IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDI' 13 LUGLIO 2000

338ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari” (n. 700).
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 13 marzo 1999, n. 133. Esame e rinvio).



Il senatore MASCIONI, relatore alla Commissione, illustra i contenuti dello schema di decreto in titolo, che reca alcune integrazioni e correzioni della cosiddetta riforma ter, e non certo un suo stravolgimento; del resto, subito dopo l'insediamento del nuovo Governo, il Ministro della sanità Veronesi e lo stesso Presidente del Consiglio hanno confermato la continuità e la coerenza degli indirizzi governativi in materia di scelte sanitarie rispetto all'impostazione del decreto n. 229.
Il testo aggiorna e corregge alcuni aspetti della riforma ter, in particolare quelli concernenti le modalità attuative dell'attività libero-professionale intramuraria dei medici, senza comunque rimettere in discussione la scelta del rapporto esclusivo e irreversibile, sul quale peraltro si è anche costruito il nuovo contratto di lavoro dei medici.
Con l'articolo 1 si vuole risolvere il problema della carenza di strutture sanitarie destinate alla libera professione intramuraria. In un anno dovranno essere spesi i 3.000 miliardi messi a disposizione per le ristrutturazioni; i medici potranno però continuare a visitare nei propri studi privati per altri tre anni.
La scadenza del 30 giugno 2001 è vicina: pertanto il Governo dovrà prevedere il massimo di semplificazione delle procedure, così come dovrà precisare che i 3.000 miliardi sono aggiuntivi ai 20.000 previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, in caso contrario infatti le Regioni si troverebbero di fronte ad un difficilissimo compito di rideterminazione dei programmi previsti dal suddetto articolo 20.
Le risorse necessarie dovranno pertanto essere previste nella legge finanziaria del 2001, dando però già oggi le indicazioni operative per le Regioni e le aziende sanitarie e ospedaliere, in maniera che le procedure per poter impegnare e spendere i finanziamenti si avviino immediatamente.
Lo stesso articolo 1 prevede la costituzione, ad opera del Ministro della sanità, di un Osservatorio che avrà il compito di controllare l'avvio del nuovo regime di attività dei medici del Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 2 concerne la possibilità di assumere personale di supporto per l'effettuazione della attività libero-professionale.
L'articolo può apparire pleonastico, ma indubbiamente viene incontro ad una giustificata preoccupazione per il rischio di una carenza del personale infermieristico ed amministrativo necessario.
D'altra parte, se non c'è dubbio che l'attività libero-professionale intromoenia deve essere garantita, essa non deve essere considerata una parte separata rispetto al resto dell'organizzazione; c'è perciò qualche rischio nel dettare le condizioni di assunzione del personale di supporto e della sua utilizzazione; va infatti evitato un doppio regime tra attività normale e libera professione, pena l'aggiramento del principio della esclusività.
La possibilità di collaborare tramite contratti di diritto privato anche con società cooperative e di servizi, poi, bisogna semplicemente considerarla una possibilità in più per le aziende che, peraltro nella loro autonomia gestionale, possono già farlo anche senza l'articolo 2.
L'articolo 3 prevede che i medici che hanno scelto l'intramoenia mantengono la disponibilità del proprio studio professionale, fatta salva la possibilità che le Regioni disciplinino in maniera più restrittiva la materia, o comunque si tutelino da eventuali conflitti di interesse tra professionisti e aziende.
L'articolo 4 contempla e regola l'attività di consulto.
L'articolo 5 consente il funzionamento in via straordinaria del collegio di direzione e del comitato di dipartimento.
L'articolo 6 afferma un principio importante, cioè che la rappresentatività delle organizzazione sindacali è basata sulla consistenza associativa, così come sancisce che la graduatoria aziendale annuale dovrà evidenziare i medici forniti dell'attestato o del diploma, in modo che sia prevalente la percentuale di questi medici nella graduatoria.
Quest'ultima norma ha suscitato qualche resistenza, ma ci si allinea, da questo punto di vista, alla normativa e alla prassi europea.
Un aspetto dello schema di decreto legislativo che merita un'attenta e approfondita riflessione è quello rappresentato dall'articolo 7 recante accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il Servizio sanitario nazionale.
Così come è formulato può determinare situazioni non prevedibili per le Regioni sia sotto il profilo programmatorio sia sotto il profilo finanziario. Difficile pensare che si possa decidere in altra sede (Ministro della sanità e Ministro della difesa) ciò che invece andrà a ricadere sulla programmazione e sulle finanze delle Regioni.
Da più parti, e dalle Regioni in particolare, è stata avanzata la richiesta di eliminare l'articolo 7; egli però ritiene che sia opportuno rinviare il problema ad un atto di indirizzo da approvare in sede di Conferenza unificata Stato - Regioni - Provincie autonome, atto che stabilisca le modalità di collaborazione fra le Regioni e le strutture sanitarie militari.
Con queste osservazioni il parere del relatore è favorevole, ritenendo peraltro che l'occasione di contribuire all'integrazione e alla correzione del decreto legislativo n. 229 induca a rivedere alcuni punti non toccati dallo schema governativo, quali: una più marcata autonomia regionale nella elaborazione dei piani sanitari - nel senso che la valutazione che il Governo fa su di essi non deve andare oltre la verifica di coerenza dei piani stessi con i princìpi del Piano sanitario nazionale - la titolarità delle Regioni sulle sperimentazioni gestionali, fermo restando il fatto che la Conferenza unificata debba esprimere una forte vigilanza sulle stesse fino ad un eventuale bocciatura, l'aggiornamento, in coerenza con il processo di aziendalizzazione, di alcuni criteri che regolano la disciplina della figura del direttore generale: in particolare i problemi dell'aspettativa, del limite di età, del trattamento economico che riguarda anche i direttori amministrativi e sanitari, i criteri per la costituzione delle aziende ospedaliere.

