(Donazione e conservazione di gameti)
2. La donazione di gameti è gratuita. 3. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine. 4. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3. Le strutture pubbliche e private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati. 5. È assicurata la riservatezza sull’identità del donatore, nonché della donna o della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall’utilizzo dei loro gameti, salvo quanto disposto dal comma 7. 6. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore. 7. È ammessa la ricerca dell’identità del donatore solo in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura. 8. Il Ministro della sanità determina, con proprio decreto, i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione di gameti. 9. La selezione dei donatori e la raccolta del liquido seminale avvengono esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».
6.0.1
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
6.0.2
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
6.0.3
(Donazione di gameti)
2. La donazione di gameti è gratuita. 3. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine. 4. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3. Le strutture pubbliche e private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati. 5. È assicurata la riservatezza sull’identità del donatore, nonché della donna o della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall’utilizzo dei loro gameti, salvo quanto disposto dal comma 7. 6. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore. 7. È ammessa la ricerca dell’identità del donatore solo in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura. 8. Il Ministro della sanità determina, con proprio decreto, i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione di gameti maschili. 9. La selezione dei donatori e la raccolta del liquido seminale avvengono esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».
6.0.4
2. La Commissione è assistita da un comitato tecnico, nominato dalla Commissione stessa, composto da quindici membri scelti fra operatori (medici, biologi, psicologi, personale infermieristico) impegnati nelle attività regolamentate dalla presente legge, nonchè tecnici con competenze specifiche di tipo epidemiologico, farmacologico, psicologico, legale.
Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «previo parere» aggiungere le seguenti: «della Commissione di cui all’articolo 6-bis e».
6.0.5
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
7.1
Al comma 1 dopo le parole: «Ministro della sanità», aggiungere le altre: «di concerto con il Ministro delle politiche sociali e del Ministro delle pari opportunità».
7.2
Al comma 1 dopo le parole: «Ministro della sanità», aggiungere le altre: «di concerto con il Ministro delle pari opportunità».
7.3
Al comma 1 dopo le parole: «Ministro della sanità», aggiungere le altre: «di concerto con il Ministro delle politiche sociali».
7.4
Al comma sopprimere le parole: «avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e».
7.5
Al comma 1, sostituire le parole: «dell’Istituto superiore di sanità», con le seguenti: «di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle materie previste dalla presente legge nominata dal Ministro della sanità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano».
7.6
Al comma 1, sostituire le parole: «dell’Istituto superiore di sanità», con le seguenti: «di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle materie previste dalla presente legge nominata dal Ministro della sanità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
7.7
Al comma 1 dopo le parole: «Consiglio superiore della sanità», aggiungere le altre: «sentito il parere della Conferenza Stato Regioni».
7.8
Al comma 1 dopo le parole: «Consiglio superiore della sanità», aggiungere le altre: «sentito il parere della Federazione nazionale degli Ordini dei medici».
7.9
Al comma 1 dopo le parole: «definisce, con proprio decreto, da emanare», con le altre: «emana con proprio decreto».
7.10
Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «centoventi».
7.11
Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «cinquanta».
7.12
Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «settanta».
7.13
Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «ottanta».
7.14
Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «cento».
7.15
Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «mediche e psicologiche».
7.16
7.17
Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».
7.18
Sopprimere il comma 2.
7.19
Al comma 2, sopprimere la parola: «tutte».
7.20
Al comma 2, dopo la parola: «autorizzate» aggiungere le altre: «e accreditate».
7.21
Al comma 3, sopprimere le parole: «almento ogni tre anni».
7.22
Al comma 3, sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «almeno dopo un anno».
7.23
Al comma 3, sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «almeno dopo due anni».
7.24
Al comma 3, sostituire la parola: «tre» con la parola: «uno».
7.25
Al comma 3, sostituire le parole: «ogni tre anni» con le seguenti: «ogni due anni».
7.26
Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».
7.27
Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 3, sostituire la parola: «tre» con la parola: «due».
7.28
Al comma 3, sostituire la parola: «tre» con la parola: «quattro».
7.29
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. I tempi posson essere accorciati qualora ci siano novità significative nell’evoluzione tecnico-scientifica e su proposta degli organi tecnici del Ministero della sanità».
7.30
«3-bis. Il Ministro della sanità può affidare ad uno o più centri di particolare e riconosciuto valore scientifico la valutazione di tecniche ancora in fase sperimentale».
7.31
8.1
Sopprimere l’articolo.
8.2
8.3
Sostituire l’articolo con il seguente:
«I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi della donna o della coppia che vi abbiano ricorso e abbiano prestato il proprio consenso a norma dell’articolo 6, comma 3».
8.4
Sostituire l’articolo con il presente:
8.5
8.6
8.7
Al comma 1, sopprimere le parole da: «o acquistano lo stato» fino alla fine del comma.
