GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 14 LUGLIO 1999

453ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,25.


IN SEDE REFERENTE

(1502) FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati

(2681) LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova

(2705) OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato

(2734) SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari

(2736) FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale

(3227) DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale

(3317) CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale

(3664) SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova

(3734) FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale

(3793) FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona

(3810) CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PINTO comunica che il Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo ha predisposto un testo unificato che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari

(2834) CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

(3340) BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato

(3457) CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale

(3518) GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini

(3709) MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato

(3712) MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio

(3757) FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PINTO avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 52.1 del disegno di legge n. 3807, in quanto logicamente connesso con l'emendamento 50.1 interamente sostitutivo dell'articolo 50.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 52.1 e 50.1, sottolineando come tali proposte emendative prefigurino un intervento particolarmente incisivo sul testo licenziato dalla Camera dei deputati essendo volte in primo luogo a sopprimere l'intero libro ottavo del codice di procedura penale come modificato dal decreto legislativo n. 51 del 1998 in modo tale che il procedimento davanti al tribunale, sia in composizione monocratica sia in composizione collegiale, risulterebbe disciplinato dalle medesime disposizioni e verrebbe meno la previsione di un procedimento senza udienza preliminare e con citazione diretta a giudizio per i reati di minore gravità. Al fine di controbilanciare l'estensione dell'ambito dell'applicazione dell'udienza preliminare gli emendamenti in questione propongono correlativamente un'estensione della possibilità di far ricorso al giudizio immediato, prevedendosi in particolare che per i reati contravvenzionali nonché per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a tre anni la richiesta di giudizio immediato possa essere formulata anche oltre il termine di novanta giorni previsto dal comma 1 dell'articolo 454 del codice di procedura penale, fermo restando il requisito dell'evidenza della prova stabilito dall'articolo 453, comma 1. La soluzione proposta presenta il vantaggio di valorizzare nel massimo grado possibile la funzione di filtro dell'udienza preliminare, che verrebbe prevista in via generale nei procedimenti relativi a tutti i reati con la possibilità, però, che tale fase procedurale venga omessa nelle ipotesi in cui, come accennato, ricorrano i presupposti per il giudizio immediato che già oggi delinea un modello processuale senza udienza preliminare e fermo restando che la scelta di quest'ultima alternativa non verrebbe rimessa ad una scelta unilaterale del pubblico ministero, ma dipenderebbe anche da una valutazione positiva del giudice delle indagini preliminari sulla sussistenza dei presupposti per il giudizio immediato medesimo. Appaiono evidenti quindi anche gli effetti positivi che deriverebbero dall'impostazione delineata sul piano delle garanzie. Rimane però innegabile la necessità di un approfondimento degli aspetti problematici connessi con la proposta di modifica in questione, che, da un lato, ha suscitato perplessità e diffidenza nell'ambito della classe forense e, dall'altro, è stato oggetto di critiche, in sede informale anche dal parte del Governo, sotto il profilo delle conseguenze che ne potrebbero derivare sul funzionamento degli uffici giudiziari dove l'aumento del carico di lavoro derivante dall'innovazione qui delineata implicherebbe un allungamento dei tempi processuali e quindi un significativo incremento del rischio della prescrizione soprattutto per i reati meno gravi.
Da ultimo il senatore Russo richiama l'attenzione sulla proposta di modifica contenuta nel comma 11 dell'emendamento 52.1 che, intervenendo sull'articolo 3-bis del codice di procedura penale, ridefinirebbe le attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e del tribunale in composizione monocratica, riservando a quest'ultimo tutti i reati contravvenzionali nonché i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni in luogo dei venti attualmente previsti.

Prende la parola il sottosegretario AYALA il quale, nel manifestare la disponibilità del Governo a valutare un intervento che ridefinisca le attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e del tribunale in composizione monocratica, si esprime in senso contrario sugli emendamenti 52.1 e 50.1 per quanto concerne l'eliminazione della previsione di un procedimento a citazione diretta. Ad avviso dell'esecutivo, infatti, deve ritenersi superflua la previsione di un'udienza preliminare con riferimento ai reati di più modesta entità, mentre, sotto un diverso punto di vista, le modifiche delineate nelle proposte emendative testé illustrate comporterebbero, come già accennato, un significativo allungamento dei tempi processuali con un aumento del rischio della prescrizione, soprattutto per i reati contravvenzionali.

