GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001
692ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

        Interviene il sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e l’artigianato e per il commercio con l’estero, Passigli.

        La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4594) Disciplina dell’utilizzazione di nomi per l’identificazione di domini Internet e servizi in rete
(4681)
COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete Internet
(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 4594, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 4681. Esame del disegno di legge n. 4681, congiunzione con il seguito dell’esame del disegno di legge n. 4594 e rinvio)

        Riprende l’esame del disegno di legge n. 4594, sospeso nella seduta del 12 dicembre 2000.

        Il relatore CARUSO dà per illustrato il disegno di legge n. 4681, proponendone la congiunzione con il disegno di legge n. 4594.


        Conviene la Commissione.


        Non essendovi richieste di replica, si passa all’esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4594.


        Il RELATORE dà conto dell’emendamento 01.1 (Nuovo Testo) nel quale si definisce che cosa si intenda per nome a dominio, per titolare del dominio, e per sito, nonché quali siano le caratteristiche dei soggetti che svolgono la funzione di
Internet service provider, di host service provider, e di maintainer.

        Il sottosegretario PASSIGLI esprime parere favorevole sull’emendamento.


        Senza discussione, messo in votazione, l’emendamento 01.1 (Nuovo Testo) è approvato.


        Il presidente PINTO avverte che i senatori Sella Di Monteluce, Pierluigi Castellani e Lauro hanno rinunciato ad illustrare i rispettivi emendamenti all’articolo 1.


        Il RELATORE dà, quindi conto dell’emendamento 1.100 (Nuovo Testo) che sostituisce interamente l’articolo 1 del disegno di legge n. 4594, segnalandone le caratteristiche più salienti. Oltre all’eliminazione del comma 3 dell’articolo 1, come richiesto nel parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee va rilevato l’inserimento, alla lettera b) del comma 1 del testo riformulato, della categoria dei nomi d’arte come ipotesi ulteriore di divieto di registrazione di nome a dominio, nonché della lettera c) dell’emendamento che intende chiarire che il divieto di registrazione di nomi a dominio non riguarda tutte le ipotesi in cui esso contraddistingue soggetti pubblici, latamente intesi, bensì solo il caso in cui si riferisce a nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato ed ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione: ciò al fine di evitare incertezze nell’applicazione dei criteri di registrazione. Richiama altresì l’attenzione sulla lettera d) del comma 1 del medesimo emendamento che vieta la registrazione di nomi di comuni, province e regioni, proponendosi di tutelare tali enti non solo in quanto ente pubblici, ma anche in quanto entità geografiche. Al comma 2, poi, segnala la novità rappresentata dalla soppressione del divieto di registrare nomi di genere. Al comma 6 è prefigurata una particolare modalità di registrazione dei nomi a dominio per le imprese ed infine, con il comma 7, si propone una norma che intende consentire la maggior diffusione ed il massimo impiego di strumenti di comunicazione telematica, indicando tale finalità tra i criteri che devono presiedere alla iscrizione dei nomi a dominio.


        Il senatore MILIO illustra gli emendamenti da lui proposti all’articolo 1 e sottolinea, preliminarmente, come il disegno di legge all’esame sia stato varato dal Governo in presenza di una specifica situazione di fatto conseguente a clamorose vertenze giudiziarie determinatesi a seguito di concorrenti richieste di registrazione di nomi a dominio per nomi identici o simili a marchi o persone di larga notorietà. Ritiene tuttavia che l’attuale legislazione vigente e, in particolare, quella civilistica, sia del tutto adeguata a risolvere le questioni che possano insorgere in ordine alla tutela delle situazioni soggettive interessate dalla rete. Diversamente, infatti, si finirebbe per interferire con le enormi potenzialità di
Internet in termine di crescita economica e di benefici sociali. D’altra parte, poi, non bisogna dimenticare che l’esigenza di disciplinare la materia è emersa sia in ambito europeo, con la creazione da parte dell’Unione europea del progetto «EEurope» sia a livello ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), e pertanto risulta inopportuno proporre in maniera isolata una legislazione di impronta meramente nazionale. Dopo aver richiamato l’attenzione sulla necessità – affrontata dai suoi emendamenti, in particolare l’emendamento 1.8 – di risolvere i casi di omonimia, il senatore Milio conclude richiamando l’attenzione sul fatto che, comunque, la materia in questione risulterebbe attribuita all’Autorità per le telecomunicazioni.

        Si passa all’espressione dei pareri.


        Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 – di contenuto identico all’1.3 – 1.7, 1.8, 1.9, 1.15 – identico all’1.17 – 1.18, 1.20, 1.21, 1.22 – identico all’1.23. Esprime, poi, parere favorevole, in via di principio, sugli emendamenti 1.200, 1.4, 1.5 – identico all’1.6 – 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16 – identico all’1.17 – 1.19 e 1.24. Il relatore, con particolare riguardo per le motivazioni espresse dal senatore Milio, sottolinea come all’esigenza di procedere sollecitamente alla disciplina della materia non sia stata estranea l’iniziativa dell’editore Grauso di approfittare del vuoto normativo – cui non aveva ovviato una adeguata iniziativa dell’autorità preposta al controllo della registrazione – per registrare domini corrispondenti a nomi numerosi e noti. Ricorda al riguardo che egli non ha mancato di procedere ad un approfondito scambio di vedute con l’editore Grauso. Per quanto riguarda, poi, l’evoluzione in corso in ambito europeo e statunitense messa in evidenza dal senatore Milio, richiama l’attenzione della Commissione sul punto che scopo delle sue proposte di modifica è quello di strutturare gli organi preposti all’attività di concessione e registrazione dei nomi a dominio, in modo tale da favorirne il dialogo con le altre Autorità non italiane evitando il rischio – da lui fortemente temuto – che in carenza di tale azione si possa subire una sorta di colonizzazione da parte degli Stati Uniti su tale materia. Sottolinea altresì come la stessa
ICANN ha recentemente cambiato i suoi orientamenti. Per quanto attiene, poi, alle altre considerazioni del senatore Milio in merito all’adeguatezza della tutela già attualmente offerta dalla disciplina sui nomi e sui marchi, sottolinea come le proposte di modifica da lui presentate siano assolutamente rispettose di tale disciplina, sulla base del principio generale che la condotta on line deve essere trattata in modo analogo alla condotta off line, e che principi particolari sono dettati soltanto per quanto attiene alla specificità della situazione dei nomi a dominio. Segnala, quindi, che il comma 5 del suo emendamento 1.100 (nuovo testo) affronta appunto il problema dell’omonimia e al riguardo, anzi, sottolinea come non gli risulti che su tale specifico problema l’Autorità per le telecomunicazioni abbia assunto iniziative normative.

        Il sottosegretario di Stato PASSIGLI esprime parere favorevole sull’emendamento 1.100 (nuovo testo) e concorda con il relatore per quanto riguarda il parere sui restanti emendamenti. Prosegue quindi, rifacendosi anche alle considerazioni svolte nel suo intervento dal senatore Milio, con il rilevare come il disegno di legge n. 4594 non sia il frutto di una reazione improvvisata ad una situazione di carattere emergenziale, ma come invece esso intenda definire un quadro normativo organico di riferimento per un fenomeno – quello della utilizzazione di nomi per l’identificazione dei domini
internet – che è indubbiamente reale, in via di sempre maggiore espansione e che è stato accompagnato dall’emergere di problemi che devono essere affrontati. Ne può sostenersi che l’iniziativa legislativa in questione sia superflua, essendo sufficienti a regolare la materia le vigenti disposizioni in materia di tutela del nome e dei marchi, atteso che, al riguardo è sufficiente tener conto dei differenti orientamenti giurisprudenziali registrati nella prassi giudiziaria. Infatti, mentre in alcuni casi le predette disposizioni sono state ritenute applicabili, in altre tale applicabilità è stata esclusa sulla base del rilievo che il nome registrato dal dominio configurerebbe semplicemente un indirizzo Internet.
        In questa prospettiva appare significativo il fatto che negli stessi Stati Uniti ci si stia orientando nel senso di regolare in maniera più specifica la materia considerata.
        In conclusione il disegno di legge n. 4594, con le eventuali modifiche che saranno ad esso introdotte nel corso dell’esame parlamentare, appare in grado di contribuire alla definizione di un quadro di maggior certezza giuridica che, a sua volta, potrà favorire lo sviluppo di uno strumento importante come
Internet, avvantaggerà i soggetti economici che operano in tale ambito e costituirà un deterrente opportuno rispetto a pratiche ispirate da intenti esclusivamente speculativi. Da ultimo, va evidenziato che – profilo di rilevante importanza – il disegno di legge individuerà anche l’organismo competente a rappresentare in sede internazionale l’Italia per tutti gli aspetti connessi con il funzionamento di Internet e delle altre reti telematiche.

        Il senatore BUCCIERO, dopo aver sottolineato il rilievo delle problematiche legate ai casi di omonimia, ritiene necessario chiarire il modo in cui saranno affrontate le questioni di diritto transitorio con riferimento alle registrazioni di nomi a dominio già avvenute e che risultassero in contrasto con la nuova normativa.

        Il relatore Antonino CARUSO osserva che le problematiche di diritto transitorio sono specificamente considerate nell’emendamento 2.0.7 (Nuovo testo) da lui presentato, mentre per quanto riguarda le difficoltà derivanti dai casi di omonimia queste potranno essere superate in sede di definizione delle procedure di registrazione attribuendo all’organismo competente un potere di normazione secondaria come proposto con l’emendamento 2.3 (Nuovo testo) a sua firma. Per quanto riguarda le soluzioni operative, un’ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione è quella di attribuire in ogni caso a ciascun nome un identificativo numerico.


        Il senatore GRECO concorda con il senatore Bucciero circa l’indubbio rilievo che riveste la problematica dell’omonimia ai fini della gestione delle procedure di registrazione dei nomi a dominio.


        Il sottosegretario PASSIGLI sottolinea che le problematiche evidenziate dal senatore Greco – come già osservato dal relatore Antonino Caruso – potranno essere affrontate in sede di emanazione delle regole di registrazione dei nomi a dominio, la definizione delle quali è attribuita dall’articolo 2 del disegno di legge n. 4594 – così come sostituito con l’emendamento 2.3 (Nuovo testo) del relatore – alla Commissione nazionale per l’accesso ad
Internet ed alle altre reti telematiche.

        Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2, di contenuto identico all’emendamento 1.3.


        Posto ai voti è approvato l’emendamento 1.100 (Nuovo testo).


        Risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.


        Il presidente PINTO rinvia il seguito dell’esame congiunto.


        
La seduta termina alle ore 9,40.