8.8
Al comma 1, sopprimere le parole: «della madre o».
8.9
8.10
Al comma 1, dopo la parola: «coppia» aggiungere le parole: «coniugata o di fatto».
8.11
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai concepiti a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita per i quali non si verifichi l’annidamento nell’utero materno è garantito il rispetto dei diritti e della dignità di esseri umani».
8.12
«1-bis. È figlio della coppia il bambino che sia nato con le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge, quando siano decorsi non meno di 150 giorni e non più di 320 giorni dalla data dell’intervento».
8.13
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
(Divieto di brevettabilità di geni)
8.0.1
(Animali transgenici, contenenti geni umani)
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente a scopo terapeutico. L’autorizzazione dovrà sempre prevedere che l’animale, in cui i geni umani possono essere introdotti, sia sterile e che i suoi organi non possano essere usati per trapianti nell’uomo».
8.0.2
9.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È vietato esercitare l’azione di disconoscimento di paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, e l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice».
9.2
9.3
«1. Colui che abbia prestato validamente il proprio consenso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, nn. 1 e 2, del codice civile. Non può altresì essere esercitata l’impugnazione di cui all’articolo 263 del codice civile».
9.4
9.5
9.6
Al comma 1, sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «metodi».
9.7
Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».
9.8
9.9
Al comma 1, sopprimere la parola: «medicalmente».
9.10
Al comma 1, sostituire le parole: «di tipo eterologi» con le seguenti: «con donazione di gameti».
9.11
Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3».
9.12
9.13
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Ganeri Bruno, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
9.14
9.15
9.16
Al comma 1, sostituire le parole: «il coniuge o».
9.17
Al comma 1, sostituire la parola: «coniuge» con le seguenti: «il marito o la moglie».
9.18
Al comma 1, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «dissenso».
9.19
Al comma 1, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «diniego».
9.20
Al comma 1, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «assenso».
9.21
Al comma 1, sostituire la parola: «ricavabile» con la seguente: «deducibile».
9.22
Al comma 1, sostituire la parola: «atti» con la seguente: «fatti».
9.23
Al comma 1, sopprimere la parola: «non».
9.24
Al comma 1, sostituire la parola: «l’azione» con la seguente: «diritto».
9.25
Al comma 1, sostituire la parola: «disconoscimento» con la seguente: «riconoscimento».
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
Al comma 2, sostituire la parola: «madre» con la seguente: «mamma».
9.31
Al comma 2, sostituire la parola: «nato» con la seguente: «nascituro».
9.32
Al comma 2, sostituire la parola: «nato» inserire le altre: «o della nata».
9.33
Al comma 2, sostituire la parola: «procreazione», con la parola: «fecondazione».
9.34
Al comma 2, sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «metodi».
9.35
Al comma 2 sopprimere la parola: «non».
9.36
Dopo l’articolo 9 inserire il seguente:
(Presunzione di genitorialità)
9.0.1
(Astensione dal lavoro e rimborso spese)
9.0.2
10.1
Al comma 1, sostituire la parola: «proceazione» con la seguente: «fecondazione».
10.2
Al comma 1, sostituire la parola: «realizzati» con la parola: «attuati».
10.3
Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sostituire la parola: «nelle strutture» con le seguenti: «negli ospedali».
10.4
Al comma 1, sopprimere le parole: «pubbliche e private».
10.5
Al comma 1, sopprimere la parola: «pubbliche».
10.6
Al comma 1, sopprimere le parole: «autorizzate dalle regioni e».
10.7
Al comma 1, dopo la parola: «autorizzate» aggiungere: «e accreditate».
10.8
Al comma 1, sostituire la parola: «regioni» con le seguenti: «province».
10.9
Al comma 1, sostituire la parola: «iscritte» con la seguente: «riportate».
10.10
Al comma 2, sostituire la parola: «decreto» con la seguente: «regolamento».
10.11
Al comma 2, sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «non oltre».
10.12
Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «venti».
10.13
Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con le seguenti: «trenta».
10.14
Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «centoventi».
10.15
Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «cento».
10.16
Al comma 2 sostituire la parola: «giorni» con la seguente: «mesi».
10.17
Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della sanità» inserire le seguenti: «, e sentite le società scientifiche».
10.18
Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «strutture» aggiungere le altre: «pubbliche e private accreditate».
10.19
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «le caratteristiche» con le altre: «i profili professionali».
10.20
Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «strutture» aggiungere le altre: «pubbliche e private accreditate».
10.21
Al comma 2, lettera b), dopo «strutture» aggiungere le parole: «pubbliche e private».
10.22
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 svolti in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono a carico del Servizio sanitario nazionale».
10.23
«2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati a carico del Servizio sanitario nazionale».
