LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1996


6a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini e Pizzinato

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(38) SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(Esame e rinvio)

Prima di dare la parola al relatore Tapparo, per l'esposizione preliminare, il presidente SMURAGLIA ricorda che il disegno di legge in titolo riproduce il testo di un disegno di legge già approvato dal Senato nella passata legislatura, e sul quale si registrò l'assenso di tutti i Gruppi politici, con l'eccezione del Gruppo di Rifondazione comunista, che si astenne. Ricorda altresì che nella seduta convocata per domani mattina, l'Assemblea del Senato si pronuncerà sull'adozione della procedura d'urgenza prevista ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del Regolamento.

Prende quindi la parola il relatore TAPPARO, il quale, rifacendosi a quanto ricordato dal Presidente, fa presente che l'iniziativa legislativa all'esame della Commissione ha già compiuto una parte significativa del suo percorso durante la trascorsa legislatura, con un approfondito esame, svolto soprattutto dalla Commissione lavoro, nel corso del quale si riuscì a portare ad un soddisfacente livello di sintesi le proposte e le istanze dei vari Gruppi politici. Si pervenne così ad un testo che raccolse un ampio consenso, e che, nel recepire la raccomandazione dell'Unione Europea del 1991 sulla materia, perfezionò il quadro di tutela della libertà e della dignità del lavoratore già delineato nello Statuto dei lavoratori. Il disegno di legge n. 38 non riguarda la rilevanza penale della molestia sessuale, così come definita dal comma 1 dell'articolo 1, ma si fonda su un ambito più ristretto, anche se non meno rilevante, riferito ai profili privatistici e processuali, tentando di collocare il problema nella difficile realtà attuale del mercato del lavoro, che rende particolarmente precaria la posizione dei soggetti più deboli, esponendoli a varie forme di discriminazione, tra le quali assume una parte non irrilevante la molestia sessuale.
Il disegno di legge si propone di dare attuazione alla tutela del lavoratore attivando da un lato le procedure di conciliazione previste nei contratti collettivi, dall'altro prevedendo meccanismi processuali più celeri, con la facoltà per il pretore di emettere anche condanna di risarcimento del danno liquidato in via equitativa e di disporre la pubblicazione del provvedimento. Altrettanto rilevanti sono le disposizioni che prevedono la nullità degli atti discriminatori nonchè la responsabilità disciplinare, che si configura sia per coloro che tengano i comportamenti vietati dalla legge, sia nell'ipotesi di consapevole denuncia di fatti inesistenti, compiuta con finalità di denigrazione ovvero per ottenere vantaggi sul lavoro.
Le disposizioni in esame danno altresì ampio spazio alle attività di prevenzione, prevedendo da un lato l'attivazione di procedure informative e, dall'altro, configurando in modo più incisivo, rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 125 del 1991, il ruolo dei consiglieri di parità, ai quali sono forniti strumenti più efficaci ai fini dell'azione a tutela della posizione del lavoratore o della lavoratrice oggetto di molestia sessuale.
Dopo aver ricordato le disposizioni in materia di dimissioni per giusta causa, nonchè la norma che consente lo svolgimento di assemblee fuori dell'orario di lavoro per discutere il tema dei rapporti sui luoghi di lavoro e sui comportamenti discriminatori o sulle molestie, il relatore auspica che l'Assemblea del Senato adotti la corsia preferenziale prevista dall'articolo 81 del Regolamento, in modo che si possa andare al più presto all'esame e all'approvazione, eventualmente con ulteriori perfezionamenti del testo, di un provvedimento che è comunque maturo nella coscienza civile del Paese.

Si apre il dibattito.

Il senatore CORTELLONI dichiara di condividere l'esigenza, sottolineata dal Presidente e dal relatore, di pervenire ad una disciplina compiuta della materia. Osserva tuttavia che il disegno di legge in titolo si presenta in molte parti lacunoso, come peraltro lo stesso relatore Tapparo ha rilevato facendo riferimento alla mancanza in esso di disposizioni che prevedano sanzioni penali. Il consenso pressochè unanime sul testo in esame espresso dal Senato nella passata legislatura deve essere ricondotto più al momento particolare dell'imminenza dello scioglimento delle Camere, momento nel quale tende a prevalere, sulla differenza delle posizioni, la preoccupazione di pervenire comunque ad una decisione. In una fase di inizio della legislatura, tale preoccupazione deve invece cedere il passo ad una istanza di approfondimento: pertanto, invece dell'adozione della corsia preferenziale prevista dall'articolo 81, appare preferibile l'iter ordinario, che consenta un approfondito esame in Commissione, con l'approvazione di eventuali modifiche.

