242a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

Il presidente GIOVANELLI, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 16,20.

SU TALUNE DICHIARAZIONI RIPORTATE SULLA STAMPA
(A007 000, C13a, 0040o)

Il senatore LASAGNA lamenta che siano state riportate sulla stampa dichiarazioni incomplete sugli emendamenti trattati in Commissione concernenti la discarica di Pitelli.

Il presidente GIOVANELLI, a riguardo, dà conto di un comunicato stampa che ha intenzione di diffondere proprio in merito alla vicenda richiamata dal senatore Lasagna.

Il senatore LASAGNA prende atto, manifestando comunque la propria contrarietà rispetto ad ulteriori dichiarazioni di stampa sugli emendamenti riferiti al sito di Pitelli.

IN SEDE DELIBERANTE
(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore LASAGNA preannuncia l'intenzione del proprio Gruppo di richiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge all'esame.

Il presidente GIOVANELLI invita il senatore LASAGNA a rinviare la sua richista alla seduta di domani.

Il senatore LASAGNA accede all'invito del Presidente.

Si passa alle votazioni degli emendamenti proposti all'articolo 2.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

La Commissione respinge, con unica votazione, gli emendamenti 2.7 e 2.8, di contenuto identico.

La Commissione respinge, con separate votazioni, 2.9 e 2.10.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.11.

Il senatore BORTOLOTTO, fatto proprio l'emendamento 2.12, lo ritira, unitamente all'emendamento 2.13.

Su istanza del senatore VELTRI, non facendosi osservazioni si intendono accantonati gli emendamenti 2.14, 2.25 e 2.26.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19.

La Commissione approva l'emendamento 2.20.

Il senatore CARCARINO interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti soppressivi del comma 8, ricordando che la legge n. 394 del 1991 assegna al Circeo un particolare assetto in relazione ai connotati scientifici, didattici e formativi del Parco ed anche in considerazione del fatto che circa il 60 per cento del territorio protetto è di proprietà dello Stato; l'interesse turistico e le finalità perseguite, comportano una gravosa attività di tutela e manutenzione che attualmente è garantito, da novanta unità del Corpo forestale dello Stato e da circa quaranta operai a tempo indeterminato. Nel caso venisse istituito un ente ai sensi della legge n. 70 del 1975, come prevede il comma 8, andrebbe a carico dell'ente stesso un notevole aggravio del bilancio, per la necessaria costituzione di un'ulteriore struttura tecnica ed amministrativa.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati dalla Commissione gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24, di contenuto identico.

Il senatore VELTRI ritira gli emendamenti 2.27 e 2.28.

Il presidente GIOVANELLI dispone, non facendosi osservazioni, l'accantonamento dell'emendamento 2.30, in attesa del parere della 5a Commissione permanente.

La Commissione, respinto l'emendamento 2.31, approva l'emendamento 2.32 e successivamente l'emendamento 2.33 (nuovo testo).
È quindi accolto l'emendamento 2.34.

Sono poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.35, 2.36 e 2.37.

La Commissione approva l'emendamento 2.38.

Dopo un intervento del senatore BORTOLOTTO, le dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 2.39, il relatore POLIDORO reitera il proprio parere contrario.

Il presidente GIOVANELLI annuncia che il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento, ha richiesto la sospensione della seduta per tutta la durata delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo in Assemblea, nonché per la durata delle relative operazioni di voto.

La seduta, sospesa alle ore 16,45 riprende alle ore 19.

Posto ai voti e respinto l'emendamento 2.39, la Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 2.40 e 2.41.

Su invito del PRESIDENTE ed udito il MINISTRO, il RELATORE riformula l'emendamento 2.43 in un nuovo testo. La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 2.43 (nuovo testo), 2.45 e 2.46.

Dopo aver accantonato gli emendamenti 2.48 e 2.49, i senatori LUBRANO DI RICCO e MANTICA ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.51 e 2.54, accedendo all'invito formulato dal ministro Ronchi in sede di parere.

Il senatore VELTRI auspica una valutazione più ponderata della nomina dei direttori e si dice non del tutto convinto che la soluzione individuata dal relatore sull'emendamento 2.52 sia la più equilibrata possibile.

Concorda il presidente GIOVANELLI, nella considerazione che le aspettative di sviluppo createsi attorno alle aree protette rendano indispensabile un potenziamento dell'autogoverno degli enti-parco. Per queste ragioni dichiara di mantenere l'emendamento 2.53 e preannuncia voto di astensione, a titolo personale, sull'emendamento 2.52.

La Commissione approva l'emendamento 2.52, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANTICA; è conseguentemente precluso l'emendamento 2.53.

Dopo che il ministro RONCHI ha sottolineato come il contenuto degli emendamenti 2.56 e 2.57 contrasti parzialmente con la filosofia dell'emendamento testé approvato, giudicando altresì più congruo modificare eventualmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina attualmente il Parco nazionale dello Stelvio, gli emendamenti 2.56 e 2.57, ai quali il senatore CARCARINO aggiunge firma, sono separatamente posti ai voti e respinti.

Il presidente GIOVANELLI ritira gli emendamenti 2.58 e 2.59.

La Commissione approva l'emendamento 2.61.

Il senatore BORTOLOTTO fa proprio e ritira l'emendamento 2.62.

Il relatore POLIDORO riformula l'emendamento 2.64, accogliendo il senso di un suggerimento del senatore VELTRI, nonché alcune indicazioni del ministro RONCHI. Tale emendamento è posto ai voti ed approvato, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANTICA.

Il relatore POLIDORO riformula l'emendamento 2.60; conseguentemente il presidente GIOVANELLI ritira il subemendamento 2.60/1.

Dopo un dibattito nel quale intervengono i senatori VELTRI, STANISCIA, CARCARINO, il presidente GIOVANELLI ed il relatore POLIDORO, l'emendamento 2.60 (nuovo testo) resta accantonato.

