TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1998

154a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE
(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi
(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore POLIDORO illustra l'emendamento 15.1, così come il senatore MAGGI illustra l'emendamento 15.2.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 15.3; fa quindi propri e dà per illustrati gli emendamenti 15.10 e 15.11.

Il senatore CAPALDI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 15.4, 15.5 e 15.7.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 15.6; indi il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 15.8 e 15.9.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore VELTRI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 16.1.

Il senatore LASAGNA fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 16.2.

Il sottosegretario BARBERI illustra l'emendamento 16.0.1.

I senatori IULIANO, POLIDORO e RESCAGLIO fanno proprio l'emendamento 16.0.2, che il senatore Polidoro riformula poi in un nuovo testo.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 16.0.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 17.1; indi i senatori LASAGNA e CAPALDI fanno propri e danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 17.2 e 17.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 18.1, 18.5 e 18.7.

Il senatore CAPALDI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4 (cui aggiunge firma il senatore COLLA), 18.6 e 18.8.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 19.1, 19.4 e 19.6.

Il senatore CAPALDI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 19.2, 19.3 e 19.5.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore CAPALDI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 20.1, cui aggiunge firma il senatore COLLA.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 21.1, così come il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 21.2.

Il senatore LASAGNA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 21.3 e 21.4.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 22.1, così come il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 22.3.

I senatori CAPALDI e LASAGNA fanno propri e danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 22.2 e 22.4.

Il senatore COLLA illustra l'emendamento 22.5.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 23.1, così come il senatore RONCONI il 23.2 ed il senatore COLLA il 23.3.

Il senatore CAPALDI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 23.4 e 23.6 (al quale dichiara l'aggiunta di firma comunicatagli dal senatore Saracco).

Il senatore ASCIUTTI, dopo aver illustrato l'emendamento 23.5, fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 23.8.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 23.7, così come il senatore COLLA illustra l'emendamento 23.9.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 23.10, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4; fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10 e 23.0.11.

Il senatore BARRILE illustra l'emendamento 23.0.5, così come il senatore CENTARO illustra l'emendamento 23.0.6; il senatore MAGGI illustra l'emendamento 23.0.7.

Essendosi esaurita l'illustrazione degli emendamenti, di cui si è convenuto l'accantonamento, il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,10.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3039

Art. 15.

Al comma 1, sopprimere le parole: «di ricostruzione».
15.1
Polidoro, Rescaglio

Al comma 1, sopprimere le parole: «di ricostruzione».
15.2
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cossolino

Al comma 1, sopprimere le parole: «di ricostruzione».
15.3
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Sopprimere il comma 4.
15.4
Caponi, Carcarino

Al comma 5, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1», sostituire il resto del comma con le seguenti parole: «sono assegnate alle Regioni, che con propri atti ne provvedono al trasferimento ai soggetti attuatori degli interventi previsti dal presente provvedimento».
15.5
Caponi, Carcarino

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui alla presente legge e a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono».
15.6
Il Relatore

Sopprimere il comma 6.
15.7
Caponi, Carcarino

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, nonchè dei comuni interessati dagli eventi sismici ricompresi nell'obiettivo 5b, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovuti sulle rate di ammortamento».
15.9
Ferrante, Ucchielli, Calvi, Carpinelli, De Guidi

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, nonchè dei comuni interessati dagli eventi sismici ricompresi nell'obiettivo 5b, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovuti sulle rate di ammortamento».
15.8
Carpinelli, Veltri

Al comma 8, dopo le parole: «dall'anno 1999» aggiungere la seguente: «gli».
15.11
Ronconi

Al comma 8, dopo le parole: «appositi accantonamenti» aggiungere le seguenti: «su specifico capitolo di spesa».
15.10
Ronconi

Art. 16.

