AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997


54a Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R048 000, C03a, 0004o)
Proposta di indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, soffermandosi sul significato pratico della proposta: con questo strumento si ottiene la possibilità di convocare responsabili di organizzazioni internazionali, altrimenti sfuggenti alle previsioni del Regolamento del Senato, svolgendo audizioni ed effettuando dibattiti con conseguente resocontazione stenografica. In questo contesto si colloca anche l'esigenza comunque sentita per il Parlamento di stringere i rapporti con i funzionari italiani che coprono incarichi rilevanti nei vari organismi sovranazionali ed internazionali.

Il senatore JACCHIA segnala come sia importante in tal senso privilegiare quelle istituzioni con cui si hanno scarsi contatti e poca conoscenza e soprattutto approfondire su quanti italiani lavorino negli organismi internazionali e sui loro collegamenti con i problemi nazionali ed internazionali.

Il senatore D'URSO suggerisce di audire fra i primi il presidente della Banca Europea degli investimenti, per l'importanza che essa riveste per l'Italia nelle relazioni economiche internazionali.

Il senatore PIANETTA concorda e ritiene utile ascoltare non solamente cittadini italiani, ma anche stranieri che ricoprano incarichi importanti per la connessione con la politica estera italiana.

Il presidente MIGONE, preso atto delle opinioni concordi manifestate, chiede di essere autorizzato a sottoporre al Presidente del Senato la proposta di indagine conoscitiva, affinchè esprima il consenso previsto dall'articolo 48 del Regolamento.

Concorda la Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C03a, 0007o)

Il presidente MIGONE riferisce sulle riunioni degli Uffici di Presidenza delle Commissioni affari esteri e difesa della Camera dei deputati e del Senato, tenutesi il 29 e 30 aprile, e dedicate in gran parte ad un approccio metodologico volto a fornire al Parlamento informazioni costanti sulla missione in Albania. La posizione che è prevalsa è che questa sede «quadrangolare» rivesta carattere eccezionale, per evitare di espropriare gli altri membri del Parlamento di una sede di dibattito e altresì di espressione di indirizzo politico, data anche la mancanza di procedure che permettano determinazioni bicamerali. Per ovviare alla dispersione delle informazioni è stato convenuto che il Governo farà pervenire con cadenze bisettimanali ad un centro di documentazione tecnica presso i due rami del Parlamento le relazioni e i rapporti sulla missione, come pure documenti giornalieri che saranno disponibili per la consultazione. È stato altresì stabilito di alternare le necessarie audizioni fra le sedute delle Commissioni dell'una e dell'altra Camera.

Il senatore JACCHIA si domanda se non fosse comunque utile mantenere frequenti riunioni con il Governo ad alto livello parlamentare.

Il senatore ANDREOTTI ribadisce la necessità di un criterio pragmatico ed elastico volto ad informare e a chiarire al contempo gli aspetti politici della questione, evitando però l'emissione di quotidiani «bollettini di guerra».

La senatrice SQUARCIALUPI chiede se in questo stesso contesto si possa chiarire il collegamento con gli organismi internazionali operanti sul campo e sulle iniziative sia presenti che future.

Il senatore D'URSO sottolinea l'importanza per l'Italia di trovarsi capofila di una missione cui seguirà il risanamento economico e finanziario dell'Albania, che costituisce un appuntamento da non mancare.

Il presidente MIGONE precisa che si è voluto evitare di consolidare un organismo che avrebbe espropriato i poteri delle Commissione permanenti e che ogni iniziativa riguardante la missione albanese non può essere che pragmatica, rinviando altre decisioni alle necessità che via via si presenteranno.
Informa altresì che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, al termine della seduta odierna, avrà un incontro informale con l'ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris, allo scopo di chiarire alcuni aspetti della crisi albanese cui ha fatto allusione in una recente intervista al «Corriere della Sera».

Il senatore JACCHIA, rilevato che nell'ultimo anno l'ambasciatore Ferraris non ha più ricoperto un ruolo pubblico, si dichiara contrario all'audizione di privati cittadini, anche in sede informale. Rileva peraltro che tutti i fatti di cui potrebbe parlare l'ambasciatore Ferraris - e su cui non mancherebbe di esprimere idee assai brillanti - rientrano nella competenza istituzionale del Governo.

