IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO 2000

304ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.
La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano
(217) SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni
(546) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita
(742) LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano
(743) LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
(783) MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa
(1154) BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita.
(1570) PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(2067) TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita
(2210) FOLLONI ed altri. - Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano
(2350) SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani
(2433) ASCIUTTI ed altri. - Tutela degli embrioni
(2963) Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita
(3276) SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita
(3381) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita
(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 febbraio 2000.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti presentati sul disegno di legge n. 4048, assunto come testo base.

Il Presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era terminata l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 6.
Avverte che si passerà all’illustrazione di emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 6.

La senatrice SALVATO illustra l’emendamento 6.03, nonché gli identici emendamenti 6.01 del senatore Boco ed altri e 6.04 del senatore Cò ed altri, cui aggiunge la firma.
L’emendamento intende definire un quadro di regole e garanzie per la donazione dei gameti, che rappresenta una delle problematiche relative alla procreazione medicalmente assistita più bisognose di una regolamentazione puntuale. In effetti situazioni come quella di un noto centro specializzato siciliano, dove per anni si sono fatti prelievi di gameti poi immediatamente utilizzati senza alcun controllo e alcuna selezione, rappresentano il nocciolo di quella anarchia delle tecniche riproduttive che viene da tutti deplorata.
La senatrice Salvato si sofferma quindi sui punti principali della regolamentazione proposta, tra i quali la gratuità della donazione, conforme del resto anche alle norme che regolano la donazione di organi o quella di sangue, e la limitazione a cinque gravidanze dell’utilizzazione del seme di un unico donatore, limitazione questa il cui rispetto è garantito dalla registrazione degli estremi del donatore in una banca dati istituita presso il Ministero della sanità.
Assumono poi particolare importanza le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 relative alla riservatezza sull’identità del donatore e all’ammissibilità della ricerca di paternità. A questo proposito la senatrice Salvato osserva come questa materia sia stata oggetto di un appassionato dibattito parlamentare già in sede di discussione della riforma delle adozioni; le differenti opzioni in favore di una limitazione o di un allargamento del diritto alla ricerca delle proprie origini hanno attraversato tutte le forze politiche, con ciò confermando che si tratta di un delicato problema di coscienza e di diritto, rispetto al quale ciascuno dei punti di vista è sorretto da motivazioni di carattere umano importanti e condivisibili.
E’ apparsa però prevalente l’opinione, che ella condivide e che è accolta nell’emendamento da lei presentato, di considerare ormai prevalente nella coscienza sociale, e conforme ai princìpi del vigente diritto di famiglia, una visione della genitorialità fondata piuttosto sulle relazioni affettive e sulla crescita umana comune dei genitori e dei figli che sul dato biologico. Si riconosce tuttavia l’ammissibilità della ricerca dell’identità del donatore quando questa sia indispensabile per la tutela della salute del nato.
La senatrice Salvato illustra quindi l’emendamento 6.0.5, cui aggiunge la sua firma, sottolineando l’importanza che l’opera di consulenza sugli aspetti culturali, umani e bioetici della procreazione medicalmente assistita sia assicurata, al di là di quelli che sono i compiti attualmente riconosciuti al comitato di bioetica, ad un organismo nel quale siano fortemente rappresentate le donne attraverso quelle organizzazioni e quei gruppi che in questi anni hanno affrontato le problematiche della salute femminile e dei suoi rapporti con la funzione medica. Si tratta cioè di costruire uno strumento per la partecipazione reale delle donne a processi decisionali che per troppo tempo sono rimasti sotto il controllo esclusivo di un potere scientifico e civile il più delle volte unicamente maschile.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l’emendamento 6.02, identico agli emendamenti 6.03, 6.01 e 6.04 testé illustrati dalla senatrice Salvato, sottolineando l’opportunità di precisare che non si costituisce nessun rapporto giuridico tra nato e donatore.
Aggiunge poi la sua firma all’emendamento 6.05.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all’esame degli emendamenti all’articolo 7.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.28 e 7.29, che rinuncia ad illustrare.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l’emendamento 7.27 osservando che la rapidità dell’evoluzione scientifica, specialmente nel settore della genetica, fa ritenere preferibile indicare un termine più limitato per il periodico rinnovo delle linee guida.

Il PRESIDENTE, in assenza del presentatore, dà per illustrato l’emendamento 7.30.