Dopo le parole: «l'alta vigilanza» aggiungere le seguenti: «sulla regolarità degli atti, sui tempi e sui modi e»».
16.1
Semenzato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I consigli comunali di comuni terremotati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto eleggono, con voto limitato a due, una Commissione di garanzia composta da tre cittadini, la quale ha diritto d'accesso a tutti gli atti concernenti l'applicazione di questa legge ed ha il dovere di rappresentare, con periodicità bimestrale, al consiglio comunale le informazioni assunte circa la congruità della sua applicazione».
16.2
Ronconi

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone e cose, connesse con gli incentivi boschivi sul territorio nazionale e in particolare con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante all'importo complessivo di spesa derivante dai limiti di impegno quindicennali di lire 15.000 milioni nel 1996, di lire 15.000 milioni nel 1999 e di lire 5.000 milioni nel 2000.
2. Il Ministero per le politiche agricole provvede a rimborsare direttamente agli istituti bancari gli oneri per capitale ed interessi derivanti da mutui e da altre operazioni finanziarie relative all'acquisto, di cui al comma 1.
3. Per le esigenze connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e per quelle di accasermamento, ammodernamento, realizzazione nuove basi e di formazione del Corpo forestale dello Stato, è altresì autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni nel 1999 e lire 2.700 milioni a decorrere dal 2000.
4. Le somme derivanti dalla dismissione dei due aeromobili antincendi Canadair CL 215 in dotazione al Corpo forestale dello Stato sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritte nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per incrementare le azioni di prevenzione a contrasto agli incendi boschivi.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 15.000 milioni nel 1998, 34.400 milioni nel 1999 e 37.700 milioni nel 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
16.0.1
Il Governo

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
«Capo I-bis.

Art. 16-bis.
(Interventi per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate al sisma del 23 novembre 1980)

1. Per consentire il rapido completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine le Regioni propongono al CIPE il quadro definitivo dei danni ancora da riparare e delle abitazioni da ripristinare, ai sensi della legge n. 32 del 1992, ed il relativo fabbisogno nonchè il programma finanziario di ripartizione delle risorse da assegnare con priorità ai comuni disastrati e gravemente danneggiati.
2. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le competenze e le funzioni dirette a disciplinare il completamento del processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nei territori della Campania e Basilicata, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32.
3. Le regioni eserciteranno le funzioni tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) delegare ai comuni, compiti e funzioni concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione nelle aree terremotate;
b) consentire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie già assegnate ai comuni;
c) snellire le procedure per favorire l'apertura dei cantieri e la rapida esecuzione dei lavori;
d) dirimere i dubbi interpretativi che frenano l'azione della pubblica amministrazione.

4. Per esercitare l'alta vigilanza sull'attuazione degli interventi di completamento di cui ai commi precedenti sono istituiti i Comitati dell'intesa istituzionale di programma della Basilicata e della Campania. I Comitati trasmettono ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione per il completamento della ricostruzione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle regioni per le successive trasmissioni rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali».
16.0.2
Coviello, Zecchino, Micele

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
«Capo I-bis.

Art. 16-bis.
(Interventi per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate al sisma del 23 novembre 1980)

1. Per consentire il rapido completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo e le regioni utilizzano, anche ai fini degli adempimenti di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le competenze e le funzioni dirette a disciplinare il completamento del processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nei territori della Campania e Basilicata, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32.
3. Le regioni eserciteranno le funzioni tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) delegare ai comuni, compiti e funzioni concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione nelle aree terremotate;
b) consentire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie già assegnate ai comuni;
c) snellire le procedure per favorire l'apertura dei cantieri e la rapida esecuzione dei lavori;
d) dirimere i dubbi interpretativi che frenano l'azione della pubblica amministrazione.

4. Per esercitare l'alta vigilanza sull'attuazione degli interventi di completamento di cui ai commi precedenti sono istituiti i Comitati dell'intesa istituzionale di programma della Basilicata e della Campania. I Comitati trasmettono ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione per il completamento della ricostruzione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle regioni per le successive trasmissioni rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali».
16.0.2 (Nuovo testo)
Coviello, Zecchino, Micele, Iuliano, Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Altre misure di protezione civile)

1. Le economie realizzate dalle Regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzati dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile conseguenti allo stesso o ad altri eventi calamitosi.
2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro 60 giorni a rendicontare le somme effettivamente spese anche attraverso proprie anticipazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della protezione civile provvede a revocare la parte di finanziamento non ancora trasferita e ad utilizzarla per nuovi interventi urgenti.
3. Le somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 sui capitoli di cui al centro di responsabilità 6 “Dipartimento protezione civile” dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sui capitoli di cui al centro della responsabilità 4 “Difesa del suolo” dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi».
16.0.3
Il Governo

Art. 17.

