GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO 2001
705ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO
indi del Vicepresidente
CALLEGARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE DELIBERANTE

(4948) Deputato PECORELLA. - Disposizioni in materia di difesa d'ufficio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende il seguito della discussione, sospeso nella seduta del 13 febbraio 2001.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO sottolinea come il testo in discussione apporti senz'altro dei miglioramenti rispetto alla normativa attualmente vigente, anche se questi non rappresentano certamente innovazioni radicali.
Nel corso delle audizioni svoltesi in sede informale sono emerse critiche nei confronti della previsione introdotta dall'articolo 7 del disegno di legge, con specifico riferimento al fatto che in essa si fa riferimento - oltre che agli ordini professionali - esclusivamente all'unione delle camere penali, non tenendo conto del fatto che esistono altri soggetti associativi dell'avvocatura che già oggi svolgono attività di formazione professionale. Al riguardo, sarebbe senz'altro opportuna una correzione della disposizione ora richiamata, ma la situazione attuale non consente un simile intervento in quanto una eventuale modifica - con la conseguenza di un ulteriore passaggio presso la Camera dei deputati - potrebbe mettere in rischio la definitiva approvazione del provvedimento, approvazione che deve invece considerarsi una esigenza assolutamente prevalente e che corrisponde, peraltro, anche all'auspicio formulato perlomeno dalla maggior parte delle associazioni di categoria audite in sede informale.
Peraltro ritiene possibile, in sede applicativa, un'interpretazione della previsione di cui all'articolo 7 in grado di superare perlomeno alcune delle perplessità che sono state sollevate. Qualora ciò non fosse possibile non mancherà in seguito la possibilità di rivedere questo specifico aspetto del disegno di legge.

Prende la parola il senatore GASPERINI il quale manifesta, a sua volta, perplessità sulla previsione contenuta nell'articolo 7, sottolineando come l'unione camere penali non sia l'unico soggetto associativo dell'avvocatura in condizione di organizzare validi corsi di formazione professionale. Preannuncia, al riguardo, la presentazione di un emendamento.

Il senatore CENTARO si rifà alle considerazioni già emerse in merito all'articolo 7 del disegno di legge osservando come tale disposizione appaia contraddittoria nella sua formulazione in quanto, sotto il profilo sistematico, le alternative accettabili erano o, da un lato, l'attribuzione ai soli ordini professionali dell'attività di formazione, in ragione del loro ruolo istituzionale, ovvero, l'attivazione, in questo campo, di tutti i soggetti rappresentativi dell'avvocatura.
Altra questione centrale è poi, a suo avviso, quella concernente l'articolo 17 del disegno di legge in materia di recupero dei crediti professionali. Si tratta di un punto di fondamentale importanza nella prospettiva di una maggiore effettività della difesa d'ufficio, rispetto al quale la soluzione proposta non appare pienamente convincente. Sarebbe stata preferibile una diversa formulazione della norma che autorizzasse il difensore d'ufficio a rivolgersi direttamente allo Stato per ottenere il proprio compenso, fatta salva, poi, per lo Stato stesso la possibilità di rivalersi sulla persona che ha goduto della difesa d'ufficio.
Conclude sottolineando la stretta correlazione esistente tra disegno di legge in titolo e riforma dell'articolo 111 della Costituzione attuata con la legge costituzionale n. 2 del 1999, evidenziando l'opportunità che il disegno di legge in materia di difesa d'ufficio e quello all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati, in materia di formazione e valutazione della prova, siano approvati contestualmente.

Il senatore MILIO non si ritiene in sintonia con i contenuti del disegno di legge in titolo e, in questa prospettiva, si sofferma sulla previsione di cui all'ultimo periodo del capoverso 2 del comma 1 dell'articolo 8 dove gli appare eccessivamente generica la nozione di competenze specifiche. Condivide poi le critiche formulate nei confronti dell'articolo 7 del disegno di legge in materia di organizzazione dei corsi di aggiornamento professionali, né lo convince la previsione di un recapito centralizzato del pari contenuta nello stesso capoverso 2 del comma 1 dell'articolo 8. Dopo aver formulato riserve anche sulla previsione di cui al capoverso 2 dell'articolo 17, conclude esprimendo un giudizio complessivamente negativo sul disegno di legge in discussione.

