GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 10 GENNAIO 2001
685ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14, 40.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiara di consentire alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4810, in materia di riforma della cassa mutua fra cancellieri e segretari giudiziari, mentre manifesta la propria contrarietà ad una riassegnazione nella stessa sede del disegno di legge n. 4771 recante modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis.

Il presidente PINTO prende atto delle dichiarazioni del senatore Greco e fa presente che chiederà alla Presidenza del Senato l'immediata calendarizzazione in Aula del disegno di legge n. 4771.

Il senatore BERTONI chiede che venga ripreso quanto prima l'esame del disegno di legge n. 1931 recante riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato.


IN SEDE REFERENTE

(3776) SALVATO ed altri. - Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

(4163) SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti

(4172) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati

(4834) Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 dicembre 2000.

Il relatore RUSSO propone di fissare a venerdì 19 gennaio 2001, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4834 e di assumere quest'ultimo come testo base per il prosieguo dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.


(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Prende la parola la senatrice SCOPELLITI, la quale manifesta le proprie perplessità circa l'effettiva sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza con riferimento ai contenuti del decreto - legge in titolo, osservando, poi, come molte delle misure ivi previste appaiano adottate sull'onda di reazioni emotive, piuttosto che sulla base di una adeguata riflessione circa le effettive esigenze della amministrazione della giustizia.
L'intervento sui termini di durata della custodia cautelare sembra dimenticare che troppe volte nella concreta prassi giudiziaria ci si trova di fronte a casi in cui procedimenti, nei quali è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di uno o più imputati anche per periodi significativi, si concludono con sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, senza che per di più vengano assunti provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati che per loro inadeguatezza professionale abbiano eventualmente contribuito al verificarsi di questi inaccettabili errori giudiziari. In merito, ricorda come recentemente si sia conclusa con il riconoscimento dell'infondatezza degli addebiti una vicenda che ha riguardato un padre di famiglia ingiustamente accusato di pedofilia nei confronti della figlia, vicenda durata ben cinque anni al termine dei quali questa persona, pur innocente, ha visto però praticamente distrutta la sua vita familiare e offesa in maniera forse irreparabile la propria dignità umana. Fa pensare il fatto che il pubblico ministero che ha seguito questa vicenda, il dottor Forno, non sia nuovo a episodi di questo genere.
Più in generale, l'intervento sui termini di custodia cautelare è chiaramente inutile in mancanza di un intervento strutturale che riduca la durata dei processi e, mentre di tale intervento strutturale non vi è traccia nel decreto - legge in esame, deve invece rilevarsi come vengano introdotte disposizioni - quali, ad esempio, quella di cui all'articolo 4 - di cui appare estremamente difficile comprendere i vantaggi in termini di economia processuale.
Per quel che concerne il capo III del decreto - legge sottolinea come la previsione di cui all'articolo 7, comma 1, sia surretiziamente configurata come una norma interpretativa, mentre ha in realtà carattere innovativo. Dichiara poi la propria contrarietà alla proroga dell'articolo 41-bis comma 2 dell'ordinamento penitenziario di cui all'articolo 12 del decreto - legge, osservando inoltre, per quel che concerne i profili relativi alle cosiddette videoconferenze, come queste non abbiano riscontrato fino ad oggi un grande successo a causa della concreta carenza di mezzi operativi. Né si vede come a tale carenza si intenda porre rimedio per il futuro.
Analogamente, problemi di concreta disponibilità delle strutture e delle risorse necessarie si porranno sia con riferimento alle previsioni concernenti le aule protette sia per quel che concerne l'effettiva disponibilità dei cosiddetti braccialetti elettronici. Dopo aver espresso una valutazione negativa sull'automatismo che contraddistingue la previsione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto - legge che modifica l'articolo 276 del codice di procedura penale, si esprime altresì in termini critici sul disposto di cui al comma 1-ter dell'articolo 24, rilevando che ben difficilmente simili procedure di assunzione del personale dell'amministrazione penitenziaria potranno contribuire ad una maggiore efficienza della stessa.
Preannuncia in conclusione il voto contrario alla conversione del decreto - legge in titolo.

