IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000
352ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

        Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.
        La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE
(4732) Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)

        Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.
        Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stata conclusa la discussione generale.

        Prima di passare all’esame degli emendamenti, dà lettura del seguente parere trasmesso dalla Commissione bilancio:
        «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sugli articoli 2, (comma 4), 4, 5, 6 e 7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.1, 2.4 e 4.01, per i quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale».
        Si passa all’esame di un emendamento all’articolo 1.
        Il senatore MONTAGNINO illustra l’emendamento 1.1, diretto a garantire un congruo termine per consentire alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di espletare le procedure di cui all’articolo 1.
        La relatrice BERNASCONI esprime parere contrario ritenendo che il termine attualmente previsto sia del tutto sufficiente.
        Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI si rimette alla Commissione.
        Il senatore MONTAGNINO ritira l’emendamento, rivolgendo una raccomandazione al Governo affinché vigili sull’effettiva realizzazione in tempi brevi, da parte delle aziende, della procedura di verifica dell’attualità delle piante organiche.
        Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
        Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.4.
        Il senatore MONTELEONE, nell’aggiungere la propria firma agli emendamenti illustrati dal senatore Tomassini, fa proprio l’emendamento 2.2, firmato dal senatore Papini che non è presente.
        Il senatore ZILIO illustra l’emendamento 2.3.
        La senatrice BERNASCONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

        Gli emendamenti 2.1 e 2.4, infatti, comportano un aumento di onere non quantificato, come risulta del resto dal parere della Commissione bilancio che, in questa parte, può essere condiviso, mentre per quanto riguarda la contrarietà sugli articoli suscita notevoli perplessità.
        Ella condivide peraltro il merito dei due emendamenti e pertanto invita il senatore Tomassini a convergere sull’ordine del giorno n. 10, da lei presentato, che intende risolvere il problema oggetto dell’emendamento 2.1, nonché a trasformare l’emendamento 2.4 in ordine del giorno.
        Quanto all’emendamento 2.2, ella riconosce che tale proposta emendativa è conforme a talune osservazioni contenute nel parere della 7ª Commissione; in ogni caso però la questione dei diplomi di specializzazione di psicoterapia riconosciuti può essere correttamente risolta in sede di applicazione della norma.
        Per quanto riguarda l’emendamento 2.3, infine, ella fa presente, al di là della legittimità delle esigenze rappresentate da tale proposta emendativa, che un concorso riservato al 100 per cento lederebbe, secondo anche una consolidata giurisprudenza, le legittime aspettative degli esterni che hanno titolo per partecipare. Ella invita pertanto i presentatori a trasformare anche questo emendamento in ordine del giorno.

        Il senatore TOMASSINI, accogliendo l’invito della relatrice, ritira l’emendamento 2.1 e aggiunge la sua firma all’ordine del giorno n. 10; ritira altresì l’emendamento 2.4 trasformandolo nel seguente ordine del giorno:
0/4732/110/12

Tomassini
        «La Commissione igiene e sanità del Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 4732, recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
        impegna il Governo
            a garantire che sia estesa ai dipendenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico, la riserva prevista dalla presente legge per l’accesso alla qualifica dirigenziale, nonché che sia elevato il numero dei posti appartenenti alle qualifiche dirigenziali disponibili per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale e degli IRCCS, mediante la trasformazione del 50 per cento dei posti corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, previsto dalle attuali dotazioni organiche».
        Il senatore MONTELEONE aggiunge la propria firma, unitamente alla senatrice Carla CASTELLANI, agli ordini del giorno nn. 10 e 110.

        Il senatore ZILIO trasforma l’emendamento 2.3 nel seguente ordine del giorno:
0/4732/120/12

Zilio
        «La Commissione igiene e sanità del Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 4732, recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
        impegna il Governo
            a consentire, tramite un adeguato incremento dei posti disponibili nella qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di superare il concorso riservato a tutti i dipendenti laureati provenienti dalla
ex carriera direttiva dell’Azienda sanitaria, che abbiano maturato un’anzianità di sette anni nella predetta carriera o qualifica».
        Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI accoglie gli ordini del giorno testè illustrati dai senatori Tomassini e Zilio.

