TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13
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MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1996
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Seduta
Presidenza del Presidente
GIOVANELLI
Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi e i sottosegretari di Stato per l'interno, con delega per il dipartimento della protezione civile, Barberi e per i lavori pubblici Bargone.
La seduta inizia alle ore 10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5
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riunite: favorevole con osservazioni)
Il relatore IULIANO riferisce alla Commissione sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo. Anzitutto, l'articolo 17, comma 5, consente agli enti locali di disporre l'aumento delle tariffe sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riversando sull'utenza i costi del servizio.
L'articolo 33, poi, ha lo scopo di conferire un assetto stabile e certo alla questione degli abusi edilizi, regolando gli effetti di una serie di decreti-legge non convertiti: in particolare, nel recepire i contenuti dell'ultimo decreto-legge ne è stata vagliata ed ampliata la portata, in materia di ampliamenti abusivi, proprietà finitime, improcedibilità delle domande, riammissione delle domande di condono presentate entro il giugno 1997. Inoltre, si specifica che l'ambito di applicazione della riduzione dell'oblazione è riferito alle situazioni di bisogno abitativo per l'abitazione principale del possessore o di altro componente legato da vincolo di parentela o di affinità, subordinatamente a predeterminati limiti di reddito e di ubicazione dell'opera abusiva.
Nel complesso, la materia ne esce fortemente ridefinita e fissata nei suoi contenuti, risultando così idonea a dare certezza agli operatori e rispettando criteri di equità necessari per evitare sia ingiusti danni che ingiustificati privilegi. Sottopone peraltro alla valutazione della Commissione l'incidenza della norma che sospende il procedimento di sanatoria edilizia per gli imputati di determinati procedimenti penali: il concorso tra sentenza di condanna, con conseguente confisca dei beni, e procedimento di sanatoria potrebbe produrre un effetto distorsivo, con conseguente demolizione obbligatoria del manufatto, per cui sarebbe forse preferibile limitare l'operatività della norma ai reati di cui alla legge antimafia.
Sull'articolo 36 è apprezzabile l'intento di superare lo stallo in cui versano gli interventi di cui al piano triennale di tutela dell'ambiente, ma il comma 8 potrebbe essere ulteriormente migliorato in modo da ridefinire e rilanciare gli investimenti finanziari. Infine, l'articolo 57, comma 2, prevede che il prezzo delle aree espropriate sia determinato dall'ufficio tecnico erariale, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5-
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della legge n. 359 del 1992; inoltre, per le occupazioni illegittime intervenute prima del 30 settembre 1996, sono dettati nuovi criteri per la determinazione dell'indennizzo.
Con le osservazioni di cui ha fatto cenno in relazione, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole.
Si apre il dibattito.
Il senatore STANISCIA interviene in merito all'articolo 57, accogliendo favorevolmente la trasformazione del diritto di superficie dei comuni in diritto di proprietà, ma sottolineando i pericoli che possono derivare dal nuovo criterio di determinazione dei prezzi, che confligge con quello vigente.
Il senatore LASAGNA lamenta la sempre maggiore discrasia tra istituzioni e cittadini, nella formulazione della manovra economica del Governo: lo dimostra la grave ricaduta in termini tariffari che si avrà sulla generalità degli utenti a seguito del comma 5 dell'articolo 17, con il quale si incrementa il costo dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Anche l'articolo 33 recepisce solo in parte le norme sul condono pendenti da lungo tempo in Parlamento: non sono riprodotte infatti le semplificazioni dei procedimenti urbanistici che hanno determinato ampie aspettative nella cittadinanza e senza le quali molte attività economiche dovranno fermarsi.
Il senatore COLLA lamenta che l'articolo 33 introduca modifiche sostanziali per le concessioni in sanatoria, riaprendo i termini per l'oblazione; l'articolo 36, poi, non prevede criteri esaustivi per l'esercizio delle facoltà conferite al CIPE; l'articolo 55 grava sulla politica della casa, mentre l'articolo 64 omette di prevedere uno scambio di informazioni tra catasto ed enti territoriali, necessario per combattere l'abusivismo. Infine, l'articolo 57 lede il diritto di proprietà contemplando una forma di determinazione dell'indennizzo prefissata per legge, laddove sarebbe necessario rimetterla alla decisione giudiziale.