Il senatore CALLEGARO, dopo aver rilevato come le iniziative in progresso di tempo assunte dalla maggioranza di centro sinistra e dai governi da essa espressi non abbiano portato ad interventi realmente risolutivi delle problematiche del settore giustizia, sottolinea che le misure contenute nel decreto - legge in esame appaiono inadeguate rispetto alle finalità che lo stesso si propone e suscitano rilevanti perplessità dal punto di vista tecnico.
In particolare le modifiche apportate all'articolo 18 e, soprattutto, all'articolo 533 del codice di procedura penale lasciano un eccessivo margine alla discrezionalità dell'organo giudicante e rischiano di creare non trascurabili difficoltà sul piano applicativo. Sarebbe stato opportuno intervenire sul versante di una riduzione delle ipotesi di connessione, mentre con le previsioni testé richiamate si assisterà soltanto ad un'inutile moltiplicazione dei processi.
Le disposizioni del decreto che modificano quelle in materia di termini di durata della custodia cautelare sollevano poi problemi dal punto di vista tecnico e finiranno per creare non poca confusione negli interpreti.
Conclude dichiarando di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice Scopelliti in merito all'articolo 7 e quelle del senatore Milio in merito ai commi 5 e 6 dell'articolo 2.

Il presidente PINTO sottolinea che sebbene alcuni aspetti del decreto - legge in conversione debbano certamente essere oggetto di una valutazione critica - e, a questo proposito, si rifà innanzitutto alle considerazioni svolte dal senatore Fassone nella sua relazione - ciò non toglie che molte delle critiche formulate nei confronti del provvedimento appaiano senz'altro esagerate e che, tenendo conto degli aspetti positivi e di quelli meno soddisfacenti del decreto, il giudizio complessivo che può esprimersi su di esso sia comunque positivo.
Non è fondata l'affermazione che il provvedimento di urgenza in discussione sia stato adottato sull'onda di reazioni emotive, in quanto le più significative misure in esso contenute rispondono a necessità obiettive e, intervenendo su di esse, il Governo si è fatto per più aspetti interprete di istanze che venivano, seppur con diverse modalità e sfumature, prospettate da un'ampia parte dello schieramento politico.
E' indubbio in ogni caso che rimane centrale il problema della riduzione dei tempi processuali e però, da questo punto di vista, non si può negare come proprio nella legislatura in corso siano stati assunti sia sul versante ordinamentale sia su quello processuale provvedimenti normativi che hanno significativamente innovato l'assetto vigente e i cui effetti, stando ai primi dati, già appaiono migliorare in modo rilevante la situazione attuale, anche se la loro portata potrà essere pienamente valutata solo nel medio e lungo periodo.
Più in particolare, rifacendosi ad alcune considerazioni emerse nel corso del dibattito, rileva come l'inserimento nel decreto - legge delle previsioni concernenti il cosiddetto "braccialetto elettronico" implichi l'assunzione da parte del Governo di una precisa responsabilità circa la predisposizione dei mezzi e delle risorse necessari al fine di assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale la disponibilità degli strumenti elettronici in questione. Dopo aver sottolineato poi che le disposizioni relative alle cosiddette aule protette corrispondono ad una effettiva esigenza di razionalizzazione, evidenzia infine come il legislatore non abbia mancato di prendere in considerazione l'opportunità di un intervento di carattere strutturale volto a ridurre le ipotesi di connessione, in modo da eliminare o comunque contenere il fenomeno dei cosiddetti maxi processi che troppo spesso si risolve in un eccessivo allungamento dei tempri processuali. Infatti, con l'articolo 1 del disegno di legge n. 1502-B recentemente approvato in sede deliberante dalla Commissione giustizia, l'articolo 12 del codice di procedura penale viene modificato proprio nel senso indicato con una significativa restrizione dei suddetti casi di connessione.