Il senatore CAMERINI illustra l’emendamento 7.31. L’obbligo di applicare rigidamente le linee guida, da parte di tutti i centri che praticano le tecniche di fecondazione assistita, appare foriero di un grave rallentamento del progresso nella ricerca e nella sperimentazione. E’ opportuno quindi prevedere, come avviene in altri campi, che il Ministro della sanità individui centri di particolare e riconosciuto valore scientifico cui affidare la valutazione di tecniche ancora sperimentali.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all’esame degli emendamenti all’articolo 8.
Illustra quindi l’emendamento 8.2, da lui presentato, diretto a sopprimere l’articolo 8. Tale norma, infatti, è inutile, dal momento che lo status dei bambini nati da tecniche di fecondazione assistita discende dalla mera applicazione delle vigenti norme del codice civile; la disposizione quindi sembra determinata unicamente dalla volontà di sottolineare una ingiustificata “diversità” di questi bambini.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11 e 8.13, osservando come le disposizioni di cui all’articolo 8 sembrano ignorare il quadro normativo esistente.

Il presidente CARELLA, in assenza del presentatore, dà per illustrati gli emendamenti 8.9 e 8.10.
Avverte quindi che si passerà all’illustrazione degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi all’articolo 8.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 8.01 e 8.02, rinunciando ad illustrarli.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 9.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35 e 9.36. Ella osserva che anche l’articolo 9, come il precedente, sembra redatto da un legislatore disattento a quanto avviene attorno a lui e a come i nuovi fenomeni sociali trovino una loro regolamentazione nei princìpi sanciti dalla Costituzione. Va infatti ricordato che il problema del divieto dell’azione di disconoscimento di paternità è già stato risolto dalla Corte Costituzionale.
La senatrice Salvato rileva quindi l’inopportunità del comma 2 dell’articolo 9; se è infatti comprensibile ritenere che una maternità spesso lungamente e dolorosamente ricercata come quella derivante da una procedura di fecondazione medicalmente assistita sia quasi sempre il frutto di una scelta altamente responsabile, è però sbagliato precludere la possibilità, che in taluni casi può comunque verificarsi anche per queste maternità, che la madre ricorra al diritto di non essere nominata, ad una disposizione cioè che è posta a tutela tanto della madre che del neonato e che consente di garantire le condizioni migliori per il parto e la possibilità dell’adozione anche nelle situazioni più drammatiche.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 9.4 e 9.27.
Pur condividendo la valutazione della senatrice Salvato circa la non indispensabilità di una norma sul divieto del disconoscimento di paternità nel caso di fecondazione assistita, egli ritiene che tale divieto possa anche essere ribadito nella legge, purché però si modifichi la formulazione inutilmente complicata introdotta dalla Camera dei deputati.
Egli condivide poi l’opinione della senatrice Salvato circa l’inopportunità e l’inapplicabilità del comma 2.

Il senatore DI ORIO illustra l’emendamento 9.5, sottolineando il carattere di estrema responsabilità che deve essere sempre attribuito alla scelta della coppia sposata o convivente che ricorre alla fecondazione assistita.

La senatrice DANIELE GALDI rinuncia ad illustrare l’emendamento 9.13 e ritira la sua firma dall’emendamento 9.29, mantenuto dalla senatrice Salvato.

Il presidente CARELLA annuncia che si passerà all’illustrazione degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 9.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 9.01 e 9.02, che rinuncia ad illustrare.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all’esame degli emendamenti all’articolo 10.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.25, 10.26 e 10.27 e rinuncia ad illustrarli.
Illustra quindi l’emendamento 10.24 da lei presentato, che pone a carico del Servizio Sanitario Nazionale gli interventi di procreazione medicalmente assistita. Ella osserva come il ricorso a queste tecniche, costose e certamente non indolori soprattutto per la donna, meriti un sostegno pubblico che rappresenterebbe una manifestazione di coerenza con quella volontà di favorire la maternità ed aiutare la famiglia che viene molto più spesso predicata che praticata. L’esclusione dalla rimborsabilità di queste tecniche del resto sarebbe un ulteriore riprova di quel carattere di disvalore con cui, inaccettabilmente, il testo in esame sembra bollare il ricorso alla fecondazione assistita.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l’emendamento 10.23 che ha motivazioni analoghe all’emendamento testé illustrato dalla senatrice Salvato ma che limita, in conformità alle norme vigenti la rimborsabilità solo agli interventi svolti in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 11.