10.24
10.25
10.26
«2-bis. Le donazioni di ovociti possono essere praticate nei centri autorizzati, in osservanza a quanto prescritto nell’articolo 8. Possono essere utilizzati a questo scopo solo i gameti feminili residuali a cicli di fecondazione assistita. Non è consentita la donazione da parte di persone note alla ricevente né l’inseminazione in “vivo“ della donatrice».
10.27
11.1
Al comma 1, sostituire la frase: «Istituto superiore» con la seguente: «Ministero della».
11.2
11.3
Al comma 2, sostituire la parola: «obbligatoria» con la seguente: «facoltativa».
11.4
Sopprimere il comma 3.
11.5
Al comma 3, sostituire la frase: «Istituto superiore» con la seguente: «Ministero della».
11.6
Al comma 3, dopo la parola: «regionali» aggiungere le seguenti: «ove non istituiti si procede alla nomina di un commissario straordinario deputato alla immediata istituzione».
11.7
Al comma 3, dopo la parola: «regionali» aggiungere le seguenti: «ove istituiti».
11.8
Al comma 3, sostituire la frase: «Istituto superiore» con le seguenti: «gli assessorati alla sanità delle regioni raccolgono».
11.9
Al comma 3, sostituire la parola: «raccoglie» con la seguente: «elabora».
11.10
Al comma 3, sopprimere la parola: «raccoglie».
11.11
Al comma 3, sopprimere la parola: «diffonde».
11.12
Al comma 3, sostituire le parole: «al fine» con le seguenti: «con lo scopo».
11.13
Al comma 3, sostituire la parola: «trasparenza» con la seguente: «l’obiettività».
11.14
Al comma 3, sostituire le parole: «delle tecniche» con le seguenti: «dei metodi».
11.15
Al comma 3, sopprimere la parola: «trasparenza».
11.16
Al comma 3, sopprimere le parole: «e la pubblicità».
11.17
Al comma 3, sostituire la parola: «adottate» con la seguente: «realizzate».
11.18
Sopprimere il comma 4».
11.19
Al comma 4, sostituire la frase: «Istituto superiore» con le seguenti: «Ministero della».
11.20
Al comma 4, rigo 3, dopo le parole: «società scientifiche» sopprimere la «e» e mettere la virgola; dopo la parola: «utenti» sopprimere le seguenti: «riguardanti la procreazione medicalmente assistita» e aggiungere le altre: «e delle Associazioni in cui si esprime il pensiero delle donne, a partire dal presupposto della libertà femminile».
11.21
Al comma 4, dopo le parole: «delle società scientifiche» aggiungere le seguenti: «delle associazioni in cui si esprime il pensiero delle donne, a partire dal presupposto della libertà femminile».
11.22
11.23
11.25
Al comma 5 dopo la parola «regionali» aggiungere: «ove non istituiti si procede alla nomina di un commissario straordinario deputato alla immediata istituzione».
11.26
Al comma 5, dopo la parola: «regionali» aggiungere «ove istituiti>.
11.27
Al comma 5, sostituire la frase: «Istituto superiore» con «Ministero della».
11.28
Al comma 4 sostituire la parola: «raccoglie» con la seguente: «elabora».
11.29
Al comma 4 sostituire la parola: «informazioni» con la seguente: «notizie».
11.30
Al comma 4 sopprimere la parola: «istanze».
11.31
Al comma 4 sopprimere la parola: «informazioni».
11.32
Al comma 4 sopprimere la parola: «suggerimenti».
11.33
Al comma 4 sopprimere la parola: «proposte».
11.34
Al comma 4 sostituire la parola: «riguardanti» con la seguente: «concernenti».
11.35
Al comma 4 sostituire la parola: «utenti» con la seguente: «consumatori».
11.36
Al comma 5 sostituire la parola: «fornire» con la seguente: «comunicare».
11.37
Al comma 5 sostituire la parola: «tenute» con la seguente: «obbligate».
11.38
Al comma 5 sostituire le parole: «Le strutture» con le seguenti: «I soggetti».
11.39
Al comma 5 sostituire la parola: «dati» con la seguente: «elementi».
11.40
Al comma 4 sostituire la parola: «finalità» con la seguente: «scopi».
11.41
Al comma 5 sopprimere la parola: «altra».
11.42
Al comma 5 sopprimere la parola: «controllo».
11.43
Al comma 5 sopprimere la parola: «ispezioni».
11.44
Al comma 4 sostituire la parola: «informazione» con la seguente: «elemento».
11.45
Al comma 4 sostituire la parola: «svolgimento» con la seguente: «realizzazione».
11.46
Aggiungere il seguente comma:
«6. Le strutture di cui al presente articolo devono assicurare un’adeguata assistenza psicologica a favore della coppia destinataria delle tecniche di procreazione medicalmente assistita».
11.47