GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee



Mercoledì 3 Marzo 1999

134a Seduta

antimeridiana

Presidenza del Presidente

BEDIN








Interviene il Ministro dell'ambiente, senatore Edo Ronchi.



La seduta inizia alle ore 8,35.



OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO



(398) Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 13a Commissione) (R144 003, C13a, 0003°)


Riprende l'esame rinviato nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente BEDIN, ricordando che nella precedente seduta il relatore Bortolotto ha svolto un'articolata esposizione sul provvedimento in titolo, ringrazia il ministro dell'ambiente Ronchi per essere intervenuto e gli cede la parola per replicare alle osservazioni del relatore.

Il ministro RONCHI, in relazione alle osservazioni sull'articolo 4 del decreto legislativo, concernenti gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, sottolinea l'impossibilità, per motivi economici e di capacità operative, di estendere a tutti i corpi idrici l'attività di monitoraggio sul rispetto degli obiettivi di qualità ambientale. Diverso è invece il campo d'applicazione dei piani di tutela, che investe tutti i corpi idrici, ivi compresi quelli non significativi. In relazione allo stesso articolo l'oratore precisa altresì che il termine del 31 dicembre 2002, stabilito dalla direttiva 91/271/CEE, si riferisce al completamento delle reti fognarie delle acque reflue urbane e alla predisposizione delle operazioni di trattamento delle acque stesse laddove il termine del 31 dicembre 2016 - peraltro coerente con un progetto di direttiva comunitaria che ridisciplina la materia - indicato nel decreto legislativo, riguarda il conseguimento di obiettivi di qualità ambientale.
Soffermandosi sull'articolo 12, concernente l'accertamento dell'idoneità delle acque per la vita dei pesci, il Ministro rileva come le operazioni di designazione e classificazione siano previste dalla direttiva comunitaria. In base all'articolo 18, comma 4, alle regioni è riconosciuta la facoltà di modificare l'elenco delle aree sensibili definite dallo stesso decreto legislativo apportando correzioni sia in senso restrittivo sia estendendo tali designazioni ad ulteriori aree, nell'ambito di una procedura in cui è prevista comunque una revisione ogni quattro anni.
In relazione all'articolo 21, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1998, si è ritenuto di rivedere in senso meno penalizzante la disciplina sullo spandimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti attribuendo alle regioni la facoltà di autorizzare delle deroghe in relazione alla natura delle terre ed alle coltivazioni.
L'oratore ritiene altresì immediatamente applicabili le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, sull'obbligo per gli agglomerati con oltre diecimila abitanti di dotarsi di rete fognaria per le acque reflue urbane che si immettono in aree sensibili; pertanto non è stato previsto un termine specifico, essendo già scaduto quello previsto dalla direttiva 91/271/CEE. Rilevando come la procedura dell'articolo 38 consenta l'adozione di disposizioni più idonee per regolamentare gli effluenti di frantoi e allevamenti, l'oratore richiama le disposizioni del decreto legislativo n. 99 del 1992, che recepisce la direttiva n. 86/278/CEE, sull'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, in ordine all'individuazione delle norme di recepimento dell'articolo 12, comma 1, della direttiva 91/271/CEE, che prevede il riutilizzo delle acque reflue sottoposte a trattamento.
Dichiarando la propria disponibilità ad abbassare il limite di 40 milligrammi per litro di idrocarburi per le acque destinate allo scarico a mare, di cui all'articolo 30, l'oratore precisa che a seguito dell'abrogazione della legge Merli, in attesa dell'adozione della normativa regionale, che potrà stabilire anche delle deroghe, saranno applicati i parametri definiti dall'allegato 5.
Illustrando le disposizioni dell'articolo 19 e dell'allegato 7 del decreto legislativo, che recepiscono le disposizioni della direttiva 91/676/CEE, sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, l'oratore descrive infine il processo di adeguamento delle regioni, per gli aspetti di loro competenza, alla direttiva 79/923/CEE sulla molluschicoltura.

Il relatore BORTOLOTTO ringrazia il Ministro per i chiarimenti esposti e ribadisce talune osservazioni sull'opportunità di prevedere un diverso regime di tutela fra i corpi idrici significativi e gli altri corpi idrici. Prendendo atto delle comunicazioni del Ministro sull'adeguamento delle regioni alla normativa comunitaria sulla protezione delle acque destinate alla molluschicoltura, l'oratore sottolinea altresì l'esigenza di precisare le disposizioni applicabili agli scarichi delle acque nella fase transitoria fra l'abrogazione della legge Merli e l'adozione della disciplina regionale.