Il senatore VELTRI giudica positivamente le norme dell'articolo 36 che consentono la riprogrammazione finanziaria degli investimenti del piano triennale, ma auspica che il comma 8 sia modificato nel senso che siano revocate le risorse attribuite alle regioni e non utilizzate, nonchè quelle già trasferite ovvero provenienti da economie a qualsiasi titolo realizzate; tra queste ultime, andrebbero compresi i residui perenti - che a tal fine sono automaticamente reiscritti in bilancio negli appositi capitoli del Ministero dell'ambiente - alla data del 31 dicembre 1996, e per i quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993. Tale revoca andrebbe decisa con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 30 giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996. Le regioni interessate dovrebbero formulare, entro 30 giorni dalla data del 31 dicembre 1996, le proposte di revoca da effettuarsi con decreto del Ministro dell'ambiente; laddove non siano previsti interventi aggiuntivi nei documenti regionali di programma, le regioni dovrebbero proporre, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di revoca, la destinazione delle risorse così reperite ad altri interventi immediatamente eseguibili, anche relativi a settori di intervento ambientale diversi da quelli di provenienza dei finanziamenti stessi, purchè compatibili con le priorità previste dal documento regionale di programma. Decorsi i citati termini senza che le regioni interessate abbiano formulato proposte, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, dovrebbe poter individuare gli interventi da revocare, nonchè gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse così recuperate. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome che, alla data del 31 dicembre 1996, non abbiano ancora approvato i documenti regionali di programma vanno altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui si è detto.
Nell'auspicare che il relatore si faccia carico di tali suggerimenti nel testo del parere, conclude sottolineando l'opportunità che, con decreto del Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-regioni, siano rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993.
Il senatore MAGGI concorda con l'utilità delle disposizioni di cui all'articolo 36, soprattutto per quanto riguarda la ridestinazione da parte del CIPE di risorse non spese per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni: in proposito, però, auspica che quota parte delle somme così recuperate sia destinata esplicitamente a finalità di difesa dell'ambiente e protezione civile.
Il senatore BORTOLOTTO ricorda l'opposizione che i Verdi hanno sempre esercitato nei confronti del metodo della sanatoria edilizia, per concludere che solo per disciplina di maggioranza essi hanno accettato l'inserimento dell'articolo 33 nel disegno di legge n. 1704 alla Camera dei deputati: non concorderebbero affatto con un'ulteriore estensione della previsione di tale articolo alla semplificazione dei procedimenti urbanistici, che andrebbe trattata in un disegno di legge organico sulla materia. Concorda con l'articolo 36, ma auspica che al comma 10 sia eliminato il riferimento all'obbligo di conforme deliberazione della Conferenza Stato-Regioni; lamenta infine la scarsità di personale in cui versano le Autorità di bacino di rilevanza nazionale e auspica che siano destinati loro nuovi finanziamenti per la stipula di contratti biennali.
Il senatore CARCARINO, dopo aver sollecitato il Governo all'emanazione in tempi stretti di un provvedimento di carattere generale sul «pacchetto casa», tenendo conto che il prossimo 31 dicembre scade la proroga per i contratti di locazione esistenti, si sofferma in particolare sull'articolo 33 esprimendo forti dubbi in merito al comma 19, che prevede la nomina di un commissario
ad acta
per l'adozione dei provvedimenti di competenza del sindaco relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi. Valuta criticamente anche il contenuto del comma 21, il quale dispone che a seguito del provvedimento di sanatoria acquistino validità di diritto gli atti tra vivi la cui nullità, conseguente alla mancata richiesta di sanatoria o all'omissione del versamento, non sia stata ancora dichiarata con sentenza passata in giudicato: tale disposizione disattende, a suo avviso, i principi fondamentali dell'ordinamento in materia processuale. Invita pertanto il Governo ad un attento ripensamento di tali parti del provvedimento che personalmente interpreta come una indebita ingerenza nell'ambito delle competenze degli organi comunali. Esprime invece apprezzamento per i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 36 che vanno ad incrementare il flusso di risorse utilizzabili dal Ministero dell'ambiente.