        Per quanto riguarda l’emendamento 2.2, invita i presentatori a ritirarlo in modo da poter riesaminare la questione in Assemblea.
        Il senatore MONTELEONE ritira l’emendamento 2.2.
        Si passa all’esame di un emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 4.
        Il senatore Pierluigi CASTELLANI illustra l’emendamento 4.0.1.
        Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, l’emendamento, posto ai voti e previa verifica del numero legale , non è accolto.
        Si passa all’esame degli ordini del giorno.
        La relatrice BERNASCONI illustra il seguente ordine del giorno:
0/4732/7/12

La Relatrice
        «La Commissione igiene e sanità del Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 4732, recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
            visto l’articolo 2, comma 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, nel quale si disciplina l’attribuzione dei posti in organico dei SERT, istituiti ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che alla data di entrata in vigore della suddetta legge operava da almeno un anno su incarico o in regime di convenzione presso i SERT;

            vista la risoluzione approvata dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati in data 8 marzo 2000, nella quale si impegna il Governo a privilegiare modalità concorsuali che consentano agli operatori di cui all’articolo 2, comma 3, della predetta legge n. 45 del 1999, di poter accedere ai SERT nei quali già operano, al fine di garantire la continuità assistenziale ed il proseguimento dei servizi;
            considerato che presso molti SERT operano in regime di incarico o convenzione, attribuiti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal predetto Regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, ma non dell’ulteriore requisito della specializzazione successivamente introdotto dal predetto decreto legislativo n. 502 del 1992;

        impegna il Governo:
            a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale del disposto di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 45 del 1999, nel senso di ammettere ai concorsi riservati gli operatori in regime di incarico provvisorio o a convenzione sulla base dei soli requisiti previsti dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444».
        L’atto di indirizzo è volto ad impegnare il Governo a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale del disposto di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 45 del 1999, nel quale si disciplina l’attribuzione di posti in organico dei SERT mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale operante da almeno un anno su incarico o in regime di convenzione presso i SERT stessi.

        Il senatore MONTAGNINO fa proprio e rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:
0/4732/8/12

Mazzuca Poggiolini
        «La Commissione igiene e sanità del Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 4732, recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
        premesso:
            che a causa della cronica carenza di posti messi a concorso per la qualifica di ricercatore, molti giovani laureati, pur di lavorare, hanno partecipato e, in seguito, vinto concorsi per livelli tecnici, nella speranza di poter accedere successivamente alla categoria confacente il proprio titolo di studio, così facendo hanno dato vita alla figura del sottoinquadrato laureato all’interno dell’Istituto superiore di sanità (ISS);

            che pur espletando, quotidianamente, con professionalità e competenza riconosciuta le mansioni superiori dell’attività di ricerca, questa nuova categoria non è stata mai messa nelle condizioni di poter gareggiare equamente con i concorrenti esterni nei concorsi per ricercatore; vieppiù è stato impedito, nei fatti, lo smaltimento del numero dei sottoinquadrati ottenibile con il 25 per cento di riserva dei posti messi a concorso per il personale interno, dal momento che i concorsi vengono banditi per uno o due posti;
            che, inoltre, nei fatti questi laureati occupano posti che spetterebbero ad altre figure di diplomati, a loro volta sottoinquadrati, così che la risoluzione della loro situazione determinerebbe un’immediata disponibilità di posti per disoccupati e per il personale precario;
            che le norme interne all’Istituto superiore di sanità in materia di concorsi hanno precluso definitivamente a questo personale la possibilità di vedere giustamente valutata la professionalità scientifica maturata in lunghi anni di lavoro;
            che pur avendo il personale sottoinquadrato segnalato, ripetutamente negli anni, la propria condizione agli organi referenti dell’Istituto superiore di sanità,

