IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDI’ 4 MARZO 1999

223ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA



La seduta inizia alle ore 9,05.


IN SEDE REFERENTE

(941) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo.
(1152) TERRACINI. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo.
(1432) AVOGADRO ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo.
(1700) MANIERI ed altri. - Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo.
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto, nel testo unificato, sospeso nella seduta de 21 gennaio 1998.

Il presidente CARELLA, come preannunciato nella seduta di martedì scorso, propone di concludere l’esame in sede referente del testo unificato dei disegni di legge in titolo, in modo da consentirne la discussione in Assemblea contemporaneamente a quella sul disegno di legge relativo ai trapianti di organo. Ricorda che gli articoli del testo unificato sono stati accolti all’unanimità dalla Commissione circa un anno fa e che non si è dato corso alla richiesta di trasferimento in sede deliberante perchè la Commissione bilancio non ha espresso il proprio parere, in attesa della relazione tecnica del Ministero del tesoro, al momento non ancora pervenuta.

Il relatore, senatore DI ORIO, si dichiara favorevole alla proposta avanzata dal Presidente, essendo sicuramente opportuno che l’Assemblea del Senato discuta in tempi il più possibile ravvicinati sia il testo in materia di trapianti di organo che quello che disciplina il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

Dopo un breve intervento del senatore BRUNI - volto a far sì che l’Ufficio di Presidenza ponga tempestivamente all’ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 2658, da lui presentato insieme ad altri senatori, concernente l’istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale - il senatore TIRELLI osserva che non può non suscitare perplessità la circostanza che la Commissione, a causa della mancata trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, non sia stata posta nelle condizioni di procedere alla discussione in sede deliberante di un provvedimento, quale quello istitutivo del Registro nazionale dei donatori di midollo, che riveste carattere eminentemente tecnico. Al riguardo è lecito sospettare che non si sia trattato di mera disattenzione o negligenza burocratica, ma abbiano giocato un ruolo determinante quegli interessi che attualmente, in assenza di un’adeguata disciplina del settore, traggono rilevanti profitti da una gestione scarsamente trasparente delle allocazioni a fini di trapianto del midollo osseo.

La senatrice DANIELE GALDI, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra, si dichiara favorevole alla conclusione dell’esame in sede referente, evidenziando come il disegno di legge unificato dia risposta ad importanti problematiche che coinvolgono un centro di rilievo internazionale come l’Istituto Galliera di Genova.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori DE ANNA, Baldassare LAURIA, ZILIO e CAMPUS, la Commissione conferisce all’unanimità mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,15.


TESTO UNIFICATO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE PER I
DDL NN. 941-1152-1432-1700



Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo


Art. 1


1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo sono regolate dalla presente legge.

Art. 2

1. Il Registro italiano donatori di midollo osseo, in seguito denominato "Registro nazionale", già istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede, è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.
2. Il Registro nazionale coordina le attività dei registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il Registro nazionale dei donatori.

Art. 3

1. I Registri regionali sono istituiti presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, come disciplinati dalla legislazione vigente in materia di trapianti d'organo.
2. Le regioni che non hanno identificato i laboratori regionali di riferimento di cui al comma 1, provvedono ad individuare, nell'ambito del piano sanitario regionale, le strutture nelle quali operano i registri regionali.
3. Le strutture che svolgono attività di tipizzazione ai fini del trapianto di midollo osseo sono tenute a comunicare i dati al Registro regionale di riferimento.
4. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
5. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.
Art. 4

1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.
3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

Art. 5

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente pubblico hanno diritto al congedo straordinario, senza la riduzione di cui al primo comma dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è assicurato al donatore avente rapporto di lavoro dipendente privato.
3. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti la procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

Art. 6

1. Le spese per le prestazioni inerenti l'attività di trapianto del midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa. Le prestazioni relative all'iscrizione ai registri regionali di cui all'articolo 3, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Per i prelievi, le analisi e la donazione, il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, nè dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate, presentando la propria tessera sanitaria. La struttura provvede all'autoimpegnativa per le prestazioni necessarie, e trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del paziente.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e già previste nei Registri internazionali.
Art. 7

1. L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto, sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

Art. 8

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, il relativo regolamento di attuazione recante la disciplina dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità di utilizzazione e l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla donazione.
2. L'attività di associazione e di federazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui all'articolo 3, comma 4, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.
3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato per un importo non superiore al 2 per cento del medesimo, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.

Art. 9

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e denominata, di seguito, "Commissione".
2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni più rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da leucemia ed altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali uno scelto fra i medici dirigenti generali del Ministero della sanità ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre indicati dalle società scientifiche interessate alla materia. Un funzionario della carriera direttiva medica del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore alla ottava, svolge le funzioni di segretario della Commissione.
3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì, al Ministro della sanità, proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e provincie autonome, nonché sulle iniziative concernenti la propaganda sulla donazione di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attività di promozione è svolta dalla Commissione nazionale che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanità.

Art. 10

1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori volontari di midollo osseo, mediante erogazione all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova ed ai laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, di un congruo stanziamento, previa apposita convenzione con il Ministero della sanità".

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.