GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 8 FEBBRAIO 2001
702ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO


Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,10 .


IN SEDE REFERENTE

(4247) MACERATINI ed altri. - Modifiche alle norme di contrasto dell'attività di contrabbando

(4957) Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat, Casini ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario GRANDI mette a disposizione della Commissione i dati richiesti dal senatore Preioni nella precedente seduta.

Il senatore PREIONI osserva che la criminalizzazione del libero commercio dei tabacchi lavorati non è motivata da ragioni di natura igienico-sanitaria, per la tutela della salute, né per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, ma esclusivamente per ragioni di protezionismo economico, produttivo e fiscale.
Prosegue dichiarando che non vi è, infatti, un divieto di consumo del "fumo" se non in luoghi particolarmente indicati per ragioni di pericolo, di sicurezza o di igiene, e il divieto concerne il commercio al di fuori delle modalità, dei soggetti e dei prezzi prescritti dallo Stato.
I provvedimenti in discussione vanno nella direzione tradizionale dell'inasprimento delle pene e della individuazione di aggiornate modalità e presidi di contrasto ai quali però si accompagnano sul versante economico altrettanti aumenti della incidenza fiscale in una continua rincorsa tra aumento del valore artificialmente creato col prelievo fiscale ed aumento delle sanzioni che rendono sempre più pericoloso e, nel contempo, lucroso il traffico di sigarette. Si prosegue, quindi, nella linea tradizionale della criminalizzazione e della repressione con l'inasprimento delle pene e con la introduzione di sanzioni anche per la vendita di quantitativi limitati certamente in coerenza con lo spirito della norma, ma ipocritamente fuorviante rispetto alla credibilità di una effettiva applicazione. La vendita "al dettaglio", seppure virtualmente sanzionata, prosegue il senatore Preioni, verrà tuttavia di fatto tollerata se non vi sarà una capillare azione repressiva da parte delle forze dell'ordine, il che è da ritenersi escluso conoscendo la tradizionale distrazione dei referenti politici rispetto ai fenomeni di microcriminalità. Il senatore Preioni manifesta, quindi, l'opinione che le forme e le misure tradizionali di tassazione, che creano una forbice eccessiva tra il costo di produzione ed il prezzo di vendita ufficiale dei tabacchi lavorati, siano esse stesse la causa della pratica del contrabbando. La messa al bando della libera vendita e la conseguente criminalizzazione del commercio, collegate alla malferma capacità di contrasto da parte dello Stato e la conseguente possibilità di lucro indotta propria dal regime fiscale, rendono appetibile la violazione del "bando" in forme e modalità tanto più aggressive quanto più alto è il rischio. In più, proprio la insistente, ostentata e capillare rete di distribuzione del prodotto, resa ancor più efficiente e smaliziata dalla duttilità della struttura di vendita al dettaglio, contribuisce ad aumentare l'offerta della merce rendendola disponibile nei luoghi e nei tempi più propizi al mercato. Sul nesso di causalità tra la causa della tutela e gli effetti conseguiti attraverso le modalità tradizionali occorre fare ampia e serena riflessione. Occorre ripensare - conclude il senatore Preioni - l'intero approccio della collettività al "bene" tabacco, scegliendo ciò che deve essere prioritariamente tutelato: se la salute, l'ordine pubblico, la sicurezza, l'economia ovvero il fisco

Il senatore CENTARO ritiene condivisibile l'impianto complessivo del disegno di legge n. 4957 la cui formulazione gli appare però presentare non trascurabili problemi sotto il profilo tecnico, problemi sui quali in parte ha già richiamato l'attenzione il relatore.
Più in particolare con riferimento all'articolo 291-bis introdotto dall'articolo 1 del citato disegno di legge, è innegabile che la lettera della disposizione - unitamente alle modalità con cui è effettuato il rinvio ad essa nel comma 2 del successivo articolo 291-ter - potrebbe astrattamente consentire un'interpretazione nel senso che i due commi dell'articolo individuino ciascuno fattispecie incriminatrici distinte. E' a suo avviso però non solo opportuna, ma senz'altro possibile un'interpretazione diversa che, facendo leva anche sul fatto che le condotte descritte nei due commi sono assolutamente identiche differenziandosi esclusivamente per il profilo della quantità di tabacco, individui nella ipotesi del comma 2 una circostanza attenuante di quella descritta nel comma 1. Sempre in merito al comma 2 dell'articolo 291-bis ritiene che sia poi necessaria una riflessione circa l'effettiva capacità dissuasiva della pena della multa, in considerazione del fatto che tale disposizione si applicherà presumibilmente ai venditori al dettaglio e quindi nei confronti di persone che spesso versano in situazioni di indigenza.
Perplessità suscita altresì la circostanza aggravante di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 291-ter introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4957, in quanto anche in questo caso appare opportuna una interpretazione restrittiva soprattutto con riferimento all'ipotesi di possesso delle armi nell'esecuzione del reato. Il successivo articolo 291-quater, sempre introdotto dall'articolo 1, delinea un'ipotesi speciale di associazione a delinquere che viene ad aggiungersi a quelle previste dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, nonché dall'articolo 74 del DPR n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti. Al riguardo appare evidente la necessità di affrontare il problema delle fattispecie associative in un'ottica sistematica e di carattere generale al fine di evitare che una proliferazione casuale delle medesime determini problemi di raccordo a livello normativo. Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla circostanza attenuante ad effetto speciale per le condotte di collaborazione prevista dal comma 5 dell'articolo 391-quater.
In merito all'articolo 4 è indubbio sarebbe stata preferibile una diversa collocazione della disposizione, che evitasse i rischi dell'inserimento della fattispecie di occultamento, custodia o alterazione dei mezzi di trasporto nel codice penale e la cui formulazione, in mancanza di un'adeguata interpretazione restrittiva, rischia di ricomprendere nell'ambito di applicazione della nuova norma condotte che potrebbero non avere alcun effettivo collegamento con una attività delittuosa.
Conclude, quindi, sottolineando l'esigenza di alcuni interventi modificativi che consentano di correggere quegli aspetti del disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento che suscitano le maggiori perplessità e ritenendo senz'altro possibile, in un contesto di dialogo costruttivo fra maggioranza e opposizione, pervenire in questa prospettiva ad una rapida conclusione dell'iter del disegno di legge.

Il senatore VIGEVANI, intervenendo ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, ritiene necessario richiamare l'attenzione della Commissione anche su aspetti del disegno di legge che non sono stati affrontati dalla relazione introduttiva: in particolare occorrerebbe prendere coscienza delle caratteristiche strutturali dell'imprenditoria del settore del tabacco lavorato e delle caratteristiche della merce in questione. E' certamente notoria l'impressionante espansione quantitativa del fenomeno del contrabbando e lo spessore criminoso delle organizzazioni che operano in tale settore, ove trovano l'occasione per impiegare i capitali illecitamente accumulati. Pertanto - prosegue il senatore Vigevani - l'azione di contrasto dovrebbe appoggiarsi su una normativa che fosse adeguatamente calibrata a tale scopo, mentre gli appare che vi sia il rischio di un non perfetto inserimento sistematico dei provvedimenti in discussione nella disciplina attualmente vigente. Tra l'altro, l'articolo 7 del disegno di legge n. 4957 presenta aspetti - che egli giudica di difficile accettabilità - avuto riguardo ai compiti attribuiti alle imprese produttrici di tabacco lavorato che abbiano stipulato contratti con l'amministrazione finanziaria per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio italiano. Affidare ai produttori stessi un ruolo di primo piano nei sistemi di identificazione dei prodotti con lo scopo di individuare la completa filiera dei tabacchi lavorati in prodotti di contrabbando, laddove lo stesso compito potrebbe e dovrebbe essere assolto da strutture pubbliche, non gli appare una scelta condivisibile. Ribadisce, poi, che le caratteristiche degli stabilimenti di produzione dei tabacchi lavorati ne comportano, per le loro stesse dimensioni, l'identificabilità, così come lo è la filiera di produzione e di distribuzione anche al fine dello svolgimento di un'idonea azione di contrasto per la repressione del contrabbando.

La Commissione conviene, su proposta del RELATORE, di fissare per mercoledì 14 febbraio 2001, alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4957 che viene assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Prende poi la parola il senatore FASSONE il quale, con riferimento al problema dell'interpretazione del comma 2 dell'articolo 291-bis, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4957, ritiene che, sebbene sia innegabile che la lettera della disposizione implichi difficoltà dal punto di vista interpretativo, la soluzione nel senso che l'ipotesi considerata nel comma 2 configuri una circostanza attenuante di un'unica ipotesi di reato possa trovare una significativa conferma nella circostanza che, laddove il comma 2 fa riferimento ai fatti previsti dal comma 1, questi ultimi non possono che essere rappresentati dalla condotta descritta nel comma 1 prescindendo dal requisito della quantità di tabacco.
Per quel che concerne l'ipotesi di rottamazione di cui al comma 3 dell'articolo 301-bis introdotto dall'articolo 1, al fine di evitare i possibili dubbi di ragionevolezza che potrebbero sorgere dall'applicazione di tale disposizione con riferimento ai casi in cui il bene mobile appartenga ad un terzo, sembra opportuno suggerire sul piano applicativo che, nell'ipotesi in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale, alla rottamazione si pervenga solo dopo aver interpellato il terzo.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16.