GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

73a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene, a norma dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore della Direzione centrale autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti e della navigazione, dott. Alessandro Dente.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(3088) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'11a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo che reca una serie di interventi volti a migliorare la situazione occupazionale. In relazione ai profili di compatibilità con il diritto comunitario l'oratore rileva che l'articolo 1, comma 6, prevede che i giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali possano partecipare ai piani per l'inserimento professionale anche presso le imprese industriali operanti in territori diversi da quelli ricompresi nei suddetti obiettivi. Tale disposizione potrebbe essere intesa da parte dell'Unione europea come un aiuto di Stato illegittimo per le imprese che non sono localizzate nelle aree ammesse agli aiuti. Al riguardo il legame con gli obiettivi 1 e 2 di cui al regolamento (CEE) n. 2081/93 appare molto tenue, nonostante la modifica introdotta dalla Camera dei deputati abbia inserito il citato riferimento anche alle aree di cui all'obiettivo n. 2.
Il relatore propone pertanto di esprimere un parere favorevole osservando l'esigenza di porre nell'ambito delle disposizioni inerenti l'inserimento professionale dei giovani un collegamento più stringente con le aree ammesse agli aiuti nazionali e comunitari.

Il senatore MANZI sottolinea la necessità di sviluppare i rapporti tra le aree caratterizzate dal problema della disoccupazione e le regioni settentrionali dove si presentano opportunità di lavoro. A tale proposito si deve considerare che, a differenza degli anni settanta, oggi esiste una minore disponibilità dei giovani a trasferirsi da una regione all'altra per via dei maggiori oneri che si devono affrontare soprattutto per quanto concerne i problemi abitativi. Il provvedimento in titolo interviene quindi opportunamente prevedendo l'integrazione del trattamento di base con una serie di indennità aggiuntive, per un importo complessivo di un milione di lire mensili, necessarie per coprire le spese connesse all'abbandono delle regioni di residenza. Tali misure offrono pertanto degli strumenti efficaci per svolgere proficue esperienze di formazione e apprendimento.

Il relatore BESOSTRI accoglie le osservazioni del senatore Manzi e ribadisce come sul provvedimento possa essere espresso un parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione di rafforzare il collegamento con le aree oggetto degli obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali.

Il presidente BEDIN conviene con la proposta del relatore suggerendo di motivare il parere favorevole anche con riferimento al profilo, evidenziato dal senatore Manzi, che le misure suddette costituiscono lo strumento per dare concreta attuazione ad iniziative di formazione che rientrano nell'ambito degli obiettivi perseguiti dall'Unione europea.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione di un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione al disegno di legge n. 3010
(R047 000, C23a, 0002°)

Il presidente BEDIN ringrazia il dottor Dente, responsabile della Direzione centrale autotrasporto del Ministero dei trasporti, per essere intervenuto e ricorda che, in qualità di relatore sul disegno di legge n. 3010, nella seduta dello scorso 26 febbraio ha sollevato l'esigenza di chiedere al Governo dei chiarimenti sui profili di compatibilità di tale provvedimento con il diritto comunitario. L'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 3010 prevede infatti la maggiorazione della detrazione dell'I.V.A. al fine di ridurre i costi dell'autotrasporto onde allineare il prezzo degli olii da gas praticato in Italia a quello degli altri paesi membri dell'Unione europea. Tale disposizione sembrerebbero parzialmente in contrasto con la recente sentenza della Corte di giustizia del 29 gennaio 1998 che ha condannato l'Italia per non essersi conformata alla decisione della Commissione 93/496/CEE del 9 giugno 1993, relativa ad aiuti di Stato a favore degli autotrasportatori professionisti. Tale decisione considerava tali aiuti in contrasto con le norme procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea, concernenti la notifica degli aiuti alla Commissione europea, e con altre disposizioni sul mercato comune e sulle deroghe ammissibili alle disposizioni che vietano aiuti di Stato. Considerando che le disposizioni del disegno di legge n. 3010 sembrano confermare le suddette agevolazioni la Giunta intenderebbe appurare se il Ministero dei trasporti abbia approfondito la questione e si attenda l'eventuale avvio di una nuova procedura d'infrazione da parte della Commissione europea.

Il dottor DENTE rileva in primo luogo come l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 3010 reiteri analoghe disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 457 del 1997, decaduto perchè non convertito. Di tale decreto-legge era stata avviata la procedura di notifica alla Commissione europea benchè le sue disposizioni fossero entrate immediatamente in vigore, aspetto che ha indotto l'Esecutivo comunitario a sollevare obiezioni. La procedura di notifica, di cui all'articolo 93 del Trattato, è stata invece rispettata con il disegno di legge n. 3010, comunicato all'Unione europea prima della sua definitiva approvazione e di cui è attualmente in corso l'esame a livello comunitario.
In relazione alla sentenza del 29 gennaio 1998, causa c-280/95, l'oratore rileva che essa attiene alla pronuncia della Corte di giustizia su un ricorso presentato dalla Commissione europea contro l'Italia per il mancato adeguamento alla decisione della Commissione del 9 giugno 1993 ed osserva, tuttavia, come la Corte non si sia ancora pronunciata sul ricorso dell'Italia contro la Commissione per l'annullamento di una decisione della Commissione del 22 ottobre 1996. Con tale decisione veniva dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di rimborso di parte dei costi di carburante applicabile in Italia in favore dei trasportatori italiani e comunitari negli anni 1993 e 1994. Illustrando la documentazione consegnata alla Giunta in relazione ai suddetti ricorsi il dottor Dente sottolinea come la posizione fatta valere dall'Italia in entrambe le procedure dinanzi alla Corte è quella di confutare il principio che le suddette agevolazioni costituiscano un aiuto di Stato. Si tratta infatti di specifiche misure di carattere fiscale volte a compensare i trasportatori delle accise che gravano sul gasolio in Italia, che rendono il costo di tale prodotto superiore rispetto al livello praticato nel resto dell'Unione europea. Considerando che non vi sono disposizioni che obbligano l'armonizzazione delle suddette accise e considerando che una loro riduzione generalizzata comporterebbe problemi di politica fiscale, il Governo, onde evitare condizioni di sfavore per gli autotrasportatori in conto terzi italiani rispetto alla concorrenza straniera, ha disposto le suddette compensazioni, che sono volte a coprire lo scarto tra il più elevato prezzo italiano ed il livello dei prezzi europei. Per venire incontro alle obiezioni della Commissione europea - che dopo un esame durato vari anni ha ritenuto, contrariamente all'avviso italiano, di considerare tali misure un aiuto di Stato distorsivo della concorrenza - il Governo italiano ha esteso le suddette compensazioni anche ai trasportatori comunitari non italiani. Al riguardo, però, è opportuno considerare che tali trasportatori generalmente non si sono avvalsi di tali agevolazioni in quanto, svolgendo la maggior parte del trasporto in conto terzi in Nord Italia, essi hanno trovato tecnicamente più conveniente provvedere semplicemente al rifornimento di carburante fuori dai confini italiani.

Il senatore BETTAMIO sottolinea che la facoltà personale e privata di rifornirsi di carburante all'estero non può essere considerata alla stessa stregua di provvedimenti nazionali che dispongono agevolazioni di natura fiscale che vengono ritenute illegittime da parte dell'Unione europea.

Il presidente BEDIN chiede se siano già pervenute indicazioni da parte dell'Unione europea. L'oratore rileva inoltre come, nonostante le spiegazioni del dottor Dente, il testo del disegno di legge n. 3010 sembri collidere con la citata sentenza della Corte di giustizia comportando il rischio di una nuova procedura d'infrazione. Considerando l'importanza economica e sociale del settore ed al fine di evitare il sorgere di situazioni incresciose, analoghe a quelle verificatesi per la questione delle quote-latte, sarebbe altresì opportuno che il Governo approfondisca i contatti con l'Unione europea ovvero che si attenda il parere della Commissione europea prima di concludere l'esame del suddetto disegno di legge.

Il dottor DENTE precisa che il Governo italiano ritiene che le suddette misure non possano essere considerate aiuti in quanto le agevolazioni sono state estese agli altri trasportatori europei mentre la Commissione, da parte sua, ha spostato l'accento sull'obiezione inerente le distorsioni create fra diversi settori del mercato dei trasporti. La Commissione ritiene infatti che le suddette compensazioni agevolino i trasportatori in conto terzi a danno di quelli in conto proprio laddove tale attività, come viene sottolineato nella memoria presentata dall'Italia presso la Corte di giustizia, per sua natura, non massimizza l'efficienza del trasporto. Il trasporto in conto proprio, infatti, presuppone l'esercizio di un'attività principale differente nonchè lo svolgimento di un'alta percentuale di viaggi a vuoto.
L'oratore conviene tuttavia sull'importanza di attendere le osservazioni che saranno formulate dalla Commissione europea sul nuovo disegno di legge il cui esame è appena stato avviato.

Il presidente BEDIN ringrazia per i chiarimenti esposti e congeda il dottor Dente.

IN SEDE CONSULTIVA
(3010) Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali e interventi a favore del settore dell'autotrasporto
(Parere all'8a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 26 febbraio.

Il presidente BEDIN rileva come dall'esposizione del dottor Dente del Ministero dei trasporti si evinca che il problema di compatibilità con il diritto comunitario posto dal disegno di legge in esame non attenga più fenomeni di distorsione della concorrenza rispetto all'estero quanto piuttosto profili di concorrenza fra diversi settori. Il provvedimento è stato presentato dal Governo come seguito di uno specifico protocollo concordato tra il Ministro dei trasporti e le associazioni di categoria dell'autotrasporto ed è finalizzato ad adeguare la normativa relativa ai trasporti eccezionali e a ridurre in generale i costi di gestione delle imprese che trasportano cose per conto di terzi. L'articolo 1 provvede a modificare l'articolo 10 del codice della strada per quanto concerne i trasporti eccezionali e l'articolo 2 reca una serie di agevolazioni inerenti i costi di gestione delle imprese di autotrasporto.
Ricordando di avere già illustrato, in particolare, il comma 1 dell'articolo 2, l'oratore illustra gli altri commi. Il comma 2 eleva, per il solo periodo di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente all'entrata in vigore del disegno di legge, la quota di spese non documentate giornaliere deducibile forfettariamente. Il comma 3 proroga anche per il 1998 le disposizioni previste dal decreto-legge n. 1 del 1997 in materia di rateizzazione, senza aggravio per interessi, del pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi. Il comma 4 prevede la corresponsione, da parte del Comitato centrale per l'albo, di contributi per il 1998 nel limite di 68 miliardi di lire, per il contenimento delle spese di gestione e in attesa dell'attuazione dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 454 del 1997, il quale prevede l'adozione, da parte del Ministro dei trasporti, di un piano complessivo di ripartizione delle risorse per la concessione di benefici a favore delle imprese. Tali benefici sono destinati a investimenti innovativi, incentivazioni all'esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari e alle aggregazioni tra imprese e al finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato. Con il comma 5, infine, si dà attuazione all'impegno, preso con le associazioni di categoria, di integrare con gli importi di 7 miliardi per il 1996 e di 11 miliardi per il 1997 le somme già stanziate per l'attuazione delle disposizioni dei decreti-legge n. 517 del 1996 e n. 1 del 1997 per la riduzione dei pedaggi autostradali.
Per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, il Presidente relatore osserva come esse rappresentino proroghe, accompagnate talora da maggiorazioni, di agevolazioni fiscali e di contributi già oggetto di precedenti disposizioni legislative, sulle quali non risulta, allo stato attuale, che la Commissione europea abbia preso posizione. Al riguardo non si configurano particolari difficoltà per quanto concerne i profili di competenza della Giunta su tali disposizioni.
In conclusione l'oratore propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo al fine di approfondire gli aspetti che sono stati sottoposti all'attenzione della Commissione europea onde evitare lo sviluppo di un nuovo contenzioso comunitario in un settore talmente importante per l'economia italiana.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente relatore.

(2439) DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate
(Seguito dell'esame e conclusione. Parere all'11a Commissione: contrario)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 febbraio.

La relatrice DANIELE GALDI ricorda che nella seduta del 25 febbraio si è svolta l'audizione di un funzionario del Ministero del lavoro in merito all'approfondimento dei profili comunitari del disegno di legge in titolo, come stabilito dalla Giunta nella seduta del 19 febbraio. Al riguardo non si può che prendere atto che gli Uffici del Ministero del lavoro rilevano la non conformità del suddetto provvedimento con il diritto comunitario. La relatrice propone pertanto di esprimere parere contrario sottolineando tuttavia l'esigenza di assumere un'iniziativa sulla questione delle cooperative sociali la cui figura giuridica, nonostante l'importanza degli interessi sociali che esse perseguono, non è prevista nè tutelata dal diritto comunitario. La partecipazione all'Unione europea, infatti, non significa solamente adeguarsi alle indicazioni che vengono da Bruxelles ma anche farsi parte attiva nel promuovere delle politiche che perseguano obiettivi condivisi dagli Stati membri. La suddetta iniziativa potrebbe assumere la forma di una lettera al Ministro competente sottoscritta dai componenti della Giunta.

Il presidente BEDIN accoglie la proposta della senatrice Daniele Galdi assicurando che si farà carico di promuovere una specifica iniziativa nelle forme più opportune.

La Giunta, quindi, conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere contrario nei termini emersi nel dibattito.

(2305) CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro
(Seguito dell'esame e conclusione. Parere all'11a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 febbraio.

Il relatore NAVA, ricordando come nelle precedenti sedute sia stata sollevata l'esigenza di approfondire i profili comparati della disciplina del telelavoro nei principali paesi dell'Unione europea, rileva come un esame preliminare abbia consentito di verificare l'assenza di ogni indicazione normativa di rilievo nell'ordinamento di altri Stati membri. Per quanto concerne il diritto comunitario, una serie di comunicazioni della Commissione aveva preannunciato l'adozione di provvedimenti volti a disciplinare la materia ma al riguardo si riscontra la mancanza di specifiche disposizioni dell'Unione europea che vincolino gli Stati membri. Considerando come nell'esposizione precedentemente svolta sia stata sottolineata la novità costituita dal provvedimento in titolo nel panorama normativo nazionale ed europeo e confermando l'esclusione di problemi di compatibilità con gli obblighi che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, l'oratore propone di esprimere un parere favorevole.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23a, 0022°)

Attesa l'urgenza dell'esame per il parere alla 12a Commissione del disegno di legge n. 3066, recante la conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, sulle sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, e considerando l'assenza del relatore alla seduta odierna, il presidente BEDIN propone di deferire il suddetto provvedimento al Comitato per i pareri.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

Il senatore BETTAMIO, in vista del prossimo esame del disegno di legge comunitaria 1998 che il Governo si accinge a presentare alle Camere, propone di svolgere l'audizione di un componente italiano della Corte di giustizia delle Comunità europee onde approfondire lo stato delle procedure di infrazione dell'Italia e, più in generale, dei vari paesi dell'Unione europea.

Il presidente BEDIN esprime apprezzamento per la proposta del senatore Bettamio rilevando che potrà essere oggetto di una specifica procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,20.