GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee



mercoledì 30 settembre 1998

107a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN








La seduta inizia alle ore 8,40.



SUI LAVORI DELLA GIUNTA (A007 000, C23a, 0032°)



Su proposta della senatrice DANIELE GALDI la Giunta conviene di chiedere l'assegnazione, per esprimere il parere all'11a Commissione permanente, dei disegni di legge n. 125, n. 207, n. 924, n. 2565 e n. 3362, i quali riguardano tutti la materia degli incidenti domestici, analogamente al disegno di legge n. 79, già assegnato alla Giunta per il parere alla Commissione di merito.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta delibera altresì di chiedere l'assegnazione, per esprimere il parere alla 9a Commissione permanente, del disegno di legge n. 1572, che riguarda la stessa materia trattata dal disegno di legge n. 3355, sulle calamità naturali in agricoltura, già assegnato alla Giunta in sede consultiva.



IN SEDE CONSULTIVA



(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione
(Parere all'11a Commissione: favorevole)


Riferisce alla Giunta la relatrice DANIELE GALDI la quale, pur ribadendo l'opportunità di esaminare gli altri disegni di legge presentati in Senato in materia di incidenti domestici, ritiene che si possa nel frattempo procedere all'esame del disegno di legge in titolo. Tale provvedimento è volto in particolare al coordinamento della legislazione sulla prevenzione degli incidenti domestici, che sono più diffusi degli incidenti sul lavoro, connessi a problemi quali il rischio tecnologico derivante dalla cattiva qualità o dall'uso improprio degli impianti, l'ossicarbonismo acuto in ambienti domestici, le patologie dermatologiche e respiratorie derivanti dall'uso di sostanze chimiche o le ustioni gravi.
Rilevando che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria ma anzi è coerente con le indicazioni dell'Unione europea e, in particolare, con la decisione n. 3092/94/CE del 1994, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici, la relatrice propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore BETTAMIO condivide il parere favorevole nella misura in cui il provvedimento in esame rispetti la normativa comunitaria e sottolinea, in particolare, l'utilità dell'emanazione di un testo unico dell'articolata gamma di disposizioni che disciplinano la materia, che renderà meno difficile l'adempimento degli obblighi di legge.

Il presidente BEDIN chiede se il disegno di legge sia connesso a profili assicurativi.

La relatrice DANIELE GALDI rileva che gli aspetti assicurativi sono affrontati negli altri disegni di legge di cui ha proposto di richiedere l'assegnazione e precisa che il provvedimento non riguarda la protezione dai singoli rischi, oggetto di specifiche disposizioni interne e comunitarie, bensì il coordinamento della suddetta normativa e l'azione di informazione e sensibilizzazione anche nei confronti delle aziende produttrici di elettrodomestici. Si tratta di un'iniziativa particolarmente importante in quanto, per la prima volta, viene affrontato il tema della sicurezza domestica oltre a quello della sicurezza negli ambienti di lavoro riconoscendo che anche la casa è un luogo di produzione di beni e valorizzando indirettamente il lavoro delle casalinghe.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.


(3445) Deputati TURRONI ed altri - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica - (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri)
(Parere all'8a Commissione: favorevole con osservazioni)