Il presidente PINTO dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Replica il relatore FASSONE il quale precisa che, pur con le riserve già espresse nel corso della sua relazione introduttiva, ritiene opportuno convertire il decreto-legge n.341 del 2000 con le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, attesa l'esigenza non solo di consolidare nel tempo gli effetti già operanti del decreto-legge medesimo, ma anche di provvedere su questioni in merito alle quali almeno un ramo del Parlamento aveva già raggiunto una determinazione, quali la proroga dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario o le modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale. Precisa inoltre che certe concessioni in materia di reclutamento del personale definite – con una aggettivazione che egli condivide – di natura clientelare non erano presenti nel testo del decreto-legge presentato dal Governo. Il relatore pur concordando con le precisazioni fornite dal senatore Russo nella seduta di ieri circa l'interpretazione dell'articolo 8 del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, osserva che residuano comunque elementi distorsivi nel funzionamento del rito abbreviato. In particolare occorrerà in futuro porre rimedio alla progressiva destrutturazione subita da tale procedimento, conseguente proprio ai molteplici interventi correttivi adottati dal Parlamento che hanno, tuttavia, portato, sommandosi, ad uno snaturamento delle finalità e delle funzioni del rito abbreviato stesso e ne hanno stravolto le linee portanti rendendolo non più rispondente ai requisiti di economicità processuale che lo avevano ispirato. Senza contare, aggiunge il relatore, i profili connessi allo svuotamento - da lui non condiviso - della competenza delle corti d'assise conseguente al fenomeno di generalizzazione e ampliamento dello spettro del rito abbreviato che potrebbero portare anche a disattendere il dettato costituzionale relativo alla partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Dopo aver osservato come in questa legislatura si sia verificata una inusuale divaricazione fra la prospettiva in cui si muoveva l'iniziativa legislativa del Governo, diretta a introdurre interventi correttivi su un sistema strutturale di amministrazione della giustizia veramente in stato preagonico, e l'indirizzo legislativo del Parlamento che ha, al contrario, preferito concentrarsi sugli interventi relativi al processo, il relatore intravede in tale dicotomia lo scenario in cui si iscrive l'ultima, drammatica, torsione in cui si dibatte la disciplina delle misure cautelari. Non si può infatti negare che gli interventi contenuti nel decreto-legge potrebbero, in astratto, favorire un allungamento delle restrizioni cautelari soprattutto nel primo grado di giudizio, proprio quando dovrebbe, invece, essere più intensa la presunzione di innocenza dell'imputato. Ritiene pertanto, proprio in quanto favorevole ad un alleggerimento dell'istituto della custodia cautelare, che in tale ipotesi occorrerebbe un bilanciamento mediante un correlato intervento di anticipazione dell'esecutorietà della sentenza.
Passando, poi, a replicare alle diverse osservazioni emerse dal dibattito, dopo aver ricordato che nel disegno di legge n.1502-B la Commissione - come ricordato dal presidente Pinto - ha approvato, tra l'altro, significative modifiche alla disciplina della connessione e della riunione dei processi, intervenendo proprio sulla tematica evocata dal senatore Callegaro, il relatore osserva che, nella stessa materia del simultaneus processus sono da ritenersi opportune le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 4 del decreto - legge. Quanto, poi, ai dubbi della senatrice Scopelliti in merito alla fase in cui avviene la separazione dei procedimenti, di cui al medesimo articolo 4, sulla base di una ricostruzione sistematica della normativa, il relatore conferma che anche in questo caso la sentenza che definisce i procedimenti in questione viene pronunciata unitariamente e chiarisce che la norma mira proprio ad evitare che, per certi soggetti ad altissima pericolosità, i tempi di stesura della sentenza - che possono richiedere anche parecchi mesi - determini la scarcerazione dei soggetti stessi quando sono stati già ritenuti colpevoli. Peraltro non può negarsi che i costi in termini organizzativi di tali innovazioni siano molto elevati. Per quanto riguarda, poi, il cosiddetto "braccialetto elettronico" il relatore rileva che esso risponde all'esigenza di ottenere una forte decarcerizzazione notando, inoltre, come, la casistica implicata dal comma 1-ter, come introdotto dall'articolo 16 del decreto legge, nell'articolo 276 del codice di procedura penale, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari presuppone - a suo avviso - il vero e proprio allontanamento, mentre diverse, più lievi, inadempienze non potranno che essere considerate dal giudice con criteri correlati alla loro minore gravità. D'altra parte, anche in questo caso il Governo non poteva ignorare i frequenti casi verificatisi che hanno messo in evidenza una forte tendenza nei beneficiari degli arresti domiciliari a trasgredire le prescrizioni loro imposte.
Infine, il relatore ribadisce – in particolare - l'opportunità della norma relativa all'utilizzazione e all'individuazione delle aule protette le quali, oltre a rispondere ad esigenze di funzionalità ed economicità generali, garantiscono altresì una più adeguata tutela del territorio che, diversamente, sarebbe in modo più intenso aggredito a causa dell'esigenza di costruire in maniera diffusa edifici corrispondenti alle caratteristiche necessarie per la celebrazione dei processi di particolare gravità.