Il senatore FOLLIERI condivide le perplessità manifestate dal Governo, ritiene inopportuna l'eliminazione della previsione di un procedimento a citazione diretta per i reati di lieve entità e preannuncia pertanto il voto contrario sugli emendamenti 52.1 e 50.1.

Segue una breve richiesta di chiarimenti del senatore CENTARO cui risponde il senatore Russo.

Il senatore CALLEGARO preannuncia anch'egli un voto contrario sugli emendamenti 52.1 e 50.1 condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Follieri.

Il senatore RUSSO, richiamandosi alle considerazioni da lui formulate in precedenza e a quanto è emerso nel corso del dibattito, ritira l'emendamento 50.1, e modifica l'emendamento 52.1 nell'emendamento 52.1 (Nuovo testo).

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il senatore CENTARO ritira gli emendamenti 50.2, 50.4, 50.5, 50.13 e 50.16. Illustra, quindi, gli emendamenti 50.7, 50.9 – che modifica riformulandolo nell'emendamento 50.9 (Nuovo testo) -, 50.10, 50.11, 50.12 – che modifica nell'emendamento 50.12 (Nuovo testo) -, 50.15, 50.17 e 50.19.

Il presidente RELATORE illustra gli emendamenti 50.3, 50.8, 50.14 e 50.18.

Prima che si proceda all'espressione dei pareri, il senatore RUSSO prende nuovamente la parola osservando come gli spunti emersi nel corso della discussione dell'emendamento 50.1 mettono in luce l'esigenza di un approfondimento in merito all'opportunità del mantenimento della citazione diretta a giudizio per tutti i reati contemplati dall'articolo 550 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 50 del testo approvato dalla Camera dei deputati e si chiede – tra l'altro – se la formulazione dell'articolo 50 non possa essere anche suscettibile di alcune riserve di costituzionalità, atteso che la Corte costituzionale in più occasioni aveva difeso la compatibilità con la Costituzione della citazione diretta per i reati di competenza pretorile solo in quanto giudice specializzato.

Il presidente RELATORE, pur ritenendo meritevole di approfondimento lo spunto suggerito dal senatore Russo, fa notare come la mera soppressione del comma 2 escluderebbe dai casi di citazione diretta anche il furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale, reato per il quale si registra una tale mole di casi, che sarebbe sicuro l'effetto di aggravio dell'ingente carico di lavoro già pendente sui giudici.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 50.6, 50.9 (Nuovo testo), 50.10, 50.11, 50.12 (Nuovo testo), 50.17 e 50.19, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 50.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 50.3, 50.8, 50.10, 50.11, 50.12 (Nuovo testo), 50.14 e 50.18. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 50.6, 50.7, 50.9 (Nuovo testo), 50.17 e 50.19. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 50.

L'emendamento 50.3 è posto in votazione ed approvato dalla Commissione.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 50.6.

Posto in votazione, risulta successivamente respinto l'emendamento 50.7.

L'emendamento 50.8 è approvato dalla Commissione.

Anche l'emendamento 50.9 (Nuovo testo) risulta approvato.

Con separate votazioni, risultano quindi accolti gli emendamenti 50.10; 50.11 50.12 (Nuovo testo) e 50.14.

L'emendamento 50.15 è respinto.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie, quindi, gli emendamenti 50.17 e 50.18.

Con il voto contrario del senatore FOLLIERI l'emendamento 50.19 risulta poi approvato.

Il PRESIDENTE dispone che la votazione dell'articolo 50, come modificato, avvenga in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente alla fine della seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1502 E CONGIUNTI

Art. 1.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando, nel corso dell'interrogatorio, la persona interrogata rende dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri relativamente a reato diverso da quello per cui si procede e a questo non connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), l'autorità giudiziaria sospende l'interrogatorio e la avverte che, se non si avvale in quel momento della facoltà di non rispondere, assumerà da quel momento in poi, in ordine ai fatti oggetto delle predette dichiarazioni, la qualità di testimone. Se le dichiarazioni riguardano la responsabilità di altri relativamente al medesimo reato per cui si procede o a reato a questo connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), l'autorità giudiziaria sospende l'interrogatorio ed avverte la persona interrogata che, se non si avvale in quel momento della facoltà di non rispondere, assumerà, in ordine ai fatti oggetto delle predette dichiarazioni, la qualità di testimone, qualora e dal momento in cui il procedimento nei suoi confronti fosse definito con sentenza irrevocabile, anche se di condanna.