La senatrice DE ZULUETA, dopo aver ricordato che l'ambasciatore Ferraris svolse un ruolo di consulenza per le elezioni amministrative tenutesi in Albania nell'autunno scorso, ritiene che per la Commissione sarebbe utile una sua audizione soprattutto in ordine ai complessi problemi dei parlamentari che partecipano come osservatori alle elezioni in altri Stati.

Il presidente MIGONE prende atto delle osservazioni formulate dai senatori Jacchia e De Zulueta, confermando peraltro l'opportunità di un incontro informale anche con persone che non ricoprono più incarichi pubblici, quando possono fornire all'Ufficio di Presidenza elementi utili a orientare l'organizzazione dei lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE
(2260) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996
(Esame)

Il senatore D'URSO introduce il trattato con l'Arabia Saudita sottolineando l'importanza di questo provvedimento volto a facilitare i rapporti commerciali ed economici con un paese regolato da un diverso sistema giuridico risalente al diritto islamico. Ricorda gli eccellenti rapporti in corso con l'Arabia Saudita sia in termini di bilancia commerciale che di creazione di joint ventures, precisando che, con un interscambio superiore ai 5.000 miliardi, questo paese costituisce uno dei principali partner commerciali dell'Italia e il terzo per approvvigionamento petrolifero.

Il sottosegretario TOIA raccomanda l'approvazione del provvedimento, volto a dare certezza giuridica agli investimenti e alla continuazione delle relazioni in corso, come pure all'impulso nei futuri contratti.

Il presidente MIGONE pone ai voti il mandato al relatore D'Urso a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

(677) MIGONE. Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:
- Trattato di estradizione;
- Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
- Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale
(976) Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:
- Trattato di estradizione;
- Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
- Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale
(Esame congiunto; proposta di assorbimento per il disegno di legge n. 677)

Riferisce alla Commissione la senatrice DE ZULUETA, la quale premette che i due disegni di legge hanno contenuto identico, a parte la clausola di copertura finanziaria, che nel disegno di legge n. 976 - presentato un mese dopo il disegno di legge n. 677 - è stata adeguata alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio. Per tale ragione sarebbe opportuno proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 976 e l'assorbimento dell'altro.
I tre trattati da ratificare sono stati fatti a Roma nel novembre 1994 e nel complesso costituiscono un impulso notevole alla cooperazione giudiziaria con il Perù, nel quadro della lotta alla criminalità organizzata internazionale. Peraltro non è possibile procedere in tempi brevi alla ratifica del trattato di estradizione, a causa del parere contrario della 1a Commissione sull'articolo 6, riguardante i fatti per i quali è prevista la pena di morte, che reca disposizioni analoghe a quelle già colpite con una pronuncia di illegittimità dalla Corte Costituzionale, in relazione alla legge che autorizzò la ratifica del trattato di estradizione tra Italia e USA.
Pertanto annunzia la presentazione di due emendamenti soppressivi, rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 2 del disegno di legge, la cui approvazione comporterà la possibilità di ratificare, per il momento, soltanto gli altri due trattati.
La senatrice De Zulueta dà conto poi dei punti qualificanti del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, sottolineando le importanti garanzie previste a tutela del cittadino. L'assistenza prevista comprende numerose attività, dall'acquisizione di prove all'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale, nonchè l'esecuzione di perizie, di ispezioni e di perquisizioni, di confische e di sequestri, oltre ovviamente alla notifica di atti giudiziari e alla comunicazione di informazioni relative alle condanne. La principale garanzia è costituita dalla possibilità di rifiutare l'assistenza all'altro Stato, se gli atti richiesti sono contrari alle leggi o ai principi fondamentali dello Stato richiesto, se il fatto è considerato reato politico o militare, e se si ha ragione di ritenere che il procedimento penale sia influenzato negativamente da discriminazioni relative alla razza, alla nazionalità, al sesso ovvero a opinioni politiche o religiose.
Il trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale, analogo a quello già firmato con la Thailandia nel 1984, consente l'esecuzione in Italia delle condanne pronunciate in Perù contro i cittadini italiani. Ha perciò un indubbio valore umanitario e mira a una migliore rieducazione del condannato; tuttavia non si applica nei casi in cui la persona che lo richiede sia stata condannata per reati militari o politici, o anche quando l'altro Stato non abbia dato il suo consenso al trasferimento. Ciò desta non poche preoccupazioni, dal momento che le persone perseguite per ragioni politiche potrebbero essere appunto quelle a cui viene riservato il peggior trattamento negli istituti di pena.