Il senatore GAMBINI, nel ricordare che la lunga vigenza delle disposizioni d'urgenza in materia di sanatoria degli abusi edilizi ha consentito ai comuni di concentrare prioritariamente le proprie risorse e la propria attività sull'esame delle concessioni edilizie di maggior rilievo ai fini della gestione del territorio, considera inopportuno mettere in discussione tali disposizioni che, in realtà, sono di natura meramente procedurale essendo volte ad accelerare l'
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di alcuni adempimenti comunali, e pertanto non toccano la sostanza della disciplina urbanistica, nè soddisfano di per sè l'esigenza diffusa di varare una nuova legge urbanistica. Auspica pertanto l'approvazione delle norme in materia di sanatoria edilizia riproposte nel disegno di legge in esame, anche per far sì che il ruolo delle amministrazioni locali possa manifestarsi più pienamente a livello dell'attività di controllo. Al riguardo, chiede al Governo se sussistano ancora i problemi che hanno impedito di far confluire nell'ambito del disegno di legge collegato le altre parti dell'ultima reiterazione del decreto-legge sul condono, ed in particolare quelle relative al controllo ed alla semplificazione dei procedimenti. Si dichiara poi perplesso sulla lettera b) del comma 1, in base alla quale la sanatoria rimane sospesa per i soggetti sottoposti a taluni procedimenti penali (associazione a delinquere di tipo mafioso, riciclaggio, in quanto tali disposizione rischia di vanificare un lavoro di molte amministrazioni comunali in materia di sanatoria. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti alle Commissioni riunite 5
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al fine di apportare correzioni migliorative al testo dell'articolo 33.
Il senatore SPECCHIA, nel rilevare l'importanza dello snellimento delle procedure, così come delle disposizioni volte ad accelerare l'adozione dei piani regolatori comunali, in quanto tra le cause principali dell'abusivismo edilizio è sicuramente il ritardo con cui vengono esaminate le istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, ricorda come la 13
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Commissione del Senato, nel concludere l'esame dell'ultima versione del decreto-legge sul condono abbia sottolineato il proprio interesse a che il decreto fosse definitivamente convertito, per dare certezze ai cittadini e alle amministrazioni comunali dopo un lungo periodo di vigenza di norme aventi carattere d'urgenza e quindi temporaneo. A tale importante risultato avrebbe potuto contribuire l'inserimento nel disegno di legge collegato in esame delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti in materia urbanistica-edilizia, cui il Governo ha rinunciato in base a motivazioni non del tutto condivisibili in quanto è indubbia la stretta connessione, anche dal punto di vista degli effetti finanziari, fra tali disposizioni e quelle inserite invece nel collegato. Nell'invitare quindi il relatore a formulare un parere che tenga conto di tali considerazioni, fa presente che il carattere di attualità rivestito dalla sanatoria degli abusi edilizi ormai da circa due anni e mezzo ha ingenerato nel Paese diffuse attese in merito alla riapertura dei termini di sanatoria.
Il presidente GIOVANELLI, richiamando all'attenzione della Commissione la situazione dei comuni che vedrebbero la propria attività fortemente turbata dalla mancata approvazione dell'articolo 33, giudica superabili le obiezioni che hanno impedito la trasposizione nel disegno di legge in esame anche delle disposizioni procedurali sulla semplificazione in virtù della loro ininfluenza sul piano finanziario. Il ritorno a procedure aggravate o più complesse potrebbe, tra l'altro, stimolare i cittadini a commettere nuovi abusi edilizi. Prospetta pertanto l'opportunità di presentare emendamenti alle Commissioni di merito che ripropongano le disposizioni procedurali già contenute nel decreto-legge sul condono, prevedendo peraltro il pagamento dei diritti di segreteria e degli altri oneri previsti per le procedure ordinarie; suggerisce altresì di tener conto delle disposizioni volte alla riqualificazione dei centri storici già contenute nel decreto-legge n. 45 del 1996.
Dichiara quindi chiuso il dibattito.
Replica agli intervenuti il sottosegretario BARGONE il quale comunica che il Governo ha già deciso di riproporre in forma di disegni di legge - di cui solleciterà l'assegnazione alle Commissioni competenti in sede deliberante - le norme già contenute nel decreto-legge n. 491 per il sostegno dell'edilizia residenziale pubblica e in materia di opere a carattere ambientale, nonchè nel decreto-legge n. 495 (articoli 4, 5 e 9) recante norme per la semplificazione delle procedure in materia urbanistica. L'approvazione di tali disegni di legge in Consiglio dei Ministri è intervenuta dopo alcune riformulazioni che hanno consentito di superare le divergenze di posizione esistenti nell'ambito della maggioranza. Per quanto riguarda il decreto-legge n. 495, sono state prescelte per la trasposizione nel disegno di legge quelle disposizioni che il Governo non ha ritenuto di inserire nel provvedimento collegato in esame, in quanto non aventi implicazioni finanziarie. Dichiarata quindi la contrarietà del Governo a qualsiasi ipotesi di riapertura dei termini di sanatoria edilizia, sanatoria che peraltro il Governo in carica non avrebbe autonomamente mai proposto, assicura il senatore Carcarino che il lavoro del Governo sul cosiddetto «pacchetto casa» sarà al più presto completato. Fa quindi presente che la nomina del commissario
ad acta
di cui al comma 19 persegue esclusivamente finalità di accelerazione dei tempi e precisa che la lettera b) del comma 1, proposta dal Ministro
pro tempore
Di Pietro, intende impedire che i soggetti coinvolti in taluni procedimenti penali di particolare gravità, ai quali peraltro afferiscono larghe fasce di abusivismo, possano usufruire di vantaggi in termini di sanatoria.