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17. - (Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna, nella provincia di Crotone e nella regione Sicilia). - 1. Le regioni Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, provvedono alla realizzazione ed al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini, Crotone e Messina, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonchè al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 376,5 miliardi lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna, a lire 80 miliardi per la regione Calabria ed a lire 116 miliardi per la regione Sicilia, con le disponibilità di cui all'articolo 21.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996, n. 2476 del 19 novembre 1996 e n. 2479 del 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996».
17.1
Monteleone, Centaro

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17. - (Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna, nella provincia di Crotone e nella regione Sicilia). - 1. Le regioni Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, provvedono alla realizzazione ed al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini, Crotone e Messina, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologoci nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonchè al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 376,5 miliardi lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna, a lire 80 miliardi per la regione Calabria ed a lire 116 miliardi per la regione Sicilia, con le disponibilità di cui all'articolo 21.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996, n. 2476 del 19 novembre 1996 e n. 2479 del 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996».
17.2
Cirami, Minardo, Tarolli

Al comma 1, dopo le parole: «Forlì-Cesena, Parma», aggiungere le seguenti: «Reggio Emilia, Modena» e sostituire le parole: «gennaio, febbraio e ottobre 1996» con le parole: «gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996».
17.3
Guerzoni, Folloni, Cortelloni, Cò, Albertini, Giovanelli

Art. 18.

Al comma 1, dopo le parole: «alla spesa» inserire le seguenti: «per la demolizione,».
18.1


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, individuate e perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'articolo 20, comma 4, provvede all'individuazione e demolizione degli immobili gravemente lesionati a causa delle calamità di cui all'articolo 17, comma 1, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del Comune, ove non si tratti di bene demaniale».
18.2
De Luca Michele, Veltri

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, al fine di recupero dell'immobile stesso, con priorità per le abitazioni principali».
18.3
De Luca Michele, Veltri

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «al fine del recupero dell'immobile stesso».
18.5


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel comune di Corniglio, le provvidenze, di cui al comma 2, possono essere assegnate anche al fine della riedificazione nel territorio dello stesso comune, in aree non soggette a rischio idrogeologico, di fabbricati demoliti e non riedificabili perchè inclusi nella perimetrazione di cui all'articolo 20, comma 4».
18.4
De Luca Michele, Veltri

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato fino al 31 dicembre 2000».
18.6
De Luca Michele, Veltri

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato fino al 31 dicembre 2000».
18.7
Il Relatore

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alle ricostruzioni, di cui ai commi precedenti, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
18.8
De Luca Michele, Veltri

Art. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel limite delle risorse di cui al comma 1 lettera c), la regione può disporre altresì l'indennizzo fino al 30% e comunque nella misura massima di 50 milioni del danno per attività produttive e commerciali che abbiano subìto inagibilità dei locali per un periodo di oltre 30 giorni».
19.1
Guerzoni, Folloni, Cortelloni, Albertini, Giovanelli

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «lettera b)».
19.2
Semenzato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per le parti con queste compatibili la regione tiene conto delle decisioni assunte dal commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre del 1996».
19.3
Semenzato

Al comma 3, sostituire le parole: «40 miliardi» con le parole: «50 miliardi».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «331 miliardi» e «28 miliardi», rispettivamente con le parole: «341 miliardi» e «28,85 miliardi».
19.4
Guerzoni, Folloni, Cortelloni, Albertini, Giovanelli

Alla fine del comma 3 aggiungere la seguente frase: «Eventuali risorse disponibili, conseguenti ad economie di programmazione e/o di esecuzione degli interveti di cui al comma 1, possono essere utilizzate nelle zone classificate sismiche dell'Emilia Romagna per le finalità di cui all'articolo 2 lettera e)».
19.5
Semenzato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. La regione Emilia Romagna predispone, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal terremoto del 15 ottobre 1996.
3-ter. All'onere derivante dal precedente comma si provvede con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, relativi agli anni 1996, 1997-1998 non ancora ripartiti dal Cipe, riservando alla regione Emilia Romagna una somma aggiuntiva di lire 10 miliardi rispetto alla quota spettante in via ordinaria.
3-quater. La regione Emilia Romagna è altresì autorizzata a utilizzare, in deroga alle norme vigenti, fondi già attribuiti ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60 relativi agli anni 1996, 1997, 1998 non ancora ripartiti dal Cipe, per interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma».
19.6
Guerzoni, Folloni, Cortelloni, Albertini, Giovanelli

Art. 20.