Il sottosegretario TOIA sollecita una rapida approvazione del disegno di legge n. 976 ed esprime parere favorevole sui due emendamenti illustrati dalla relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 risulta approvato. È successivamente approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Con separate votazioni sono approvati l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 nel testo emendato.

Il presidente MIGONE avverte che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 3 e 4.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 976, nel testo modificato, e l'assorbimento del disegno di legge n. 677.

(1919) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996
(Esame)

La relatrice DE ZULUETA rileva che anche il trattato con la Bolivia si inquadra nella più stretta collaborazione tra l'Italia e i paesi dell'America latina nella lotta alla criminalità organizzata. Il suo contenuto è per molti aspetti analogo a quello del trattato di assistenza giudiziaria con il Perù, precedentemente illustrato, ed anche in questo caso è prevista la possibilità di rifiutare l'assistenza quando il fatto per il quale si procede costituisce reato politico, e nei casi in cui il procedimento penale è influenzato da considerazioni relative alla razza, al sesso, alla religione o alle opinioni politiche dell'imputato. L'assistenza si può negare inoltre quando lo Stato richiesto ritenga che essa possa portare pregiudizio alla propria sovranità o ai propri interessi nazionali.
Sono previste altresì precise garanzie per le persone citate a comparire nel territorio dello Stato richiedente, che non può sottoporle a sanzioni o a misure coercitive per fatti avvenuti anteriormente alla notificazione delle citazioni.
La relatrice ritiene che la Commissione possa raccomandare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario TOIA sottolinea l'importanza dei numerosi trattati di assistenza giudiziaria recentemente stipulati, che consentono di estendere a livello internazionale la lotta contro il crimine organizzato, che per sua natura non può essere efficacemente combattuto nel territorio di un solo Stato.

La Commissione all'unanimità dà mandato alla relatrice di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

(2169) SPERONI. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996
(2325) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996
(Esame congiunto; proposta di assorbimento per il disegno di legge n. 2169)

Riferisce alla Commissione, in sostituzione del senatore Gawronski, il senatore PIANETTA, facendo presente anzitutto che i due disegni di legge in titolo hanno contenuto identico. Il primo è stato presentato dal senatore Speroni con il dichiarato intento di accelerare l'iter di autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'accordo. Successivamente anche il Governo ha presentato un testo analogo, con un più ampia relazione che illustra il contenuto dell'accordo. Esso si inserisce nel quadro della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui entrambi i paesi sono parti contraenti.
In particolare, i due Stati si sono impegnati a garantire la sicurezza dei voli e a fornirsi reciproca assistenza per prevenire gli incidenti. Inoltre è previsto che ciascuno Stato indichi una sola compagnia designata all'esercizio dei servizi aerei, quale vettore nazionale, ferma restando la facoltà di revocare o di sospendere i diritti concessi a tale compagnia. È poi prevista l'esenzione dai dazi doganali per i carburanti e gli altri prodotti necessari all'esercizio dei voli e alla manutenzione degli apparecchi; a ciascuna compagnia è consentito di mantenere nel territorio dell'altro Stato una propria rappresentanza, con il personale necessario allo svolgimento dell'attività, anche appartenente a paesi terzi. Inoltre l'articolo 8 stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe, prevedendo che, in caso di disaccordo tra le compagnie, le autorità aeronautiche dei due Stati determineranno la tariffa di comune accordo.
In conclusione il relatore invita la Commissione a proporre l'approvazione del disegno di legge.

La senatrice SQUARCIALUPI si sofferma sull'articolo 8 dell'accordo, osservando che è piuttosto ambiguo prevedere che le parti contraenti dovranno stabilire le tariffe a livelli ragionevoli.

Il senatore JACCHIA pone in risalto le ragioni che hanno indotto il senatore Speroni a presentare il disegno di legge n. 2169, nonchè altri disegni di legge recanti autorizzazione a ratifiche di accordi internazionali. Con tale gesto egli intende rivendicare il diritto di ogni singolo parlamentare a esercitare l'iniziativa legislativa anche per tali disegni di legge, che non possono essere riservati all'esclusiva iniziativa del Governo in linea di principio, e tanto più nei casi in cui il Governo stesso lascia trascorrere un periodo di tempo assolutamente ingiustificato tra la firma dell'accordo internazionale e la presentazione del disegno di legge. Peraltro la prassi cinquantennale dimostra che il Governo ha più volte eluso il controllo parlamentare imposto dall'articolo 80 della Costituzione per i trattati aventi natura politica, sottraendo all'autorizzazione del Parlamento - e persino a una semplice informazione - numerosi accordi concernenti la difesa e la collaborazione in campo militare.