Il ministro RONCHI sottolinea l'impossibilità materiale di sottoporre a monitoraggio tutti i corpi idrici, esigenza recepita in una nuova direttiva in corso di approvazione che introduce la nozione di corpi idrici significativi, precisando tuttavia come essi rientrino comunque nell'ambito della più generale disciplina sui piani di tutela che include, fra l'altro, la realizzazione di reti fognarie entro il 31 dicembre 2005, la verifica degli impianti di depurazione e l'applicazione di altre misure della disciplina sul trattamento delle acque. Al riguardo sarebbe tuttavia possibile introdurre disposizioni più rigorose riducendo la dimensione geografica minima per cui si applica la nozione di corpi idrici significativi.

Il Presidente BEDIN esprime apprezzamento per i chiarimenti esposti dal Ministro, particolarmente utili alla Giunta per la parte attinente al rispetto dei termini previsti dalle direttive e chiede al relatore se intenda confermare le proposte di modifica menzionate.

Il RELATORE propone di confermare le osservazioni e proposte di modifica su cui il Ministro ha espresso la propria disponibilità e le considerazioni inerenti l'esigenza di precisare le disposizioni sull'inclusione dei corpi idrici non significativi nel campo di applicazione dei piani di tutela nonché quelle applicabili nella fase transitoria fra l'abrogazione della legge Merli e l'adozione della relativa legislazione regionale.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica emerse nel dibattito.


IN SEDE CONSULTIVA



(136) PIATTI ed altri - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

(1486) BUCCI ed altri - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Perretti; Pecoraro Scanio
(Parere alla 9a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 28 gennaio.
Il presidente relatore BEDIN rileva come le produzioni tipiche abbiano un rilievo specifico nell'ambito del sistema agroalimentare per una pluralità di motivazioni, che non sono solo di ordine economico. Esse presentano significati storico-culturali di rilevante spessore, circostanza che è alla base dell'attenzione che a tali prodotti è sempre stata riservata, soprattutto nei paesi dell'area mediterranea della Comunità.
A livello comunitario l'armonizzazione della legislazione nel settore alimentare deve tener conto di una serie di esigenze, quali la tutela della salute pubblica, la libera circolazione delle merci e la lealtà delle operazioni commerciali, che hanno condotto all'adozione di una serie di normative "verticali", per categorie di prodotti. Con il Libro bianco del 1985 ha preso avvio una nuova fase, indotta anche dalla lentezza dei procedimenti applicativi, improntata all'adozione di regole armonizzate per gli Stati membri, applicabili a tutti i prodotti commercializzati nella Comunità, che richiedevano l'adozione di disposizioni uniformi. La materia è considerata nell'ambito della riforma della politica agricola comune, la quale tende a favorire una diversificazione della produzione anche attraverso la promozione di prodotti specifici. I regolamenti CEE n. 2081/92 e 2082/92 hanno disciplinato per la prima volta a livello comunitario il settore definendo un quadro normativo omogeneo sull'attribuzione della qualifica di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche, al fine di stabilire condizioni di concorrenza uguali tra gli imprenditori e di aumentare le garanzie sui prodotti per i consumatori.

In Italia, in particolar modo, a differenza di quanto avviene in altri paesi ugualmente interessati a tali produzioni, esiste una legislazione quadro solo per i formaggi nonché leggi specifiche per singoli prodotti. La presenza di una disciplina regolamentare europea comporta conseguenze rilevanti sotto il profilo della tutela dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni di tipicità, poiché, prima dell'emanazione dei citati regolamenti, non tutti gli Stati membri della Comunità avevano sottoscritto le Convenzioni internazionali stipulate in materia, e non sussistevano quindi in tali Stati possibilità adeguate di tutela contro l'uso illegittimo di denominazioni registrate in altri paesi, con notevoli danni, soprattutto per i prodotti italiani di maggior pregio.

L'oratore precisa quindi come la necessità di un'iniziativa legislativa in un ambito disciplinato dai regolamenti comunitari sia determinata dall'esigenza di prevedere norme di coordinamento con la normativa nazionale previgente. Gli stessi regolamenti prevedono inoltre la facoltà per gli Stati membri di adottare specifiche opzioni, con riguardo agli organi di controllo ed agli organismi di tutela.

Il disegno di legge n. 3529, in particolare, approvato dalla Commissione agricoltura della Camera in sede deliberante, è stato individuato dalla Commissione di merito quale testo di riferimento. L'articolo 2 del disegno di legge disciplina la presentazione delle domande di registrazione delle denominazioni, prevedendone la presentazione al Ministero delle politiche agricole e alle Regioni o Province autonome.