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il comune di Corniglio è autorizzato ad acquisire le aree necessarie alla ricostruzione, alla stesura dei piani particolareggiati di intervento pubblico, all' urbanizzazione, all'assegnazione dei lotti ai soggetti di cui all'articolo 18, entro i limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 17».
20.1
De Luca, Veltri

Art. 21.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna, pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria e pari a lire 116 miliardi per la regione Sicilia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, fino a lire 28 miliardi, lire 7 miliardi e lire 10 miliardi annue, a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli, al relativo onere, a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n, 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n 195, così come determinato dalla tabella C della legge 27 diembre 1997, n. 450».
21.1
Centaro

Al comma 1, dopo le parole: «regione Calabria» inserire le seguenti: «pari a lire 116 miliardi per la regione Sicilia».
21.4
Cirami, Minardo, Tarolli

Al comma 1, dopo le parole: «7 miliardi» inserire le seguenti: «e fino a lire 10 miliardi annue».
21.3
Cirami, Minardo, Tarolli

Al comma 1, dopo le parole: «Al relativo onere a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, si provvede» inserire le seguenti: «per l'anno 1998 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1995, n. 22, e per gli anni dal 1999 al 2017».
21.2
Il Relatore

Art. 22.

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».
22.1
Manfredi, Asciutti

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».
22.2
Caponi, Carcarino

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».
22.3
Rescaglio

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».
22.4
Sella

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».
22.5
Colla, Avogadro, Brignone

Art. 23.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «base» sostituire: «4.2.1.3» con: «6.2.1.9».
23.1
Il Relatore

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le imprese non costituite in forma di società di capitale dichiarate danneggiate dall'alluvione che hanno stipulato contratti di mutuo con la Gepi conteggiano il biennio di preammortamento di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'industria 17 gennaio 1995 a decorrere dalla data effettiva dell'erogazione delle somme mutuate. Tali imprese mutuatarie hanno diritto di ottenere dalla Gepi la rinegoziazione dei mutui contratti al fine di consentire il rimborso degli stessi entro un termine di dieci anni».
23.2
Zanoletti, Ronconi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'intervento a tutela delle condizioni statiche del complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a favore dell'Amministrazione provinciale di Cuneo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1998 all'uopo utilizzando il relativo accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali ed ambientali».
23.3
Brignone, Colla, Avogadro

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 691 del 19 dicembre 1994, convertito nella legge 35 del 16 febbraio 1995 è sostituito dal seguente:

“3. Ai soggetti residenti nelle regioni, di cui al comma 1, che in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita dei beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato anche per i beni mobili allocati in immobili adibiti a residenza principale un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50.000.000 per ciascun nucleo familiare”».
23.4
Petrucci

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 12996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.
6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.
6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.
6-sexies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo”.

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.
6-octies. Il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico, con particolare riguardo a qualli per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona.
6-nonies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: “1996 e 1997”, sono sostituite dalla seguenti: “1996, 1997 e 1998”».
23.5
Manfredi, Asciutti

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 12996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.
6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.
6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.
6-sexies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo”.

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.
6-octies. Il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico, con particolare riguardo a qualli per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona.
6-nonies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: “1996 e 1997”, sono sostituite dalla seguenti: “1996, 1997 e 1998”».
23.6
Caponi, Carcarino

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 12996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.
6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.
6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.
6-sexies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo”.

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.
6-octies. Il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico, con particolare riguardo a qualli per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona.
6-nonies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: “1996 e 1997”, sono sostituite dalla seguenti: “1996, 1997 e 1998”».
23.7
Rescaglio

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 12996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.
6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.
6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.
6-sexies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo”.

