GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997


175a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Flick, nonchè i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Mirone e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0052°)
Rispondendo ad una richiesta della senatrice SCOPELLITI il presidente ZECCHINO assicura che si procederà in tempi brevi alla costituzione della sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari e che a tal fine verrà sollecitato il Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente che non ha ancora designato il proprio rappresentante.

IN SEDE DELIBERANTE
(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore RUSSO evidenzia come il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati con un'ampia maggioranza, sia volto, attraverso l'utilizzazione dello strumento audiovisivo, a porre rimedio ai problemi - soprattutto - di sicurezza derivanti dal considerevole numero di traduzioni necessario per assicurare la presenza, in sede processuale, di detenuti coinvolti in diversi procedimenti.
Dopo aver ricordato che l'attuale articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale già prevede l'uso dello strumento della videoconferenza nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il relatore sottolinea che la principale innovazione contenuta nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento è rappresentata dall'articolo 2 con il quale sostanzialmente si prevede che, ricorrendo determinate condizioni, la partecipazione a distanza assicurata mediante collegamento audiovisivo, abbia carattere sostitutivo della presenza fisica dell'imputato in sede dibattimentale. A questo proposito va evidenziato che in più di un'occasione, - come nella sentenza n. 45 del 1991 - la Corte costituzionale si è pronunciata nel senso che il diritto dell'imputato ad essere fisicamente presente al dibattimento è strumentalmente connesso con il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Ad avviso del relatore, peraltro, le soluzioni concretamente adottate con l'articolato in discussione disciplinano la partecipazione a distanza in modo da assicurare il pieno soddisfacimento di quelle esigenze difensive alle quali, come da lui chiarito, è funzionale il diritto dell'imputato alla presenza fisica nel dibattimento. In particolare in relatore dà conto dei casi in cui l'articolo 2 prevede l'applicazione della partecipazione a distanza mediante collegamento audiovisivo ai procedimenti relativi. Il capoverso 3 dello stesso articolo 2 precisa poi che quando è disposta la partecipazione a distanza viene attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Si tratta di una soluzione che, pur implicando problemi tecnici di indubbio rilievo, appare senz'altro idonea ad assicurare pienamente il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.
Il capoverso 4 dell'articolo prevede poi - in particolare - che l'imputato e il suo difensore presente nell'aula di udienza possano consultarsi riservatamente per mezzo di strumenti tecnici idonei e che sia sempre consentito al difensore o ad un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Infine, in base al comma 6, è previsto che il giudice, ove lo ritenga indispensabile, disponga la presenza dell'imputato nell'aula di udienza quando occorre procedere ad un confronto o ad una ricognizione dell'imputato stesso o ad un altro atto che implica l'osservazione della sua persona.
L'articolo 1 estende ai procedimenti in camera di consiglio l'applicabilità della procedura di partecipazione a distanza di cui all'articolo 2, purchè ricorrano le ipotesi considerate da quest'ultima disposizione.
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e ne amplia la portata pur lasciandone, in linea di massima, inalterata la sostanza. In particolare, viene prevista la possibilità di utilizzare l'esame a distanza anche nei confronti delle persone sottoposte a misure di protezione di tipo urgente o provvisorio, mentre per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'esame, nelle ipotesi in cui si devono acquisire deposizioni testimoniali, va sottolineato che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 2, il collegamento audiovisivo in questi casi non è reciproco e assicura unicamente la visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. Di indubbio rilievo appare poi il capoverso 3 dell'articolo 3 il quale amplia le ipotesi in cui è applicabile il meccanismo della partecipazione a distanza al di là di quelle in cui si tratta di acquisire la dichiarazione di persone ammesse a programmi di protezione. La lettera c) del citato capoverso stabilisce, infatti, che tale meccanismo viene utilizzato quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno delitti di cui al medesimo articolo 51, comma 3-bis, anche se vi è stata separazione dei procedimento. Il capoverso 4 stabilisce, peraltro, che, se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dai capoversi 3 e 4 dell'articolo 2 che assicurano, tra l'altro, il carattere reciproco del collegamento audiovisivo e la possibilità di consultare riservatamente il difensore.
L'articolo 3 introduce, infine, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 147-ter che disciplina le modalità con le quali procedere alla ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia, prevedendo anche la possibilità che il giudice, ove lo ritenga indispensabile, possa disporne la presenza nell'aula di udienza.
L'articolo 4 statuisce sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
L'articolo 6 - conclude il relatore Russo - prevede che il termine di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del testo in discussione sia lo stesso stabilito per le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario ossia il 31 dicembre 1999. Tale previsione egli sottolinea in quanto attribuisce alla disciplina introdotta con i due articoli citati un carattere provvisorio e sostanzialmente sperimentale.

Il presidente ZECCHINO dichiara aperta la discussione generale e suggerisce che, nell'ambito di questa, la durata degli interventi sia tendenzialmente contenuta entro uno spazio di tempo il più possibile limitato.

