GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee



mercoledi' 1° luglio 1998

96a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN










La seduta inizia alle ore 8,35.



OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO



(281) Schema di decreto legislativo recante adeguamento dell'Ufficio italiano dei cambi alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea
(Osservazioni alla 6a Commissione: favorevoli)
(R139 b00, C06a, 0017°)

Riferisce alla Giunta il relatore TAPPARO il quale rileva come il provvedimento in titolo tragga origine dalla delega disposta dall'articolo 1 della legge n. 433 del 1997 ridefinendo le funzioni dell'Ufficio italiano cambi (UIC) - che attualmente svolge compiti strettamente connessi con l'attività della Banca d'Italia concernenti la raccolta di informazioni statistiche, gli aspetti legati a problematiche valutarie, le iniziative di contrasto dell'usura, del riciclaggio e di altre attività illecite e gli altri controlli sulle operazioni finanziarie - in conformità con le disposizioni sul Sistema europeo di Banche centrali (SEBC) previste dal Trattato di Maastricht. Con tale provvedimento, in particolare, si completano gli interventi relativi alla convergenza della legislazione in vista della realizzazione dell'unione economica e monetaria.
Con le suddette disposizioni l'UIC viene trasformato in un ente strumentale della Banca d'Italia e viene sancito il suo completo distacco dallo Stato. Tra gli effetti più rilevanti di tale trasformazione figura la cessione alla Banca d'Italia delle riserve valutarie iscritte nel bilancio dell'UIC. Gli introiti fiscali e gli utili conseguenti alle plusvalenze realizzate dall'UIC a seguito di tale operazione non avranno effetto sull'indebitamento netto ma sulla riduzione del debito dello Stato. Gli organi sociali verranno nominati interamente dalla Banca d'Italia e non più dallo Stato, nel rispetto del principio dell'indipendenza della Banca centrale sancita dalle disposizioni sul SEBC.
Precisando che solamente in caso di liquidazione di tale ente il suo attivo sia devoluto allo Stato l'oratore sottolinea come restino dei rapporti con il Ministero del Tesoro solamente in relazione all'obbligo di rendere una periodica e sistematica informazione sull'attività svolta. L'UIC, anche con il nuovo assetto, sarà chiamato a svolgere compiti di gestione delle riserve ufficiali e altre attribuzioni che gli saranno demandate dalla Banca d'Italia nonché funzioni in materia di antiriciclaggio, di trasparenza dei servizi di intermediazione finanziaria e di lotta all'usura, senza tuttavia configurare degli oneri a carico dello Stato.
Ritenendo di non svolgere in questa sede una valutazione politica sul processo di separazione delle Banche centrali dal controllo statale, che vede altresì una loro crescente dipendenza dalla Banca centrale europea, il relatore rileva infine la conformità dello schema di decreto legislativo in titolo con le indicazioni del Trattato e propone di esprimere delle osservazioni favorevoli.
Il presidente BEDIN, soffermandosi sui profili politici del processo di integrazione monetaria, rileva l'opportunità di inserire nelle osservazioni della Giunta un riferimento all'esigenza di costituire un contrappeso politico rispetto al potere esercitato dalla Banca centrale europea. Tale esigenza - che forse é stata sottovalutata nel Trattato di Maastricht in previsione di un'unione monetaria limitata ad un numero ristretto di paesi e che, invece, si rende tanto più evidente in presenza di una vasta area dell'Euro - dovrebbe essere affrontatta, oltre che rafforzando i poteri del Consiglio dei ministri economici e finanziari, ECOFIN, nella composizione plenaria e nella composizione ristretta ai paesi dell'Euro, valorizzando del ruolo del Parlamento europeo. Anche ai Parlamenti nazionali spetterà una funzione a tale proposito che però dovrà essere esercitata attraverso i rispettivi Governi.
Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sui compiti che continueranno ad essere svolti dalle Banche centrali nazionali dopo la realizzazione di una comune politica monetaria europea.
Il relatore TAPPARO, rilevando che molte funzioni in materie quali la vigilanza o la lotta al riciclaggio nonché in quanto componenti del SEBC continueranno a spettare alle Banche centrali nazionali, conviene che il loro ruolo sarà inevitabilmente compresso dalla costituzione della Banca centrale europea. Al riguardo sono indicative la lotta che si è svolta per la designazione del direttore del suddetto organismo nonché il fatto che gli istituti nazionali perderanno la facoltà di stabilire il rapporto tra riserve in oro e riserve in valuta estera.
L'oratore conviene altresì con il presidente Bedin sull'opportunità di inserire nelle osservazioni della Giunta un riferimento all'esigenza di individuare a livello europeo un soggetto politico che costituisca un contrappeso alla Banca centrale europea.
La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli nei termini emersi.