La senatrice SALVATO illustra l’emendamento 11.22, diretto ad attribuire un ruolo centrale alle donne nell’elaborazione degli indirizzi di bioetica in materia di procreazione medicalmente assistita. Fa propri quindi gli altri emendamenti presentati all’articolo 11, che rinuncia ad illustrare.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048
Art. 6.

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Donazione e conservazione di gameti)


        1. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano compiuto la maggiore età, previi accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.

        2. La donazione di gameti è gratuita.
        3. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine.
        4. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3. Le strutture pubbliche e private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.
        5. È assicurata la riservatezza sull’identità del donatore, nonché della donna o della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall’utilizzo dei loro gameti, salvo quanto disposto dal comma 7.
        6. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.
        7. È ammessa la ricerca dell’identità del donatore solo in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.
        8. Il Ministro della sanità determina, con proprio decreto, i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione di gameti.
        9. La selezione dei donatori e la raccolta del liquido seminale avvengono esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».

6.0.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:


«Art. 6-bis.

(Donazione e conservazione di gameti)


        1. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano compiuto la maggiore età, previi accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.

        2. La donazione di gameti è gratuita.
        3. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine.
        4. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3. Le strutture pubbliche e private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.
        5. È assicurata la riservatezza sull’identità del donatore, nonché della donna o della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall’utilizzo dei loro gameti, salvo quanto disposto dal comma 7.
        6. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.
        7. È ammessa la ricerca dell’identità del donatore solo in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.
        8. Il Ministro della sanità determina, con proprio decreto, i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione di gameti.
        9. La selezione dei donatori e la raccolta del liquido seminale avvengono esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».

6.0.2

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:


«Art. 6-bis.

(Donazione e conservazione di gameti)


        1. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano compiuto la maggiore età, previi accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.

        2. La donazione di gameti è gratuita.
        3. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine.
        4. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3. Le strutture pubbliche e private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.
        5. È assicurata la riservatezza sull’identità del donatore, nonché della donna o della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall’utilizzo dei loro gameti, salvo quanto disposto dal comma 7.
        6. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.
        7. È ammessa la ricerca dell’identità del donatore solo in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.
        8. Il Ministro della sanità determina, con proprio decreto, i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione di gameti.
        9. La selezione dei donatori e la raccolta del liquido seminale avvengono esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».

6.0.3


Salvato

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Donazione di gameti)


        1. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano compiuto la maggiore età, previi accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.

        2. La donazione di gameti è gratuita.
        3. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine.
        4. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3. Le strutture pubbliche e private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.
        5. È assicurata la riservatezza sull’identità del donatore, nonché della donna o della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall’utilizzo dei loro gameti, salvo quanto disposto dal comma 7.
        6. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.
        7. È ammessa la ricerca dell’identità del donatore solo in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.
        8. Il Ministro della sanità determina, con proprio decreto, i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione di gameti maschili.
        9. La selezione dei donatori e la raccolta del liquido seminale avvengono esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».

6.0.4


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. È costituita presso il Ministero della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione composta da trenta membri eletti dal Parlamento. Sono eleggibili persone che si sono distinte nel campo della cultura o nel campo dei servizi sociali, o donne appartenenti a gruppi attivi nel campo salute. Ciascuno dei due sessi deve contare almeno due quinti dei componenti.

        2. La Commissione è assistita da un comitato tecnico, nominato dalla Commissione stessa, composto da quindici membri scelti fra operatori (medici, biologi, psicologi, personale infermieristico) impegnati nelle attività regolamentate dalla presente legge, nonchè tecnici con competenze specifiche di tipo epidemiologico, farmacologico, psicologico, legale.

        Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «previo parere» aggiungere le seguenti: «della Commissione di cui all’articolo 6-bis e».

6.0.5

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato


Art. 7.

        Sopprimere l’articolo.

7.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 dopo le parole: «Ministro della sanità», aggiungere le altre: «di concerto con il Ministro delle politiche sociali e del Ministro delle pari opportunità».

7.2

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 dopo le parole: «Ministro della sanità», aggiungere le altre: «di concerto con il Ministro delle pari opportunità».

7.3

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 dopo le parole: «Ministro della sanità», aggiungere le altre: «di concerto con il Ministro delle politiche sociali».