        impegna il Governo
            a fare quanto necessario per giungere ad una rapida soluzione del problema, ed in particolare a prendere l’iniziativa per l’attuazione di concorsi riservati, per titoli e colloquio, che possa consentire al personale dell’Istituto superiore di sanità laureato e con almeno 5 anni di attività istituzionale e/o di ricerca comprovata, di sostenere appositi giudizi di idoneità per l’inquadramento nella carriera di ricercatori».
        La senatrice Carla CASTELLANI illustra i seguenti ordini del giorno:

0/4732/1/12
Castellani Carla, Monteleone, Cozzolino
        «La Commissione sanità del Senato,
        in sede di approvazione del disegno di legge n. 4732 recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
        considerato
            che il personale medico, di cui al comma 2 dell’articolo 2 del disegno di legge in titolo, risultante vincitore del concorso riservato diverrà dirigente medico di 1º livello di ruolo, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1997, n. 483;

            che al personale medico già inquadrato nel IX livello al 31 dicembre 1995 nelle unità operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto di diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni superiori, peculiari del dirigente di 1º livello inquadrato nel 10º e munito del diploma di specializzazione nelle suddette discipline in base all’articolo 4 del disegno di legge in titolo;
            che anche la “formazione sul campo“ garantisce la professionalità nell’esercizio della specialità, ma preclude ogni possibile progressione di carriera soprattutto per quelle branche specialistiche in cui la specialità è obbligatoria;
            che si verrebbe così a determinare una situazione discriminante tra dirigenti sanitari di ruolo che operano nell’ambito di una stessa specialità all’interno delle strutture ospedaliere rispetto alla possibilità di accedere ad incarichi dirigenziali di 2º livello;

        impegna il Ministro della sanità,
            a rendere più cogenti le modalità, i tempi e le risorse finanziarie da destinare alle scuole di specializzazione, affinché il personale medico di ruolo, (specialmente quello di anestesia e rianimazione, di radiologia e di medicina nucleare per cui è prevista l’obbligatorietà della specializzazione), in servizio presso le strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole di formazione specialistica, nonché quello in servizio presso strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa, venga ammesso, a domanda ed in soprannumero alle scuole di specializzazione delle disciplina di appartenenza».

0/4732/2/12
Castellani Carla
        «La Commissione igiene e sanità del Senato,
        in sede di approvazione del disegno di legge n. 4732 recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
        considerato
            che l’attuale situazione dei servizi di anestesia e rianimazione degli ospedali italiani è particolarmente delicata per la grave e cronica carenza di specialisti della disciplina, con punte particolarmente drammatiche in alcune regioni;

            che tale grave carenza si riflette negativamente sulla funzionalità e sull’efficienza dell’intera organizzazione sanitaria per il carattere interagente e trasversale dell’attività specialistica dell’anestesista rianimatore, che ha visto incrementare notevolmente la domanda di prestazioni, oltre che nel tradizionale ambito delle sale operatorie e delle rianimazioni, anche in conseguenza della costituzione della rete dei servizi di emergenza-urgenza, dell’attivazione su tutto il territorio nazionale dei centri di terapia del dolore, della terapia iperbarica, delle donazioni e trapianti di organo, delle terapie intensive dipartimentali e delle tecniche diagnostiche ad elevato rischio;
            che tale grave carenza sarebbe ancor più drammatica senza la presenza dei mille e più dirigenti medici di ruolo che, nella gran parte delle strutture sanitarie ospedaliere, inserite e non nel circuito formativo specialistico, da tempo vengono pienamente impiegati nei servizi di anestesia e rianimazione pur non essendo in possesso del titolo di specialista nella disciplina;
            che tale grave carenza è resa ancor più critica dalla disaffezione e dall’abbandono della disciplina stante il suo carattere usurante, la riconosciuta elevata esposizione a rischi ambientali, professionali ed allo stress (sindrome di
burn-out) e dal mancato turn over in relazione ai vuoti di organico per pensionamenti anticipati o precoci abbandoni;
            che tale grave carenza è solo parzialmente coperta con la rideterminazione in 638 unità di specialisti da formare in anestesia e rianimazione per l’anno accademico 1999/2000, come prevede il decreto ministeriale del 26 giugno 2000 emanato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 224 del 25 settembre 2000;
            che non comportando l’attivazione dei predetti posti di specializzazione richiesti dagli atenei, oneri a carico del bilancio dello Stato, restando questi a totale carico degli enti pubblici e privati finanziatori, si potrebbe rischiare la loro non totale attivazione;
            che le risorse finanziarie destinate alla formazione specialistica non insufficienti rispetto alle reali necessità;

