IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO 1999

214ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il Ministro per la solidarietà sociale Turco nonchè il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(3543) Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 6 marzo 1997, degli articoli 2 e 3, comma 2, del disegno di legge d’iniziativa governativa. Approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione)


La Presidenza del Senato ha disposto la riassegnazione alla Commissione 12a in sede deliberante del disegno di legge n. 3543, già assegnato per l’esame in sede referente.
Ricorda che lo scorso 14 gennaio la Commissione ne aveva concluso l’esame in sede referente, respingendo all’unanimità gli emendamenti presentati e proponendo all’Assemblea di mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati. Ricorda altresì che nel corso del suddetto esame erano stati presentanti alcuni ordini del giorno, tutti accolti dal Governo.
Propone pertanto alla Commissione di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di passare alla votazione finale degli articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore VALLETTA, relatore, dichiara di condividere la proposta testé avanzata dal Presidente in base all’esigenza, già ampiamente illustrata nel corso dell’esame in sede referente, di approvare con la massima tempestività il disegno di legge nel testo trasmesso, ormai già da quattro mesi, dalla Camera dei deputati. Si tratta infatti di un provvedimento che, ancorché certamente non risolutivo, costituisce un concreto passo avanti nelle politiche di contrasto alla tossicodipendenza, che richiedono peraltro ulteriori interventi normativi, a cominciare da un più soddisfacente assetto in materia di delega alle regioni e agli enti locali. Nel dare infine atto a tutti i Gruppi parlamentari di aver dimostrato sensibilità nel condividere l’esigenza di una rapida, definitiva approvazione del disegno di legge, sottolinea come l’emergenza droga sia quanto mai di attualità, ove si consideri che anche regioni, come il Molise, tradizionalmente considerate al di fuori dai canali più attivi del traffico e del consumo di droga, hanno di recente dovuto registrare diversi casi di morte per overdose.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, la proposta del Presidente è approvata.

Con separate votazioni sono quindi approvati gli articoli del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

(2586-B) Disposizioni in materia di professioni sanitarie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell’articolo 1, comma 1, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che si è conclusa la discussione generale e che sono state svolte le repliche della relatrice Daniele Galdi e del rappresentante del Governo.
Avverte quindi che si passerà all’illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati, dovendosi rinviare alla seduta di domani le votazioni stante l’esigenza di attendere il parere delle Commissione giustizia e questioni regionali.
Alla luce della condivisa opportunità di approvare definitivamente in tempi rapidi il disegno di legge - ancorchè sussistano elementi di perplessità sul testo modificato dall’altro ramo del Parlamento - invita i presentatori a ritirare gli emendamenti.

Il senatore TOMASSINI, accogliendo l’invito testè formulato dal Presidente, ritira gli emendamenti 1.1, 3.3, 3.4 e 4.1.

Il senatore ZILIO ritira l’emendamento 3.1, sottolineando tuttavia come la formulazione dell’articolo 3 approvata dall’altro ramo del Parlamento susciti fondate riserve, ove si consideri che la pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie viene consentita sugli elenchi telefonici, che certo non garantiscono un grande livello di scientificità, ed esclusa invece sulla stampa quotidiana e periodica, come invece era previsto nel testo approvato dal Senato. Anche in questa occasione occorre purtroppo rilevare una prassi di strisciante monocameralismo in virtù della quale è la Camera dei deputati ad avere l’ultima parola, indipendentemente dal merito delle questioni.

In assenza del presentatore, l’emendamento 3.2 si dà per illustrato.

La relatrice DANIELE GALDI modifica l’ordine del giorno n. 1 - già illustrato nella precedente seduta - nel seguente testo:

La Commissione igiene e sanità del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2586-B, riguardante disposizioni in materia di professioni sanitarie,

- preso atto che la Camera dei deputati ha disposto lo stralcio della parte del comma 1 dell’articolo 1 nella quale si istituivano gli albi professionali e i relativi ordini per i profili professionali individuati dal Ministro della sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

- rilevata la necessità di garantire nel pubblico interesse, anche attraverso organi di autogoverno, che le prestazioni degli esercenti le professioni sanitarie siano qualificate e adeguate ai livelli professionali e deontologici indicati dai decreti ministeriali che individuano i profili professionali e dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario;

impegna il Governo


ad attivarsi per conseguire nel più breve tempo possibile i predetti obiettivi mediante una regolamentazione soddisfacente delle professioni sanitarie, valutando anche la possibilità di disciplinare la materia in sede di legislazione delegata ai sensi del disegno di legge di delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali (atto Camera n. 5092)”.