7.4

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma sopprimere le parole: «avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e».

7.5

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire le parole: «dell’Istituto superiore di sanità», con le seguenti: «di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle materie previste dalla presente legge nominata dal Ministro della sanità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano».

7.6

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire le parole: «dell’Istituto superiore di sanità», con le seguenti: «di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle materie previste dalla presente legge nominata dal Ministro della sanità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

7.7

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 dopo le parole: «Consiglio superiore della sanità», aggiungere le altre: «sentito il parere della Conferenza Stato Regioni».

7.8

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 dopo le parole: «Consiglio superiore della sanità», aggiungere le altre: «sentito il parere della Federazione nazionale degli Ordini dei medici».

7.9

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 dopo le parole: «definisce, con proprio decreto, da emanare», con le altre: «emana con proprio decreto».

7.10

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «centoventi».

7.11

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «cinquanta».

7.12

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «settanta».

7.13

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «ottanta».

7.14

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «cento».

7.15

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «mediche e psicologiche».

7.16

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «mediche e psicologiche».

7.17

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

7.18

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 2.

7.19

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sopprimere la parola: «tutte».

7.20

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, dopo la parola: «autorizzate» aggiungere le altre: «e accreditate».

7.21

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere le parole: «almento ogni tre anni».

7.22

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «almeno dopo un anno».

7.23

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «almeno dopo due anni».

7.24

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire la parola: «tre» con la parola: «uno».

7.25

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire le parole: «ogni tre anni» con le seguenti: «ogni due anni».

7.26

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

7.27

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 3, sostituire la parola: «tre» con la parola: «due».

7.28

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire la parola: «tre» con la parola: «quattro».

7.29

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. I tempi posson essere accorciati qualora ci siano novità significative nell’evoluzione tecnico-scientifica e su proposta degli organi tecnici del Ministero della sanità».

7.30


Valletta

        Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il Ministro della sanità può affidare ad uno o più centri di particolare e riconosciuto valore scientifico la valutazione di tecniche ancora in fase sperimentale».

7.31


Camerini, Bernasconi, Daniele Galdi, Mignone
Art. 8.

        Sopprimere l’articolo.

8.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere l’articolo.

8.2


Il Relatore

        Sopprimere l’articolo.

8.3

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi della donna o della coppia che vi abbiano ricorso e abbiano prestato il proprio consenso a norma dell’articolo 6, comma 3».

8.4

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il presente:

        «I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi della donna o della coppia che vi abbiano ricorso e abbiano prestato il proprio consenso a norma dell’articolo 6, comma 3».

8.5


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8.

        I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita con l’osservanza delle disposizioni della presente legge sono figli legittimi o rispettivamente acquistano lo stato di figli riconosciuti ai sensi del codice civile della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le previsioni del precendente articolo 6».

8.6

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

8.7

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole da: «o acquistano lo stato» fino alla fine del comma.

8.8

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «della madre o».

8.9


Gubert

        Al comma 1, dopo la parola: «coppia» aggiungere le seguenti: «o della donna».

8.10

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, dopo la parola: «coppia» aggiungere le parole: «coniugata o di fatto».

8.11

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Ai concepiti a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita per i quali non si verifichi l’annidamento nell’utero materno è garantito il rispetto dei diritti e della dignità di esseri umani».

8.12


Gubert

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. È figlio della coppia il bambino che sia nato con le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge, quando siano decorsi non meno di 150 giorni e non più di 320 giorni dalla data dell’intervento».

8.13

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:


«Art. 8-bis.

(Divieto di brevettabilità di geni)


        1. I geni umani, appartenendo agli individui che li possiedono, non possono essere brevettati e conseguentemente non sono brevettabili terapie genetiche che impieghino tali geni».

8.0.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:


«Art. 8-bis.

(Animali transgenici, contenenti geni umani)


        1. Salvo specifica autorizzazione del Ministro della sanità è vietato l’inserimento di geni umani negli animali.

        2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente a scopo terapeutico. L’autorizzazione dovrà sempre prevedere che l’animale, in cui i geni umani possono essere introdotti, sia sterile e che i suoi organi non possano essere usati per trapianti nell’uomo».

8.0.2

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato


Art. 9.

        Sopprimere l’articolo.

9.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. È vietato esercitare l’azione di disconoscimento di paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, e l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice».