        impegna il Ministro della sanità
            a mettere in atto tutti gli strumenti per rendere più cogenti le modalità ed i tempi di attivazione di tutti i posti di specializzazione in anestesia e rianimazione previsti dalla programmazione, e se del caso, ampliarli al fine di garantire un servizio sanitario più efficace ed efficiente nell’interesse dei cittadini e del Paese;

            ad individuare le modalità ed i tempi per l’accesso alla specialità di anestesia e rianimazione, a domanda ed in soprannumero, per quei dirigenti medici di ruolo che operano nelle strutture sanitarie inserite e non nella rete formativa specialistica, pur essendo sprovvisti della specialità nella suddetta disciplina;
            a valutare la possibilità, già nella finanziaria, di incrementare i fondi da destinare alla formazione specialistica;
            a far sì che di concerto con i Ministri competenti e sulla base di comprovata documentazione, venga finalmente riconosciuta la peculiarità ed il carattere “usurante“ del lavoro degli operatori di questa specialità».

        Il primo è diretto a rendere più cogenti le modalità, i tempi e le risorse finanziarie relativi alle scuole di specializzazione, affinché il personale medico di ruolo (specialmente quello di anestesia e rianimazione, di radiologia e di medicina nucleare, per il quale è prevista l’obbligatorietà della specializzazione), in servizio sia presso le strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole di formazione specialistica, sia presso strutture sanitarie diverse, venga ammesso, a domanda e in soprannumero, alle scuole di specializzazione della disciplina di appartenenza. Tale ordine del giorno si rende necessario perché, se è vero che un recente decreto interministeriale ha disposto l’aumento del numero dei posti disponibili presso le scuole di specializzazione sopra richiamate, poiché tale ampliamento non comporta oneri per lo Stato esiste il concreto rischio che la sua attuazione risulti solo parziale.
        Il secondo ordine del giorno affronta invece specificamente le problematiche attinenti alla grave carenza di personale medico specialista dei servizi di anestesia e di rianimazione che caratterizza gli ospedali italiani, con punte assolutamente drammatiche in alcune Regioni: tale grave carenza si riflette negativamente sulla funzionalità e sull’efficienza dell’intera organizzazione sanitaria, con particolare riferimento alla costituzione della rete dei servizi di emergenza-urgenza, all’attivazione dei centri di terapia del dolore, alla terapia iperbarica, alle donazioni e ai trapianti di organo, alle terapie intensive dipartimentali e alle tecniche diagnostiche ad elevato rischio.
        Il senatore BRUNI illustra il seguente ordine del giorno, sottolineando l’esigenza che il Governo specifichi, almeno in sede attuativa, criteri di accesso trasparenti ed oggettivi in relazione al concorso previsto dall’articolo 2 del disegno di legge:
0/4732/4/12