Su richiesta del senatore Tomassini, la Commissione concorda circa l'opportunità di svolgere, ai fini dell'espressione del parere in oggetto, in sede di Ufficio di Presidenza allargato, alcune audizioni informali di rappresentanti di organizzazioni sindacali e delle Regioni. Si stabilisce altresì di effettuare tali audizioni nella mattinata e nel primo pomeriggio di martedì 18 luglio.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.


IN SEDE DELIBERANTE

(4380) Regolamentazione del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli.
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 6 luglio 2000.

Il presidente CARELLA comunica che, avendo il senatore Monteleone rinunciato ad intervenire, la discussione generale è da considerarsi conclusa.

Intervenendo quindi in sede di replica in qualità di relatore, il presidente CARELLA dichiara di aver apprezzato il contributo fornito da tutti i senatori intervenuti nel dibattito. A suo parere sono condivisibili sia le obiezioni avanzate in merito al disegno di legge in discussione, ed in particolare la rimarcata opportunità di migliorare la definizione di alcune questioni, sia i giudizi positivi espressi relativamente alla regolamentazione di un importante settore, tanto sotto il profilo della tutela della salute del consumatore quanto in ordine alla soluzione di taluni problemi concernenti la produzione ed il commercio dei prodotti erboristici.
La stessa discussione svoltasi ha peraltro indicato la via da seguire per raccogliere le critiche avanzate senza però pregiudicare l'esistenza di una tempestiva approvazione del disegno di legge: specifici ordini del giorno potranno infatti rappresentare lo strumento per approfondire alcune questioni, tra le quali la più importante sembra quella concernente la necessità di provvedere ad un aggiornamento delle tabelle allegate al disegno di legge già nel corso della fase di prima attuazione.

Il Sottosegretario FUMAGALLI CARULLI ribadisce il giudizio positivo del Governo su un disegno di legge volto a soddisfare la pressante esigenza di regolamentare un importante e delicato settore. Come giustamente messo in rilievo dal relatore, il problema più delicato concernente l'applicazione della nuova normativa è rappresentato dalle tabelle inusualmente allegate al disegno di legge: peraltro all'interno di quest'ultimo sono già previsti i meccanismi che consentono di modificare le tabelle stesse ed il Ministero si sta già attivando in vista dell'esigenza di un loro tempestivo aggiornamento.

In un breve intervento il senatore TOMASSINI preannuncia che, a seguito delle forti perplessità emerse nel corso della discussione, il Gruppo Forza Italia presenterà emendamenti al disegno di legge e si riserva eventualmente di chiederne il trasferimento in sede referente.
Il termine per la presentazione degli emendamenti viene fissato alle ore 12 di giovedì 20 luglio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.