Lo stesso articolo prevede inoltre lo svolgimento delle fasi del procedimento di registrazione di competenza nazionale, essendo rimesso il provvedimento conclusivo alla Commissione europea, conformemente al disposto dell'articolo 5 del regolamento 2081/92 per prodotti con denominazione d'origine protetta (DOP) e prodotti con indicazione geografica (IGP) e agli articoli 3 e 6 del regolamento 2082/92 per le attestazioni di specificità. Lo Stato, dopo aver verificato che la domanda sia giustificata e siano presenti i requisiti del regolamento, la trasmette, insieme al disciplinare, alla Commissione europea, che svolge un esame formale. I soggetti legittimati alla presentazione delle domande sono indicati all'articolo 3 e le modalità di opposizione alla registrazione sono indicate all'articolo 4, sempre in conformità con i regolamenti comunitari.

L'articolo 5 definisce le modalità con cui il prodotto registrato deve essere etichettato, presentato e pubblicizzato. Alla lettera a), si precisa che la possibilità di utilizzo delle menzioni previste dalle norme nazionali previgenti, quali DOC e DOT, è limitata ad un periodo transitorio, non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della legge. Si è pertanto chiarito che la dicitura riportata sui prodotti deve comunque essere quella prevista dalle norme comunitarie, con la possibilità di integrazioni concernenti le denominazioni tradizionali solo per un periodo limitato di tempo. Al comma 3 è inoltre prevista la possibilità di apposizione di eventuali menzioni geografiche aggiuntive, talvolta chiamate "sottozone", purché autorizzate dalla normativa comunitaria.

L'oratore illustra quindi le procedure di controllo, disciplinate dai regolamenti comunitari che ne stabiliscono i criteri per lo svolgimento. L'articolo 9 del provvedimento in titolo pone una distinzione tra autorità pubblica di controllo, individuata nel Ministero delle politiche agricole, e organismi privati autorizzati allo svolgimento dei controlli veri e propri dal Ministero stesso, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 2081/92/CEE. Tale aspetto è stato regolamentato, in via transitoria, con diversi decreti del Ministero per le politiche agricole, nel rispetto della scadenza del 1° gennaio 1998 per l'adeguamento degli organismi di controllo alle norme EN 45011. Al fine del rilascio delle autorizzazioni all'attività di controllo, viene istituito, presso il Ministero per le politiche agricole, l'"Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP)", costituiti da organismi privati che rispettino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

La scelta dell'organismo è demandata ai consorzi di tutela, nell'ambito degli iscritti all'albo. In particolare, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sarà effettuata dai soggetti proponenti le registrazioni. Si tratta delle denominazioni tutelate a seguito delle richieste inoltrate alla Commissione con procedura ordinaria e per le quali non è stato concesso al momento, nel nostro paese, alcun riconoscimento. Per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda è presentata dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, quindi dagli attuali consorzi di tutela. Le produzioni in questione sono quelle oggetto di riconoscimento con procedura abbreviata, perché già esistenti alla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari. Nel nostro paese la disposizione interessa quasi 100 denominazioni attualmente riconosciute nei settori delle carni, lattiero-caseario, dell'olio d'oliva, ortofrutticolo e cerealicolo. In assenza dei consorzi l'individuazione dell'organismo di controllo è effettuata, sempre fra quelli iscritti all'Albo, dai soggetti proponenti le registrazioni. Nel disegno di legge si conferma che gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute e che una denominazione o indicazione geografica protetta può essere soggetta al controllo di uno o più organismi autorizzati, a condizione che vengano scelti dal consorzio fra gli iscritti all'albo. In mancanza di individuazione da parte dei consorzi dell'organismo di controllo, è previsto che siano le regioni e province autonome, in cui ricadono le aree geografiche da cui provengono i prodotti, ad indicare le autorità pubbliche, le quali, a loro volta, possono avvalersi di organismi terzi privati, aventi i requisiti previsti dalla normativa comunitaria ed iscritti all'Albo.

Il Governo può esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari, in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

L'articolo 10 prevede alcune disposizioni modificative delle norme sull'etichettatura del miele, per un miglior adeguamento alle disposizioni comunitarie. Al riguardo il Presidente relatore osserva che, benché il testo approvato alla Camera recepisca le disposizioni contenute nella recente Legge comunitaria 1995-97, si rende necessario verificare se nella fattispecie ricorrano gli elementi per l'applicazione della direttiva 83/139/CEE, che disciplina gli obblighi di notifica all'Unione europea nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, onde evitare una procedura di infrazione analoga a quella avviata dalla Commissione europea sulla legge sull'etichettatura dell'olio. L'oratore sottolinea infine l'opportunità di attendere, prima di concludere l'esame dei disegni di legge in titolo, l'esito di un emendamento presentato dal Governo sul disegno di legge n. 3593, che recepisce disposizioni analoghe a quelle recate dai suddetti provvedimenti.


MATERIE DI COMPETENZA



Direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)


Sulla materia in titolo riferisce alla Giunta il relatore BESOSTRI il quale rileva come la direttiva 92/12/CEE preveda l'abolizione del regime di vendita in esenzione fiscale, i cosiddetti duty free, con riferimento sia all'applicazione dell'IVA che delle accise applicabili a tabacco, liquori e profumi, per viaggiatori all'interno dell'Unione europea. In occasione del recente Vertice di Vienna è stato peraltro chiesto alla Commissione e al Consiglio dei ministri finanziari di elaborare un rapporto sui problemi occupazionali derivanti dalla chiusura dei duty free e di valutare un'eventuale proroga limitata del regime transitorio.
La suddetta prospettiva ha determinato una certa preoccupazione negli operatori del settore benché i documenti della Commissione, senza peraltro indicare cifre alternative, giudichino eccessiva la stima apparsa sugli organi di stampa di una perdita di 140.000 posti di lavoro, ritenendo che tali effetti negativi abbiano essenzialmente carattere circoscritto a determinate realtà locali.
Secondo la Commissione, in particolare, l'abolizione dei duty free si renderebbe necessaria perché essi determinano distorsioni nella vendita al dettaglio nonché, non interessando i treni, tra i mezzi di trasporto. Al riguardo l'oratore non ritiene sufficientemente motivate tali preoccupazioni in quanto generalmente i passeggeri scelgono il mezzo di trasporto con riferimento ad altre valutazioni - quali la distanza o l'esigenza di svolgere tragitti marittimi - piuttosto che alla presenza dei duty free. Gli acquisti effettuati presso i duty free, inoltre, hanno carattere aggiuntivo rispetto ai consumi di necessità e pertanto si deve ritenere che creino consumo piuttosto che determinare distorsioni rispetto alla rete commerciale tradizionale. I dati esposti dalla Comunità europea sulla perdita di gettito fiscale appaiono inoltre imprecisi, oscillando tra uno e due miliardi di euro. Si pone invece un problema di tutela dei consumatori poiché dalla documentazione comunitaria si evince che i benefici fiscali sono spesso incamerati dai gestori degli spazi commerciali o comunque non vengono trasferiti, se non in minima parte, ai consumatori. Al riguardo appare particolarmente appropriata la prassi, in taluni paesi, di esporre nei duty free sia il prezzo ordinario sia il prezzo in esenzione fiscale.
In ordine alle prospettive del settore l'oratore ipotizza l'applicazione di misure di sostegno all'occupazione che si giovino dei finanziamenti previsti dai fondi strutturali nonché l'adozione di un regime transitorio, che porti a una progressiva riduzione dei benefici fiscali piuttosto che ad una loro cessazione immediata. Il relatore sottolinea inoltre come alle vendite effettuate a bordo dei mezzi di trasporto verrebbero ad applicarsi procedure di estrema complessità dal punto di vista amministrativo in quanto la normativa comunitaria, in deroga al principio generale dell'applicazione dell'IVA vigente sul posto di acquisto, prevede l'applicazione del regime fiscale vigente nello Stato di origine del viaggio. Cosicché, ad esempio, in un volo da Roma a Londra, verrebbero ad applicarsi per gli stessi beni dei prezzi differenti nel viaggio di andata ed in quello di ritorno. Un altro effetto paradossale è che, essendo stato proposto a livello comunitario il mantenimento di un regime di esenzione per le accise, verrebbero ad essere incentivati beni dannosi per la salute, quali tabacco ed alcool, rispetto ad altri beni, sottoposti solamente all'IVA.
L'oratore preannuncia pertanto la presentazione di una proposta di risoluzione onde formulare un indirizzo al Governo in vista del prossimo esame della materia da parte dei ministri finanziari dell'Unione europea.

Il senatore BIASCO chiede chiarimenti sui possibili effetti della soppressione dei duty free sui vettori italiani.

Il presidente BEDIN, considerando l'imminente avvio della seduta del Senato, propone di rinviare il seguito del dibattito alla seduta di domani.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



SUI LAVORI DELLA GIUNTA (A007 000, C23a, 0042°)



Il presidente BEDIN ricorda che la Giunta domani è convocata alle ore 8,30 presso l'Aula della Commissione industria per svolgere l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario. Al termine dell'audizione, come stabilito, potrà svolgersi il seguito dell'esame, come materia di competenza, della direttiva 92/12/CEE.



La seduta termina ore 9,30