Bruni, Tomassini, De Anna
        «La Commissione igiene e sanità del Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
        premesso che:
            l’articolo 2 prevede che le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico siano autorizzati a bandire concorsi, nell’ambito delle dotazioni organiche già definite ed approvate, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio;

            lo stesso articolo non specifica con sufficiente chiarezza i criteri di accesso al suddetto concorso;
        impegna il Governo
            a dettare regole di accesso certe, trasparenti ed oggettive al fine di evitare inaccettabili favoritismi».
        Il senatore TOMASSINI illustra i seguenti ordini del giorno:

0/4732/6/12
Tomassini, Bruni, De Anna
        «La Commissione igiene e sanità del Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
        premesso che:
            l’articolo 7 provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro al fine di coprire le carenze territoriali di tali specialisti;
        impegna il Governo
            ad adottare le misure necessarie per estendere la qualifica di medico competente agli specialisti di igiene pubblica anche ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626».

0/4732/12/12
Tomassini, Bruni, De Anna
        «La Commissione igiene e sanità del Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
        premesso che:
            il provvedimento in esame mira a risolvere anomalie e definire situazioni di precarietà createsi nel corso degli anni per varie figure mediche nel Servizio sanitario nazionale;
        impegna il Governo
            ad estendere i benefici previsti dalla suddetta legge anche al personale infermieristico».
        Il primo prospetta una soluzione, non comportante alcun onere a carico dello Stato, alle distorsioni che in concreto la carenza di medici specializzati in medicina del lavoro ha finito per determinare: si propone infatti di estendere la qualifica di medico competente agli specialisti di igiene pubblica, ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994. Il secondo ordine del giorno è volto invece ad impegnare il Governo a risolvere le anomalie e a definire le situazioni di precarietà esistenti anche per quanto concerne il personale non medico del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento agli infermieri generici o che svolgano mansioni superiori non retribuite.

        Il senatore MONTELEONE illustra il seguente ordine del giorno:
0/4732/3/12

Monteleone, Castellani Carla, Cozzolino
        «La Commissione igiene e sanità del Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
            in considerazione dell’obbligatorietà della specializzazione per i dirigenti medici dell’area radiologica
        impegna il Governo
            a far sì che i dirigenti medici che, all’entrata in vigore della presente legge, prestino servizio nelle unità operative di radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, neuroradiologia e discipline equipollenti, dei presidi e servizi sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti ed enti di cui al comma 12 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, che non siano in possesso del relativo diploma di specializzazione nella specifica disciplina di appartenenza, siano ammessi, a domanda, in sovrannumero al relativo corso di specializzazione presso le scuole di specializzazione dell’Università della regione in cui prestano servizio o, in mancanza di relativa scuola, in regione limitrofa, indipendentemente da specifica convenzione tra azienda o ente del Sistema sanitario nazionale ed Università, fermo restando che il dirigente medico conserva il trattamento economico in oggetto ed è tenuto ad assicurare, oltre alle attività assistenziali previste dal programma formativo, anche le altre attività assistenziali dell’unità operativa presso la quale presta servizio».
        L’oratore esprime amarezza per la circostanza che l’ordine del giorno reca un contenuto del tutto identico a quello di uno specifico disegno di legge e di innumerevoli ordini del giorno da lui presentati, senza alcun esisto, a partire addirittura dal 1994. Il problema al quale è necessario trovare soluzione – la cui fondatezza è stata in passato riconosciuta anche dal ministro Bindi – è legato alla circostanza che da anni ormai i concorsi per dirigenti medici con specializzazione in radiologia nelle sedi di periferia vanno regolarmente deserti per mancanza di domande: appare allora indispensabile consentire al personale medico che svolge le funzioni direttive di tali unità operative (si tratta in realtà solo di 178 persone), e che non è in possesso del relativo diploma di specializzazione, di essere ammesso in sovrannumero al relativo corso di specializzazione.