Art. 2.

1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art 192 (Valutazione della prova) 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella valutazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dalle persone indicate nell'articolo 210 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate nell'articolo 210 soltanto se risulta accertato che ciascuna dichiarazione deriva da diretta ed autonoma conoscenza da parte di colui che l'ha resa.»

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone. Qualora l'esame di queste risulti oggettivamente impossibile a causa di circostanze imprevedibili le dichiarazioni possono essere valutate ai fini della prova di tali fatti, solo se confermate da altri ed autonomi elementi di prova. Se l'esame risulta impossibile in quanto le persone da cui il testimone ha avuto conoscenza dei fatti si sono avvalse della facoltà di non rispondere o hanno comunque rifiutato di rispondere, le dichiarazioni sono inutilizzabili ai fini della prova dei fatti medesimi, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 500, comma 5».

Art. 4.

1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 197 (Incompatibilità con l'ufficio di testimone) 1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), anche se nei loro confronti sia stata pronunziata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile e salva la disposizione dell'articolo 64, comma 3-bis;
b) le persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), anche se nei loro confronti sia stata pronunziata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento o di condanna sia divenuta irrevocabile e salva la disposizione dell'articolo 64, comma 3-bis;
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto le funzioni di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.

2. Le dichiarazioni delle persone che assumono l'ufficio di testimone, ai sensi del comma 1, lettere a) e b) non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 197-bis (Inutilizzabilità nei procedimenti civili e amministrativi) 1. Le dichiarazioni previste dal comma 2 dell'articolo 197 non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese in alcun giudizio civile o amministrativo».

Art. 6.

1. All'articolo 198 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che potrebbero implicare o che hanno implicato una sua responsabilità penale».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 198-bis (Inutilizzabilità delle dichiarazioni per impossibilità di procedere a controesame) 1. Quando, avendo il testimone rifiutato di rispondere, l'imputato non ha potuto procedere a controesame su fatti essenziali ai fini della definizione del processo che sono stati oggetto dell'esame diretto, il giudice con ordinanza, sentite le parti, dichiara inutilizzabili le dichiarazioni rese dal testimone, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 500, comma 5.
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando il testimone si avvale della facoltà di non rispondere prevista dall'articolo 198, comma 2 ovvero da altre disposizioni di legge».

Art. 8.

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento connesso) 1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano:

a) alle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, salvo che il relativo procedimento sia stato definito con sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile;
b) alle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, salvo che il relativo procedimento sia stato definito con sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile;
c) alle persone imputate di reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), salvo che il relativo procedimento sia stato definito con sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile.

2. Nel dibattimento, le persone indicate nel comma 1 sono esaminate a richiesta di parte ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche d'ufficio. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni .
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1, che, salvo quanto disposto dal comma 6 e dall'articolo 66, comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 198-bis, 499 e 503. Si applica altresì l'articolo 64, comma 3-bis.
6. Se l'esame verte su fatti in ordine ai quali la persona esaminata ha assunto la qualità di testimone ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, si applicano le disposizioni riguardanti i testimoni, inclusi i commi 4 e 5 dell'articolo 500.
7. Nel caso di cui al comma 6, la persona esaminata, personalmente o per mezzo del suo difensore, ha facoltà di eccepire l'inammissibilità di quelle domande che esulano dai limiti previsti dall'articolo 64, comma 3-bis o che investono comunque la sua responsabilità. Sulla eccezione il giudice decide con ordinanza, sentite le parti.
8. Le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate contro il dichiarante. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 197-bis.
9. Se le persone indicate nel comma 1, le quali non abbiano assunto la qualità di testimone ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, dichiarano di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, la parte che ne ha chiesto l'esame, se esse hanno in precedenza reso dichiarazioni, contenute nel fascicolo del pubblico ministero, su fatti concernenti la responsabilità dell'imputato, può procedere a contestazione servendosi di tali dichiarazioni. In tal caso, le altre parti possono procedere a controesame sulle circostanze risultanti dalle predette dichiarazioni nonché sulle circostanze alle quali può estendersi l'esame a norma dell'articolo 194, comma 2, e possono procedere a contestazione servendosi di altre dichiarazioni precedentemente rese dalla persona esaminata su fatti concernenti la responsabilità dell'imputato e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 503, commi 5, 5-quater e 6, ovvero, se la persona esaminata rifiuta o comunque omette in tutto o in parte di rispondere, le disposizioni dell'articolo 503 commi 5-ter, 5-quater e 6.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone indicate nel comma 1 nei confronti delle quali si procede nel medesimo procedimento, quando esse devono essere esaminate su fatti concernenti la responsabilità dell'imputato».