Replica altresì il ministro RONCHI, il quale precisa che il comma 5 dell'articolo 17 consente agli enti locali di inserire l'intero ammontare del tributo regionale per il deposito in discarica tra i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda l'articolo 33, non ha particolari osservazioni, alla luce sia dell'accordo individuato nell' ambito dei disegni di legge richiamati dal sottosegretario Bargone, sia della circostanza che esso non influisce sulla normativa di tutela delle opere non sanabili per motivi ambientali, nè sulle variazioni delle destinazioni d'uso. Nel ricordare che la propria proposta di inserimento nell'ambito del collegato anche delle disposizioni di sanatoria degli effetti del decreto-legge sulla cosiddetta «direttiva Seveso», più volte reiterato, non è stata accolta in quanto il Consiglio dei Ministri ha deciso di privilegiare le norme a carattere strettamente finanziario, si sofferma sui commi 8, 9 e 10 dell'articolo 36 i quali consentiranno al Ministero dell'ambiente una maggiore operatività, andando a compensare i tagli apportati alla tabella di bilancio. Ripropone tuttavia un ripensamento sia in merito alla eventualità di prevedere il ricorso a commissari
ad acta
in caso di carenza di progettazione da parte delle regioni, sia sul contenuto del comma 10 che, nell'attuale formulazione, potrebbe impedire la definizione del programma stralcio entro il 1997, prevedendo eventualmente l'intesa con la singola regione di volta in volta interessata.
Replica agli intervenuti il relatore IULIANO, che richiede mandato a redigere parere favorevole sul disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, osservando altresì che la norma dell'articolo 17, comma 5, appare opportuna e soddisfa un'esigenza largamente sentita dai comuni. Inoltre, la norma dell'articolo 33, con la quale si pone termine - si spera in maniera definitiva - al metodo delle sanatorie edilizie, andrebbe modificata al comma 1, lettera a), eliminando il riferimento agli articoli 648-
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. Al comma 21, poi, si incide sugli atti di trasferimento della proprietà relativi a costruzioni abusive non sanate o non sanabili successivi all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985: se ne auspica una formulazione più conforme ai principi dell'ordinamento giuridico.
Si ravvisa l'opportunità di riconsiderare altresì il mancato recepimento della parte dell'articolo 9 dell'ultimo decreto-legge in materia di condono, recante semplificazione di procedimenti in materia urbanistico-edilizia: le attività economiche intraprese in pendenza della precedente normativa hanno ingenerato aspettative che non andrebbero disattese. All'articolo 36, la riprogrammazione finanziaria degli investimenti del piano triennale di tutela dell'ambiente dovrebbe evitare il passaggio sul capitolo del Ministero del tesoro: si propone l'automatica reiscrizione in bilancio in appositi capitoli del Ministero dell'ambiente delle risorse non utilizzate di cui al comma 8, su proposta delle regioni interessate da prodursi entro 30 giorni dal 31 dicembre 1996; la relativa destinazione dovrebbe avvenire per altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma.
Peraltro, le modalità con cui il Ministro dell'ambiente definisce il programma stralcio di tutela ambientale dovrebbero avvenire senza prevedere la previa conforme deliberazione della Conferenza Stato-regioni: il riferimento a tale deliberazione va pertanto soppresso dal comma 10.
Previa dichiarazione di astensione del senatore LASAGNA, la Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al relatore Iuliano di redigere parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, nei termini testè indicati.
SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il presidente GIOVANELLI avverte che, avendo esaurito gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, le sedute della Commissione già previste per oggi pomeriggio alle ore 15 e per domani, giovedì 28 novembre alle ore 9, non avranno più luogo.
La seduta termina alle ore 12,55.