LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1996


7a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(629) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri 25 giugno, dopo che erano stati illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il presidente SMURAGLIA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il relatore, senatore PELELLA, dà per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.3.

Il senatore CORTELLONI illustra l'emendamento 2.5 con il quale si propone la soppressione del comma 12 che dispone un trattamento di favore per le imprese industriali della provincia di Gorizia, ledendo la parità di trattamento e la certezza del diritto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il senatore MANZI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Il senatore PELELLA dà per illustrati gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il senatore MANZI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.36 e 4.35.

Il senatore BONATESTA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.7 e 4.8 precisando, a proposito di quest'ultimo, che la sostituzione di data deve intendersi riferita ad entrambi i commi in cui appaiano le parole: «31 dicembre 1995». Illustra poi gli emendamenti 4.26 e 4.27. Quanto al primo, segnala l'opportunità di non limitare l'intervento alle sole aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, ed osserva in generale che i lavori socialmente utili avrebbero già potuto essere concretamente avviati se Comuni, Province e Regioni valutassero attentamente la qualità dei progetti e non i soli nomi dei proponenti; auspicato poi che da parte delle Regioni provengano suggerimenti per la riforma della legge n. 845 del 1978 sulla formazione professionale, giudica indispensabile rimettere ordine nella organizzazione, specie periferica, del Ministero del lavoro dove si registrano purtroppo conflittualità e mancanza di coordinamento. Quanto all'emendamento 4.27 rileva che l'applicazione della cosiddetta «legge Marcora», la cui finalità principale era la salvaguardia dei posti di lavoro delle aziende in crisi, lascia intravedere come l'intento principale sia diventato quello di salvaguardare non i livelli occupazionali, ma quelli della spesa pubblica destinata al mondo chiuso della cooperazione. Auspica infine che il Governo voglia considerare con attenzione, e tenendo conto del merito delle proposte, tutti gli emendamenti che non comportano oneri.

Il senatore DE LUCA Michele rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Il senatore FLORINO, nell'annunciare il ritiro degli emendamenti 4.2 e 4.1, ricorda che l'inserimento della norma contenuta nel comma 14 dell'articolo 4 fu operata a suo tempo dal ministro Mastella sotto le pressioni, le intimidazioni e le minacce provenienti dai cosiddetti disoccupati organizzati di Napoli che periodicamente organizzano manifestazioni e sceneggiate, riuscendo ad ottenere spesso, purtroppo, soddisfazione. Si rende conto che la corsia preferenziale disposta dal decreto-legge a favore dei 1.000 disoccupati favoriti dalla norma è ormai cosa fatta, di qui il ritiro dei due emendamenti, ma è importante ora che il Governo non prenda in considerazione le nuove richieste proprio oggi sostenute presso il Ministero del lavoro dai disoccupati organizzati di Napoli e tendenti ad ottenere uno slittamento nelle cosiddette graduatorie degli iscritti in liste una delle quali composta da soli ex detenuti, e in cooperative che non sono mai state operative.

Il senatore MULAS precisando che l'impostazione della sua parte politica nel presentare le proprie proposte è quella di estendere gli interventi previsti dal provvedimento a favore di tutte le zone del paese e del maggior numero di cittadini disoccupati, eliminando perciò ogni discriminazione, rinuncia ad illustrare nel dettaglio gli emendamenti 4.9, 4.11, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25.

Il senatore DE LUCA Michele rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'iilustrazione degli emendamenti all'articolo 5 del decreto-legge.

Il senatore MANZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.2.

Il senatore MUNDI illustra l'emendamento 5.1 sottolineando come sia inspiegabile la limitazione alle sole imprese industriali e artigiane, e non anche a quelle agricole, della possibilità di ottenere il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali anche nei casi in cui siano corrisposte retribuzioni ad un livello inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dalle leggi. L'emendamento tende perciò a comprendere espressamente anche le imprese agricole, che più ne hanno bisogno, fra quelle che aderendo ai cosiddetti contratti di riallineamento potranno usufruire del beneficio contributivo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore RIPAMONTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.4.

Il senatore MONTAGNINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.1.

Il senatore DE LUCA Michele dà per illustrati gli emendamenti 6.2 e 6.3.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione dell'emendamento all'articolo 7 del decreto-legge.

Il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 7.1.

Non essendovi emendamenti all'articolo 8, il senatore MUNDI illustra quindi l'emendamento 8.0.1 osservando come sia anacronistico pretendere di far valere il divieto di appalto di manodopera, sancita dalla legge n. 1369 del 1960, anche nelle situazioni in cui i lavoratori dipendenti di un'impresa facente parte di un gruppo sono utilizzati da un'altra impresa dello stesso gruppo e ciò per motivi semplicemente produttivi che, oltretutto, fanno venir meno la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9 del decreto-legge.

Il senatore MULAS rinuncia ad illustrare gli emendamento 9.6, 9.8 e 9.7.

Il senatore MONTAGNINO fa presente che l'emendamento 9.1 propone di rinnovare per altri tre anni i contratti dei direttori delle agenzie regionali per l'impiego per evitare ogni vuoto d'organico in posti di responsabilità decisivi per le finalità del provvedimento.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 9.4 che, sebbene articolato in maniera diversa, tende agli stessi obiettivi perseguiti dall'emendamento testè illustrato.

Con le stesse motivazioni, la senatrice MANIERI illustra l'emendamento 9.5.

Il sottosegretario PIZZINATO, riservandosi di esprimere il parere del Governo sui singoli emendamenti nella seduta notturna, ribadisce quanto già affermato ieri circa la insussistenza di risorse finanziarie, rendendo noto che un'ulteriore verifica condotta al riguardo dal Ministero delle finanze ha condotto allo stesso esito negativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta notturna.

IN SEDE CONSULTIVA
(757) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite, esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore RIPAMONTI, il quale dà conto delle parti del decreto-legge in titolo di competenza della Commissione, a partire dal comma 4 dell'articolo 3, che dispone la riduzione per il 1996 delle autorizzazioni di spesa indicate alla annessa Tabella 2, e la reiscrizione dei medesimi importi nell'anno 1998. Tra le riduzioni previste nella suddetta Tabella va segnalata quella relativa al capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, per 25 miliardi sullo stanziamento disposto dal decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 dello stesso anno e per 20 miliardi dal decreto-legge n. 300 del 1996, il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Commissione. Quest'ultima riduzione della autorizzazione di spesa interviene dunque in una situazione estremamente delicata, in quanto incide su stanziamenti disposti da un decreto-legge non ancora convertito. Pertanto, su di essa il relatore esprime forti perplessità, riservandosi comunque di pronunciarsi in via definitiva dopo avere ascoltato quanto il Governo vorrà chiarire in merito.
Parere favorevole, invece, viene espresso dal senatore Ripamonti sul comma 6 dell'articolo 3 che dispone, a decorrere dal 1 gennaio 1995 il versamento con cadenza mensile dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. al conto corrente di tesoreria infruttifera relativo al pagamento dei trattamenti del Fondo pensioni per i medesimi dipendenti delle Ferrovie. I contributi relativi al periodo 1 gennaio 1995-31 maggio 1996 sono versati in unica soluzione, entro il 15 luglio 1996 e la relazione tecnica di accompagnamento del provvedimento quantifica in 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e in 2.000 miliardi nel 1998 il risparmio derivante dall'applicazione del suddetto comma nonchè dalla riduzione, di cui al comma 3, dello stanziamento per rate ammortamento mutui a carico delle Ferrovie dello Stato.
Il relatore, proseguendo nella sua esposizione, si sofferma quindi sull'articolo 6 che, al comma 1, reca disposizioni che modificano le modalità di finanziamento del Fondo per gli istituti di patronato, portando la misura massima dell'aliquota da applicarsi sull'entrata contributiva dei diversi enti gestori di forme di previdenza sociale, ad una misura non superiore a 0,23 punti percentuali con riferimento al gettito accertato per l'anno 1996 e riducendo detta aliquota di 0,03 punti per ogni anno successivo. Quindi , mentre per il 1996 viene demandata al decreto ministeriale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 1947 la determinazione dell'aliquota effettiva, per gli anni successivi è disposta, in maniera rigida, una diminuzione progressiva pari appunto a 0,03 punti percentuali per ciascun anno. Il risparmio derivante dall'applicazione di tale disposizione ammonta, secondo la relazione tecnica, a 70 miliardi di lire. Su tale disposizione il relatore esprime un avviso in linea di massima contrario, e raccomanda comunque di integrare il parere che la Commissione si accinge ad esprimere con osservazioni fortemente critiche sul depotenziamento di istituti che assolvono ad una rilevante funzione sociale. Propone invece di esprime il parere favorevole sul comma 2 dell'articolo 6, recante una riduzione, con carattere di generalità - tale da far ritenere che essa riguardi il contributo per il Servizio sanitario nazionale a carico del datore di lavoro - del complessivo livello della fiscalizzazione degli oneri sociali, con esclusione soltanto delle aziende agricole del Mezzogiorno, come sembra potersi dedurre dalla lettura della relazione tecnica. Va altresì ricordato che la riduzione in oggetto si cumula con quelle previste dal decreto ministeriale 22 giugno 1995, relative però ad alcuni territori e ad alcuni comparti produttivi.
In conclusione, il relatore richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni dell'articolo 4 riguardanti l'introduzione di un meccanismo volto a potenziare la funzione di verifica della permanenza dei requisiti di carattere soggettivo ai fini della fruizione dei benefici previsti a favore degli invalidi civili. Su tale materia, infatti, sembra essere prevalente la competenza del Ministero dell'interno, ma la contiguità con la materia assistenziale potrebbe suggerire l'opportunità di dedicare a tale articolo alcune osservazioni che, a suo avviso, dovrebbero partire comunque da una valutazione favorevole di esso. Su tali aspetti, si riserva comunque di pronunciarsi in via definitiva all'esito della discussione.

Si apre il dibattito.

Il presidente SMURAGLIA rileva che gli istituti di patronato sono disciplinati da una normativa per alcuni versi superata e certamente bisognosa di aggiornamenti, ma è innegabile che essi assolvono a una funzione molto attuale, segnatamente per quanto attiene alla assistenza dei lavoratori nelle controversie di natura previdenziale. Sotto questo profilo, ferma restando l'esigenza di una riforma complessiva, è necessario assicurare la continuità di tali istituti e, pertanto, desta forte perplessità la parte dell'articolo 6, comma 1, che prevede la riduzione di 0,03 punti percentuali per ogni anno delle risorse destinate al Fondo patronati, poichè ciò comporterebbe l'azzeramento in prospettiva del contributo pubblico e la conseguente estinzione delle attività sopra ricordate.
Per quanto riguarda l'articolo 4, ferma restando la necessità di valutare il profilo di competenza richiamato dal relatore, desta perplessità la previsione sanzionatoria di cui al comma 2, riguardante la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento in caso di mancata presentazione della certificazione entro il termine del 30 settembre 1996; tale omissione potrebbe derivare da un difetto di informazione o da altre cause di forza maggiore, ma comporterebbe comunque conseguenze penalizzanti anche per chi versa effettivamente in condizioni di infermità tali da dare luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidità civile.

Il senatore DUVA, nel dichiararsi d'accordo con l'impostazione proposta dal relatore, osserva che, pur nell'incertezza relativa alla competenza, l'articolo 4 tocca una questione di grande rilevanza, sulla quale la Commissione può legittimamente esprimere proprie osservazioni. Su tale disposizione, a suo avviso, si deve comunque esprimere un parere favorevole, poichè essa tende a colpire un fenomeno - quello dei falsi invalidi - che ha destato un ampio e giustificato allarme sociale negli ultimi mesi. Le perplessità del Presidente, in ordine agli effetti sanzionatori del comma 2, potrebbero forse essere superate con il differimento del termine recato al comma 1.
Negli ultimi anni, prosegue il senatore Duva, gli istituti di patronato, pur continuando ad assolvere alle funzioni sociali ricordate dal Presidente, hanno cercato anche di trovare una collocazione sul mercato, offrendo servizi professionali a condizioni particolarmente convenienti per gli iscritti, in posizione di competitività con le attività private omologhe: ciò ha portato ad un accrescimento delle risorse finanziarie di tali istituti, che giustifica un parziale contenimento del sostegno finanziario pubblico, anche se il Presidente ha giustamente sottolineato l'esigenza che tale contenimento non assuma dimensioni tali da ostacolare lo svolgimento delle attività istituzionali dei patronati.

Il senatore TAPPARO si esprime in senso fortemente critico sulla previsione di una riduzione, pur contenuta, delle autorizzazioni di spesa recate dal Capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro per il 1996, poichè esso interviene a tagliare i finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 300, attualmente all'esame della Commissione, comportando una scelta che si rivela contraddittoria rispetto agli orientamenti emersi nella discussione, sulla quale è quanto mai opportuno che il Governo fornisca i necessari chiarimenti.

Il senatore ZANOLETTI conviene con le osservazioni critiche del senatore Tapparo e, dopo aver ricordato che gran parte degli emendamenti presentati al decreto-legge n. 300 si muovono nel senso di corroborare l'impegno finanziario a favore dei progetti per lavori socialmente utili, rileva l'incongruenza della posizione del Governo, che ieri ha reso nota, tramite il sottosegretario Pizzinato, l'impossibilità di reperire risorse aggiuntive da destinare a tali finalità, senza però fare riferimento alla riduzione degli impegni di spesa recata dalla manovra.

Anche il senatore FLORINO interviene criticamente sui tagli apportati alle previsioni di spesa del Ministero del lavoro, sottolineando i riflessi negativi che tale misura è destinata ad avere, poichè vi è la obiettiva necessità di disporre di risorse idonee per offrire una risposta in positivo alle aspettative dei soggetti impiegati attualmente nei lavori socialmente utili. Destano altresì forte perplessità le disposizioni sulla verifica dello stato di invalidità civile, che potrebbero dare luogo alla criminalizzazione di una intera categoria, al di là di responsabilità individuali ben precise e accertate, colpendo in modo indiscriminato con il rischio di penalizzare chi versa in situazioni di effettivo bisogno. Peraltro, la prevista certificazione del medico curante non appare sufficiente per documentare uno stato di salute a suo tempo verificato da commissioni medico-legali, dotate di ben altra strumentazione e capacità di indagine clinica. Il senatore Florino si dichiara infine contrario ai tagli del contributo al Fondo patronati, in considerazione della rilevante funzione sociale svolta da tali istituti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.