IGIENE E SANITA’ (12ª)

MERCOLEDI' 21 LUGLIO 1999

266ª Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA


Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.


La seduta inizia alle ore 15,40.



IN SEDE DELIBERANTE

(1637) CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive.
(1660) LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
(1714) SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping).
(1945) DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping.
(4102) Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping.
(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 luglio 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che era stato approvato l'articolo 6 del nuovo testo unificato ed era iniziata l'illustrazione degli emendamenti presentanti all'articolo 7.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5, il primo dei quali è volto, in particolare, a prevedere che per il reato di doping la sanzione della multa sia aggiuntiva e non alternativa alla reclusione: solo in tal modo, infatti, il deterrente dissuasivo della pena potrà essere in grado di prevalere su quella cultura dell'impunità che sembra imperare nel mondo sportivo.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO presenta il seguente emendamento:
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7
1. Chiunque illecitamente fornisce, anche a titolo gratuito, ad atleti professionisti, dilettanti o amatoriali, i medicinali ovvero adotta i metodi individuati a norma dell'articolo 1-bis, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.
2. La stessa pena si applica a chiunque determina una delle persone indicate nel comma 1 a sottoporsi a doping.
3. La pena della reclusione è aumentata da quattro mesi a quattro anni:
a) se da fatto deriva pericolo per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di un società, di un'associazione o di un ente di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione per un periodo non inferiore a sei mesi né superiore a tre anni dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, delle società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci e delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato."

7.300 IL GOVERNO

Il senatore CAMPUS osserva l'opportunità di modificare l'emendamento testè presentato dal Governo nel senso di prevedere, al comma 5, un aumento del periodo di interdizione che sia in qualche misura corrispettivo all'aumento della reclusione di cui al comma 2.

Il senatore GRECO, dopo aver rilevato che le pene accessorie hanno finalità diverse rispetto alle sanzioni penali e che pertanto non sembra condivisibile il rilievo formulato dal senatore Campus, fa presente che a suo giudizio è preferibile la formulazione di cui al comma 3 dell'articolo 7 del nuovo testo unificato, dove si fa riferimento all'aumento della pena senza ulteriori specificazioni.

Anche il senatore CO' ritiene preferibile la formulazione di cui alla parte iniziale del comma 3 dell'articolo 7 del nuovo testo unificato, anche perché essa comprende tanto la sanzione della reclusione quanto quella della multa.

La senatrice BERNASCONI fa presente l'opportunità di modificare l'emendamento 7.300, nel senso di specificare, al comma 4, l'entità temporale dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione ivi prevista.

Il senatore GRECO ritiene preferibile, contrariamente alla senatrice Bernasconi, lasciare al giudice la determinazione dell'entità della interdizione temporanea: occorre peraltro ricordare che gli esercenti una professione sanitaria che si rendessero colpevoli del reato di doping incorrerebbero, oltre che nella sanzione penale, anche in quella disciplinare prevista dai regolamenti degli ordini professionali.

Il relatore CARELLA esprime un parere complessivamente favorevole sull'emendamento 7.300 - che se approvato assorbirebbe tutti gli altri presentati all'articolo - a condizione che sia soppresso il comma 2; che, al comma 3 le parole: "della reclusione è aumentata da 4 mesi a 4 anni" siano sostituite dalle altre: "di cui al comma 1 è aumentata" e che, al comma 3, lettera a) la parola "pericolo" sia sostituita dalla parola "danno".

Il sottosegretario MANGIACAVALLO modifica l'emendamento 7.300 nel senso richiesto dal relatore.

L'emendamento 7.300, nel testo modificato, è quindi approvato.

Sono pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore DI ORIO dà per illustrato l'emendamento 8.1, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione.

Il senatore GRECO dichiara di non condividere la scelta di fondo operata dal testo in discussione di non sottoporre a sanzioni penali l'atleta che faccia uso di doping: tale scelta infatti trascura la circostanza che l'atleta, soprattutto se professionista, assai spesso sceglie consapevolmente di far uso di sostanze dopanti per precisi interessi egoistici, di carattere anche economico, e non può quindi essere considerato esclusivamente una vittima di condizionamenti esterni. D'altra parte, proprio nell'ambito del disegno di legge in discussione risulta incongruo il richiamo, operato dall'articolo 8, al reato di frode fiscale, che è stato introdotto dalla legge n. 401 del 1989, la quale si riferisce a fattispecie del tutto diverse, quali quelle connesse alle scommesse clandestine, ed oltretutto è rimasta completamente inattuata. E' poi da tenere in considerazione il fatto che l'atleta può comunque opporre la propria ignoranza circa le sostanze assunte; va infine sottolineata l'esigenza di impedire dannose ingerenze dell'autorità giudiziaria nel mondo sportivo, ingerenze che non solo risultano negative dal punto di vista dello svolgimento delle gare ma che, almeno in alcuni casi, possono essere dettate da desideri di protagonismo di singoli magistrati. Sulla base delle considerazioni espresse, il senatore Greco aggiunge pertanto la propria firma all'emendamento 8.1.