Dopo un breve intervento del senatore GASPERINI, prende la parola il senatore FOLLIERI il quale giudica invece positivamente il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento per il disegno di legge n. 4948 e sottolinea, in particolare, l'opportunità della previsione contenuta nell'articolo 1 in funzione di una maggiore effettività del diritto di difesa, evidenziando, poi, il rilievo della modifica apportata all'articolo 108 del codice di procedura penale. A quest'ultimo proposito osserva come l'aver inserito il riferimento al difensore designato d'ufficio - rispetto alla previsione attualmente vigente - chiarisce obiettivamente ogni dubbio in ordine alla necessità di concedere il termine a difesa anche nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono in cui il difensore dell'imputato viene sostituito con un difensore d'ufficio.

Il senatore MELONI condivide in gran parte i contenuti del disegno di legge in titolo, pur manifestando perplessità sia con riferimento al fatto che non si tiene conto, all'articolo 1, dei distretti di corti d'appello in cui sono istituite sezioni distaccate delle stesse, che in merito alle disposizioni che prevedono il carattere non gratuito della difesa d'ufficio in quanto ritiene assurdo che l'imputato che vede, magari anche contro la sua volontà, assegnarsi un difensore d'ufficio, sia poi costretto a pagare quest'ultimo.

Il senatore PREIONI dichiara di non essere né favorevole né contrario al disegno di legge n. 4948 e richiama in particolare l'attenzione sulle difficoltà organizzative che potrebbero ostacolare l'attività degli ordini forensi, soprattutto in realtà in cui il numero degli avvocati iscritto agli ordini è sostanzialmente esiguo.

Il senatore CALLEGARO esprime perplessità innanzitutto in quanto non comprende la necessità della previsione di un apposito ufficio centralizzato mediante il quale i consigli di ciascun distretto di corte d'appello dovrebbero predisporre gli elenchi dei difensori d'ufficio.
Non convincente gli appare poi il disposto dell'articolo 7 laddove esso introduce una sorta di distinzione per categorie all'interno dell'avvocatura, nel presupposto implicito che solo gli avvocati forniti dei requisiti indicati nel medesimo articolo 7 siano in grado di assicurare una valida difesa d'ufficio. Si tratta di una impostazione che egli non condivide in quanto non ritiene che l'aver frequentato determinati corsi o l'aver svolto per determinati anni la professione siano reali garanzie rispetto alla finalità perseguita.

Il senatore GASPERINI si dichiara d'accordo con i rilievi svolti dal senatore Callegaro circa l'inopportunità del disposto dell'articolo 7 del disegno di legge laddove questo finisce per introdurre una vera e propria distinzione per categorie nell'ambito dell'avvocatura, considerando legittimati all'esercitazione della difesa d'ufficio esclusivamente coloro per i quali sussistono i requisiti indicati nella medesima norma.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(4247) MACERATINI ed altri. - Modifiche alle norme di contrasto dell'attività di contrabbando

(4957) Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio scorso.

Prende la parola il relatore RUSSO il quale ribadisce innanzitutto l'opportunità e la possibilità - confermate dall'andamento del dibattito - di un'interpretazione del comma 2 dell'articolo 291-bis introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n.4957, nel senso che tale disposizione configura una circostanza attenuante dell'unico reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e non un'autonoma fattispecie incriminatrice. Per quanto attiene, poi, alle interessanti considerazioni svolte dal senatore Vigevani nella precedente seduta, il relatore - nel ricordare che il disegno di legge n.4957 lascia immutate le disposizioni vigenti che consentono la chiusura dell'azienda nella quale si svolgano attività delittuose legate al contrabbando di tabacchi lavorati e, pertanto, non vi è sotto questo profilo da temere un arretramento nell'attività di contrasto a tale delitto - osserva, inoltre, come gli aspetti messi in luce, relativamente al ruolo svolto dalle imprese produttrici di tabacco lavorato in merito alla immissione sul mercato di tale prodotto, già costituiscono oggetto - in termini sostanzialmente non dissimili - del vigente articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992.

Il senatore GRECO interviene per segnalare il mancato inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 4077, da lui presentato, che reca modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, riguardante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. A suo avviso il disegno di legge n.4077 - che rende obbligatoria la distruzione dei mezzi sequestrati in ordine a traffici illeciti di droga, armi, sigarette o clandestini nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali mezzi non siano stati assegnati in favore della pubblica amministrazione o di enti ed associazioni beneficiari per legge – agisce su materia coincidente a quella di cui all'articolo 301-bis introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n.4957, proponendo peraltro una soluzione divergente da quella prospettata dal medesimo disegno di legge.