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.
6-octies. Il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico, con particolare riguardo a qualli per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona.
6-nonies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: “1996 e 1997”, sono sostituite dalla seguenti: “1996, 1997 e 1998”».
23.8
Sella

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 12996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.
6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.
6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.
6-sexies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo”.

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.
6-octies. Il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico, con particolare riguardo a qualli per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona.
6-nonies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: “1996 e 1997”, sono sostituite dalla seguenti: “1996, 1997 e 1998”».
23.9
Colla, Avogadro, Brignone

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè quelli di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento del relativi fondi».
23.10
Veltri, Capaldi, Giovanelli

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:

11. Le funzioni statali attinenti l'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono trasferite ai comuni interessati che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge.
11-bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni statali relativamente a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonchè degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice”.

2. Gli oneri relativi alle funzioni di cui al comma 1, capoversi 11 e 11-bis, faranno carico sulle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice e determinati in sede di ripartizione».
23.0.1
Barrile, Lauricella, Scivoletto, Figurelli, Corrao, Veltri

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

1. Le aliquote degli oneri di concessione previste nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono rispettivamente elevate al 15 per cento, 12 per cento, e 10 per cento e vanno calcolate sull'importo a base d'asta dei lavori, anche se scorporati. La predetta disposizione è applicata sull'intero ammontare anche delle opere in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo. La maggiore spesa viene assicurata nell'ambito dei finanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche dipendenti dal terremoto del Belice.
2. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

“I collaudatori delle opere di cui al comma 1, del numero massimo di tre ed il collaudatore statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono nominati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia”.

3. Entro il 31 dicembre 1998 possono comunque essere utilizzate le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza».
23.0.2
Barrile, Lauricella, Scivoletto, Figurelli, Corrao, Veltri

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quater.

1. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, ne possono chiedere la cessione in proprietà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, beneficiando delle condizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231».
23.0.3
Barrile, Lauricella, Scivoletto, Figurelli, Corrao, Veltri

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quiquies.

1. Al comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, è aggiunto il seguente periodo:

“Per gli interventi di riparazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12”.

2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 sono a carico delle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice».
23.0.4
Barrile, Lauricella, Scivoletto, Figurelli, Corrao, Veltri

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Interventi per le zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici
del 13-16 dicembre 1990 e per il recupero del patrimonio barocco di
Val di Noto)

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificate dall'articolo 2 del decreto-legge l9 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'articolo l, comma 2, lettere a) e b) sono aggiunte le parole: “Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del finanziamento assentito e/o del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. L'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale”;
b) all'articolo l, comma 2, lettera i)-ter, dopo la parola “immobili” sono aggiunte le parole: “, da parte dei comuni”;
c) alla fine dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è aggiunto il seguente periodo: “Tale comitato, nominato dal Presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a) e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore”;
d) all'articolo 3, comma 1, lettera a) la frase “i relativi progetti redatti dagli uffici del Genio civile e dagli uffici tecnici comunali” è sostituita dalla seguente “i relativi progetti redatti dai soggetti attuatori individuati nel piano di cui all'articolo 2”.

2. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole “assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali e ambientali” sono sostituite dalle seguenti “Presidente della regione Siciliana” ed è introdotto alla fine l'ulteriore periodo “La commissione provvede anche all'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130 convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997 n. 228 e degli interventi di cui al piano previsto dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 433 che a giudizio della stessa rientrano nel patrimonio culturale di Val di Noto. Con provvedimento del Presidente della regione siciliana viene costituita la segreteria della commissione e sono determinati i compensi da corrispondere ai componenti del Comitato e della segreteria il cui onere, compreso quello di funzionamento, grava sui fondi di cui all'articolo l della legge 31 dicembre 1991 n. 433”.
3. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici pubblici, di culto e di interesse storico artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991 n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496, la regione Siciliana, gli enti locali e le ammininistrazioni pubbliche interessate si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9, e 12 della presente legge.
4. Per le attività previste dalla legge 31 dicembre 1991 n. 433 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393 e convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496 la regione Sicilia e gli enti locali provvedono per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato in deroga alle vigente disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore pro-capite mensile nonchè ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di università e di enti pubblici di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato una spesa nel limite dl 2 per cento dei fondi di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991 n. 433 già assegnati alla regione che provvede a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto».
23.0.5
Barrile

