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GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2000

241a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN



Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari interni Di Nardo




La seduta inizia alle ore 8,30




OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO


(792) Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale
(Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi alla 2a Commissione)

Il relatore GASPERINI illustra lo schema di decreto legislativo in titolo ricordando che esso si affianca alla legge n. 31 del 1982, che già consente l’esercizio in modo non stabile della professione in Italia agli avvocati di altri Stati membri. Con il provvedimento in esame, che recepisce la direttiva 98/5/CE, viene invece consentito agli avvocati degli altri Stati membri dell’Unione europea nonché degli altri paesi che aderiscono allo Spazio economico europeo – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – di esercitare stabilmente la professione in Italia con il titolo di origine, configurando così la figura dell’avvocato “stabilito”, nonché di acquisire in questo modo, dopo tre anni, il titolo italiano di avvocato, configurando la figura dell’avvocato “integrato”. Questi, in particolare, è equiparato in tutto all’avvocato italiano mentre l’avvocato stabilito è iscritto in una sezione speciale dell’albo e gode nell’ambito di tale organismo solamente del diritto all’elettorato attivo. Entrambe le figure, disciplinate dal Titolo I del decreto legislativo, sono assoggettate alle norme deontologiche vigenti in Italia. L’avvocato integrato può inoltre esercitare la professione aggiungendo al titolo italiano anche il titolo d’origine. L’avvocato stabilito, a differenza della figura precedente, quando difende o rappresenta un cliente in una causa deve agire di intesa con un avvocato italiano.
In conclusione l’oratore esprime un giudizio favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, che è sostanzialmente conforme con la direttiva 98/5/CE e che costituisce un contributo importante per la libera circolazione degli avvocati e l’esercizio della professione forense nell’Unione europea.
L’oratore osserva, tuttavia, che l’introduzione nel provvedimento di disposizioni sulle società di consulenza legale, di cui all’articolo 27, non appare richiesta per l’attuazione della suddetta direttiva né appare conforme con la normativa comunitaria l’assenza di vincoli che precisino che tale consulenza può essere prestata esclusivamente da avvocati, unica figura professionale idonea a preservare la tutela degli interessi dei clienti in quanto tenuta al rispetto di specifiche norme deontologiche. Ai fini dell’attuazione della suddetta direttiva egli ritiene inoltre opportuno precisare che, per quanto concerne l’esercizio della professione forense in Italia, per norme deontologiche si intendono quelle definite dal Consiglio nazionale forense.

Il senatore MUNGARI rileva che con il provvedimento in esame l’ordinamento interno viene finalmente adeguato alle disposizioni comunitarie. Egli sottolinea altresì come l’aspetto centrale della materia sia costituito dalla disciplina dell’esercizio della professione di avvocato in forma societaria. Al riguardo appare importante la scelta di escludere la forma della società di capitali, che avrebbe contraddetto princìpi basilari dell’attività forense quali la responsabilità personale e la professionalità delle figure che la esercitano. L’oratore apprezza pertanto la scelta della forma della società in nome collettivo – la quale ha il pregio di assicurare la responsabilità congiunta dei singoli soci e della società in quanto tale – anche se per alcuni aspetti sarebbe stata preferibile la società semplice, che tuttavia non avrebbe poi consentito l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’oratore condivide inoltre i rilievi del relatore in ordine all’eventuale affidamento di incarichi di consulenza legale a figure che non siano adeguatamente qualificate.

Il presidente BEDIN rileva l’esigenza di precisare le disposizioni che, in conformità con quanto previsto dalla direttiva, dispongono la collaborazione e la reciproca assistenza degli organi dell’albo degli avvocati con gli analoghi organismi degli altri Stati membri.

Il relatore GASPERINI accoglie le proposte del Presidente.

La Giunta, verificato dal Presidente il numero legale, conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel dibattito.


PROCEDURE INFORMATIVE


Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l’interno Di Nardo sui profili di competenza del suo dicastero in merito alle trattative sugli atti preparatori della legislazione comunitaria in materia di cooperazione giudiziaria e affari interni e sull’istituzione del Fondo europeo per i rifugiati di cui alla decisione 2000/585/GAI

Il presidente BEDIN ricorda che l’audizione in titolo rientra fra le iniziative volte ad acquisire gli elementi di informazione essenziali per rendere efficace la partecipazione della Giunta alla cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario e cede la parola al Sottosegretario agli affari interni.