Riferisce alla Giunta il presidente relatore BEDIN il quale rileva come il disegno di legge in titolo, approvato in sede legislativa dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati, costituisca il testo risultante dall'unificazione di tre disegni di legge presentati presso l'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento prevede in particolare la costituzione di un fondo per il finanziamento di iniziative in favore della mobilità ciclistica le cui quote sono ripartite fra le regioni sulla base dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica redatti ai sensi dell'articolo 2, in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ciascuna regione e tenendo conto di quanto impegnato nell'esercizio precedente. Tali finanziamenti possono essere destinati alla realizzazione di reti di piste ciclabili o ciclopedonali ed altre infrastrutture connesse, quali ponti, sottopassi e parcheggi, alla messa in opera della relativa segnaletica, alla promozione dell'intermodalità tra biciclette e treni ed altri mezzi di trasporto pubblico ed altri interventi di informazione e sensibilizzazione per la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico o volto allo sviluppo e alla sicurezza di tale modalità di trasporto.
Altre disposizioni prevedono l'utilizzo in via prioritaria dei tracciati delle ferrovie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, le procedure per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici connesse alla realizzazione di corsi ciclabili e lo svolgimento di programmi di educazione stradale nelle scuole con particolare riferimento all'uso della bicicletta.
Soffermandosi sui profili comunitari l'oratore rileva come il disegno di legge in titolo contempli anche l'accesso ai cofinanziamenti dei fondi strutturali dell'Unione europea, di cui ai regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93; n. 2084/93 e n. 2085/93, per la progettazione e la realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle relative infrastrutture. Illustrando lo svolgimento di talune interrogazioni in seno al Parlamento europeo il Presidente relatore rileva altresì come la posizione della Commissione europea sia evoluta da un atteggiamento più prudente, nel 1992, nel senso di ritenere la questione delle piste ciclabili materia di competenza esclusiva degli Stati membri ed eventualmente delle regioni, ad un orientamento più articolato, assunto a partire dal 1993 e ribadito nel corso dei dibattiti che si sono svolti negli anni successivi, che, pur ribadendo la competenza prioritaria dello Stato e delle regioni, riconosceva il ruolo positivo che può essere svolto dal traffico ciclistico nei trasporti e la disponibilità della Commissione a collaborare per la diffusione della mobilità ciclistica. La risposta della commissaria europea Wulf-Mathies ad un'interrogazione, nel 1995, rilevava in particolare che, pur non essendovi specifiche disposizioni dei fondi strutturali riferibili alle piste ciclabili, queste potevano godere del supporto dei finanziamenti comunitari nell'ambito di politiche economiche locali quali la promozione di una forma sostenibile di turismo, confermando con tale affermazione la legittimità del disegno di legge in titolo sotto il profilo del diritto comunitario.
Rilevando che una risoluzione del Parlamento europeo del 1987 afferma obiettivi analoghi a quelli cui è rivolto il provvedimento in esame - con particolare riferimento ai benefici derivanti al traffico ed a quelli di carattere ambientale ed energetico nonché all'esigenza di sviluppare le piste ciclabili e di rafforzare la sicurezza dei ciclisti - l'oratore propone infine di esprimere parere favorevole osservando l'opportunità di integrare i riferimenti ai regolamenti comunitari che disciplinano i fondi strutturali, già inclusi nell'articolo 6 del disegno di legge, con più puntuali richiami ai più significativi atti comunitari specificamente concernenti la mobilità ciclistica. Al riguardo, dalla risposta fornita dalla Commissione europea nel 1996 all'interrogazione di un deputato europeo, si evince infatti che la Commissione ha creato già dal 1994 una rete "città senza automobili", che già interessa circa sessanta enti locali, iniziativa di cui ha già beneficiato la città di Palermo per la realizzazione di una rete di piste ciclabili. Il riferimento a tali documenti comunitari, a partire dal Libro bianco "Lo sviluppo del futuro dei trasporti", che sottolinea il contributo dei pedoni e dei ciclisti all'ambiente urbano, potrebbe costituire un utile elemento di orientamento per le iniziative di regioni ed enti locali.

La senatrice SQUARCIALUPI esprime apprezzamento per la relazione esposta dal Presidente relatore, il quale ha citato la risoluzione del Parlamento europeo di cui ella fu a suo tempo promotrice in qualità di deputato europeo. Rilevando come in altri paesi europei, come l'Olanda, le misure in favore dei ciclisti siano molto avanzate l'oratore descrive la fattiva opera di sensibilizzazione svolta dai raduni europei denominati "velo city", organizzati ogni due anni dalla Federazione europea dei ciclisti, e sottolinea come la promozione della mobilità ciclistica necessiti di specifici interventi volti a tutelare la sicurezza dei ciclisti attraverso appositi cordoli di separazione dal traffico automobilistico, a garantire la continuità delle piste ciclabili e, soprattutto, la loro manutenzione affinché non vengano trasformate, come sovente accade, in parcheggi. L'esperienza europea dimostra inoltre l'esigenza di promuovere il traffico ciclistico anche attraverso il supporto delle attività artigianali connesse e lo sviluppo dell'intermodalità con i mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

La senatrice DANIELE GALDI conviene che all'estero viene maggiormente tutelata la sicurezza dei ciclisti e che la diffusione di tale modalità di trasporto è legata anche ad un atteggiamento di carattere culturale.

