GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997


93a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 8,40.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

IN SEDE REFERENTE
(717) VALENTINO ed altri. Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati
(808) RUSSO ed altri. Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati
(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 27 febbraio, con il seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Il presidente ZECCHINO avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti 15.3 e 15.4, ricordando inoltre che la Commissione bilancio ha espresso sui medesimi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice SALVATO dà per illustrato l'emendamento 15.3 sul quale il relatore FOLLIERI e il sottosegretario MIRONE esprimono parere contrario, dati i problemi di copertura finanziaria.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto a favore, sottolineando l'incongruenza di una riforma priva delle necessarie risorse finanziarie, evenienza questa che non può che decretarne il fallimento, deludendo le aspettative di occupazione dei giovani e dell'intero Paese.

L'emendamento 15.3, posto ai voti, non è accolto.

La senatrice SALVATO dà per illustrato l'emendamento 15.4, sul quale il RELATORE e il GOVERNO sono contrari.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto a favore, richiamandosi alle precedenti considerazioni.

Posta ai voti, la proposta non è accolta.

La Commissione concorda poi con la proposta del senatore BATTAGLIA di accantonare l'emendamento 15.5.

In sede di esame dell'emendamento 15.6, il presidente ZECCHINO fa presente che il firmatario, senatore Greco ha riformulato il testo nella seguente versione: «Al comma 2, sopprimere le parole: successivamente al 1o gennaio 1991». Tale esigenza - precisa l'oratore - nasceva dall'essere l'emendamento nel testo originario riferito ad un diverso testo da quello preso a base dell'esame.

Il senatore CENTARO fa suo l'emendamento 15.6.

Il senatore RUSSO osserva che la proposta contraddice alla linea seguita dal Comitato ristretto di individuare una precisa scansione temporale e un adeguato periodo di servizio prestato.

Il senatore CENTARO sottolinea che bisogna evitare di creare barriere temporali fra chi ha iniziato il servizio prima e dopo il 1991.

L'emendamento 15.6, posto ai voti nella riformulazione sopra riportata, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MIRONE - che rilevano entrambi la necessità del requisito di una professionalità recente - non è accolto dalla Commissione.

Il senatore CIRAMI fa suo l'emendamento 15.7 che, contrari il RELATORE e il GOVERNO, posto ai voti, non è accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che sul successivo emendamento 15.8 la Commissione bilancio ha espresso parere negativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BUCCIERO esprime perplessità, rilevando che occorrono funzionari di qualifica superiore rispetto a quella indicata nella proposta emendativa.

L'emendamento 15.8, posto ai voti con i pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, non è accolto.

Sull'emendamento 15.9 il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento, che non reca certamente un problema di copertura finanziaria, ed intende venire incontro all'esigenza di trovare uno sbocco occupazionale a professionalità già qualificate.

Il senatore RUSSO dichiara il proprio voto a favore, così come il senatore BERTONI.

Anche i senatori CIRAMI, BUCCIERO e GRECO dichiarano voto a favore dell'emendamento, a nome dei rispettivi Gruppi.

Posto ai voti, l'emendamento 15.9 risulta accolto dalla Commissione.

Il senatore GRECO prospetta una riformulazione dell'emendamento 15.10, che peraltro successivamente ritira.

La senatrice SALVATO dà per illustrato l'emendamento 15.11, sul quale il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

La senatrice SALVATO, rispondendo ad una richiesta di precisazioni del senatore CIRAMI fa presente che l'emendamento tende ad offrire una risposta efficace al personale precario.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore CIRAMI, l'emendamento 15.11, posto ai voti, risulta accolto dalla Commissione.

Il presidente ZECCHINO avverte che - sospendendo per il momento l'esame dell'articolo 15 - si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 accantonati nella seduta antimeridiana del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE aderisce all'osservazione del senatore BUCCIERO - che fa suo l'emendamento 1.7 - di porre in votazione gli emendamenti 1.5 e 1.7 in un unico testo.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti, soprattutto con riferimento alla lettera d) dell'emendamento 1.7, osservando che a suo avviso i cancellieri non possono svolgere funzioni giurisdizionali.