Il sottosegretario DI NARDO, dopo aver preannunciato la presentazione di specifica documentazione sugli atti preparatori della legislazione comunitaria segnalati, esprime apprezzamento per l’iniziativa della Giunta. Il cosiddetto “terzo pilastro” costituisce infatti un aspetto cruciale del processo di allargamento dell’Unione europea. Se, nell’ambito di tale processo, si può ammettere, infatti, un regime transitorio per l’adeguamento dei nuovi Stati membri alle regole economiche e commerciali, più difficile appare la concessione di deroghe in settori sensibili come la giustizia, gli affari interni e la politica di immigrazione.
Sottolineando gli sviluppi che si sono registrati in tali materie a partire dal Consiglio europeo di Tampere l’oratore si sofferma sulle più recenti intese definite in ambito europeo dall’Italia, la quale ha approfondito in particolare la cooperazione con Spagna e Germania, istituendo forme di controllo congiunto, da parte delle rispettive forze di polizia, delle frontiere e delle linee ferroviarie. Rilevando l’importanza del regolamento “Eurodac”, sulla raccolta delle impronte digitali, la cui approvazione è stata rinviata su richiesta dell’Olanda, l’oratore evidenzia l’impegno posto dal Governo per rafforzare la politica europea in materia di immigrazione, tenendo conto che si tratta di controllare delle frontiere che ormai sono comuni, cercando di incoraggiare fin da subito il coinvolgimento dei paesi candidati, senza attendere la loro formale adesione, nelle riunioni dedicate a tali temi.
In relazione ai controlli dei flussi migratori l’oratore illustra gli sforzi compiuti dal Governo per sviluppare la collaborazione a livello europeo sebbene l’Italia si dimostri sostanzialmente un Paese di transito – considerando che gli immigrati costituiscono solamente il 2 per cento della popolazione residente, a fronte del 18 per cento della Germania, del 20 per cento della Gran Bretagna e del 15 per cento della Francia – e registri, dopo l’attuazione della legge n. 40 del 1998, apprezzata dagli altri Stati membri, una riduzione del 50 per cento degli ingressi di clandestini. Egli sottolinea altresì l’importanza, a tal fine, della cooperazione bilaterale con i paesi di provenienza nonché nell’ambito degli organismi regionali quali l’Iniziativa Centro Europea. Attraverso adeguati accordi, infatti, è possibile controllare e bloccare all’origine traffici illegali come quelli di clandestini. Al riguardo, ad esempio, sono stati raggiunti risultati molto soddisfacenti nei rapporti con l’Albania, da cui continuano a pervenire clandestini di Stati terzi ma da dove si è arrestato l’afflusso di cittadini albanesi. A tale proposito l’oratore precisa che sono in corso di definizione analoghi accordi con altri 23 Stati.

Il senatore MUNGARI chiede se fra tali accordi siano contemplate anche le intese di cui la Giunta ha avuto notizia in occasione di una recente missione nella Repubblica federale iugoslava e chiede chiarimenti sulle misure intraprese per rafforzare i controlli contro i traffici di clandestini e altri traffici illegali sulle coste ioniche.

Il sottosegretario DI NARDO conferma che è in corso di definizione un accordo con la Repubblica federale iugoslava e rileva che la crescente efficacia dei controlli sulle coste meridionali dell’Italia ha determinato un aumento della pressione connessa all’ingresso di extracomunitari nel Nord Est del Paese.
In ordine a più specifici elementi di informazione richiesti dalla Giunta il Sottosegretario consegna infine la documentazione inerente al Fondo europeo per i rifugiati nonché sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria: n. 74, sull’espulsione dei cittadini di paesi terzi; n. 86, sul supporto dell’Europol alle squadre investigative comuni; n. 59, sul Protocollo che modifica l’articolo 2 della Convenzione Europol; n. 62, sulla rete Sirene; n. 63, sulla protezione dei dati ICPO-Interpol; n. 66, sull’integrazione dei Paesi nordici nel sistema di informazione Schengen (SIS); n. 87, sulla riunione dei direttori generali e dei direttori di polizia; n. 110, sulla piena applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati nordici; n. 125, sui paesi terzi per cui è richiesto il visto; n. 126, sulle nuove funzionalità per il SIS; n. 127, sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo; n. 128, sul soggiorno di lunga durata dei cittadini dei paesi terzi; n. 133, sull’istituzione dell’Accademia europea di polizia (AEP); n. 109, sui vettori che trasportano cittadini extracomunitari sprovvisti dei documenti necessari per l’ammissione; n. 110, sulla richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni di Schengen; n. 114, sul coordinamento degli interventi di protezione civile.

Il presidente BEDIN ringrazia il sottosegretario Di Nardo per l’esposizione e per la documentazione consegnata alla Giunta e dichiara conclusa l’audizione.


SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il Presidente comunica che la seduta della Giunta convocata domani, alle ore 8,30, non avrà più luogo.