        Il senatore Monteleone illustra altresì il seguente ordine del giorno:
0/4732/5/12
Monteleone, Castellani Carla, Cozzolino
        «La Commissione igiene e sanità del Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
            in considerazione dei possibili trasferimenti di dirigenti medici tra unità operativa di diversa azienda o ente del Sistema sanitario nazionale
        impegna il Governo
            a far mantenere l’attribuzione delle mansioni come da articolo 4 della presente legge in caso di mobilità ordinaria o straordinaria tra aziende o enti del Sistema sanitario nazionale a tutti quei dirigenti medici delle unità operative di radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, neuroradiologia e discipline equipollenti, dei presidi e servizi sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti ed enti di cui al comma 12 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni che non siano in possesso del relativo diploma di specializzazione nella specifica disciplina di appartenenza».
        In considerazione del possibile verificarsi di trasferimenti di dirigenti medici tra unità operative di diverse aziende, si intende impegnare il Governo, al fine di evitare ingiuste penalizzazioni, a far sì che in tali casi venga mantenuta l’attribuzione delle mansioni con riferimento all’applicazione dell’articolo 4 del disegno di legge.

        Il presidente CARELLA e la senatrice BETTONI BRANDANI rinunciano ad illustrare rispettivamente i seguenti ordini del giorno, di contenuto sostanzialmente identico:
0/4732/9/12

Carella
        «La Commissione igiene e sanità del Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
        premesso
            che negli scorsi anni un elevato numero di cittadini italiani ha frequentato il corso di laurea in lingua italiana presso la Facoltà di Medicina dell’Università statale di Fiume-Rijeka della Repubblica di Croazia, conseguendo il relativo diploma di laurea;

            che tale titolo di studio, per quanto perfettamente valido in loco, non consente di partecipare all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione odontoiatrica in Italia;
            che ciò determina una grave ingiustizia e disparità di trattamento, ad esempio, nei confronti di quei cittadini di paesi extraeuropei che possono iscriversi all’ordine degli odontoiatri italiano in virtù del riconoscimento, per accordi particolari, della loro laurea da parte di un paese aderente all’Unione Europea;

        impegna il Governo:
            a valutare le modalità per consentire l’ammissione agli esami di Stato e l’espletamento di un idoneo tirocinio per i cittadini dell’Unione Europea laureati in stomatologia presso la facoltà di Medicina dell’Università statale di Fiume-Rijeka della Repubblica di Croazia, al fine di consentire agli stessi di esercitare la professione di odontoiatra».

0/4732/11/12
Bettoni Brandani
        «La Commissione igiene e sanità del Senato
        in sede di approvazione del disegno di legge n. 4732, recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
        impegna il Governo
            ad organizzare entro e non oltre tre mesi una conferenza dei servizi che coinvolga il Ministero della sanità ed il Ministero dell’università e della ricerca scientifica al fine di valutare le modalità per l’ammissione all’esame di Stato e l’espletamento di un tirocinio trimestrale per i cittadini dell’Unione europea laureati in stomatologia presso la facoltà di medicina dell’Università statale di Fiume-Rijeka della Repubblica di Croazia, al fine di consentire agli stessi l’esercizio della professione di odontoiatra».
        La relatrice BERNASCONI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno, concernente la posizione di alcuni medici veterinari, al quale è già stato fatto riferimento nel corso della discussione generale:

0/4732/10/12
La Relatrice
        «La Commissione igiene e sanità del Senato
        in sede di approvazione del disegno di legge n. 4732, recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario“;
        premesso
            che il TAR della Lombardia, con decisione attualmente pendente davanti al Consiglio di Stato, ha annullato dopo cinque anni un concorso pubblico per medici veterinari concluso nel 1993, a causa di un difetto nella composizione della Commissione esaminatrice derivante dal ritardo dell’Amministrazione sanitaria nell’adeguarsi alla modifica della procedura concorsuale pre-vigente;