La senatrice BERNASCONI sottolinea come l'emendamento 8.1 non debba assolutamente essere inteso come un allentamento della tensione nella lotta al doping, dovendosi ritenere che per l'atleta la sanzione irrogata dall'ordinamento sportivo costituisca da sola una pena sufficiente, anche tenendo presente i molti condizionamenti esterni cui sono sottoposti, spesso a loro insaputa, gli atleti non professionisti.

Il senatore MANARA annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento e sottolinea come appaia poco convincente l'argomentazione in base alla quale l'atleta assumerebbe sostanze dopanti senza esserne consapevole.

Dopo che i senatori DE ANNA e BRUNI hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 8.1, la Commissione respinge il mantenimento dell'articolo 8 del testo unificato.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.200, sul quale il relatore esprime parere favorevole.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario di Forza Italia sull'emendamento 9.200, che non solo reca una copertura finanziaria irrisoria rispetto alle esigenze sottese al disegno di legge, ma per di più la ricava penalizzando ulteriormente il CONI, al quale il provvedimento già sottrae autonomia e competenze. E' del resto una riprova dei veri intenti che animano l'attuale Governo di sinistra che i costi di un disegno di legge che ha come obiettivo la tutela della salute dei cittadini vengano scaricati sul Comitato olimpico nazionale italiano.

Anche il senatore CAMPUS annuncia il voto contrario di Alleanza Nazionale sull'emendamento 9.200, che suscita forti perplessità assegnando direttamente al CONI e non allo Stato l'onere della copertura finanziaria.

Il senatore DI ORIO, rilevato, con riferimento alle osservazioni testè svolte dal senatore Greco, che un certo tipo di polemiche a scopo pubblicitario hanno forse maggiore spazio in sede di Commissione giustizia, sottolinea come la copertura finanziaria prevista dall'emendamento in esame non sia affatto insufficiente ove si adotti, contrariamente al passato, un più efficiente criterio di gestione delle risorse pubbliche.

L'emendamento 9.200, interamente sostitutivo dell'articolo 9, è quindi approvato.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto finale.

Il senatore DE ANNA annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il senatore CAMERINI annuncia il convinto voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra ed esprime un particolare apprezzamento per l'opera svolta dal relatore Carella.

Il senatore MONTELEONE, nell'esprimere soddisfazione per l'inserimento nel testo di alcune proposte di modifica suggerite dalla sua parte politica - con particolare riferimento all'inclusione di un rappresentante degli enti di promozione sportiva tra i componenti della Commissione di cui all'articolo 2 - annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale, sia pure con una riserva costituita dal mancato impegno del Governo, analogo a quello assunto in sede di approvazione del recente disegno di legge sui trapianti, a svolgere una efficace azione informativa sul fronte della prevenzione.

Il senatore MANARA annuncia il voto nettamente contrario della Lega Nord, la quale giudica il disegno di legge in votazione uno strumento del tutto insufficiente come deterrente nei confronti della generale, pericolosa tendenza ad assicurare una sostanziale impunità all'uso di sostanze dopanti nelle competizioni sportive.

Il senatore CO' annuncia il voto contrario di Rifondazione Comunista dal momento che il testo unificato presentato dal relatore è stato sostanzialmente stravolto e peggiorato nel corso della discussione, e ciò vale con particolare riguardo alla definizione di doping e all'apparato di repressione penale previsto, che non consente all'autorità giudiziaria di fare uso di tutti gli strumenti di accertamento necessari. In generale purtroppo occorre prendere atto degli effetti negativi prodotti dal tentativo di mediazione operato dal Governo tra l'esigenza di tutelare la salute dell'atleta e i malintesi interessi del mondo sportivo.

Il senatore LAVAGNINI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Popolari, sottolineando come il disegno di legge in votazione costituisca un buon esempio della capacità del Parlamento di affrontare nuovi e complessi problemi sociali.

Il senatore CARELLA annuncia il voto favorevole dei Verdi e ringrazia tutti i senatori ed il rappresentante del Governo che hanno contribuito alla elaborazione del disegno di legge.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,30.