IN SEDE CONSULTIVA



(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione
(Parere alla 6a Commissione: favorevole condizionato ad emendamenti)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge in titolo il quale riordina il sistema di riscossione da parte degli enti pubblici conferendo a tal fine una delega al Governo. L'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede in particolare l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e la facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto anche mediante delega ai concessionari stessi. La lettera b) dello stesso comma prevede la possibilità di affidare agli stessi concessionari, attraverso procedura ad evidenza pubblica, ogni forma di riscossione delle entrate, anche di natura non tributaria, degli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite concessionari e delle società cui partecipino i medesimi enti. Al riguardo l'oratore sottolinea la scarsa chiarezza della formulazione delle lettere a) e b) in quanto, ad esempio, solo tramite contatti diretti con il Ministero delle Finanze è riuscito ad appurare che a Comuni, Province e Regioni si applica la lettera b) e non la lettera a).
Considerando che il combinato disposto del disegno di legge in titolo e dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 43 del 1988 prevede l'affidamento in concessione del servizio di riscossione alle aziende e istituti di credito italiani di cui all'articolo 5 del Regio Decreto legislativo n. 375 del 1936, alle società per azioni con sede in Italia costituite dai suddetti istituti o da persone fisiche, alle società cooperative già titolari di gestioni esattoriali e alle società per azioni costituite ai sensi della lettera d) dell'articolo 1, comma 1, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi, il relatore osserva la possibilità di configurare violazioni della direttiva 92/50/CEE, sugli appalti pubblici di servizi, nella misura in cui la suddetta normativa escluderebbe taluni soggetti comunitari dall'affidamento del servizio di riscossione.
In relazione alla citata lettera b), l'oratore osserva inoltre la possibilità che si verifichino situazioni in cui società a partecipazione pubblica - peraltro non necessariamente maggioritaria - vengano a fruire di strumenti privilegiati di riscossione delle entrate. Al riguardo sarebbe opportuno precisare che per poter ricorrere ai suddetti servizi di riscossione la partecipazione di enti pubblici alle suddette società abbia carattere maggioritario o almeno qualificato. Sarebbe inoltre opportuno ridefinire i limiti sulla provenienza geografica delle società ammesse a svolgere servizi di riscossione.
Il provvedimento prevede inoltre delle misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle attuali società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari che potrebbero determinare una situazione di vantaggio per le vecchie società rispetto a quelle di nuova costituzione configurando altresì degli illegittimi aiuti di Stato. In base alle normativa ed alla giurisprudenza comunitaria, infatti, gli aiuti di Stato non sono solamente i finanziamenti diretti ma anche le altre agevolazioni di natura fiscale, contributiva o previdenziale.
Il relatore osserva infine che l'accesso dei concessionari di servizi di riscossione al recupero dei crediti con le ordinarie procedure civilistiche potrebbe porre gli stessi in una illegittima situazione di vantaggio, in contrasto con la normativa comunitaria sulla concorrenza, rispetto alle società per il recupero dei crediti in quanto le prime avrebbero anche accesso all'anagrafe tributaria.
Il senatore MAGNALBO' condivide le osservazioni del senatore Besostri e propone di esprimere un parere condizionato al recepimento delle stesse.
Il presidente BEDIN conviene sulla necessità di un parere condizionato e rileva come tale dibattito si ricolleghi al parere espresso dalla Giunta sul disegno di legge comunitaria 1998, nel quale si é proposta l'adozione di disposizioni volte a far sì che ogni disegno di legge di iniziativa governativa sia accompagnato da una scheda sui profili di compatibilità con la normativa comunitaria, analogamente a quanto già avviene in relazione alla copertura degli oneri di bilancio.
Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sul ruolo che spetta agli istituti di credito, in merito ai servizi di riscossione, con particolare riferimento alle disposizioni previste dalla proposta di legge presentata alla Camera dall'onorevole Giorgetti.
Il relatore BESOSTRI, rilevando come tra gli altri profili innovativi del disegno di legge figuri la soppressione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari - cui si accompagnano attualmente particolari benefici volti a compensare il suddetto rischio - precisa che il provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati, assorbe le varie proposte di legge presentate alla Camera dei deputati, ivi compresa quella di iniziativa dell'onorevole Giorgetti, e dichiara di accogliere la proposta di esprimere un parere condizionato.
La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole condizionato ad emendamenti, nei termini emersi nel dibattito.

(1667) RUSSO SPENA ed altri - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(2205) BEDIN ed altri - Disciplina del volontariato internazionale

(2281) PROVERA e SPERONI - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo

(2494) BOCO ed altri - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2781) ELIA ed altri - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
(Parere alla 3a Commissione: rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente relatore BEDIN la Giunta conviene di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso lo scorso 24 giugno.

(3116) GIOVANELLI ed altri - Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(3294) SPECCHIA ed altri - Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione
(Parere alla 13a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta dispone l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo e conviene sul rinvio dell'esame.

(2800) MICELE ed altri - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini
(Parere alla 10a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore TAPPARO illustra il provvedimento in titolo osservando come l'evoluzione tecnologica dell'arte fotografica e l'esigenza di aggiornare la disciplina vigente, costituita essenzialmente dal testo unico sulle norme di pubblica sicurezza del 1931, incentrato su profili di censura e di controllo dell'attività fotografica, rendano necessario un aggiornamento dell'attuale normativa. Il disegno di legge in esame, in particolare, è volto a contenere l'esercizio abusivo della professione, a valorizzare gli aspetti deontologici e a tutelare la privacy definendo delle forme di certificazione che comprovino la qualifica professionale più sofisticate rispetto a quelle previste dal testo unico del 1931. Il provvedimento individua pertanto requisiti professionali e percorsi formativi per l'accesso alla professione prevedendo anche il superamento di un esame teorico-pratico di idoneità professionale, da sostenersi presso le camere di commercio. Non si prevede l'istituzione di un albo professionale ma vengono richiamate le competenze delle Regioni in materia di formazione professionale. Al riguardo, peraltro, potrebbe essere opportuno precisare la rispettiva ripartizione di compiti fra Regioni e camere di commercio. Sono previste anche disposizioni sulla salvaguardia dell'immagine, sul rilascio di un apposito tesserino di identificazione e sull'attribuzione dei costi dell'attività amministrativa connessa alla certificazione di idoneità a carico degli interessati.
In relazione ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria il relatore rileva che il provvedimento disciplina l'esercizio dell'attività professionale da parte di operatori di paesi comunitari, i quali sono tenuti ad esibire un attestato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro d'origine, o extracomunitari, i quali possono essere iscritti nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese se hanno in Italia una sede legale.
L'oratore illustra altresì la direttiva 75/368/CEE, sull'esercizio effettivo della libertà di stabilimento, la quale si applica agli studi fotografici ed alle fotografie commerciali escludendo tuttavia l'attività di fotoreporter. La direttiva, in particolare, prevede che possano essere richieste, come prova di onorabilità, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o l'esibizione di un documento equivalente nonché, ai fini della certificazione delle attitudini professionali, le attestazioni delle attività effettivamente esercitate dall'interessato e della loro durata da parte dell'autorità competente dello Stato membro di provenienza. La stessa direttiva prevede in taluni casi che la suddetta certificazione debba altresì attestare che l'attività professionale non sia cessata da più di dieci anni.
Considerando che il disegno di legge in titolo appare coerente con la normativa comunitaria menzionata l'oratore propone di esprimere un parere favorevole osservando l'opportunità di inserire dei riferimenti più specifici alle varie disposizioni della suddetta direttiva.
Il senatore CORRAO esprime la propria contrarietà sul provvedimento in titolo il quale, disciplinando in senso corporativo un'attività artistica, costituisce una sostanziale limitazione al diritto costituzionale alla libertà di espressione. L'esercizio dell'attività fotografica, infatti, non può che essere ricondotto al diritto di cronaca - in relazione al quale si dibatte sull'equiparazione dei fotoreporter ai giornalisti - ovvero ad una attività artistica non differente dalla pittura e da altre espressioni artistiche.
Il senatore VERTONE GRIMALDI conviene con le considerazioni del senatore Corrao.
Il senatore MUNGARI, considerando che il provvedimento disciplina anche l'esercizio di attività professionali fotografiche da parte di società in cui deve essere titolare dei requisiti di professionalità almeno uno dei soci, chiede al relatore come si concili tale disposizione con la normativa comunitaria considerando peraltro che il nostro ordinamento prevede società di persone, per le quali le suddette disposizioni sono applicabili, e società di capitali, che configurano delle persone giuridiche in relazione alle quali le caratteristiche delle persone fisiche che detengono le quote non possono avere alcuna rilevanza.
Il relatore TAPPARO precisa che nel caso di società i requisiti di professionalità e competenza devono ritenersi riferiti ai dirigenti. Con riferimento alle osservazioni dei senatori Corrao e Vertone Grimaldi l'oratore sottolinea che esse attengono essenzialmente al merito del provvedimento in titolo laddove egli si è limitato a valutare i profili di conformità con la normativa comunitaria.
Il senatore PAPPALARDO sottolinea l'esigenza di un intervento normativo volto a superare la obsoleta disciplina vigente, che risale all'epoca fascista e che concerne essenzialmente profili connessi alla censura, nonché a tutelari i consumatori e gli utenti. Nel contempo si pone l'esigenza di garantire la qualificazione professionale senza cedere alle pressioni di quei settori professionali che attraverso l'istituzione di albi e minimi tariffari intendono essenzialmente promuovere un regime di tipo protezionista.
Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea come il modo migliore per promuovere la qualità sia la soppressione degli ordini professionali.
Il senatore PAPPALARDO ribadisce l'esigenza di tutelare, per alcune attività, una soglia minima di qualità.
Il presidente BEDIN prospetta l'opportunità di rinviare il seguito del dibattito onde approfondire ulteriormente l'esame del disegno di legge in titolo.
Il relatore TAPPARO ribadisce come, sotto il profilo delle competenze della Giunta, sia sufficiente richiamare l'esigenza di un più esplicito riferimento del disegno di legge alle prescrizioni della direttiva 75/368/CEE.

La Giunta, quindi, su proposta del presidente BEDIN,conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.


La seduta termina alle ore 9,30.