Il relatore RUSSO, pur rilevando che l'ambito di applicazione del disegno di legge n.4077 risulta assai più ampio di quello disciplinato dall'articolo 301-bis non sarebbe pregiudizialmente contrario ad un'eventuale decisione di congiungere i disegni di legge in esame con il disegno di legge di iniziativa del senatore Greco. Tuttavia, considerando che tale risultato potrebbe essere raggiunto solo apportando una modifica all'ordine del giorno della Commissione che richiederebbe, comunque, di soprassedere all'approvazione del disegno di legge n.4957 nella seduta odierna, dichiara di non ritenere opportuna la decisione di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n.4077.

Il senatore BERTONI, richiamandosi al dettato dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento del Senato, ritiene che, essendosi ormai chiusa la discussione generale in quanto il relatore all'inizio di seduta ha effettuato la propria replica, alla Commissione non sia più consentito procedere alla congiunzione del disegno di legge n.4077 con i provvedimenti in titolo.

Il presidente CALLEGARO non condivide l'interpretazione del senatore Bertoni e osserva che le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, si intendono riferite non alla discussione generale, bensì a tutta la fase della discussione disciplinata dal capo XII del Regolamento del Senato.

La senatrice SCOPELLITI stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza che assume comportamenti contraddittori dettati dall'esigenza di condurre rapidamente in porto una normativa che andrebbe, invece, affrontata con la dovuta attenzione.

Il sottosegretario GRANDI ritiene che proprio l'importanza e la novità del disegno di legge n.4957 meritino di essere affrontate senza inutili contrapposizioni e ricorda il largo consenso che il citato disegno di legge ha avuto, anche dall'opposizione, presso l'altro ramo del Parlamento, in un clima assai costruttivo.

Il senatore PREIONI, ribadendo la sicura connessione del disegno di legge n.4077 di iniziativa del senatore Greco con i provvedimenti in titolo, ne sollecita la riunione.

Il senatore CENTARO prende la parola per proporre, in una prospettiva di costruttivo confronto fra maggioranza e opposizione, la eventuale disponibilità al trasferimento dei disegni di legge in esame in sede deliberante (considerato che egli è convinto che il disegno di legge n.4957 sia meritevole di giungere a buon fine), proprio al fine di apportare quelle correzioni tecniche per poter predisporre così una corsia preferenziale che consenta, poi, alla Camera dei deputati di approvare rapidamente il testo modificato. Tanto più – osserva il senatore Centaro – che nel caso in cui le numerose assegnazioni in sede deliberante già concesse venissero revocate, l'Assemblea del Senato si troverebbe certamente oberata da una tale quantità di provvedimenti, da non riuscire a concludere gran parte del suo lavoro.

Il senatore GRECO sottolinea che gli intendimenti da lui prefigurati nel segnalare il disegno di legge n.4077 erano certamente di natura costruttiva, in quanto miravano alla predisposizione di una modifica – e, a tale riguardo, ritiene opportuna una riapertura del termine per gli emendamenti – e comunque, all'esigenza di impedire che venisse approvata una normativa potenzialmente confliggente con quella da lui proposta.

Il relatore RUSSO, nel prendere atto delle considerazioni del senatore Centaro, non ritiene di poter esprimere al riguardo valutazioni che rientrano in una sfera non tecnica, ma politica, e relativamente alle quali si rimette al Governo. Tuttavia vi è obiettivamente – a suo avviso – il rischio che un eventuale passaggio presso l'altro ramo del Parlamento impedisca l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Il senatore CALVI ritiene che le considerazioni del relatore Russo esprimano una posizione univoca del Gruppo Democratici di Sinistra–l'Ulivo in quanto, pur nella certezza della sua perfettibilità, il disegno di legge rappresenta uno strumento necessario che non può che essere approvato senza ulteriori rinvii, attesa la obiettiva situazione della Camera dei deputati.

Il sottosegretario GRANDI, a sua volta, nel mettere in rilievo l'attenzione con la quale ha apprezzato la serietà delle considerazioni del senatore Centaro, conferma che le informazioni da lui assunte presso l'altro ramo del Parlamento lo inducono a ritenere che vi sia il rischio di pregiudicare la possibilità di pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge n.4957, nel caso in cui dovesse rendersi necessario un ulteriore passaggio presso la Camera dei deputati.

Il presidente CALLEGARO ritiene di dover sottoporre alla Commissione la decisione in ordine alla integrazione dell'ordine del giorno con il disegno di legge n.4077.

Il senatore GRECO, alla luce dell'andamento del dibattito, dichiara che ritirerà il disegno di legge n.4077 e di non insistere per la votazione.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.