Il senatore MELONI si dichiara contrario all'emendamento e più in generale a tutto il comma 2 dell'articolo 1, sottolineando la necessità che i giudici aggregati siano soprattutto giovani avvocati.
Si dichiara, in particolare modo, contrario alla lettera d) dell'emendamento 1.7.

Il senatore GRECO dichiara di essere favorevole dell'emendamento purchè il presentatore modifichi nella lettera d) la disgiuntiva «o» con «e».

Il senatore RUSSO si dichiara invece contrario all'emendamento, anche nell'eventuale nuova formulazione in quanto la proposta in esame inciderebbe negativamente sulla riforma che il provvedimento in esame intende avviare, frutto di una difficile mediazione anche con l'Avvocatura.

Il senatore PETTINATO esprime la propria perplessità motivata dal fatto che si sta creando un binario parallelo per processi di difficile risoluzione. Anche se occorre prendere atto di una obiettiva situazione di emergenza, a suo avviso non si può assolutamente rinunciare al requisito della professionalità per smaltire il grave arretrato in materia civile e pertanto occorre stabilire delle limitazioni per l'attribuzione dell'ufficio di giudice onorario aggregato.

Il senatore BUCCIERO, dichiarando di concordare con la proposta di modifica avanzata dal senatore Greco, osserva che esiste un criterio di priorità nel comma 2-bis e pertanto la lettera d) costituisce una categoria residuale, dato che probabilmente non sarà facile reperire le mille unità di giudici aggregati previsti nel testo in esame.

Il senatore CIRAMI dichiara di astenersi sull'emendamento 1.7, non per una mera questione di principio, atteso che esistono precedenti di immissione di cancellieri nelle funzioni giurisdizionali, come nell'immediato periodo postbellico, ma in quanto l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione dell'ufficio costituisce una questione nodale che se non adeguatamente risolta rischia di vanificare l'intera riforma. Inoltre, sottolinea l'oratore - resta il problema dell'immissione nell'ufficio di giudice aggregato di forze giovani.

Il senatore GASPERINI concorda con l'emendamento 1.7 e con la modifica proposta alla lettera d), ma occorrerebbe - a suo avviso - chiarire se la scansione delle lettere del comma 2-bis costituisce l'ordine delle preferenze per attribuzione dell'ufficio di giudice aggregato. In merito ricorda peraltro che vi sono esempi di alti funzionari dello Stato o di altri enti ritenuti degni di svolgere funzioni giurisdizionali onorarie.

La senatrice BONFIETTI si dichiara contraria all'emendamento anche nell'eventuale nuova formulazione.

Anche il senatore CALLEGARO si dichiara contrario, ritenendo che ai fini della effettiva realizzazione della riforma occorre nella pratica utilizzare professionalità specifiche, data la delicatezza delle funzioni da svolgere.

L'emendamento 1.7 posto ai voti nel testo modificato dal presentatore (che assorbe l'emendamento 1.5), non è accolto.

Il senatore CIRAMI illustra poi l'emendamento 1.4, diretto ad evitare una possibile disparità di trattamento fra i vice pretori onorari, in considerazione della istituzione del giudice unico, e i futuri magistrati addetti a tali uffici.

Il senatore BERTONI osserva che i vice pretori onorari sono soprattutto avvocati.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario all'emendamento osservando - tra l'altro - come, cessato il periodo di sospensione dell'attività professionale richiesto ai giudici onorari aggregati, si possa creare un'aspettativa alla stabilizzazione.

Dopo che il senatore CIRAMI ha offerto ulteriori spiegazioni in merito alle finalità e alla portata dell'emendamento 1.4, il sentore CALLEGARO esprime la propria contrarietà ritenendo che non sia opportuno attribuire l'ufficio di giudice aggregato a coloro che abbiano svolto le funzioni di vice pretore onorario in tempi remoti. Non deve rilevare il criterio dell'anzianità, ma il requisito della qualificazione professionale e quindi a tale scopo si potrebbe indicare un termine temporale ad esempio riferito agli ultimi cinque anni.

Il RELATORE e il sottosegretario MIRONE esprimono parere contrario sull'emendamento 1.4, in quanto troppo lontano dalla proposta governativa.