Il sottosegretario MAGGI, mentre riconosce che nel merito del provvedimento ogni parte politica è legittimata ad esporre le proprie considerazioni, non ritiene assolutamente accettabili obiezioni sul metodo seguito dal Governo, tanto meno, poi, le critiche su presunti intenti elettoralistici del provvedimento in esame e su una sua supposta natura di normativa–manifesto. Il Governo non poteva infatti non fornire una risposta urgente ed immediata alle richieste di tutela della sicurezza pubblica provenienti dal Paese, né assumersi il rischio di un comportamento omissivo in tale materia. Alle predette esigenze rispondono - in particolare - le disposizioni volte ad ovviare ai rischi legati ai troppi, recenti, episodi di scarcerazione di soggetti estremamente pericolosi su cui intendono agire, in differenti versanti, tanto l'intervento sulle disposizioni in materia cautelare, quanto quelli in merito alla separazione dei procedimenti. Relativamente, poi, alle disposizioni contenute nel capo III, in materia di interpretazione autentica dell'articolo 442 del codice di procedura penale e di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo, il sottosegretario Maggi ne ribadisce l'autentica natura interpretativa per porre i magistrati in condizioni di operare sulla base di norme esenti da dubbi interpretativi.
Medesima considerazione di piena ricorrenza dei requisiti di necessità ed urgenza il rappresentante del Governo esprime rispetto alle modifiche dell'articolo 656 del codice di procedura penale, attese le conseguenze assolutamente indesiderabili collegate alla riformulazione effettuata con la cosiddetta "legge Simeone" in tema di modalità di comunicazione al condannato dell'ordine di carcerazione. Dopo aver, poi, ribadito l'esigenza di provvedere anche in merito alla proroga delle disposizioni in materia di applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e di videoconferenze, il sottosegretario Maggi, circa la questione del cosiddetto "braccialetto elettronico", premesso di non ravvisare nella normativa proposta alcun profilo di incostituzionalità, ribadisce che si tratta comunque di una scelta sperimentale, già adottata in altri Paesi. Proprio l'adozione di tale misura permetterà di concretizzare la dotazione di strumenti necessari allo scopo e, comunque, il costo di tale operazione sarà indiscutibilmente inferiore a quello del mantenimento nelle strutture penitenziarie.
Infine il Sottosegretario, dopo aver ribadito la opportunità anche dell'introduzione delle ulteriori norme di natura ordinamentale contenute nel capo VIII, conclude ricordando come il fallimento delle riforme istituzionali - la cui responsabilità va chiaramente addebitata all'opposizione – abbia infine impedito di adottare quelle disposizioni sulla produzione legislativa che avrebbero consentito al Governo un più ridotto ricorso allo strumento del decreto - legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16, 20.