Il senatore BETTAMIO propone di includere nel parere, oltre ai riferimenti ai profili di conformità giuridica con il diritto comunitario, un elemento di sottolineatura della necessità e dell'urgenza dell'adozione di misure di promozione della mobilità ciclistica.

Il presidente relatore BEDIN accoglie le osservazioni emerse nel dibattito e ribadisce l'esigenza di inserire nel disegno di legge dei più puntuali riferimenti alle iniziative comunitarie volte alla promozione della mobilità ciclistica.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.


(3355) PREDA ed altri - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura
(Parere alla 9a Commissione: non ostativo)


Riferisce alla Giunta il relatore MAGNALBÒ il quale rileva come il disegno di legge in titolo non presenti problemi di compatibilità con il regolamento (CEE) n. 3932/92, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea a talune categorie di accordi nel settore delle assicurazioni. Il provvedimento in esame prevede in particolare l'istituzione di un fondo di rotazione per interventi creditizi agevolati, denominato Fondo di solidarietà, destinato a sostituire l'attuale Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 364 del 1970, nonché l'istituzione di un fondo speciale per gli interventi tramite il sistema assicurativo ordinario. Il disegno di legge disciplina inoltre le modalità di partecipazione di Stato, regioni ed enti locali e il funzionamento del suddetto fondo destinato a salvaguardare il reddito e la produttività degli operatori agricoli ed a tutelare le produzioni locali nel caso di calamità naturali.
L'oratore dà conto altresì del dibattito che si è svolto nella 1a Commissione permanente sul suddetto disegno di legge, le cui disposizioni che disciplinano le funzioni svolte da regioni e province autonome sono state ritenute eccessivamente accentratrici rispetto al processo di decentramento in corso nel paese. Al riguardo il relatore ritiene tuttavia che, pur aderendo alla prospettiva del federalismo, restino dei profili, quali l'istituzione di un fondo di solidarietà a carattere nazionale, che possono essere meglio gestiti se disciplinati a livello statale, soprattutto in relazione all'esigenza di offrire maggiori garanzie ed una riduzione di costi per gli operatori interessati. La mancata individuazione di un efficace sistema di raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni - problema che purtroppo permane nel nostro ordinamento - comporterebbe altresì il rischio della configurazione di eccessive disparità regionali.
Sottolineando l'esigenza di affrontare, anche nell'ambito della Giunta, la questione del credito agricolo e dell'accesso al credito da parte delle piccole imprese, le quali incontrano enormi difficoltà nell'attuale sistema bancario, l'oratore propone infine di esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Il presidente BEDIN osserva che l'articolo 2 comporta dei vincoli per le regioni che pongono qualche problema sotto il profilo della sussidiarietà, principio riconosciuto anche dall'Unione europea. Considerando tuttavia che gli articoli 8 e 9 riconoscono e tutelano forme di mutualità e solidarietà fra le cooperative agricole, i loro consorzi e le associazioni di produttori, si deve ritenere che il principio di sussidiarietà sia complessivamente rispettato dal provvedimento in esame. L'oratore conviene altresì sulla gravità del problema dell'accesso degli operatori agricoli e delle piccole imprese al credito, materia che tuttavia potrà essere affrontata in altra sede.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere non ostativo nei termini emersi.



SCONVOCAZIONE DEL COMITATO PARERI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI



Il presidente BEDIN comunica che il Comitato pareri, già convocato al termine della seduta odierna, non avrà più luogo e che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame, per il parere alla 5a Commissione permanente, dei disegni di legge n. 3510, sul rendiconto generale per il 1997, e n. 3511, sull'assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1998.



La seduta termina alle ore 9,20.