Il senatore GRECO, dichiarando il proprio voto favorevole all'emendamento, lo sottoscrive, osservando peraltro che esso si collega ad una sua proposta concernente la questione centrale del requisito dell'età. Fa poi presente che l'aprioristica esclusione della categoria dei vice pretori onorari per l'attribuzione dell'ufficio contrasterebbe con l'indirizzo dei Gruppi parlamentari della maggioranza alla Camera dei deputati, con il rischio di creare una dissonanza con le decisioni assunte in questa sede. Ricorda che le prospettive di occupazione e di qualificazione dei giovani fanno ormai leva su forme nuove e atipiche - non solo la flessibilità delle retribuzioni, ma anche il part-time - e pertanto esclude il rischio di presunte aspirazioni alla stabilizzazione paventate da molti oratori.

Il senatore BUCCIERO dichiara il proprio voto di astensione, osservando che già i vice pretori onorari, in larga parte avvocati, contribuiscono non poco a diminuire l'arretrato giudiziario e che peraltro, se la categoria dei vice pretori onorari è destinata a scomparire, si creeranno grossi problemi per smaltire l'arretrato civile.

Il senatore MELONI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 1.4, dandone una interpretazione volta ad esaltare le prospettive di occupazione dei giovani, anche se l'andamento del dibattito non gli sembra favorevole a tale scelta.

Il senatore FASSONE si dichiara contrario, richiamando in merito la propria personale esperienza in sede di nomina dei vice pretori onorari i quali in molti casi venivano reclutati, atteso il notevole arretrato di processi, anche all'interno di categorie non esattamente qualificate in relazione alle funzioni di svolgere, laddove poi le cause da trattare, proprio perchè arretrate, si rivelavano le più difficoltose. L'oratore osserva peraltro che la proposta emendativa in esame contrasta con l'indirizzo diretto ad evitare la stabilizzazione delle funzioni onorarie.

Il senatore CIRAMI chiede al Governo di precisare in che modo si coordinerà l'entrata in vigore della riforma sul giudice unico di primo grado con la normativa in esame, al fine di smaltire tutto l'arretrato civile sia del pretore che del tribunale.

Il sottosegretario MIRONE spiega che l'entrata in vigore delle norme sulla unicità del primo grado di giurisdizione non interferisce con la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995.

Dopo che il senatore PETTINATO ha dichiarato il proprio voto contrario sull'emendamento 1.4 questo, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

Il presidente ZECCHINO avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 1 come modificato in seguito all'approvazione degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BUCCIERO dichiara il proprio voto contrario sull'articolo, ritenendo che le mille unità di giudici onorari aggregati ivi previste non siano assolutamente sufficienti per definire in tempi brevi il grave arretrato in materia civile. Peraltro, il Governo non ha provveduto neanche a reperire le necessarie risorse finanziarie perchè il provvedimento possa essere attuato efficacemente.

Posto in votazione, l'articolo 1 è accolto dalla Commissione nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamento riferiti all'articolo 2, accantonati nella seduta pomeridiana del 27 febbraio.

Dopo che l'emendamento 2.1 viene fatto proprio e quindi ritirato dal senatore BUCCIERO, rimanendo di conseguenza preclusi gli emendamenti 2.6 e 2.7, il senatore BUCCIERO, sottoscrivendo l'emendamento 2.2, dichiara il voto a favore del proprio Gruppo, ritenendo tale proposta il nodo centrale della riforma.

Il relatore FOLLIERI, dopo aver ricordato che l'emendamento in esame introduce due fasce d'età, osserva che è necessario fornire ai giovani in attesa di occupazione una valida risposta, senza creare tuttavia false aspettative. Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce dei criteri precisi che indirettamente delineano i limiti di età per l'attribuzione dell'incarico, e quindi il suo parere è contrario all'emendamento, in quanto contraddice al testo licenziato dal comitato ristretto.

Il sottosegretario MIRONE si associa alle considerazioni del relatore.

Il senatore GRECO si dichiara contrario all'emendamento 2.2, che si muove lungo una linea opposta a quella dell'emendamento 2.8 da lui sottoscritto, perchè occorre favorire al massimo l'ingresso dei giovani in questo settore.

Il senatore PREIONI dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 2.2. Coglie l'occasione inoltre per esprimere il proprio rammarico per il fatto che il disegno di legge n. 1265 da lui presentato non sia stato congiunto con i disegni di legge in esame.

Il senatore CALLEGARO dichiara il proprio voto contrario soprattutto in ordine alla lettera a) dell'emendamento 2.2. Rileva la contraddittorietà, inoltre, fra le lettere b) e c) del medesimo testo.

Il senatore CIRAMI dichiara che si asterrà sull'emendamento, esprimendo forti perplessità in merito al criterio delle fasce di età che non sembra possa soddisfare gli obiettivi cui è diretta la normativa. A tale proposito occorre dare preminenza non tanto agli interessi delle singole categorie, come è sembrato emergere nel corso della trattazione degli emendamenti, ma al pressante problema dell'arretrato dei processi civili.

Il senatore MELONI preannuncia il proprio voto favorevole sul complesso dell'emendamento, il cui testo l'oratore si propone comunque di modificare in Assemblea. Ritiene, infatti, di non poter condividere la formulazione delle lettere b) e c) mentre, pur se con perplessità, potrebbe condividere lo spirito della lettera a) che prefigurerebbe l'accesso di forze più giovani fra i giudici onorari aggregati, esigenza da lui sentita fortemente.

I senatori RUSSO e PETTINATO annunciano, quindi, il loro voto contrario.

L'emendamento non viene accolto dalla Commissione.

L'emendamento 2.3 è esaminato congiuntamente all'emendamento 2.8.

In merito a tale ultimo emendamento, il presidente ZECCHINO ricorda che deve intendersi presentato in una versione - che ne mantiene inalterata la sostanza - riformulata dal senatore Greco, dopo che il medesimo aveva verificato che, nella sua originaria versione, la proposta emendativa faceva riferimento ad una precedente formulazione del testo attualmente posto a base dell'esame.

Si conviene, altresì, su proposta del senatore RUSSO, di porre prima in votazione la parte soppressiva, di identico tenore, dei due emendamenti.

Il senatore BUCCIERO chiede ripetutamente chiarimenti sulla ratio del testo di cui si propone la soppressione.

Il relatore FOLLIERI si dichiara contrario all'emendamento.

Il sottosegretario MIRONE motiva parimenti la propria contrarietà, rilevando che lo scopo delle disposizioni che si intenderebbero sopprimere va ricercato nell'esigenza di garantire la professionalità dei futuri giudici onorari aggregati.

Il senatore PREIONI richiama l'attenzione della Commissione sul concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea e sull'esigenza, pertanto, di chiudere i lavori della Commissione.

Il senatore BATTAGLIA rileva che l'ostilità della maggioranza e del Governo nei confronti della proposta di modifica in esame impedisce di apportare un contributo alla soluzione dei gravi problemi della giustizia e della disoccupazione, anche giovanile. Con tale comportamento -aggiunge l'oratore - le forze politiche al Governo tradiscono obiettivi da loro stessi definiti prioritari.

Il senatore GRECO ricorda che, nel corso dei lavori del comitato ristretto che ha varato il testo posto a base dell'esame, il relatore aveva lasciato aperta la questione dell'età dei giudici onorari aggregati e sottolinea che gli appare insostenibile la convinzione che la sola età sia garanzia di professionalità. Sul tema specifico dei vice pretori onorari, dopo aver dichiarato di non condividere l'orientamento, che gli sembra aver constatato dall'andamento del dibattito, che ne mette in dubbio la professionalità, preannuncia una iniziativa di protesta per mettere il Governo di fronte alle sue responsabilità.

Il relatore FOLLIERI respinge le affermazioni del precedente oratore.

Il senatore PREIONI prende la parola per sollecitare nuovamente la sospensione della seduta, anche sulla base di una lettura dell'articolo 29, comma 8 del Regolamento applicata alla sede referente.

Poichè si constata, quindi, su richiesta del senatore GRECO che la richiesta di sospendere la seduta è appoggiata da un terzo dei componenti, la seduta viene sospesa.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.