GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO 2001

704ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e alla giustizia Maggi

La seduta inizia alle ore 8,50.


IN SEDE DELIBERANTE

(4963) Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Su proposta del relatore FASSONE e dopo un intervento del senatore CENTARO, la Commissione conviene di fissare a lunedì 19 febbraio alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Prende la parola il sottosegretario BRUTTI il quale, con riferimento ad alcune delle considerazioni svolte dal relatore Fassone nella seduta di ieri, sottolinea come i rilievi concernenti la necessità dell'udienza preliminare per le nuove ipotesi delittuose del furto in abitazione e del furto con strappo siano certamente condivisibili nel merito, ma non rappresentino una svista del legislatore, essendo invece la logica e coerente conseguenza della scelta effettuata sul piano sistematico di configurare come autonome fattispecie incriminatrici le condotte richiamate.
In merito, poi, all'articolo 624-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 6, ritiene che esso debba senz'altro interpretarsi nel senso che tale disposizione troverà applicazione solo nelle ipotesi di annullamento senza rinvio.
Esclude infine che la modifica apportata dall'articolo 14 del disegno di legge all'articolo 275 del codice di procedura penale, con l'inserimento del capoverso 2-ter, possa essere intesa in senso restrittivo rispetto alla possibilità di disporre le misure cautelari con la sentenza di condanna in appello, qualora risultino sussistere le esigenze previste dall'articolo 274 del codice di rito. Il sottosegretario Brutti sottolinea che un simile esito interpretativo sarebbe insostenibile in quanto porterebbe a conseguenze applicative irragionevoli: non si capisce per quale motivo dovrebbe essere più difficile disporre le misure cautelari nel caso di condanna di appello rispetto ai casi di condanna di primo grado.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.


(2670) MANCONI. - Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato

(2728) CIONI. - Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

(4180) RUSSO SPENA ed altri. - Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato

(4552) MONTAGNINO. - Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro

(4923) PINTO ed altri. - Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato

(4954) DEPUTATO PECORELLA. - Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)



Riferisce alla Commissione il senatore FOLLIERI che sottolinea l'importanza della materia all'esame della Commissione e dei disegni di legge ad essa riferiti in quanto attinenti alla realizzazione del solenne dettato costituzionale recato dall'articolo 24 che tende a garantire realmente ed effettivamente a tutti l'esercizio del diritto di difesa.
Il diritto – anche dei non abbienti – ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ha trovato anche nella legislazione ordinaria – prosegue il relatore Follieri - alcuni limitati punti di approdo. Nella fase precostituzionale ricorda il regio decreto n. 3282 del 1923 mentre, nella legislazione successiva alla Costituzione repubblicana, vanno menzionati l'articolo 98 del codice di procedura penale e la "legge base", n. 217 del 1990, nonché la legge n. 533 del 1973 circoscritta alle controversie in materia di lavoro e di previdenza.
Il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento (A.S. 4954), all'articolo 1, modifica la legge n. 217 del 1990 per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali mentre – nel suo articolo 13 - introduce un nuovo capo che amplia ai giudizi civili ed amministrativi l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato, attualmente limitato al procedimento penale ovvero penale militare, mentre per i procedimenti civili – sempre sulla base della legislazione vigente – il patrocinio è assicurato solo limitatamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempre che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. Per quanto attiene alle modifiche circa il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, il relatore segnala come meritevole di considerazione e del tutto condivisibile l'intervento che estende il patrocinio a spese dello Stato anche all'indagato e al condannato, così modificando – all'articolo 2 – il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 217 del 1990. Inoltre, è altresì meritevole di considerazione il comma 3 dell'articolo 2 che sopprime la disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 della legge n. 217 del 1990, il quale attualmente impone che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.
L'articolo 3, poi, rappresenta un importante punto di arrivo che si propone di intervenire su uno degli aspetti che hanno senz'altro determinato la scarsa incidenza della legislazione vigente in materia di patrocinio a spese dello Stato, segnatamente l'esiguità dei limiti di reddito richiesti per usufruire del diritto: infatti l'articolo in questione eleva a diciotto milioni il limite stesso e si applicherà a partire dal primo luglio 2001.
L'articolo 4 introduce molto opportunamente norme di raccordo con la legge sulle investigazioni difensive, n.397 del 7 dicembre 2000, e prevede, pertanto, agli effetti dell'ammissione al patrocinio, anche l'anticipazione delle spese per investigatori privati autorizzati.
L'articolo 5 interviene su un ulteriore aspetto che aveva frenato l'applicazione delle vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio, rappresentato dall'eccessiva mole di documentazione certificativa da produrre, e pertanto semplifica e snellisce in maniera significativa la documentazione in questione.
Infine, il relatore fa presente che l'articolo 17 del disegno di legge n. 4954 istituisce l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
Infine, il relatore propone di congiungere al disegno di legge n. 4954 i disegni di legge n. 2670, 2728, 4180 e 4923, che si muovono su linee sostanzialmente contenute nel disegno di legge n. 4954, già approvato dalla Camera dei deputati. Propone altresì la congiunzione per il disegno di legge n. 4552, che riguarda, peraltro, nuovi limiti di reddito per il gratuito patrocinio nei processi di lavoro.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.