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433: “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e successive modificazioni e integrazioni”. Norme di accelerazione e controllo degli interventi)

1. Al fine di accelerare, nelle province della Sicilia orientale, tutte le attività volte alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 e 15 dell'articolo 14 del presente decreto.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri nascenti dall'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 del presente decreto, ivi compresi gli oneri necessari per il funzionamento degli uffici regionali in relazione allo straordinario e/o alle missioni per il personale regionale e per quello assunto a contratto, per i costi di redazione dei programmi, ivi comprese le attrezzature fisse, valutati in lire 5.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n, 433, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni il Dipartimento nazionale della protezione civile e la Presidenza della Regione siciliana stipuleranno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Sono, pertanto, abrogati: l'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e il comma 4 dell'articolo 2 della legge 16 luglio 1997, n. 228. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole: “assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali” sono sostituite dalle seguenti: “assessore regionale alla Presidenza”. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge n. 433 del 1991 sono abrogate le parole: “redatti dagli ufficiali del Genio civile e dagli uffici tecnici degli enti locali”».
23.0.6
Centaro

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991 n. 433 riguardante gli eventi sismici verificatisi in Sicilia orientale il 31 dicembre 1990)

a) Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 della Legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni e per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della stessa legge, nonchè per integrare le strutture regionali di protezione civile, la Regione Siciliana è autorizzata ad avvalersi del personale ex ITALTER mediante contratti a tempo determinato di durata triennale, rinnovabili, e comunque fino al completamento delle procedure tecnico-amministrative ivi previste dalla legge n. 433 del 1991;
b) è abolito l'articolo 4 della legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni. Per la programmazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge n. 433 del 1991, il Governo e la Regione Siciliana utilizzeranno l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) alla copertura finanziaria degli organi nascenti dal comma a) del presente articolo, ivi compresi gli oneri previsti per il funzionamento degli uffici, di straordinario e di missione per il personale regionale nonchè per quelli impegnati nelle attività di cui al comma a), per i costi di redazione dei programmi ivi comprese le attrezzature fisse, valutata in lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni».
23.0.7
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter. della legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter. del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole: “31 dicembre 1997”» sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1998”.

Conseguentemente all'articolo del decreto del Ministro delle finanze del 26 giugno 1997 le parole: “entro il 30 giugno 1998” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 1999”.
23.0.8
Saracco

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: “1994, 1995, 1996 e 1997” sono sostituite dalle seguenti: “1994, 1995, 1996, 1997 e 1998”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è inserito il seguente:

“3-bis. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono aggregati al distretto militare di appartenenza e dietro richiesta dell'ente utilizzatore sono autorizzati a pernottare presso la famiglia. Il controllo formale e le relative incombenze di verifica sono a cura del reparto militare territoriale più vicino all'Ente utilizzatore”».
23.0.9
Saracco

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-quater.

1. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e dopo le parole: “legge 4 dicembre 1993, n. 493”, sono inserite le seguenti: “o a vincolo derivante da varianti di P.R.G.C. adottate per adeguamento a seguito di vincolo idrogeologico previo parere di assenso obbligatorio espresso dall'Autorità di bacino”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Ai titolari di aziende agricole, singole e associate, cimprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo.
6-ter. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai titolari di imprese industriali, artigianatli, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali a vincolo indicate al comma 1 che hanno già rilocalizzato in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali nel rispetto dei vincoli territoriali fissati”».
23.0.10
Saracco

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quinques.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sopprimere le parole: “residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1”, e dopo le parole: “è assegnato”, sono aggiunte le seguenti: “, anche per i beni mobili allogati in immobili ad uso abitativo diversi da quelli destinati ad uso di residenza principale”.
2. All'articolo 1, comma 14, e all'articolo 2, comma 8, prima riga del capoverso, del decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1995, le parole: “Entro il termine”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro un anno dal termine”».
23.0.11
Saracco