0/2586-B/1/12 LA RELATRICE


Il senatore TOMASSINI illustra il seguente ordine del giorno:

“La Commissione igiene e sanità del Senato,

impegna il Governo ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4. Tale decreto dovrà essere elaborato dal Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro dell’università, previo parere della Consulta permanente delle professioni sanitarie, già costituito presso il Ministero della sanità”.

0/2586-B/2/12 TOMASSINI


Il senatore CAMPUS, convergendo sugli ordini del giorno nn. 1 e 2, che recepiscono le osservazioni formulate dal Gruppo Alleanza Nazionale, ritira il seguente ordine del giorno:

La Commissione igiene e sanità del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2586-B, riguardante disposizioni in materia di professioni sanitarie,

- considerato che il presente disegno di legge prevede all’articolo 4, comma 1, l’equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi ed attestati conseguiti in base alla precedente normativa;

- preso atto che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece l’equivalenza degli ulteriori titoli conseguiti conformemente all’ordinamento precedente;

- rilevato che non tutti i profili professionali sanitari sono stati a tutt’oggi definiti;
impegna il Governo

ad estendere il carattere di equipollenza anche a quei titoli non ricompresi nel comma 1 dell’articolo 4 del disegno di legge in esame”.


0/2586-B/3/12 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C.


In particolare, per quanto concerne l’ordine del giorno n. 1, il senatore Campus ricorda che lo stralcio della normativa concernente gli ordini professionali contenuta nell’articolo 1 è stato approvato su proposta del Governo, assolutamente non condivisa dalla sua parte politica che ritiene viceversa esigenza prioritaria quella di intervenire normativamente sulla materia, dettando una disciplina il più possibile organica e completa a tutela non solo delle categorie interessate ma anche dei cittadini utenti.
Per quanto concerne poi l’ordine del giorno n. 2, è da condividere la necessità di risolvere al più presto il problema dell’equipollenza dei titoli conseguiti in conformità all’ordinamento precedente, facendo anche attenzione ad evitare possibili discrasie di disciplina con la regolamentazione della materia da parte del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Dopo che la relatrice ha espresso parere favorevole sull’ordine del giorno n. 2, il sottosegretario BETTONI BRANDANI accoglie gli ordini del giorno nn. 1 e 2.

Il presidente rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2586-B
Art. 1
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
“1-bis. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono istituiti gli albi professionali per i profili individuati dal Ministro della sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi Ordini e Federazioni nazionali degli ordini, ai quali si applica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Il predetto decreto ministeriale può prevedere, rispettando il criterio dell’affinità dei profili professionali e sentite le associazioni professionali interessate maggiormente rappresentative, la presenza di due o più albi professionali nello stesso Ordine e nella stessa Federazione nazionale degli ordini. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Collegi provinciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia, nonché i Collegi provinciali delle ostetriche ed i Collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica assumono la denominazione, rispettivamente, di Ordini provinciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d’infanzia, di Ordini provinciali delle ostetriche, di Ordini provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica. La denominazione delle relative Federazioni nazionali è conseguentemente modificata.”

1.1 Tomassini, De Anna
Art. 3
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: “destinate esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie”.
Conseguentemente alla lettera d) dopo le parole: “sugli elenchi generali di categoria” sono inserite le seguenti: “sono altresì soppresse le parole ‘destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie’ ” e alla lettera f), 5-bis, quinto rigo, dopo le parole: “sugli elenchi generali di categoria” sono inserite le parole: “e sulla stampa quotidiana e periodica”; alla fine del capoverso, dopo le parole: “sugli elenchi telefonici” sono aggiunte le parole: “e sulla stampa quotidiana e periodica”.

3.1 Zilio

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
“a) al comma 1 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, dopo le parole: ‘sugli elenchi telefonici’ sono aggiunte le seguenti: ‘e sulla stampa quotidiana e periodica’. Al comma 1 dell’articolo 4 della citata legge n. 175 del 1992 sono soppresse le parole: ‘destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie’ “.

3.2 Minardo

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: “destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie” con le seguenti: “che si interessano di argomenti sanitari”.

3.3 Tomassini, De Anna

Al comma 1 della lettera a) sostituire la parola: “esclusivamente” con la seguente: “prevalentemente”.

3.4 Tomassini, De Anna

Art. 4

Al comma 1, dopo le parole: “della legge 5 novembre 1996, n. 573” inserire le altre: “e dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4”.

4.1 Tomassini