IGIENE E SANITA’ (12ª)

MERCOLEDI' 6 OTTOBRE 1999

274ª Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA



La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE REFERENTE

(3895) MONTELEONE ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".
(Esame e rinvio)

In apertura di seduta il senatore MONTELEONE, sia in qualità di primo firmatario del disegno di legge in titolo sia a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, ringrazia il presidente CARELLA ed il relatore per avere sollecitamente accolto la richiesta di porre all'ordine del giorno il provvedimento, che affronta una materia di particolare rilievo ed attualità, oltre che assai vicina agli interessi dei cittadini.

Prende quindi la parola il relatore, senatore LAVAGNINI, il quale illustra i contenuti del disegno di legge che propone una serie di modifiche al decreto legislativo n. 155 del 1997, attuativo delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. L'articolo 1 del disegno di legge, in primo luogo, è volto a modificare la definizione del responsabile dell'industria alimentare, nel senso di individuare tale figura, oltre che nel titolare della stessa, nell'intestatario di relativa autorizzazione sanitaria in luogo del responsabile specificamente delegato.

In tema di autocontrollo, va ricordato che il decreto legislativo n. 155 prevede, al comma 2 dell'articolo 2, che il responsabile dell'industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi al riguardo dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Al riguardo il disegno di legge introduce una distinzione tra le industrie alimentari con meno di 15 operatori, da un lato, e le industrie alimentari con più di 15 operatori o che comunque si trovino in situazione di grave rischio per la salubrità dei prodotti alimentari, dall'altro lato. Mentre per queste ultime si prevede l'obbligo di utilizzare articolate metodologie di controllo che si rifanno al sistema HACCP, per le aziende con meno di 15 operatori si prevede invece che il responsabile predisponga uno specifico piano di autocontrollo igienico che deve essere autorizzato e verificato nell'applicazione dall'autorità sanitaria competente.

L'articolo 3 del disegno di legge reca poi alcune modifiche al citato decreto legislativo in materia di manuali di corretta prassi igienica, l'elaborazione dei quali viene in particolare affidata anche alle singole industrie alimentari.

Per quanto concerne infine il sistema sanzionatorio, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, il disegno di legge in esame propone una serie di modifiche che se da un lato riducono l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, dall'altro introducono per alcune fattispecie la possibilità di revoca dell'autorizzazione. Peraltro il disegno di legge elimina qualsiasi sanzione nel caso di inosservanza dell'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui all'allegato al decreto legislativo, fattispecie per la quale attualmente è prevista una sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni.

Il relatore dà quindi conto del parere contrario formulato sul provvedimento in esame dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, la quale ha osservato, per quanto concerne la deroga nell'applicazione dei controlli basati sul sistema HACCP, che questa appare in contrasto con la direttiva 93/43/CEE, giacché quest'ultima ammette disposizioni nazionali più specifiche di quelle previste dalla direttiva a condizione che siano non meno rigorose e non contempla deroghe connesse alla dimensione delle imprese. La Giunta ha altresì osservato che la modifica relativa alla elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica non appare in linea con la citata direttiva; infine ha rilevato che la formulazione proposta dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 1997 comporterebbe l'abrogazione delle sanzioni connesse alla violazione dell'obbligo di rispettare le disposizioni dell'allegato della medesima direttiva.

Alla luce delle considerazioni esposte, il relatore, senatore Lavagnini, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il presidente CARELLA comunica che sul disegno di legge in titolo la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole, rilevando che la materia è oggetto del disegno di legge comunitaria per il 1999, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore MONTELEONE, riservandosi di esporre più approfonditamente le proprie argomentazioni in sede di discussione generale, esprime comunque l'impressione che alla base del parere contrario espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee vi possa essere un'insufficiente comprensione delle tematiche affrontate dal disegno di legge, il cui fine non è quello di difendere determinati interessi ma piuttosto quello di approntare un sistema che assicuri una migliore vigilanza sulla salubrità degli alimenti e quindi sulla salute in generale.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.