Il presidente MIGONE, ricordato di aver assunto egli stesso iniziative legislative per accordi internazionali sottoscritti da alcuni anni, rileva che nel caso di specie il ritardo nella presentazione del disegno di legge non è tale da giustificare una censura al Governo.

Il senatore JACCHIA fa presente che, in alcuni dei casi in cui il senatore Speroni ha ritenuto di dover intervenire, l'accordo internazionale è stato sottoscritto dall'Italia dieci o dodici anni fa senza che sia stato ancora presentato un disegno di legge governativo.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che, almeno in Senato, siano stati ormai superati i dubbi sull'ammissibilità dei disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali: in caso contrario, il Presidente del Senato non avrebbe giudicato ricevibili i disegni di legge presentati da singoli senatori, nè li avrebbe assegnati alla Commissione.
Per quanto riguarda il merito dei due disegni di legge in esame, ritiene opportuno sviluppare in tutti i campi la collaborazione con la Lituania, con particolare riguardo alla cooperazione culturale, dal momento che si tratta di un paese assai avanzato, soprattutto negli studi classici.

Il sottosegretario TOIA fa presente che il Governo non ha mai inteso espropriare il Parlamento delle sue attribuzioni previste dall'articolo 80 della Costituzione. Precisa poi che nella legislatura in corso è stato fatto un rilevantissimo sforzo per ratificare i trattati sottoscritti negli anni precedenti. Esprime perciò rammarico per i casi citati dal senatore Jacchia e si riserva di promuovere un chiarimento a tal riguardo.

Il relatore PIANETTA, con riferimento all'osservazione della senatrice Squarcialupi, ritiene che la ragionevolezza delle tariffe aeree - postulata dall'articolo 8 dell'accordo - acquista un significato meno generico ove si consideri il procedimento previsto per la determinazione delle tariffe stesse, che non possono essere fissate unilateralmente.

La Commissione dà mandato al relatore di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 2325 e l'assorbimento del disegno di legge n. 2169.

(2258) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996
(Esame)

Il senatore BRATINA, nel riferire sul disegno di legge in esame, ricorda che più volte la Commissione ha avuto modo di occuparsi in passato dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE), nata dalla progressiva estensione dell'iniziativa quadrangolare, sorta nel 1989 per impulso di Italia, Austria, Ungheria e Jugoslavia. Attualmente sono membri dell'INCE numerosi Stati dell'Europa centro-orientale e l'Iniziativa, pur non avendo un vero e proprio segretariato, si avvale del Centro di informazione e documentazione di Trieste.
L'accordo in esame disciplina lo status di tale centro e prevede, in aggiunta agli oneri per i locali che sono sostenuti dalla regione Friuli-Venezia Giulia, un contributo annuo di 200 milioni di lire a carico dello Stato.
Considerata l'importanza politica dell'Iniziativa Centro-Europea, che ha fatto dell'Italia un interlocutore privilegiato per i paesi centro-orientali, il senatore Bratina esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge.

La senatrice SQUARCIALUPI auspica che il Centro di informazione e documentazione assuma iniziative atte a far conoscere maggiormente l'attività dell'INCE, soprattutto per quel che riguarda i progetti finanziati in collaborazione con la BERS.

Il sottosegretario TOIA dichiara di concordare con il relatore.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

(2273) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore PIANETTA, in sostituzione del senatore Gawronski, riferisce alla Commissione ricordando anzitutto che l'accordo con la Slovenia del 1995 aggiorna e sostituisce la Convenzione italo-jugoslava del 1959 sul servizio ferroviario di frontiera. Nel 1992 la Slovenia si dichiarò Stato successore della ex Jugoslavia e subentrò in tale accordo, sostenendo tuttavia la necessità di modificarne alcuni aspetti tecnici. Ai sensi dell'articolo 24, le due parti si sono riservate la facoltà di costituire una commissione mista per risolvere i problemi nel corso dell'attuazione dell'accordo. Pertanto il disegno di legge reca un onere, assai limitato, per le spese di funzionamento di tale commissione.

Il sottosegretario TOIA auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,40.


EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 677-976


Art. 1.

Sopprimere la lettera a).
1.1
Il Relatore

Art. 2.

Sopprimere le parole: «dall'articolo 19 del trattato di cui alla lettera a)».
2.1
Il Relatore