Il presidente SMURAGLIA osserva che il disegno di legge sulle molestie sessuali fu approvato dall'Assemblea del Senato il 26 settembre 1995, quindi non a ridosso della data di scioglimento delle Camere e che dalle dichiarazioni di voto risulta chiaramente l'impegno, comune a tutti i Gruppi politici, di pervenire ad una intesa, chiarendo i punti più controversi e rinunciando, ciascuno, a particolari posizioni. L'assenza di una disciplina penalistica, rilevata dal senatore Cortelloni, è il frutto di una scelta già maturata in passato e da riferire soprattutto alla circostanza che il disegno di legge in titolo detta una disciplina riferita ai luoghi di lavoro. Esso si propone di offrire un supporto a quanto già trattato in alcune clausole dei contratti collettivi e, per la Pubblica Amministrazione, nei codici di autoregolamentazione, favorendo l'emergere e la soluzione rapida di controversie su materie di particolare delicatezza, per le quali spesso si registra una certa renitenza nella denuncia di fatti lesivi della dignità personale, considerata anche la maggiore ricattabilità dei lavoratori dipendenti in una fase di grave crisi occupazionale. Peraltro, occorre ricordare che la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento non inibisce la possibilità di svolgere un approfondito esame in Assemblea apportando, se del caso, le modifiche che si ritengano più opportune al testo.

Secondo il senatore BONATESTA il compromesso politico che ha dato vita al testo in esame è anche all'origine dell'incompletezza di esso e pertanto, preso atto che l'Assemblea si pronuncerà domani sull'eventuale adozione della procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, esprime l'auspicio di un esame approfondito che consenta l'introduzione di modifiche idonee a far sì che il disegno di legge diventi un effettivo strumento di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

La senatrice MANIERI condivide l'opinione di quanti hanno sottolineato l'esigenza di pervenire quanto più rapidamente possibile all'approvazione del disegno di legge in titolo. In linea generale, infatti, la difficoltà di concludere l'esame di provvedimenti sui quali si è registrato un ampio consenso politico costituisce un fattore di discredito del Parlamento agli occhi dell'opinione pubblica, soprattutto nel caso in cui nella coscienza della società civile sia da tempo maturato un atteggiamento di ripulsa di atteggiamenti discriminatori, e segnatamente delle molestie sessuali sul luogo di lavoro che colpiscono le fasce socialmente più deboli. Si tratta, pertanto, di portare a termine una battaglia di civiltà, a tutela della libertà e della dignità della donna, che ha già conosciuto un importante successo con l'approvazione della legge sulla violenza sessuale.

Il senatore BEDIN, dopo aver ricordato il contributo offerto dal Partito Popolare nella messa a punto del testo in esame già nel corso della passata legislatura, sottolinea la necessità di riprendere il lavoro interrotto, poichè anche recenti episodi di molestia sessuale venuti a conoscenza dell'opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa pongono in evidenza l'ampiezza e la diffusione di un fenomeno che colpisce in particolare i giovani alla ricerca di prima occupazione, la cui posizione sul mercato del lavoro è particolarmente debole.

Il senatore NOVI esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 12, che, a suo avviso, reca una non condivisibile inversione dell'onere della prova.

Il presidente SMURAGLIA, dopo aver osservato che le disposizioni recate dall'articolo 12 riguardano solo gli atti di ritorsione posti in essere dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico e comportano una presunzione di illiceità, superabile con la prova contraria, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

(629) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno 1996.

Il presidente SMURAGLIA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore CORTELLONI illustra gli emendamenti 1.29, 1.31, 1.39, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 - che si rende necessario per evitare una disparità di trattamento illogica, inopportuna e priva di significato tra le cooperative sociali e le associazioni riconosciute che operano anch'esse senza scopo di lucro - 1.28, 1.27 e 1.26.

Il senatore MUNDI illustra l'emendamento 1.30.