9.2


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. È vietato esercitare l’azione di disconoscimento di paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, e l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice».

9.3

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Colui che abbia prestato validamente il proprio consenso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, nn.  1 e 2, del codice civile. Non può altresì essere esercitata l’impugnazione di cui all’articolo 263 del codice civile».

9.4


Il Relatore

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. È vietato esercitare l’azione di disconoscimento di paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, e l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice».

9.5


Di Orio, Daniele Galdi, Camerini, Mignone

        Al comma 1, sostituire la parola: «Qualora» con la seguente: «Allorquando».

9.6

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «metodi».

9.7

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

9.8

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

9.9

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere la parola: «medicalmente».

9.10

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire le parole: «di tipo eterologi» con le seguenti: «con donazione di gameti».

9.11

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3».

9.12

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3».

9.13

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Ganeri Bruno, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3».

9.14


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sostituire le parole: «in violazione» fino a: «atti concludenti» con le parole: «il coniuge, il convivente o colui che ha prestato il consenso».

9.15


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sostituire la parola: «violazione» con la seguente: «contrasto».

9.16

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire le parole: «il coniuge o».

9.17

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «coniuge» con le seguenti: «il marito o la moglie».

9.18

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «dissenso».

9.19

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «diniego».

9.20

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «assenso».

9.21

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «ricavabile» con la seguente: «deducibile».

9.22

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «atti» con la seguente: «fatti».

9.23

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere la parola: «non».

9.24

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «l’azione» con la seguente: «diritto».

9.25

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «disconoscimento» con la seguente: «riconoscimento».

9.26

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 2.

9.27


Il Relatore

        Sopprimere il comma 2.

9.28


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 2.

9.29

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Sopprimere il comma 2.

9.30

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «madre» con la seguente: «mamma».

9.31

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «nato» con la seguente: «nascituro».

9.32

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «nato» inserire le altre: «o della nata».

9.33

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «procreazione», con la parola: «fecondazione».

9.34

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «metodi».

9.35

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2 sopprimere la parola: «non».

9.36

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo l’articolo 9 inserire il seguente:


Art. 9-bis.

(Presunzione di genitorialità)


        1. È figlio della coppia il bambino che sia nato con le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge, quando siano decorsi non meno di 150 giorni e non più di 320 giorni dalla data dell’intervento.

9.0.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo l’articolo 9 inserire il seguente:


Art. 9-bis.

(Astensione dal lavoro e rimborso spese)


        1. Ai donatori si applica quanto previsto dall’articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dall’articolo 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107. I donatori hanno altresì diritto ad un rimborso delle spese sostenute determinato in modo forfettario con il decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 9, comma 5.

9.0.2

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato


Art. 10.

        Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

10.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «proceazione» con la seguente: «fecondazione».

10.2

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «realizzati» con la parola: «attuati».

10.3

Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «nelle strutture» con le seguenti: «negli ospedali».

10.4

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «pubbliche e private».

10.5

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere la parola: «pubbliche».

10.6

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «autorizzate dalle regioni e».

10.7

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, dopo la parola: «autorizzate» aggiungere: «e accreditate».

10.8

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «regioni» con le seguenti: «province».

10.9

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «iscritte» con la seguente: «riportate».

10.10

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «decreto» con la seguente: «regolamento».

10.11

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «non oltre».

10.12

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «venti».

10.13

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con le seguenti: «trenta».

10.14

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «centoventi».

10.15

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «cento».

10.16

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2 sostituire la parola: «giorni» con la seguente: «mesi».

10.17

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della sanità» inserire le seguenti: «, e sentite le società scientifiche».

10.18

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «strutture» aggiungere le altre: «pubbliche e private accreditate».

10.19

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «le caratteristiche» con le altre: «i profili professionali».

10.20

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «strutture» aggiungere le altre: «pubbliche e private accreditate».

10.21

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, lettera b), dopo «strutture» aggiungere le parole: «pubbliche e private».

10.22

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 svolti in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono a carico del Servizio sanitario nazionale».

10.23

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati a carico del Servizio sanitario nazionale».

10.24


Salvato

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati a carico del Servizio sanitario nazionale».

10.25


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati a carico del Servizio sanitario nazionale».