Il senatore GRECO non ritiene opportuna una simile limitazione della durata degli interventi in considerazione della particolare delicatezza della materia e delle perplessità - che egli preannuncia - suscitate da alcuni aspetti del provvedimento e già emerse durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente ZECCHINO rileva come gli aspetti più problematici potranno senz'altro essere adeguatamente approfonditi in sede di esame degli emendamenti.

Il senatore GRECO interviene nuovamente, sottolineando come le sue perplessità si estendano fino ad investire il problema della stessa opportunità di esaminare in sede deliberante il disegno di legge in titolo. Ciò peraltro non significa che egli intenda frapporre ostacoli ad un più celere iter dei lavori.

Prendendo atto di quanto fatto presente dal senatore Greco il presidente ZECCHINO ribadisce la necessità di favorire un rapido svolgimento dell'esame del disegno di legge in questione e evidenzia che, a tal fine, la limitazione della durata degli interventi gli appare il modo di procedere più opportuno.

Il senatore VALENTINO sottolinea la disponibilità del gruppo di Alleanza nazionale a prendere in considerazione un intervento normativo che ponga rimedio ai problemi di sicurezza e di allungamento dei tempi processuali cui ha fatto riferimento il relatore nel suo intervento. L'oratore ritiene però che gli strumenti tecnici con cui concretamente il testo in esame cerca di risolvere tali problemi, non siano idonei ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie costituzionali in materia di difesa. In questa prospettiva, appaiono certamente opportune alcune correzioni e, a tale riguardo, si potrebbero ipotizzare modifiche che assicurino sempre e comunque la presenza di un difensore o del suo sostituto nel luogo dove si trova il dichiarante.

Il senatore MILIO, pur condividendo la necessità di porre rimedio al fenomeno del cosiddetto «turismo giudiziario», manifesta alcune perplessità sull'articolato in esame. Tali perplessità riguardano particolarmente la concreta applicabilità delle modalità di esame previste dal capoverso 3 dell'articolo 2 anche con riferimento alla possibilità di delegare ad un ausiliario del giudice o ad un ufficiale di polizia giudiziaria il compito di attestare che non sussistono impedimenti al libero esercizio della difesa.
Per quanto riguarda, poi, il capoverso 4 dello stesso articolo l'attuale formulazione non appare pienamente convincente in quanto l'effettivo soddisfacimento delle esigenze difensive sembrerebbe richiedere la presenza di almeno due difensori - uno nel luogo dove si svolge l'udienza e uno nel luogo dove si trova il dichiarante -, anche con un notevole aggravio economico per l'interessato. Più in generale, il permanere dell'imputato e del difensore in due località diverse potrebbe in concreto finire per ostacolare le comunicazioni fra imputato e difensore.

Il senatore CIRAMI condivide lo spirito e, in linea di massima, la formulazione del testo in esame, ritenendo che con esso si cerchi di individuare un opportuno punto di equilibrio fra i diritti dei singoli e le esigenze della collettività. Dopo aver sottolineato che il disegno di legge in titolo non contraddice la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale recentemente varata dal Parlamento, evidenzia che l'utilizzo del sistema delle videoconferenze impedirebbe ad imputati di reati gravissimi di utilizzare strumentalmente la loro presenza fisica in sede dibattimentale, mentre è innegabile che, riducendo il cosiddetto «turismo giudiziario», si limiterebbe un fenomeno che, di fatto, spesso vanifica in parte le finalità per le quali si ricorre alla misure previste dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

La senatrice SCOPELLITI, dopo aver osservato che la limitazione della durata degli interventi in discussione generale in sede deliberante appare piuttosto penalizzante, manifesta forti preoccupazioni di fronte ad un provvedimento che, pur assicurando alcuni vantaggi in quanto consente di ridurre le esigenze di trasferimento dei detenuti, presenta però aspetti insidiosi e suscettibili di implicare il rischio di una lesione dei diritti della difesa. Se, infatti, può senz'altro ipotizzarsi una sostituzione della presenza fisica dell'imputato al dibattimento con una partecipazione assicurata mediante strumenti telematici, non sembrano però convincenti le modalità con cui si persegue questo obiettivo, in quanto esse implicano la possibilità di ridurre la presenza dell'imputato al processo ad una partecipazione sostanzialmente virtuale. Più specificamente va poi evidenziato che la previsione di cui al capoverso 4 dell'articolo 2 non appare idonea ad assicurare la necessaria riservatezza nelle comunicazioni fra difensore ed imputato, mentre sarebbe opportuno prevedere la presenza anche di un difensore dell'imputato nei cui confronti vengono rese determinate dichiarazioni, nel luogo in cui si trova la persona - ad esempio imputata in un procedimento connesso - che stia rendendo tali dichiarazioni. Anche alla luce di tali rilievi la senatrice Scopelliti preannunzia la propria intenzione di presentare emendamenti all'articolato in discussione.

Il presidente ZECCHINO rinvia quindi il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.