Il presidente GIOVANELLI riformula l'emendamento 2.66 nel senso suggerito dal ministro Ronchi in sede di parere; tale emendamento è posto ai voti ed approvato.

I senatori MANTICA (dopo aver aggiunto firma all'emendamento 2.67) e CARCARINO ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.67 e 2.69.

Gli emendamenti 2.42, 2.44, 2.47, 2.50, 2.65, 2.68 e 2.70 risultano respinti.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 2.71 e 2.72; indi risulta respinto l'emendamento 2.73.

Il senatore MANTICA ritira l'emendamento 2.75.

Il senatore CARCARINO riformula l'emendamento 2.76 nel seguente ordine del giorno:

«La 13a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

premesso che:

il comma 30 dell'articolo 2 prevede la cessazione delle attività del Corpo forestale dello Stato nelle riserve naturali all'interno dei parchi nazionali;
le riserve del Corpo forestale dello Stato sono inserite nella rete europea delle riserve biogenetiche e, in ottemperanza ai requisiti richiesti dal Consiglio d'Europa per il loro riconoscimento, devono godere di uno stato ottimale di conservazione degli habitat delle biocenosi e degli ecosistemi;
tutte le aree italiane incluse nella rete delle riserve biogenetiche del Consiglio d'Europa sono amministrate dal Corpo forestale dello Stato in quanto la loro tutela esige una continuità ed una unitarietà gestionale la cui perdita rischierebbe di compromettere il lavoro finora svolto e motivo di prestigio a livello interregionale;
il Corpo forestale dello Stato rappresenta in molti casi l'unica struttura presente sul territorio dei parchi in grado di operare concretamente ed efficacemente;
negli uffici di amministrazione cui fanno capo le riserve biogenetiche inserite in parchi nazionali sono impiegati operai tra quelli a tempo indeterminato e determinato;
la cessazione, anche temporanea, delle attività gestionali del Corpo forestale dello Stato all'interno dei parchi regionali definirebbe una grave caduta di immagine pubblica sia a livello nazionale che comunitario apparendo evidente che si andrebbe a smantellare una struttura gestionale attualmente funzionante nel contesto del sistema delle aree protette nazionali;

impegna il Governo

affinchè nella futura gestione dell'ente parco sia assicurata la continuità e l'unitarietà gestionale del personale finora utilizzato, per non compromettere il prezioso lavoro decennale svolto dal Corpo forestale dello Stato e dai tecnici e operai, richiamati in premessa e per evitare ulteriori tensioni in aree dove è già forte il disagio sociale».
0/3499/15/13
Carcarino

Previa aggiunta di firma del senatore RESCAGLIO, parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento del ministro RONCHI, l'ordine del giorno n. 15 è approvato dalla Commissione, che poi respinge l'emendamento 2.74.

Il senatore BORTOLOTTO fa proprio e ritira l'emendamento 2.78.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.77 e 2.79.

Il relatore POLIDORO ritira l'emendamento 2.80.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90 e 2.91.

Il presidente GIOVANELLI accantona l'emendamento 2.92, che, con il consenso del senatore CARCARINO, sarà riformulato all'articolo 4 come emendamento 4.68.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.94, 2.95, 2.96, 2.97 e 2.98.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.46, il presidente GIOVANELLI dichiara assorbito l'emendamento 2.99, sul quale il senatore CARCARINO aveva espresso un orientamento di astensione.

Respinto l'emendamento 2.100, si conviene l'accantonamento dell'articolo 2, in attesa del parere della 5a Commissione permanente sugli emendamenti accantonati.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 3.

Il senatore COLLA ritira i propri emendamenti proposti all'articolo 3.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.3, 3.8 e 3.10.

Decaduto l'emendamento 3.5 per assenza del proponente, il presidente GIOVANELLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 3.7, 3.11 e 3.0.1.

Il senatore STANISCIA illustra l'emendamento 3.9.

Il relatore POLIDORO si dichiara favorevole agli emendamenti 3.3 e 3.8; si dichiara contrario agli emendamenti 3.7 e 3.10, invitando al ritiro di quest'ultimo ed alla trasformazione come ordine del giorno dell'emendamento 3.11; contrario è anche all'emendamento 3.0.1, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 3.9.

Il ministro RONCHI condiziona il parere favorevole ad una riformulazione dell'emendamento 3.3 e dell'emendamento 3.9; è invece contrario agli emendamenti 3.7, 3.10, 3.11 e 3.0.1; è favorevole all'emendamento 3.8.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 3.10, mentre accoglie la proposta di riformulare l'emendamento 3.3 in un nuovo testo.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.3 (nuovo testo), in attesa del parere della 5a Commissione.

Respinto l'emendamento 3.7, la Commissione approva l'emendamento 3.8.

Il senatore STANISCIA accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.9 in un nuovo testo che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.11, in attesa del parere della 5a Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento 3.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore BORTOLOTTO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.1, 4.67 (ex 2.29), 4.16, 4.21, 4.34 e 4.36. Rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.59.

Il senatore COLLA ritira gli emendamenti 4.2, 4.7, 4.14 e 4.15. Illustra invece l'emendamento 4.25 che intende garantire il significato estensivo del termine «affinazione» come l'ultima operazione eseguita su leghe di metalli preziosi, con lo scopo di portarli al titolo necessario per il loro utilizzo: sono perciò in esso ricomprese tutte le operazioni volte a liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso. Rinuncia altresì ad illustrare gli emendamenti 4.32, 4.38, 4.48, 4.53, 4.56, 4.57, 4.61, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.0.1 (ai quali aggiunge firma).

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 4.3 e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.5, 4.10, 4.24, 4.27, 4.33, 4.39, 4.41, 4.45 e 4.52.

Il presidente GIOVANELLI dà conto degli emendamenti 4.4, 4.6, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.17, 4.19, 4.20, 4.30, 4.35, 4.40, 4.43, 4.44, 4.49, 4.54 e 4.62.

Il senatore VELTRI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.8.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.18, nonché l'emendamento 4.68 (ex 2.92).

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.22, 4.23 (al quale aggiunge firma), 4.28, 4.29 (al quale aggiunge firma), 4.31, 4.37, 4.47 e 4.60.

Il senatore SPECCHIA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.26, 4.50, 4.51, 4.55 e 4.69.

Il senatore STANISCIA rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.58.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 21.


EMENDAMENTI PROPOSTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3499

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'acquisizione gratuita di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, delle opere realizzate abusivamente nel perimetro delle aree naturali protette, anche prima della loro istituzione, si verifica di diritto in favore degli organi di gestione dell'area. I funzionari comunali competenti ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera l-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a trasmettere all'organismo di gestione dell'area naturale protetta territorialmente competente, al Ministro dell'ambiente o al presidente della giunta regionale copia delle ordinanze di ingiunzione alla demolizione di cui comma 2 dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, adottate in relazione ad opere realizzate abusivamente nel territorio di aree naturali protette. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, i funzionari comunali competenti sono tenuti a trasmettere copia delle ordinanze di ingiunzione alla demolizione adottate ma non ancora eseguite. Il Ministro dell'ambiente nelle aree naturali protette statali procede agli interventi di demolizione e ripristino ambientale avvalendosi delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. Il presidente della giunta regionale provvede, mediante le proprie strutture tecniche ed operative ovvero stipulando apposite convenzioni, e comunque attingendo al bilancio regionale, alla demolizione ed al ripristino ambientale delle costruzioni abusive realizzate nel territorio di aree naturali protette regionali».
2.1
Lubrano di Ricco

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree protette nazionali» aggiungere la seguente: «già delimitate».
2.2
Lauro

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «notificare al Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «notificare ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente».
2.3
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
2.4
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente può procedere» con le seguenti: «I sindaci procedono».
2.5
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Il Ministro dei lavori pubblici».
2.6
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Sopprimere il comma 2.
2.7
Lauro

Sopprimere il comma 2.
2.8
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Al comma 2, sostituire le parole da: «Il Ministro dell'ambiente» fino a: «componenti» con le seguenti: «Il sindaco».
2.9
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Il Ministro dei lavori pubblici».
2.10
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 2, sostituire le parole: «del contributo» con le seguenti: «delle strutture tecniche ed operative».
2.11
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349, accertata l'omessa esecuzione dell'ordine di ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, irrogato dal pretore di Benevento - sezione distaccata di Airola, nella sentenza irrevocabile n. 150/94, nonchè l'inosservanza dell'ordinanza regionale di recupero ambientale n. 181 del 3 marzo 1993 a carico della società “3C” (Cave Calcaree Caudine), dispone l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale della cava del “Monte Tairano”, nei comuni di Arpaia ed Airola, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa di cui al comma 1».
2.12
Lubrano di Ricco

Al comma 5, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «sentite le».
2.13
Bortolotto

Al comma 5, sostituire le parole: «e della Val d'Aqui e Lagonegrese» conb le seguenti: «, della Val d'Aqui e Lagonegrese e della costa teatina».
2.14
Staniscia

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Considerata la particolare vocazione agricola dei parchi di cui al comma 5, contestualmente allo studio riguardante la perimetrazione, dovrà essere predisposta, da una commissione composta da esperti del Ministero dell'ambiente e delle categorie economiche interessate, un'analisi socio-economica per l'individuazione di soluzioni sostenibili e, ove necessario, di riconversioni compatibili con il mantenimento e lo sviluppo delle imprese presenti e la tutela del territorio.».
2.15
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

“15-bis. Al fine di realizzare una effettiva compatibilità tra lo sviluppo sostenibile e la tutela naturale dell'area protetta è istituito un “Tavolo di consultazione permanente” tra il consiglio direttivo ed i rappresentanti delle categorie produttive presenti sul territorio.”»
2.16
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: “possono essere” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere”».
2.17
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 4, è inserito il seuente:

“4-bis. L'Ente parco riserva, nel proprio bilancio, quote di partecipazione a programmi di sviluppo sostenibile agro-ambientali presentati da aziende agro-silvo-pastorali, approvati e finanziati dall'Unione europea”».
2.18
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Al comma 7, dopo le parole: «di lire 1000 milioni» aggiungere le parole: «ad anno», sostituire le parole: «a decorrere dall'anno» con le parole: «per l'anno»
2.19
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'alinea, dopo le parole: «nella concessione di finanziamenti» inserire le seguenti: «dell'Unione europea,».
2.20
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Sopprimere il comma 8.
2.21
Bonatesta, Cozzolino

Sopprimere il comma 8.
2.22
Il Relatore

Sopprimere il comma 8.
2.23
Di Benedetto

Sopprimere il comma 8.
2.24
Carcarino

Al comma 9, dopo la parola: «Lagonegrese», aggiungere le parole: «e del Parco nazionale della costa teatina».
2.25
Staniscia

Dopo il comma 9, inserire i commi seguenti:

«9-bis. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 934 dopo la lettera l-bis) aggiungere la seguente:

“l-ter Area naturalistica-archeologica del territorio dell'antica Frentania”.

9-ter Il Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno 1999, provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione di cui al comma 9-bis.»
2.26
Staniscia

All'articolo 2, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 36, comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettere ee-ter), è aggiunta la seguente:

“ee-quater. Penisola Maddalena-Capo Murro di Porco”.

“11-ter. Il Ministero dell'ambiente provvede entro il 30 giugno 1999 all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al precedente comma 11-bis”».
2.27
Scivoletto, Veltri

All'articolo 2, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee), sono aggiunte le seguenti:

“ff) Riviera dei Cedri;
gg) Scogliera di Coreca di Amantaea;
hh) Secche di Amendolara;
ii) Costa Viola”.

“11-ter. Il Ministero dell'ambiente provvede entro il 30 giugno 1999 all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione del Parco marino della riviera dei cedri».
2.28
Bruno Ganeri, Veltri, Mignone

Al comma 13, dopo le parole: «aree protette marine», inserire le seguenti: «e lacuali».
2.30
Colla, Avogadro

Al comma 14, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge n. 394 del 1991», fino alla fine del comma con le seguenti: «tra il personale in servizio presso il Ministero medesimo».
2.31
Colla, Avogadro

Al comma 14, dopo le parole: «di cui all'articolo 4, comma 12 della legge 8 ottobre 1997 n. 344», aggiungere le seguenti: «che concorre alla parziale copertura finanziaria».

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 14.
2.32
Il Relatore

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.».
2.33
Carcarino

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.».
2.33 (Nuovo testo)
Carcarino

Sopprimere il comma 16.
2.34
Il Relatore

All'articolo 2, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Capitaneria di porto dovranno inserire nelle carte nautiche le autostrade del mare, denominante “Traffic separation scheeme”».
2.35
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Sopprimere i commi 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
2.36
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 20, dopo la parola: «ambientalista», aggiungere la seguente: «locali».
2.37
Lauro

Al comma 21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza vengono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale».
2.38
Il Relatore

Al comma 21, aggiungere il seguente periodo: «Gli Enti parco, in sede di prima copertura delle piante organiche, possono inserire nei rispettivi ruoli, su domanda degli interessati, i dipendenti assunti a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive. Tali dipendenti così assunti devono aver ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi, profili professionali contemplati nelle rispettive piante organiche definitivamente approvate».
2.39
Bortolotto

Sopprimere il comma 22.
2.40
Il Relatore

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è aggiunto il seguente:

“Art. 1-bis.
(Programmi nazionali e politiche di sistema)

1. Il Ministro dell'ambiente promuove per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del lavoro, dei beni culturali ed ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei parchi interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione dei suddetti accordi di programma”».
2.41
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Sopprimere il comma 23.
2.42
Lubrano di Ricco

Al comma 23, dopo le parole: «riserve naturali statali» aggiungere le parole: «terrestri, fluviali e lacuali».
2.43 (nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 23, sostituire la parola: «d'intesa» con le seguenti: «sentite».
2.44
Bortolotto

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Alla fine del comma 5 dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora siano designati membri dalla comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della nuova designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti».
2.45
Il Relatore

Al comma 24, prima della lettera a), inserire le seguenti modificazioni:

0.a) al comma 6, dopo le parole: «vice presidente» aggiungere le seguenti: «scelta tra i membri designati dalla Comunità del parco»;
0.a-bis) al comma 6, la parola: «eventualmente» è soppressa.
2.46
Il Relatore

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «del parco» aggiungere le seguenti: «e dei comuni interessati».
2.47
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «che ne verifica», inserire le seguenti: «anche la».
2.48
Bortolotto

Al comma 24, lettera b), secondo periodo dopo le parole: «eventuali osservazioni», inserire le seguenti: «anche di».
2.49
Bortolotto

Al comma 24, lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: 8-ter: «In caso di conflitto tra le parti viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il Ministro dell'ambiente».
2.50
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di “direttore di parco”, ovvero con contratto ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tra gli iscritti nell'elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco già istituito presso il Ministero dell'ambiente. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza delle nomine, l'elenco aggiornato degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco viene pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica”».
2.51
Lubrano di Ricco

Sostituire il comma 25 dell'articolo 2 col seguente:

«Il comma 11 dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il Direttore del parco è nominato con decreto dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori già oggi in carica, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto ministeriale n. DEC/SCN/41 del 14 aprile 1994”».
2.52
Il Relatore

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal consiglio direttivo sulla base di un elenco degli idonei al quale si accede previo concorso per titoli ed esami. Tra l'Ente parco e il direttore viene stipulato un contratto di diritto privato della durata massima di 5 anni e rinnovabile”».
2.53
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Al comma 25 sostituire le parole: «dal presidente dell'Ente parco», con le parole: «dal Ministro dell'ambiente».
2.54
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Al comma 25, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «, di concerto con le Commissioni ambiente di Camera e Senato».
2.55
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Il punto i), comma 9, dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

“Per quanto riguarda il Parco nazionale dello Stelvio, la nomina del direttore viene delegata al consiglio direttivo del consorzio, ferme restando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993”».
2.56
Pinggera, Iuliano, Andreolli

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Il punto i), comma 9, dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

“Per il Parco nazionale dello Stelvio, la nomina del direttore è effettuata dal consiglio direttivo del consorzio, ferme restando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993”».
2.57
Pinggera

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
“13-bis. Ai lavoratori dipendenti che ricoprano cariche amministrative negli Enti parco nazionali e negli organi dei parchi regionali di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 16 della legge 27 dicembre 1985, n. 816”;

b) al comma 14 è aggiunto infine il seguente periodo:

“al fine di preservare il rapporto tra territorio del parco e popolazioni del luogo e la loro identità culturale, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) della presente legge, gli Enti parco possono riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso a soggetti residenti nel territorio del parco. Per le medesime finalità gli stessi enti possono assumere con chiamata nominativa il personale che abbia prestato servizio per più di 2 anni alle loro dipendenze”».
2.58
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «parere obbligatorio», sono aggiunte le seguenti: «e vincolante»;
b) al comma 13 le parole: «previo parere vincolante del consiglio direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il parere del consiglio direttivo».
2.59
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. 1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: “il rispetto delle caratteristiche”, sono aggiunte le seguenti: “naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il regolamento del parco valorizzerà altresì glu usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonchè le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali, e ne prevede la tutela anche mediante norme che autorizzano l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo».
2.61
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Sopprimere il comma 28.
2.62
Lubrano di Ricco

Al comma 28, sostituire le parole da: «le regioni, le province ed i comuni», fino alla fine del comma con le seguenti: «la comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco, ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco».
2.64 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 14 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: “A tal fine la comunità del parco” sostiuire le parole: “entro un anno dalla sua costituzione, elabora” con le seguenti: “avvia contestualmente all'elaborazione del piano parco” e dopo le parole: “tale piano è sottoposto” sono inserite le seguenti: “dopo l'approvazione del piano del parco”».
2.60 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, aggiungere il seguente:

“3-bis. In caso di conflitto tra le parti, viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il Ministro dell'ambiente”».
2.65
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: “naturali e ambientali”, sono aggiunte le seguenti: “nonchè storici, culturali, antropologici tradizionali”.
28-ter. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla fine è aggiunto il seguente periodo: “Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco di cui all'articolo 10 della presente legge, possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”».
2.66 (Nuovo testo)
Giovanelli, Veltri, Capaldi, Mignone

Sopprimere il comma 29.
2.67
Bonatesta, Cozzolino

Sopprimere il comma 29.
2.68
Di Benedetto

Sopprimere il comma 29.
2.69
Carcarino

Sopprimere il comma 29.
2.70
Lasagna, D'Alì, Lauro, Manfredi, Fizzi

Sostituire il comma 29 col seguente:

«29. All'articolo 21, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: “su proposta del Ministro dell'ambiente”, sono inserite le seguenti: “e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1”».
2.71
Il Relatore

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente».
2.72
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Le aziende agricole incluse in aree protette comunitarie, nazionali o regionali sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, a quelle ricadenti in comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo».
2.73
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Sopprimere il comma 30.
2.74
Di Benedetto

Sopprimere il comma 30.
2.75
Bonatesta, Cozzolino

Sopprimere il comma 30.
2.76
Carcarino, Camo

Sostituire il comma 30 coi seguenti:

«30. Il comma 3 dell'articolo 31, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

“3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco”.

30-bis. L'affidamento di cui al comma 30 è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
2.77
Il Relatore

Al comma 30, dopo le parole: «riserve naturali», aggiungere le seguenti: «dello Stato».
2.78
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 30, dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato».
2.79
Il Relatore

Dopo il comma 30, inserire il seguente comma:

«30-bis. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni».
2.80
Il Relatore

Al comma 31, sostituire la parola: «sentiti», con le seguenti: «d'intesa con».
2.81
Lauro

Al comma 31, sopprimere le parole: «ad enti pubblici, istituzioni scientifiche».
2.82
Lubrano di Ricco

Al comma 31, dopo la parola: «riconosciute», aggiungere le seguenti: «per mezzo di concorso nazionale».
2.83
Lauro

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge 6 dicembfe 1991, n. 394, dopo la seconda frase sono aggiunte le seguenti: «Il personale forestale è gerarchicamente subordinato al direttore dell'Ente parco. Nell'esercizio dei poteri di sorveglianza, il direttore dell'Ente parco è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale».
2.84
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il comma 15 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“L'Ente parco può avvalersi di appositi comitati di consulenza o consulenti di alta specializzazione per il conseguimento di obiettivi specifici nei settori di attività dell'Ente. I consulenti sono nominati con provvedimento del direttore a seguito di deliberazione della giunta esecutiva con la quale viene indetto un apposito bando pubblico in cui vengono specificati i requisiti al consulente, l'oggetto e le durata dell'incarico da conferire e la copertura finanziaria».
2.85
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente frase:

“Lo statuto dell'Ente dovrà essere conforme al principio di divisione della sfera politica da quella gestionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. In attuazione di tale principio, l'adozione degli attiv di gestione, anche se caratterizzati da discrezionalità amministrativa, compreso il nulla-osta di cui al successivo articolo 13, compete al direttore ed ai funzionari dell'Ente”».
2.86
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è soppresso. Al comma 4, la parola: “Presidente”, è sostituita dalle seguenti: “responsabile del procedimento”».
2.87
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis). la separazione della sfera politica da quella gestionale e l'affidamento all'apparato burocratico delle funzioni relative all'adozione di tutti i provvedimenti di gestione, anche se caratterizzati da discrezionalità amministrativa, ivi compreso l'adozione del provvedimento di verifica dei progetti di opere ed impianti ai piani e regolamenti dell'area naturale protetta regionale».
2.88
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente frase: “Il personale forestale è gerarchicamente subordinato al direttore dell'area protetta regionale. Nell'esercizio dei poteri di sorveglianza, il direttore dell'area protetta regionale è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale”».
2.89
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 1 articolo 13 della legge 394/91 inserire dopo le parole: “... impianti ed opere all'interno del parco...” le seguenti: “nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) indicate nel comma 2 del precedente articolo 12”».
2.90
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. In caso di conflitto tra le parti, viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il ministro dell'ambiente».
2.91
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Le unità di personale provenienti dall'ex Ente nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC) e dalle società collegate, possti in liquidazione con la legge n. 595, del 28 ottobre 1994, non inquadrate secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono destinate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad un centro per la tutela delle biodiversità da istituire a cura del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole».
2.92 (poi 4.68)
Carcarino

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Gli impianti di termodistruttori non possono essere insediati in zone ad alta valenza archeologica, turistica ed agricola ad hoc».
2.93
Lauro

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il Ministero dell'ambiente dovrà regolare, individuando anche le discariche, lo smaltimento dei rifiuti degli escavi dei porti, entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà essere inviata dalla Capitaneria di porto competente al Ministero».
2.94
Lauro

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente periodo: “In attesa del perfezionamento del procedimento di pianificazione di cui all'articolo 10, il preventivo nulla osta di cui al primo comma, verifica la conformità agli strumenti operativi di pianificazione previsti dallo stesso precedente articolo 12, comma 7”».
2.95
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: “11-quater. Il direttore può essere revocato in ogni momento con provvedimento motivato dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, per violazione dei doveri d'ufficio”».
2.96
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: “11-ter. L'incarico di direttore può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato dal presidente entro 90 giorni dal suo insediamento alla carica. In sede di prima applicazione la conferma, revoca, modifica o rinnovo devono avvenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge”».
2.97
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: “11-bis. Il direttore è revoccato nelle ipotesi previste dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80”»
2.98
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sopprimerela parola: “eventualmente”».
2.99
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Alla gestione dei parchi nazionali non si applicano la legge 20 marzo 1975, n. 70 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696».
2.100
Pinggera

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.
3.1
Colla, Avogadro

Sopprimere il comma 1.
3.2
Colla, Avogadro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, una quota delle risorse finanziarie già autorizzata a legislazione vigente per gli anni 1998 e 1999 e dell'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma per l'anno 2000, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, è destinata all'istituzione di un centro permanente di coordinamento euro-Mediterraneo, anche in collegamento con i programmi delle Nazioni Unite UNEP-MAP e UNESCO-ROSTE, per le attività di informazione, educazione e formazione. Il centro dovrà essere finalizzato ad incrementare le azioni di cooperazione regionale in rete e contribuire allo sviluppo economico durevole e compatibile nel bacino del Mediterraneo».
3.3
Carcarino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, una quota delle risorse finanziarie già autorizzata a legislazione vigente per l'anno 1999 e dell'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma per l'anno 2000, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata all'istituzione di un centro permanente di coordinamento euro-Mediterraneo, anche in collegamento con i programmi delle Nazioni Unite UNEP-MAP e UNESCO-ROSTE, per le attività di informazione, educazione e formazione. Il centro dovrà essere finalizzato ad incrementare le azioni di cooperazione regionale in rete e contribuire allo sviluppo economico durevole e compatibile nel bacino del Mediterraneo».
3.3 (Nuovo testo)
Carcarino

Sopprimere il comma 2.
3.4
Colla, Avogadro

Sopprimere il comma 2.
3.5
Lauro

Sopprimere il comma 3.
3.6
Colla, Avogadro

Al comma 3, dopo le parole: «campagne di informazione», aggiungere le seguenti: «, che dovranno essere gestite con concorso nazionale tra le strutture commerciali operanti nel mercato della comunicazione commerciale».
3.7
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema è integrato con il sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo».
3.8
Carcarino

Al comma 4, dopo le parole: «l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3», aggiungere le seguenti: «e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela, la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali».
3.9
Staniscia

Al comma 5, dopo le parole: «la formazione e la ricerca in campo ambientale», inserire le seguenti: «integrato con il sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo e».
3.10
Carcarino

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà introdotta in tutte le scuole pubbliche e private, fino alle classi medie superiori, come materia di studio la tutela dell'ambiente».

di conseguenza sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per la predisposizione di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 400 milioni per l'anno 1998, di lire 450 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000».

e sopprimere il comma 7.
3.11
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Sopprimere il comma 6.
3.12
Colla, Avogadro

Sopprimere il comma 7.
3.13
Colla, Avogadro

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli impianti di prevenzione dell'inquinamento)

1. Coloro i quali sono soggetti alla normativa in materia di inquinamento ambientale, possono beneficiare di una deduzione dall'imponibile lordo dichiarato, pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'attivazione o l'ammodernamento di sistemi di prevenzione.
2. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e con il Ministero della sanità, predispone apposito regolamento per la verifica delle condizioni tecniche di erogazione del beneficio.
3. Le regioni provvedono alla costituzione presso le Asl di nuclei destinati alla valutazione delle richieste di agevolazione previsti nel presente articolo.
4. In ogni caso non sarà concesso alcun beneficio se non vi sarà abbattimento pari al 20 per cento minimo per ciascun fattore inquinante.
3.0.1
Lasanga, Rizzi, Manfredi

Art. 4.

Prima del comma 1 anteporre il seguente:

«0.1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «le variazioni del luogo di custodia» sono inserite le seguenti: «e l'avvenuto decesso»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente 5-bis:

“5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica Cites, di concreto con il Ministero per le politiche agricole, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali in cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2.”;

c) al comma 6, sostituire le parole: “di cui ai commi 1, 2 e 3” con le parole: “di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis”».
4.1
Bortolotto

Sopprimere il comma 2.
4.2
Colla, Avogadro

Sopprimere il comma 2.
4.3
Rescaglio, Lavagnini

Sopprimere il comma 2.
4.4
Lasagna, Rizzi, Manfredi, Lauro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “di pubblico spettacolo”, sono aggiunte le seguenti: “e nei locali dotati di strumenti elettroacustici di diffusione sonora con potenzialità ai 95 dB”».
4.5
Rescaglio, Lavagnini

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “di pubblico spettacolo”, sono aggiunte le seguenti: “e nei locali dotati di strumenti elettronici di diffusione sonora con potenzialità ai 95 dB”».
4.6
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Sopprimere il comma 3.
4.7
Colla, Avogadro

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. A decorrere dal mese successivo dall'entrata in vigore della presente legge sono vietati i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli effettuati nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, limitatamente ai voli intercontinetali per i quali è previsto il mantenimento delle procedure standard antirumore.
4-ter. In deroga a quanto stabilito al comma 4-bis,l'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministero dell'ambiente può autorizzare ulteriori voli notturni a condizione che:

a) siano effettuati con aeromobili che soddisfino i requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
b) il valore Lvan di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera m) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, allegato A, punto 5, non superi il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli edifici posti nella zona A di cui allo stesso decreto, articolo 6, comma 1 conseguito con il rispetto delle procedure standard antirumore».
4.8
Veltri

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè quelli di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento dei relativi fondi».
4.9
Capaldi, Giovanelli

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè quelli di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento dei relativi fondi».
4.10
Rescaglio

Al comma 6, dopo la parola: «Genova» aggiungere le seguenti: «e del comune di Barano d'Ischia»;

di conseguenza: sostituire la parola: «6 miliardi» con le seguenti: «5 miliardi per Genova ed 1 miliardo per Barano».
4.11
Lauro

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli interventi finanziari per il comune di Barano sono finalizzati alla bonifica e al ripristino ambientale di boschi e selvosi, anche per evitare i frequenti incendi estivi e per consentire la funzione del verde da parte dei cittadini e dei turisti».
4.12
Lauro

Sopprimere i commi 7 e 8.
4.13
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sopprimere il comma 9.
4.14
Colla, Avogadro

Sopprimere il comma 11.
4.15
Colla, Avogadro

Sostituire il comma 13 con i seguenti:

«13. Il comma 1 dell'articolo 12-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: “da un funzionario da lui delegato”, fino alla fine, è sostituito dai seguenti periodi: “Detta Commissione è composta da 14 membri, nominati per quattro anni, scelti tra persone di riconosciuta esperienza in campo zoologico, botanico, nel commercio internazionale di fauna e flora e nelle politiche comunitarie ed internazionali in materia, secondo la seguente composizione:

a) tre zoologi dei quali due scelti tra quelli designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno scelto tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
b) due botanici dei quali uno scelto tra quelli designati dalla Società botanica italiana (SBI) e uno tra quelli designati dal CNR;
c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);
e) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari;
f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), di cui uno designato dal World Wildlife Fund for Nature-Italia (WWF);
g) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquatici (UIZA);
h) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato”.

13-bis. L'Autorità scientifica di cui al comma 13 potrà avvalersi nelle sue funzioni di Istituzioni scientifiche o di Enti ed Organizzazioni competenti in materia. Oltre ai compiti previsti dalla presente legge, la Commissione, con parere vincolante, si esprime sui programmi e sui poteri riguardanti la materia di propria competenza, definiti dalle altre Autorità individuate ai sensi del suddetto regolamento comunitario».
4.67
Bortolotto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo periodo, sono inserite le seguenti parole: “L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene determinata a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti dallo stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla Autorità scientifica, di membri della stessa,”».
4.16
Bortolotto

Sopprimere il comma 15.
4.17
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: «In attuazione» fino a: «minimo impatto ambientale» con il seguente: «Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, quali i veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida e quelli alimentati a gas naturale od a gas di petrolio liquefatto, ed anche in attuazione del protocollo di intenti del 1o marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996...».
4.18
Carcarino

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I soggetti beneficiari delle somme erogate in virtù del precedente comma, sono tenuti all'espletamento di pubbliche gare e dovranno assicurare il massimo della concorrenza».
4.19
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Lauro

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dopo le parole: «concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi» sostituire le parole: «e non superiore ai due anni» con le seguenti: «e non superiore ai tre anni».
4.20
Capaldi, Giovanelli

Al comma 17, quarto e ottavo rigo, sopprimere la parola: «non» e al sesto rigo, le parole: «limitatamente a tale destinazione».
4.21
Bortolotto

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi inviati in conto lavorazione presso idonei impianti non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».
4.22
Maggi, Specchia, Cozzolino

Il comma 17 è sostituito con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi, inviati in conto lavorazione presso idonei impianti, non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».
4.23
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi inviati in conto lavorazione presso idonei impianti non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».
4.24
Rescaglio, Lavagnini

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel termine affinazione, di cui al presente comma, si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso».
4.25
Colla, Avogadro

Sopprimere i commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
4.26
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2, dopo le parole: “che non hanno più di tre dipendenti” aggiungere le seguenti: “Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti”».
4.27
Rescaglio, Lavagnini

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “che non hanno più di tre dipendenti” aggiungere le seguenti: “Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti”».
4.28
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “che non hanno più di tre dipendenti” aggiungere le seguenti: “Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti”».
4.29
Manfredi, Rizzi, Lasagna, D'Alì, Lauro

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «che non hanno più di tre dipendenti» aggiungere le seguenti: «Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano le quantità di dieci chilogrammi al giorno di rifiuti prodotti”».
4.30
Capaldi, Giovanelli

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: “costituiscono il” con le seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».
4.31
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sostituire il comma 20, con il seguente:

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: “costituiscono il” con le seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».
4.32
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: “costituiscono il” con le seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».
4.33
Rescaglio, Lavagnini

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: “costituiscono il” con le seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».
4.34
Bortolotto

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: “costituiscono il” con le seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».
4.35
Capaldi, Giovanelli

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio».
4.36
Bortolotto

Dopo il comma 20, inserire il seguente:
«20-bis. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio».
4.37
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio».
4.38
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio».
4.39
Rescaglio, Lavagnini

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio».
4.40
Capaldi, Giovanelli

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-ter. Entro il 31 dicembre 1998 gli utilizzatori sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di raccolta, tramite le associazioni di categoria, una dichiarazione di adesione al CONAL».
4.41
Rescaglio, Lavagnini

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 6 febbraio 1995, n. 22, sostituire il comma 9 con il seguente: “Salvo diverso accordo fra
ente locale e gestore del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 15, sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”».

Conseguentemente sopprimere il comma 13.
4.43
Capaldi, Giovanelli

Al comma 21, infine, sostituire le parole: «e 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9» con le seguenti: «47, commi 11 e 12, e 48, comma 9, nonchè all'articolo 9-quinquies commi 6 e 10 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».
4.44
Giovanelli, Capaldi

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAL, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata”».
4.45
Rescaglio, Lavagnini

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 volte le somme dovute per l'adesione al CONAL, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata”».
4.46
Bortolotto

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAL, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata”».
4.47
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAL, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata”».
4.48
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAL, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata”».
4.49
Capaldi, Giovanelli

Al comma 24, sopprimere l'ultimo periodo del comma 7-quater.
4.50
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.
4.51
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.
4.52
Rescaglio, Lavagnini

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.
4.53
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.
4.54
Capaldi, Giovanelli

Sopprimere il comma 25.
4.55
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Sostituire il comma 25 e 26 con i seguenti:

«25. I produttori e gli importatori di birra destinata al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale incentivano la vendita di birra condizionata in imballaggi riutilizzabili a rendere a tali imprese in misura proporzionale alla riduzione dell'accisa stabilita nel comma seguente.
26. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del capo III del titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui quantitativi di birra immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in imballaggi riutilizzabili a rendere».

Di conseguenza sopprimere i commi 27, 28 e 29.
4.56
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Sostituire il comma 25 e 26 con i seguenti:

«25. I produttori e gli importatori di birra in lattina destinate al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale incentivano la vendita di bevande in lattina condizionate in imballaggi riutilizzabili a rendere a tali imprese in misura proporzionale alla riduzione dell'accisa stabilita nel comma seguente.
26. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del capo III del titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui quantitativi di bevande immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in imballaggi riutilizzabili a rendere».

Di conseguenza sopprimere i commi 27, 28 e 29.
4.57
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Nei commi 25 e 26, sostituire la parola: «birra» con la seguente: «bevande».
4.58
Staniscia

Al comma 25, le parole: «di birra destinata al consumo» sono sostituite dalle seguenti: «di birra o bevanda anche analcolica destinata al consumo».
4.59
Pinggera

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: “È ammessa l'importazione di chilogrammi 760 di amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi del clorosoda e del polietilene ad alta pressione fino al 31 ottobre 2000. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate nonchè le modalità operative confermandosi alle indicazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo 4».
4.60
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 1, comma 2, della lege n. 257 del 1992, è aggiunto il seguente periodo: “È ammessa l'importazione di Kg. 760 annui di amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi del clorosodo e del polietilene ad alta pressione fino al 31 ottobre 2000. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonchè le modalità operative conformandosi alle indicazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo 4”».
4.61
Manredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
«30-bis. All'articolo 1, comma 2, della lege n. 257 del 1992, è aggiunto il seguente periodo: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, è ammessa l'importazione temporanea per il biennio 1999-2000 di Kg. 760 annui di amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi del clorosoda e del polietilene ad alta pressione. Il Ministero dell'in-
dustria dispone con proprio provvedimento le modalità e la ripartizione delle quantità, conformandosi alle indicazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo 4”».
4.62
Giovanelli, Capaldi

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 560 del 29 dicembre 1995, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: “protezione civile” aggiungere le seguenti: “, di difesa del suolo e di salvaguardia ambientale”.
30-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è sostituito dal seguente:

“3. Ciascun Ministero competente provvede a definire, entro il 31 gennaio 1999, quali sono i materiali non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al comma 2”».
4.63
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido: per acque di scarico si intendono le acque reflue liquide e semiliquide o comunque convogliabili tramite condotta, provenienti da un ciclo produttivo, da agglomerati o da pubblica fognatura, comunque immesse, anche previa depurazione, nelle acque superficiali, sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, nonchè in pubblica fognatura, con carattere di permanenza, anche se discontinua, escluse le emissioni occasionali; sono rifiuti allo stato liquido le acque reflue di cui il detentore si disfi avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo trasporto su strada o comunque non canalizzato. Le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti allo stato liquido sopra definiti devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente decreto entro il 31 ottobre 1999”».
4.64
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. I comuni siti nelle Isole minori sono delegati ad adottare, equivalente all'approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, piani regolatori, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. I suddetti piani regolatori devono tener conto dei valori paesagistici ed ambientali della aree soggette alla tutela ambientale, ai sensi delle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939. In tal caso i piani regolatori sono ritenuti equivalenti ai PUT ed ai PTP, di cui alla legge n. 431 del 1985. Ogni altra norma in contrasto è abrogata».
4.65
Lauro

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per l'ampliamento degli edifici scolastici, siti nelle Isole Minori, viene autorizzato, in deroga alle attuali norme, l'utilizzo del 20 per cento di superificie in più».
4.66
Lauro

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Le unità di personale provenienti dall'ex Ente Nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC) e dalle società collegate, posti in liquidazione con la legge n. 595, del 28 ottobre 1994, non inquadrate secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono destinate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad un centro per la tuela della biodiversità da istituire a cura del Ministero per le politiche agricole».
4.68
Carcarino

Aggiungere il seguente comma:

«31. Le aziende di proprietà della liquidazione dell'Ente cellulosa e carta sono trasformate in centri di ricerca, sviluppo e promozione della biodiversità e per la tutela della flora ai fini degl interventi di conservazione del patrimonio biologico vegetale in situ ed ex situ, di restauro ecologico, di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.
Tali centri sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità per il conferimento ai centri del patrimonio della liquidazione dell'Ente cellulosa e carata ed è approvato il regolamento di organizzazione dei centri medesimi.
Nel medesimo provvedimento sono definite le modalità di istituzione di un organismo nazionale di gestione e coordinamento vigilato dal Ministero dell'ambiente».
4.69
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Restituzione dei fondi)

I soggetti, pubblici e privati, destinatari delle risorse previste dalla presente legge sono tenuti alla restituzione delle somme erogate nel caso in cui non provvedano alla loro utilizzazione entro il termine previsto per ciascun intervento, prorogabile non oltre la metà di quello iniziale».
4.0.1
Manfredi, Rizzi, Lasagna