato all'emendamento 2.4.

Medesime considerazioni il PRESIDENTE svolge in merito all'emendamento 4.3, considerazioni sulle quali conviene la Commissione.

L'emendamento 4.4 viene illustrato dal senatore CIRAMI.

Esprime parere contrario il relatore MILIO, osservando che la proposta violerebbe il principio generale del tempus regit actum oltretutto effettuando uno scompenso normativo sulla definizione del momento a partire dal quale verrebbero disciplinati i procedimenti riguardanti i magistrati, considerazione che lo aveva indotto ad accedere alla proposta di ritirare il precedente emendamento 4.1.

Il GOVERNO si dichiara, a sua volta, contrario all'emendamento.

Venendo, poi, ad esaminare l'emendamento 4.5 il PRESIDENTE osserva, e la Commissione concorda, che esso segue la sorte dell'emendamento 2.4.

Per l'emendamento 4.0.1 si prefigura il ritiro, dopo intervento del sottosegretario AYALA - che lo ritiene superfluo - e dopo che il RELATORE ha preso atto delle osservazioni del Governo.

Sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 si svolge, quindi, un articolato dibattito cui partecipano il sottosegretario AYALA, il senatore SENESE e il RELATORE.

Così terminato l'esame degli articoli da 1 a 5, facenti parte originariamente del disegno di legge n. 1504, si passa all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 484, che diviene articolo 6 del testo unificato.

Sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 si svolge un unico dibattito prefigurando - in particolare - i rapporti fra i rispettivi emendamenti in cui intervengono il sottosegretario AYALA, il RELATORE, ripetutamente il senatore RUSSO, i senatori BUCCIERO e BERTONI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.