Il senatore MANZI illustra gli emendamenti 1.19, 1.23, 1.24, 1.20, 1.21, 1.22.
Il senatore MULAS illustra gli emendamenti 1.11 - che, seppur di diverso tenore, ha un significato emendativo nella sostanza uguale a quello dell'emendamento 1.23 del senatore Manzi - 1.3, che sottoscrive insieme al senatore Bonatesta, 1.50, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16,
1.17, 1.18.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.40.

Il senatore PELELLA illustra gli emendamenti 1.5 - il cui scopo è quello di consentire l'accesso ai lavori socialmente utili ad un numero non superiore a 10.000 unità di giovani disoccupati, residenti in aree di ritardato sviluppo e con nessuna esperienza di lavoro e quindi esclusi da ogni ammortizzatore sociale - 1.8, 1.7, 1.6, sul quale ultimo richiama l'attenzione della Commissione e del Governo trattandosi di immaginare possibili sbocchi occupazionali per i lavoratori al termine della loro utilizzazione in lavori socialmente utili.

La senatrice MANIERI dà per illustrato l'emendamento 1.9 e, per quanto riguarda l'emendamento 1.10, sottolinea la opportunità che siano previste apposite risorse per l'organizzazione delle attività di orientamento delle agenzie per l'impiego.

Il senatore DUVA illustra l'emendamento 1.4.

Il senatore MULAS e il senatore DE LUCA, in considerazione dell'assenza dei senatori Nieddu e Caddeo, presentatori dell'emendamento, sottoscrivono l'emendamento 1.1 e lo danno per illustrato.

Analogamente, stante l'assenza dei senatori Preioni e Manfroi, il senatore BEDIN sottoscrive l'emendamento 1.2, dandolo per illustrato.

Da ultimo, il senatore FILOGRANA illustra l'emendamento 1.25, richiamandosi, per giustificare il concetto di «spurietà» utilizzato nell'emendamento, ad alcune circolari ministeriali, anche recentissime, che fanno uso di tale termine per riferirsi ai casi di cooperative di comodo.

Il senatore DE LUCA Michele comunica di aver ricevuto una richiesta di audizione da parte di organizzazioni sindacali campane in merito ai contenuti del provvedimento in esame.

Il Presidente SMURAGLIA fa presente al senatore De Luca l'intempestività della segnalazione e dà la parola al rappresentante del Governo che l'ha richiesta.

Prende quindi la parola il sottosegretario PIZZINATO il quale, riservandosi di intervenire nelle prossime sedute per esprimere puntualmente il parere del Governo sul merito dei singoli emendamenti, deve escludere purtroppo la sussistenza di risorse per finanziare le proposte avanzate dai senatori o i programmi di lavori già adottati, ma non avviati proprio per mancanza dei necessari finanziamenti. Ricorda, in proposito, che la manovra di aggiustamento proprio in questi giorni varata dal Governo sottrae 20 miliardi al provvedimento in esame. Fin d'ora però il Governo può impegnarsi ad esaminare con la Commissione, al momento opportuno, le possibilità di impiegare convenientemente le risorse che si renderanno disponibili quando sarà definito il gettito del concordato fiscale, una parte del quale sarà destinato al Fondo per l'occupazione. Il Governo si impegna altresì a procedere ad una revisione organica di tutta la normativa concernente i lavori socialmente utili. Tenendo conto di quanto detto e del rischio che anche il decreto-legge attualmente in esame non riesca ad essere convertito in legge, con l'incertezza che si produrrebbe presso le decine di migliaia di lavoratori in attesa di un intervento legislativo definitivo, e con la possibilità che la stessa situazione di paralisi si produca nei confronti di un eventuale prossimo decreto-legge, che sarebbe presentato al Parlamento per la necessaria conversione durante la prossima sessione di bilancio, rivolge un appello a tutti i senatori perchè valutino l'opportunità di insistere per la votazione di tutti gli emendamenti presentati.
Il sottosegretario risponde quindi ad una domanda rivoltagli dal senatore DE LUCA, precisando che il Governo presenterà pochissime proposte emendative che sono da oggi al vaglio della Presidenza della Consiglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (n. 10)
(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole con osservazioni)
(R 139 b00, c11a, 0001o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 20 giugno.

Il relatore FILOGRANA, dopo aver dato brevemente conto degli incontri e dei contatti avuti con le organizzazioni datoriali e con i sindacati di categoria interessati, illustra uno schema di parere favorevole integrato con quattro osservazioni. In primo luogo, i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1 gennaio 1996 devono dare luogo alla liquidazione del trattamento pensionistico non solo al compimento dell'età pensionabile, come previsto dal comma 4 dell'articolo 2 dello schema in titolo, ma anche nell'ipotesi equipollente di maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni. In secondo luogo, va riaperto il termine per la presentazione delle domande di ricongiunzione onerosa, della quale solo dopo l'approvazione del decreto legislativo i lavoratori possono apprezzare la convenienza. Inoltre, il Governo deve tenere conto, in sede di adozione del provvedimento delegato, della specificità del lavoro del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto nel disciplinare la pensione di invalidità concernente il personale medesimo. Infine, il relatore propone di inserire un ultimo punto volto a modificare il testo del comma 2 dell'articolo 2, stabilendo che per i lavoratori ivi indicati, la misura del contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è stabilito nella misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e viene ripartito per i due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.

Si apre il dibattito.

Il senatore DE LUCA Michele si dichiara d'accordo con le prime tre osservazioni contenute nello schema di parere illustrato dal relatore, mentre dissente dalla proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 2, poichè, a suo avviso, il passaggio all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori indicati nello schema di decreto deve avvenire senza altre specificazioni e nelle modalità previste dalla delega. Pertanto, egli è favorevole al mantenimento della disposizione recata nello schema di decreto in titolo.

Il senatore MONTAGNINO richiama l'attenzione sulla posizione del personale viaggiante e - al fine di garantire ad esso gli stessi benefici concessi agli altri lavoratori del settore che hanno diritto alla pensione di vecchiaia secondo l'età prevista dal Fondo lavoratori dipendenti - propone di introdurre un ulteriore punto, volto a prevedere la possibilità di totalizzare ai fini del diritto e del rendimento gli anni non ricongiunti in coincidenza con l'età prevista per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel settore, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 503 del 1992 e confermato nello schema di decreto di soppressione del Fondo.

Accogliendo un'osservazione del senatore MANZI, che sottolinea la necessità di un adeguamento della normativa in esame alle disposizioni generali in materia di lavori usuranti, il presidente SMURAGLIA propone di integrare il primo punto dello schema di parere illustrato dal relatore introducendo infine un riferimento che faccia salve eventuali discipline specifiche per settori o categoria.

Il relatore FILOGRANA dichiara di accogliere le osservazioni del Presidente, per quanto riguarda l'integrazione del primo punto, e del senatore Montagnino e modifica di conseguenza lo schema di parere integrandolo con un punto aggiuntivo.

Il senatore DE LUCA Michele esprime la propria contrarietà all'integrazione proposta dal senatore Montagnino e accolta dal relatore, poichè ritiene che la normativa proposta dal Governo non pregiudichi la attuale posizione previdenziale del personale viaggiante.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, pone separatamente ai voti i cinque punti che integrano lo schema di parere favorevole illustrato dal relatore.

Risultano quindi accolti i primi tre punti e respinti il quarto e il quinto punto.

Il PRESIDENTE precisa infine che il parere favorevole approvato dalla Commissione risulta quindi integrato dalle prime tre osservazioni esposte dal relatore nella sua illustrazione preliminare.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A 007 000, C11a, 0001o)

Il presidente SMURAGLIA avverte che, in aggiunta alle sedute già convocate per la settimana, la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 26 giugno 1996, alle ore 21. Avverte altresì che l'ordine del giorno di detta seduta, nonchè della seduta già convocata per giovedì 27 giugno alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 757 di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 629
al testo del decreto-legge


Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «disciplina sui lavori socialmente utili,», inserire le seguenti: «a cui si dovrà provvedere non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
1.29
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «progetti», aggiungere le seguenti: «previo invio del provvedimento, per esteso, ai capigruppo consiliari;».
1.31
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Lo stesso organo deliberante dovrà privilegiare, per l'esecuzione e l'attuazione del progetto, l'assegnazione dei lavoratori residenti nel territorio del medesimo ente promotore;».
1.30
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a procedure straordinarie», inserire le parole: «preventivamente disciplinate con atti normativi interni».
1.39
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «il Ministro del lavoro e previdenza sociale», inserire le seguenti: «con l'accordo della regione interessata,».
1.32
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «designa», con le seguenti: «richiede alla commissione regionale per l'impiego la nomina di».
1.33
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 2, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis)».
1.34
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 3, sopprimere le parole dall'inizio del comma alle seguenti: «trattamento previdenziale o sussidio spettante.;».
1.35
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 3 sopprimere le parole: «per non più di dodici mesi».
1.19
Manzi, Carcarino
Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore a lire 800.000 mensili» con le parole: «non inferiore al 64 per cento calcolato sul livello relativo allo stipendio contrattuale vigente nell'ente in cui svolge l'attività.».

All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.
1.23
Manzi, Carcarino
Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore a lire 800.000» con le parole: «non superiore a lire 900.000».
1.11
Mulas, Florino, Bonatesta
Al comma 3, dopo le parole: «Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)» inserire le seguenti parole: «, previa idonea copertura finanziaria.».
1.36
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: «può», con la parola: «deve».
1.37
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 3, aggiungere in fine: «Per tutti i soggetti delle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b del Regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni, provenienti dalle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, attualmente non occupati o che termineranno il periodo di impiego connesso ai lavori socialmente utili, è prevista la continuità del sussidio e del conseguente trattamento previdenziale fino al 31 dicembre 1996.».

All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.
1.24
Manzi, Carcarino
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... I periodi di utilizzo nei lavori socialmente utili dei soggetti che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico e del calcolo delle misure del medesimo. Ai medesimi soggetti è riconosciuto l'assegno al nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni».
1.40
Ripamonti
Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... Con priorità per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali ricadenti nei territori di cui all'obiettivo l del Regolamento Cee n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 possono predisporre progetti aggiuntivi rispetto ai progetti di cui all'articolo 1 della presente legge per la effettuazione dei lavori socialmente utili esclusivamente destinati, entro il limite massimo di 10.000 unità relativamente all'anno 1996, ad inoccupati iscritti nelle liste di collocamento e che abbiano l'età prevista ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451. Agli stessi compete, limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili e per un periodo massimo di dodici mesi, un sussidio di ammontare pari a quello di cui al successivo comma 5».

All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1996, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo agli interventi nelle aree depresse.
1.3
Florino
Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... Con priorità per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali ricadenti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento Cee n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 possono predisporre progetti aggiuntivi rispetto ai progetti di cui all'articolo 1 della presente legge per la effettuazione di lavori socialmente utili esclusivamente destinati, entro il limite massimo di 10.000 unità relativamente all'anno 1996, ad inoccupati iscritti nelle liste di collocamento e che abbiano l'età prevista ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451. Agli stessi compete, limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili e per un periodo massimo di dodici mesi, un sussidio di ammontare pari a quello di cui al successivo comma 5».

All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1996, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo agli interventi nelle aree depresse.
1.5
Pellella, Gruosso, De Guidi
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «per un periodo massimo di 12 mesi».
1.20
Manzi, Carcarino
Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 1995», con le parole: «sino al 31 dicembre 1996».
1.50
Mulas, Florino, Bonatesta
Al comma 6, sostituire le parole: «31 maggio 1995», con le parole: «31 dicembre 1996».
1.12
Mulas, Florino, Bonatesta
Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 1995», con le parole: «31 dicembre 1996».
1.13
Mulas, Florino, Bonatesta
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare i dodici mesi».
1.21
Manzi, Carcarino
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 1995», con le parole: «31 dicembre 1995».

All'onere derivante dalla norma di cui al precedente periodo, valutato in lire 13 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1.8
Daniele Galdi, Pelella, De Guidi, De Luca Michele, Gruosso
Al comma 9, sostituire le parole: «sino al 31 luglio 1995», con le parole: «31 dicembre 1996».
1.14
Mulas, Florino, Bonatesta
Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5, fino al completamento dei progetti di cui al comma 1 e a condizione che siano rispettati i criteri e le priorità determinate dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20».
1.22
Manzi, Carcarino
Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-... Al fine di garantire la continuità delle prestazioni per i soggetti di cui al comma 11 il limite massimo di dodici mesi previsto dai commi 3, 5 e 10 può essere superato qualora impegnati in progetti ancora in corso al raggiungimento dei dodici mesi e per tutta la durata degli stessi. Il predetto limite può altresì essere superato in presenza di richiesta di proroga dell'esecuzione del progetto da parte delle amministrazioni proponenti.».
1.15
Mulas, Florino, Bonatesta
Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-... Per i progetti approvati dal 1o gennaio 1996 concorrono all'avviamento con i lavoratori di cui al comma 11 i lavoratori con trattamento di mobilità scaduto o in scadenza nel 1996, che abbiano dichiarato la loro disponibilità alle sezioni circoscrizionali per l'impiego nel luogo di residenza. Per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal precedente comma 3.».
1.16
Mulas, Florino, Bonatesta
Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-... I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che non godono altrimenti di copertura previdenziale, usufruiscono, per un periodo corrispondente alla durata della utilizzazione nei progetti definiti ai sensi del presente articolo, di copertura previdenziale e assicurativa, attraverso accredito figurativo ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

All'onere di cui al comma precedente, valutato in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1.7
De Luca Michele, Gruosso, Daniele Galdi, Pelella, De Guidi
Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-... Per i lavoratori non titolari di indennità di mobilità sino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia che all'atto della cessazione dell'indennità di mobilità abbiano compiuto cinquanta anni di età, è consentito, previa dichiarazione di disponibilità resa alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, l'utilizzo nei lavori socialmente utili di cui al comma 3 sino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.».
1.17
Mulas, Florino, Bonatesta
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie», con le parole: «31 dicembre 1996, a lire 9.000 orarie».
1.18
Mulas, Florino, Bonatesta
Al comma 18, sostituire il primo periodo con il seguente: «I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonchè dalle associazioni riconosciute, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito della loro attività».
1.38
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 18, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attività dei soggetti di cui sopra deve essere stata avviata da almeno due anni e quella delle cooperative deve inoltre essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991».
1.28
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 18, lettera c) dopo le parole: «Le cooperative sociali», inserire le seguenti: «e le associazioni riconosciute».
1.27
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-... Attesa la loro particolare finalità sociale, le cooperative di produzione e lavoro che non presentino caratteristiche di spurietà, e che ammettano lavoratori inoccupati, in mobilità o comunque titolari di attività precarie, potranno liberamente e legalmente concludere contratti per prestazioni di lavoro aventi carattere saltuario, complementare ed aggiuntivo al ciclo produttivo».
1.25
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 20, dopo le parole: «finanziamento dei progetti già approvati nel 1995», inserire le seguenti: «e la cui attuazione abbia inizio non oltre il 30 giugno 1996».
1.26
Cortelloni, Filograna, Novi, Mundi
Al comma 20, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le commissioni regionali per l'impiego devono altresì prevedere criteri di priorità nell'approvazione dei progetti, tenendo conto in particolar modo della previsione di sbocchi occupazionali stabili per i lavoratori al termine della loro utilizzazione in lavori socialmente utili, in relazione altresì ai patti territoriali e ad eventuali accordi di programmi.».
1.6
Gruosso, De Luca Michele, Pelella, Battafarano
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-... Il sussidio integrativo, di cui alle leggi regionali della regione Sardegna 9 giugno 1995, n. 15, e 23 agosto 1995, n. 23, non concorre a formare il reddito imponibile».
1.1
Nieddu, Caddeo
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-... Le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano oneri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno, dell'età del soggetto, in riferimento alla maturazione del requisito di età, per il diritto alla pensione, e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti».
1.2
Preioni, Manfroi
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-... Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a predisporre e a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 1997 una relazione sullo stato di attuazione dei lavori socialmente utili di cui al precedente comma 1.
La relazione dovrà in particolare contenere:

a) l'articolazione dei progetti per regione;
b) il numero dei lavoratori previsti per progetto e quello dei lavoratori effettivamente avviati;
c) un'analisi qualitativa dei progetti con indicazione delle tipologie ricorrenti più frequentemente;
d) l'indicazione dei costi sostenuti per progetto.».
1.4
Duva
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-... Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà a definire le modalità di attuazione per l'attribuzione dei fondi dall'ente proponente all'ente erogatore.».
1.9
Manieri
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-... Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina annualmente le somme da mettere a disposizione per l'organizzazione delle attività di orientamento previste dal comma 19 del presente articolo.».
1.10
Manieri