            tenuto conto che i predetti dirigenti sanitari, dopo sette anni di attività, rischiano di veder pregiudicata la loro posizione in ruolo per un errore di cui non hanno alcuna responsabilità;
            tenuto conto altresì dell’opportunità per l’azienda di non interrompere il servizio e di continuare ad utilizzare personale già formato ed esperto;

        impegna il Governo
            ad adottare provvedimenti a garantire la conferma in ruolo di quei dirigenti sanitari in possesso di requisiti generali di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che abbiamo prestato servizio ininterrottamente per cinque anni».
        Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI accoglie l’ordine del giorno n. 7 che pertanto non viene posto ai voti.

        È invece respinto l’ordine del giorno n. 8 dopo che la relatrice BERNASCONI e il sottosegretario del Governo hanno espresso parere contrario.
        Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore TOMASSINI aggiunge la propria firma e quella del senatore Bruni agli ordini del giorno presentati dalla senatrice Castellani e dal senatore Monteleone, nonché agli ordini del giorno nn. 9 e 11. Sottolineando che le problematiche segnalate dai vari strumenti presentati richiedono da parte del Governo un concreto impegno di risorse da attuarsi già in sede di prossima legge finanziaria, rileva la necessità di ampliare il numero di posti delle scuole di specializzazione prevedendo adeguati investimenti e privilegiando le specialità che presentano le più gravi carenze: in assenza di iniziative tempestive e mirate, oltretutto, si rischia di escludere dal circuito professionale moltissimi laureati, proprio quando l’ultimo rapporto dell’OMS segnala quale punto di forza del sistema sanitario italiano l’elevato rapporto tra numero di laureati in medicina specializzati e numero di abitanti. In particolare, la situazione degli anestesisti è da giudicare allarmante se è possibile, ad esempio, che in una Asl del Lazio, su 88 anestesisti previsti dalla pianta organica, gli effettivi in servizio siano soltanto 27. Appare infine senza dubbio opportuno riconoscere il carattere usurante del lavoro prestato dagli operatori dei servizi di anestesia e rianimazione.
        Sull’ordine del giorno n. 1 la relatrice BERNASCONI esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI lo accoglie solo come raccomandazione, tenuto conto del fatto che il sistema del sovrannumero è in prospettiva da abbandonare.
        Posto ai voti, l’ordine del giorno n. 1 è approvato.
        La relatrice BERNASCONI invita la presentatrice ad eliminare l’ultimo punto del dispositivo dell’ordine del giorno n. 2, in cui si richiede il riconoscimento del carattere usurante del lavoro prestato nei servizi di anestesia e rianimazione.
        La senatrice Carla CASTELLANI ritira l’ordine del giorno n. 2, riservandosi di riformularlo in sede di esame del disegno di legge in Assemblea.
        Sull’ordine del giorno n. 4 la relatrice esprime parere favorevole mentre il rappresentante del Governo lo accoglie solo come raccomandazione.
        Su richiesta di ulteriori delucidazioni avanzata dal senatore BRUNI in merito al parere testé espresso, il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI precisa di ritenere sostanzialmente già risolto dalla formulazione dell’articolo 2 del disegno di legge il problema sollevato dall’ordine del giorno n. 4.
        Posto ai voti, tale ordine del giorno è approvato.
        Sull’ordine del giorno n. 6, la relatrice BERNASCONI esprime parere contrario, ritenendo che solo la legge possa, qualora si ritenesse opportuno, estendere ad altri specialisti la qualifica di medico competente ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.
        Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI si dichiara disposta ad accogliere solo come raccomandazione l’ordine del giorno n. 6.
        Il senatore Roberto NAPOLI si dichiara contrario all’ipotesi contenuta nell’ordine del giorno in esame. Egli ricorda, anche in qualità di relatore sul decreto legislativo n. 626 del 1994, come in sede di esame di tale provvedimento furono ampiamente dibattute le ragioni che indussero allora ad attribuire ai soli medici del lavoro – con esclusione, per esempio, anche dei medici legali – la qualifica di medico competente, in quanto essi erano gli unici dotati di adeguata specializzazione. Non è fuori luogo rammentare inoltre che, in virtù dell’articolo 55 della legge 277 del 1991, è stata adottata una sanatoria a favore dei medici del lavoro non forniti di specializzazione, in tale modo almeno parzialmente colmando le carenze territoriali esistenti. In ogni caso, conclude il senatore Napoli, come risulta anche dall’indagine svolta dalla Commissione lavoro e previdenza sociale, si tratta di un campo di notevole complessità e delicatezza, nel quale è assolutamente sconsigliabile introdurre modifiche normative improvvisate e non organiche.
        Replicando al senatore Napoli, il senatore TOMASSINI giudica poco corretto, dopo che il rappresentante del Governo aveva espresso il proprio parere, il tentativo di suggestionare la Commissione adombrando rischi del tutto inesistenti. Da parte sua, per risolvere le attuali carenze ritiene necessario estendere la qualifica di medico competente ad altri specialisti, come quelli dell’igiene pubblica o eventualmente anche della medicina legale.
        Posto ai voti, l’ordine del giorno n. 6 è respinto.

        Sono quindi approvati gli ordini del giorno nn. 12 e 3, dopo che su di essi la relatrice ha espresso parere favorevole e la rappresentante del Governo si è dichiarata disposta ad accoglierli come raccomandazione.
        Con il parere favorevole della relatrice, i successivi ordini del giorno nn. 5, 9, 10 e 11 sono accolti dal Governo e pertanto non posti in votazione.
        La Commissione, all’unanimità, dà quindi mandato alla relatrice di riferire all’Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge autorizzandola altresì a richiedere di poter svolgere oralmente la relazione.
        
La seduta termina alle ore 9,40.
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4732
Art. 1.
1.1
Montagnino, Zilio
        Al comma 1, primo rigo, sostituire le parole «entro sei mesi», con le altre: «entro dodici mesi».
 
Art. 2.
2.1
Tomassini, Bruni, De Anna
        Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. I dirigenti sanitari in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio ininterrottamente per un periodo superiore a 5 anni sono direttamente confermati in ruolo nella posizione di fatto già ricoperta, semprechè vi sia la vacanza e disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica».
 
2.2
Papini
        Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. I diplomi di specializzazione rilasciati dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 devono intendersi validi anche ai fini dell’inquadramento dei ruoli organici di medico e psicologo del Servizio sanitario nazionale per la disciplina di psicoterapia o di psicologo per la disciplina di psicologia».
 
2.3
Zilio, Palumbo
        Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali disposizioni e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi di accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, la totalità dei posti disponibili è riservata – ai sensi dell’articolo 6, comma 12, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 – ai dipendenti delle aziende sanitarie, che devono bandire il relativo concorso, i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un’anzianità di sette anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionale e di cultura integrato da colloquio.».
 
2.4
Lauro, Tomassini
        Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all’ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un’anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionali e di servizio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, e comunque la relativa trasformazione dei posti deve essere preceduta dalla ultimazione della singole procedure concorsuali previste dalla presente legge».
 
Art. 4.
4.0.1
Castellani Pierluigi
        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
        1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono interpretate nel senso che il trattamento di equiparazione ai medici psichiatri, ivi previsto, spetta agli psicologi che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1979, n. 761, svolgevano, anche di fatto funzioni psicoterapiche nei servizi psichiatrici.
        Le disposizioni medesime, come interpretate dal precedente comma, si applicano a tutti i dipendenti comunque in possesso dei requisiti ivi previsti, compresi coloro per i quali il trattamento di equiparazione, già goduto in precedenza, è stato escluso per effetto di sentenze definitive. In tali casi non si fa luogo a ripetizione delle somme percepite a detto titolo».