10.26

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le donazioni di ovociti possono essere praticate nei centri autorizzati, in osservanza a quanto prescritto nell’articolo 8.
        Possono essere utilizzati a questo scopo solo i gameti feminili residuali a cicli di fecondazione assistita.
        Non è consentita la donazione da parte di persone note alla ricevente né l’inseminazione in “vivo“ della donatrice».

10.27

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato


Art. 11.

        Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

11.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la frase: «Istituto superiore» con la seguente: «Ministero della».

11.2

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 2.

11.3

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sostituire la parola: «obbligatoria» con la seguente: «facoltativa».

11.4

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 3.

11.5

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire la frase: «Istituto superiore» con la seguente: «Ministero della».

11.6

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, dopo la parola: «regionali» aggiungere le seguenti: «ove non istituiti si procede alla nomina di un commissario straordinario deputato alla immediata istituzione».

11.7

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, dopo la parola: «regionali» aggiungere le seguenti: «ove istituiti».

11.8

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire la frase: «Istituto superiore» con le seguenti: «gli assessorati alla sanità delle regioni raccolgono».

11.9

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire la parola: «raccoglie» con la seguente: «elabora».

11.10

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere la parola: «raccoglie».

11.11

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere la parola: «diffonde».

11.12

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire le parole: «al fine» con le seguenti: «con lo scopo».

11.13

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire la parola: «trasparenza» con la seguente: «l’obiettività».

11.14

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire le parole: «delle tecniche» con le seguenti: «dei metodi».

11.15

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere la parola: «trasparenza».

11.16

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere le parole: «e la pubblicità».

11.17

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire la parola: «adottate» con la seguente: «realizzate».

11.18

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 4».

11.19

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, sostituire la frase: «Istituto superiore» con le seguenti: «Ministero della».

11.20

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, rigo 3, dopo le parole: «società scientifiche» sopprimere la «e» e mettere la virgola; dopo la parola: «utenti» sopprimere le seguenti: «riguardanti la procreazione medicalmente assistita» e aggiungere le altre: «e delle Associazioni in cui si esprime il pensiero delle donne, a partire dal presupposto della libertà femminile».

11.21

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, dopo le parole: «delle società scientifiche» aggiungere le seguenti: «delle associazioni in cui si esprime il pensiero delle donne, a partire dal presupposto della libertà femminile».

11.22


Salvato

        Sostituire le parole: «e degli utenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «, degli utenti e delle Associazioni in cui si esprime il pensiero delle donne, a partire dal presupposto della libertà femminile».

11.23


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «le proposte delle società scientifiche e delle associazioni di utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita».

11.25

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5 dopo la parola «regionali» aggiungere: «ove non istituiti si procede alla nomina di un commissario straordinario deputato alla immediata istituzione».

11.26

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5, dopo la parola: «regionali» aggiungere «ove istituiti>.

11.27

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5, sostituire la frase: «Istituto superiore» con «Ministero della».

11.28

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4 sostituire la parola: «raccoglie» con la seguente: «elabora».

11.29

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4 sostituire la parola: «informazioni» con la seguente: «notizie».

11.30

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4 sopprimere la parola: «istanze».

11.31

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4 sopprimere la parola: «informazioni».

11.32

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4 sopprimere la parola: «suggerimenti».

11.33

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4 sopprimere la parola: «proposte».

11.34

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4 sostituire la parola: «riguardanti» con la seguente: «concernenti».

11.35

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4 sostituire la parola: «utenti» con la seguente: «consumatori».

11.36

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5 sostituire la parola: «fornire» con la seguente: «comunicare».

11.37

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5 sostituire la parola: «tenute» con la seguente: «obbligate».

11.38

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5 sostituire le parole: «Le strutture» con le seguenti: «I soggetti».

11.39

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5 sostituire la parola: «dati» con la seguente: «elementi».

11.40

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4 sostituire la parola: «finalità» con la seguente: «scopi».

11.41

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5 sopprimere la parola: «altra».

11.42

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5 sopprimere la parola: «controllo».

11.43

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5 sopprimere la parola: «ispezioni».

11.44

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4 sostituire la parola: «informazione» con la seguente: «elemento».

11.45

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4 sostituire la parola: «svolgimento» con la seguente: «realizzazione».

11.46

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Aggiungere il seguente comma:

        «6. Le strutture di cui al presente articolo devono assicurare un’adeguata assistenza psicologica a favore della coppia destinataria delle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

11.47

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato