GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 21 Febbraio 2001
711ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

        Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

        La seduta inizia alle ore 8,50.


IN SEDE DELIBERANTE

(4948) Deputato PECORELLA. – Disposizioni in materia di difesa d’ufficio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

        Riprende la discussione, rinviata nella seduta notturna di ieri.

        Si prosegue nell’esame degli emendamenti.


        Il senatore CALLEGARO dà per illustrato l’emendamento 8.1.


        Il senatore MILIO dà brevemente conto dell’emendamento 8.2 – di contenuto identico all’emendamento 8.1 – e sottolinea la sua contrarietà al mantenimento dell’articolo 8, mettendo in particolare rilievo la inaccettabilità di quella parte dell’articolo che stabilisce che non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche: infatti non è possibile desumere a quale soggetto spetti stabilire che si versa in tale particolare ipotesi.


        Il presidente RELATORE avverte che l’emendamento 8.3 è precluso per effetto della reiezione dell’emendamento 1.2, avvenuta nella seduta antimeridiana del 15 febbraio.


        Si passa all’espressione dei pareri.


        Il presidente RELATORE e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 8.


        Messo in votazione, è respinto l’emendamento 8.1, di contenuto identico all’emendamento 8.2.


        Si passa alla votazione dell’articolo 8.


        Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore MELONI mette in luce gli aspetti di genericità e di contraddittorietà dell’articolo sottolineando che, nella sostanza, sarà consentito alla polizia giudiziaria di nominare discrezionalmente i difensori d’ufficio rendendo inutile l’elenco predeterminato ai sensi dell’articolo 1 del provvedimento e il sistema processuale ne sarà sicuramente inquinato. Circa il comma 2 dello stesso articolo 8, il senatore Meloni ne mette in luce la natura contraddittoria oltre che mistificatoria per l’imposizione, in generale, dell’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, laddove una disposizione del genere avrebbe dovuto essere inserita, invece, nell’articolo 7 che, a sua volta, determinerà oneri finanziari per l’organizzazione dei corsi di aggiornamento, senza che sia chiarito chi tali costi deve sostenere.


        Messo in votazione, l’articolo 8 è quindi, approvato.


        Si passa all’articolo 9.


        Il senatore CALLEGARO, nell’illustrare l’emendamento 9.1 sottolinea che, mentre il testo dell’articolo 9 sarebbe, in sé, accettabile, tuttavia esso è in palese contraddizione con l’articolo 8.


        Il presidente RELATORE annunzia che l’emendamento 9.2 deve considerarsi precluso per effetto della reiezione dell’emendamento 1.2 avvenuta nella seduta antimeridiana del 15 febbraio.


        Il presidente RELATORE ed il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario sull’emendamento 9.1.
        Messo in votazione, l’emendamento 9.1 è respinto.


        Messo in votazione, è approvato l’articolo 9.


        Si passa all’articolo 10.


        Il senatore CALLEGARO dà per illustrato l’emendamento 10.1.


        Il presidente RELATORE ed il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario sull’emendamento 10.1.
        Messo in votazione, l’emendamento 10.1 è respinto.


        Messo in votazione, l’articolo 10 è approvato.


        Con separate votazioni e senza discussione vengono, quindi, approvati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.


        Il senatore MELONI illustra quindi l’emendamento 17.1 mettendo in rilievo gli elementi di contraddittorietà dell’articolo e, in particolare, il fatto che mentre al difensore d’ufficio viene richiesta una particolare competenza in materia penale per essere inserito nell’elenco dei difensori, contestualmente si vorrebbe farne un esperto in materia civilistica, dovendo egli, in concreto, esperire le procedure esecutive eventualmente necessarie per il recupero dei propri crediti professionali. Senza contare che, in tali ipotesi, il professionista dovrà accollarsi anche gli esborsi necessari allo svolgimento delle procedure in questione.A tale ultimo proposito l’emendamento 17.4 intende introdurre le necessarie modifiche.


        Dà, quindi, per illustrato l’emendamento 17.2.

        Il senatore MILIO illustra l’emendamento 17.3, sottolineando che il disegno di legge in discussione sopprimerà la libertà professionale degli avvocati e imporrà oneri finanziari inaccettabili ai professionisti che saranno costretti ad anticipare prestazioni ed esborsi finanziari che con ogni probabilità non potranno recuperare. Tale aspetto non potrà non avere ricadute importanti sull’attività professionale dei giovani avvocati i quali si trovano già in difficoltà, nella attuale situazione economica, a svolgere un’attività remunerativa. Infine, il senatore Milio insiste nel mettere in rilievo che il disegno di legge in discussione rappresenta un sicuro attentato all’indipendenza degli avvocati.

        Il senatore CALLEGARO dà, quindi, per illustrato l’emendamento 17.5.


        Il senatore PREIONI rinunzia ad illustrare l’emendamento 17.6.


        Il senatore FOLLIERI dichiara voto favorevole all’articolo 17, ribadendo che le norme di attuazione del codice di procedura penale nel testo vigente affermano il diritto alla retribuzione del difensore d’ufficio. Inoltre, intende richiamare l’attenzione dei componenti della Commissione sull’articolo 17 del provvedimento in titolo che, nel nuovo capoverso dell’articolo 32 delle norme di attuazione, dichiara esenti da bolli, imposte e spese le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio.


        Il presidente RELATORE e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 17.


        Messi separatamente in votazione, tutti gli emendamenti all’articolo 17 vengono respinti dalla Commissione.


        L’articolo 17 è, poi, messo in votazione ed approvato.


        Si passa all’articolo 18.


        Il senatore CALLEGARO dà per illustrato l’emendamento 18.1.


        Il presidente RELATORE e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario sull’emendamento 18.1.


        Messo in votazione, l’articolo 18 è approvato.


        Messi in votazione, vengono separatamente approvati gli articoli 19 e 20.


        Si passa alla votazione finale.


        Il senatore FOLLIERI sostiene la validità del provvedimento in titolo, che opera in una materia che non poteva non essere ridisciplinata. Dato, quindi, conto, degli aspetti più incisivamente migliorativi della normativa in discussione, segnatamente la verifica sulla professionalità del difensore d’ufficio e le disposizioni che rendono più effettivo il diritto alla retribuzione, a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano annuncia il voto favorevole.


        Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, sottolineando che le modifiche migliorative apportate dovranno comunque essere ulteriormente elaborate nella prossima legislatura.


        D’altra parte considera prevalente l’esigenza di garantire in maniera sostanziale il diritto di difesa e la parità fra accusa e difesa, aspetto che non si può non riconoscere al provvedimento in discussione, anche se la normativa in discussione è certamente perfettibile.

        A nome del Gruppo dei senatori dei Democratici di Sinistra-l’Ulivo, il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole e, premesso che il disegno di legge non risolve tutti i problemi della difesa d’ufficio e presenta certamente aspetti problematici, ritiene che nel complesso esso realizzi significativi passi in avanti; d’altronde, la prossimità della fine della legislatura non consentirebbe i tempi tecnici necessari per un ulteriore passaggio presso l’altro ramo del Parlamento.

        Osserva, poi, che il concetto di idoneità del difensore d’ufficio è già presente nell’articolo 29 delle disposizioni di attuazione e che opportunamente il disegno di legge fornisce i criteri necessari per stabilire tale idoneità. Per quel che riguarda l’aspetto relativo ai corsi di aggiornamento professionale in vista dell’inserimento negli elenchi dei difensori d’ufficio, l’articolo 7 permette un’interpretazione che ne consente l’organizzazione in capo ad associazioni diverse da quelle indicate dall’articolo 7 stesso. Infine, in merito ai rilievi formulati su un presunto possibile arbitrio nella scelta del difensore d’ufficio da parte degli organi a ciò preposti, il senatore Russo ritiene di poterne escluderne il rischio, considerato che comunque l’articolo 11 del provvedimento prescrive che i medesimi organi devono chiedere il nominativo all’ufficio centralizzato.

        La senatrice SCOPELLITI in dissenso dal Gruppo preannuncia l’astensione, dichiarando che il provvedimento, pur rappresentando un piccolo passo in avanti appare del tutto insoddisfacente. Si augura che i principi che ispirano tali interventi rappresentino soprattutto criteri guida di deontologia professionale cui i consigli dell’ordine si attengano il più fedelmente possibile.

        Il senatore PREIONI dichiara che la Lega Forza Nord Padania non voterà contro il disegno di legge, ma si asterrà, ritenendo che, comunque, la modifica della Costituzione per quanto attiene il giusto processo non può non involgere correlati interventi nella materia in discussione.


        Il senatore MELONI, pur riconoscendo l’esigenza di intervenire sulla difesa d’ufficio, sottolinea che il disegno di legge avrebbe dovuto rivestire caratteristiche diverse: sarebbero bastate le poche correzioni da lui proposte per raggiungere un risultato soddisfacente. Dichiarato di ritenere inaccettabile che sia il pubblico ministero a scegliere il difensore e sottolineato, poi come intuibili problemi organizzativi impediranno di istituire in maniera uniforme corsi di formazione sul territorio nazionale, il senatore Meloni, dopo aver ulteriormente ribadito che le disposizioni in materia di retribuzione del difensore d’ufficio danno luogo a obiezioni insuperabili, conclude annunciando il voto contrario sul disegno di legge.


        Il senatore CALLEGARO annunzia la sua astensione sul disegno di legge, sottolineando come l’articolato in votazione rappresenti in realtà un passo indietro rispetto alla situazione attuale.

         La prevista istituzione di un ufficio centralizzato per la predisposizione degli elenchi dei difensori risulterà di difficile applicazione e creerà inevitabilmente problemi soprattutto nelle zone periferiche, in modo tale che l’automatismo immaginato dalla legge finirà in molti casi per rimanere soltanto sulla carta.
        Sotto il profilo di una maggiore professionalità dei difensori d’ufficio, appaiono poi del tutto inadeguate le soluzioni adottate con l’articolo 7 del disegno di legge, in quanto i corsi di aggiornamento professionale, in concreto, non potranno che essere organizzati in maniera del tutto sporadica, mentre il requisito dell’esercizio biennale della professione in sede penale assicurerà nei fatti garanzie di gran lunga inferiori rispetto al sistema adottato, attualmente caratterizzato da una preventiva valutazione da parte dei consigli dell’ordine delle capacità professionali di ciascuno degli iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio.
        Con riferimento, infine, al problema della retribuzione dei difensori d’ufficio, vanno ribadite le perplessità già manifestate in merito al meccanismo delineato nell’articolo 17 del testo in votazione.


        Il senatore MILIO annuncia il voto contrario, sottolineando come il provvedimento che la Commissione si appresta a licenziare abbia, in realtà, il carattere di un vero e proprio manifesto elettorale il cui unico pregio è rappresentato dall’intestazione. Le nuove norme finiranno per precludere in concreto, in molti casi, l’esercizio del diritto alla difesa, mentre alcune previsioni si risolvono in una mortificazione del ruolo dell’avvocatura nella quale viene istituita una sorta di anomala separazione delle carriere.
        Le contraddizioni laceranti che in materia attraversano sia la maggioranza sia l’opposizione sono emerse nel corso del dibattito e in particolare nell’ambito della discussione sull’ordine del giorno che è stato alla fine faticosamente approvato dalla Commissione. Esse non possono che indurre a confermare il giudizio negativo sull’articolato in votazione.

        Il senatore PELLICINI annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

        Il presidente PINTO, prima che si passi all’approvazione del disegno di legge nel suo complesso, ringrazia tutti i componenti della Commissione per il contributo da essi dato alla discussione del provvedimento in titolo e richiama ancora una volta l’attenzione sui suoi aspetti più significativi, che lo inducono a ribadire una valutazione positiva sul testo, pur perfettibile, che la Commissione si appresta a licenziare.


        Posto ai voti è approvato il disegno di legge nel suo complesso.


PER LA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 4906, 3442, 4115, 4283, 4754 E 4766

        Dopo un intervento del senatore PETTINATO, relatore sui provvedimenti in titolo, concernenti la detenzione e l’impiego di cani potenzialmente pericolosi, il presidente PINTO acquisisce il consenso dei Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega Forza Nord Padania, Misto, Centro Cristiano Democratico, Verdi-L’Ulivo, Democratici di Sinistra-L’Ulivo e del Partito Popolare Italiano, alla riassegnazione in sede deliberante degli stessi.

        Si riserva di acquisire, il più rapidamente possibile, il consenso dei Gruppi in questo momento non presenti in Commissione.

        La seduta termina alle ore 9,45.
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4948
Art. 1.
1.2
Meloni
        Al comma 1, dopo le parole: «di Corte d’appello», aggiungere le seguenti: «e delle sezioni distaccate di Corte d’appello».
 
Art. 8.
8.1
Callegaro
        Sopprimere l’articolo.
 
8.2
Milio
        Sopprimere l’articolo.
 
8.3
Meloni
        Al comma 2, dopo le parole: «di Corte d’appello», aggiungere le seguenti: «e delle sezioni distaccate di Corte d’appello».
 
Art. 9.
9.1
Callegaro
        Sopprimere l’articolo.
 
9.2
Meloni
        Al comma 1, dopo le parole: «di Corte d’appello», aggiungere le seguenti: «e delle sezioni distaccate di Corte d’appello».
 
Art. 10.
10.1
Callegaro
        Sostituire le parole: «Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire» con le seguenti: «La tabella deve garantire».
 
Art. 17.
17.1
Meloni
        Sopprimere l’articolo.
 
17.2
Meloni
        Sostituire l’articolo con il seguente:
    –«Art. 17. – 1. L’articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Art. 32 (retribuzione del difensore d’ufficio). Al difensore d’ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione da parte dello Stato salvo che la persona assistita dal difensore d’ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato“».
 
17.3
Milio
        Nella riformulazione dell’articolo 32, il punto è sostituito dal seguente: «Al difensore d’ufficio cui venga negato dal proprio assistito il pagamento dei crediti professionali vantati per l’attività svolta è comunque corrisposto, a richiesta dello stesso, il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217».
 
17.4
Meloni
        Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Al difensore d’ufficio che dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 17, maggiorato degli onorari dovuti per le procedure di recupero».
 
17.5
Callegaro
        Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali».
 
17.6
Gasperini, Preioni, Milio
        Al comma 2, dopo le parole: «dei crediti professionali», aggiungere le seguenti: «o della sua inutilità».
 
Art. 18.
18.1
Callegaro
        Sopprimere le seguenti parole: «con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile».