GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 1996


8a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 18,05.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000 C21a, 0003o)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nel senso di procedere immediatamente all'esame della richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Marcello Staglieno, membro del Senato durante la scorsa legislatura.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

La Giunta esamina la seguente richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile:

- Doc. IV-ter, n. 2, nei confronti dal signor Marcello Staglieno, senatore nella XII legislatura.
(R135 000, C21a, 0007o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il signor Staglieno, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Congedato il signor Staglieno, il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori SILIQUINI e RUSSO.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame del Doc. IV-ter, n. 2.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

La Giunta esamina il seguente documento:

- Doc. IV-bis, n. 8, nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica pro-tempore, del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri pro-tempore, nonchè del dottor Severino Citaristi, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).
(R135 000, C21a, 0008o)

Il PRESIDENTE riassume i fatti all'origine della richiesta di autorizzazione a procedere.

La Giunta ascolta il dottor De Michelis, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori SILIQUINI, FASSONE, GRECO, LISI, PALUMBO, MILIO ed il PRESIDENTE.

Congedato il dottor De Michelis, la Giunta rinvia il seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 8.
La Giunta esamina il seguente documento:

- Doc. IV-bis, n. 10, nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica pro-tempore, nonchè dei signori Francesco Cavallari e Cosimo Damiano Francesco Di Giuseppe, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio).
(R135 000, C21a, 0009o)

Il PRESIDENTE riassume i fatti all'origine della richiesta di autorizzazione a procedere.

La Giunta ascolta il signor Cavallari, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato e deposita una memoria scritta.

Gli pongono domande i senatori CAPALDI, GRECO e BRUNI.

Congedato il signor Cavallari, la Giunta ascolta infine il signor Di Giuseppe, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato e deposita documentazione relativa alla domanda in esame.

Congedato il signor Di Giuseppe, la Giunta rinvia il seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 10.

VERIFICA DEI POTERI
(R019 000, C21a, 0003o)
Esame degli esposti relativi alla validità delle elezioni del 21 aprile 1996

Il PRESIDENTE dà conto di alcuni esposti relativi alle elezioni politiche del 21 aprile 1996 che sollevano questioni a livello nazionale.
Riferisce in primo luogo sul contenuto di un esposto al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati, concernente presunti, numerosi brogli elettorali nelle ultime elezioni politiche, sollecitando l'avvio di un'inchiesta parlamentare sui fatti segnalati.
Il Presidente ritiene che non si possa dar seguito ad ulteriori accertamenti, data la genericità delle affermazioni dell'esposto, ma che spetti ai relatori dar conto di eventuali irregolarità che emergessero dal controllo dei risultati elettorali delle singole regioni, sulla base dei dati concreti in loro possesso e della specifica documentazione prodotta dai ricorrenti.
Il Presidente espone quindi il contenuto di una segnalazione anonima indirizzata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Tale segnalazione rileva la nullità delle elezioni per un duplice ordine di motivi: in primo luogo per l'esclusione dal voto di numerosi cittadini italiani che ne avevano diritto sotto lo specioso pretesto che essi erano residenti all'estero; in secondo luogo per l'esclusione dal voto di numerosi cittadini italiani in relazione al censo ed alla loro condizione sociale, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per il solo fatto di essere rimasti colpiti da dichiarazione di fallimento, incolpevoli vittime della crisi economica.
La segnalazione riguarda infine l'illiceità dei cosiddetti patti di desistenza.
Il Presidente propone di non dar seguito ai rilievi formulati nell'esposto suddetto considerata la loro manifesta infondatezza, anche sulla base della deliberazione della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati che ha respinto, nella seduta del 31 luglio scorso, il medesimo esposto rilevando la genericità e la non fondatezza del primo motivo, in quanto esiste una precisa normativa che disciplina il diritto di voto degli italiani residenti all'estero e non risulta vi siano stati rifiuti di ammissione al voto di italiani residenti all'estero. Quanto al secondo rilievo, la Giunta della Camera ha ritenuto che si lamenta in sostanza l'applicazione di alcune norme legislative vigenti.
Venendo infine ai patti di desistenza, la medesima Giunta ha osservato che si tratta di accordi che possono essere oggetto di articolate valutazioni politiche, ma che risultano giuridicamente non sanzionabili e che comportano la presentazione di candidature nel rispetto della legge elettorale.
Il Presidente propone di non dar corso ai rilievi dell'esposto da ultimo illustrato.
Riferisce infine sul contenuto di due esposti che segnalano l'esigenza che la Giunta svolga un'accurata indagine sulle situazioni di ineleggibilità. Rileva in proposito che le questioni relative alle ineleggibilità devono essere esaminate in modo approfondito dai relatori in sede di esame dei risultati elettorali delle singole regioni nelle quali sono stati eletti i senatori indicati negli esposti medesimi.
La Giunta accoglie le proposte del Presidente, rinviando la discussione sulle questioni riguardanti i patti di desistenza.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21a, 0003o)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Gualtieri e l'ingegner Regis - senatore nella XII legislatura e attualmente non più parlamentare - hanno chiesto che sia sottoposta al Senato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 357 del 1996, la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione a fatti per i quali sono in corso procedimenti giurisdizionali nei loro confronti. Tale norma prevede che «La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concernente opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.»
Il Presidente osserva che, come è noto, la possibilità da parte del parlamentare interessato di sollevare direttamente di fronte alla Camera di appartenenza la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione costituisce una innovazione introdotta dal decreto-legge n. 116 del 1996 (reiterato nell'identico testo dai decreti-legge nn. 253 del 1996 e 357 del 1996, nonchè n. 466 del 1996, attualmente vigente) che non ha ancora avuto applicazione al Senato.
Fa presente che è necessario individuare - in attesa delle opportune riforme regolamentari - le procedure da utilizzare per l'esame di tali questioni, procedure che devono essere ricondotte al procedimento ordinariamente adottato, in base alle norme e alla prassi, per le deliberazioni in materia di insindacabilità.
Il Presidente della Camera dei deputati ha formulato in proposito alcune direttive alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, delle quali la Giunta suddetta ha preso atto nella seduta del 12 settembre scorso. In base a tali direttive, le richieste avanzate dai deputati devono essere indirizzate al Presidente della Camera, che le assegna alla Giunta per le autorizzazioni perchè ne compia una prima deliberazione, finalizzata a valutare l'opportunità di chiedere la sospensione del procedimento giurisdizionale, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, nonchè l'invio dei relativi atti processuali.
La richiesta degli atti, pur non essendo esplicitamente prevista dal decreto-legge citato, deve ritenersi necessaria ai fini della deliberazione da parte della Camera. Peraltro, a fronte di una richiesta che la Giunta consideri manifestamente infondata, la Giunta stessa potrà proporre direttamente all'Assemblea la non applicabilità della prerogativa in discorso.
Qualora la Giunta deliberi la richiesta degli atti e la sospensione del procedimento, tale richiesta sarà effettuata con lettera del Presidente della Camera, analogamente a quanto avveniva, nella vigenza delle precedenti versioni del decreto-legge, in relazione alle ordinanze di manifesta infondatezza inviate dall'autorità giudiziaria.
Tali atti, del cui arrivo sarà dato annuncio in Assemblea, saranno esaminati dalla Giunta secondo le modalità ordinarie, concludendosi l'esame con la presentazione di una proposta all'Assemblea, con relazione scritta. La relazione all'Assemblea dovrà contenere, tra l'altro, una espressa enunciazione dei fatti per i quali è in corso il procedimento e delle norme che l'autorità giudiziaria procedente assume violate, trattandosi dell'unico documento pubblicato nell'ambito del procedimento parlamentare.
Il Presidente Preioni ritiene opportuno, prima di affrontare l'esame delle questioni sollevate dal senatore Gualtieri e dall'ingegner Regis, chiedere al Presidente del Senato la formulazione di analoghe direttive per l'applicazione dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 357 del 1996, sulla linea delle procedure adottate dalla Camera dei deputati. Una volta pervenute le direttive del Presidente del Senato, la Giunta definirà le procedure da seguire al suo interno per l'istruzione e la deliberazione delle questioni sollevate dagli interessati presso il Senato in materia di insindacabilità.

La Giunta unanime conviene.

La seduta termina alle ore 20,15.