Art. 9.

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Salve le disposizioni dei commi 3 e 4, i verbali acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato all'assunzione della prova o riguardo ai quali fa stato la sentenza civile»;

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per cause sopravvenute, l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 512»;

c) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazione rese in altro procedimento possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 210, 500 e 503».

Art. 10.

1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni dell'articolo 192, commi 3 e 4».

Art. 11.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, alle lettere c) e d) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)».

Art. 12.

1. All'articolo 468 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Citazione dei testimoni e delle altre persone da esaminare nel dibattimento»;
b) nel comma 1, dopo le parole: «consulenti tecnici» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'esame delle persone indicate nell'articolo 210 su fatti riguardanti la responsabilità di altri.».

Art. 13.

1. All'articolo 500 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è soppresso ed i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
5. Se risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro, o di altra utilità, affinchè non deponga o deponga il falso, le dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento. Sull'acquisizione il giudice decide con ordinanza dopo aver sentito le parti ed assunto le prove eventualmente dedotte.
6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo».

Art. 14.

1. All'articolo 503 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Se l'esame riguarda fatti concernenti la responsabilità della parte esaminata, le parti possono procedere alla contestazione, servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, anche quando la parte esaminata rifiuta o comunque omette in tutto o in parte di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. In tal caso, le dichiarazioni di cui al comma 5, utilizzate per la contestazione, sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento.
5-ter. Se l'esame riguarda fatti concernenti la responsabilità di altri, le dichiarazioni di cui al comma 5, sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, a richiesta di parte, quando risulta che la parte esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga. Sulla acquisizione il giudice decide con ordinanza, dopo aver sentito le parti ed assunto le prove eventualmente dedotte.
5-quater. Le dichiarazioni riguardanti la responsabilità di altri, acquisite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dei commi 5 e 5-ter, possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati soltanto se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova acquisiti con modalità diverse da quelle previste dai commi suddetti».

b) Nel comma 6, le parole da «La disposizione» a «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni previste dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano».

Art. 15.

1. L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 512. (Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione). 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta oggettivamente impossibile la ripetizione.
2. Ai fini della prova dei fatti in essi affermati gli atti di cui è data lettura ai sensi del comma 1 sono valutati solo se confermati da altri ed autonomi elementi di prova.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui il dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere ovvero rifiuta comunque di rispondere.

Art. 16.

1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 512-bis (Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona, essendo stata citata, non è comparsa e se tra le parti non sussiste un serio disaccordo sul contenuto delle stesse.

Art. 17.

1. All'articolo 513 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alle parole «Il giudice», sono premesse le altre: «Salvo quanto disposto nel comma 2,»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l'imputato deve essere esaminato su fatti concernenti la responsabilità di altro imputato, si applicano le disposizioni dell'articolo 210.»;

c) il comma 3 è soppresso.

Art. 18.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 372 del codice penale è aggiunto il seguente:

«La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi previsti dall'articolo 64, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 377-bis. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria) Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro od altra utilità, induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dette dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando il rifiuto o il mendacio non costituisce reato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Art. 20.

1. Al secondo comma dell'articolo 384 del codice penale la parola «ovvero» è sostituita dalle altre «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o».