GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI



GIOVEDI' 22 APRILE 1999



179a Seduta



Presidenza del Presidente
PREIONI



La seduta inizia alle ore 14.20 .

PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE ANTONIO LISI
(A003 000, C21a, 0001°)

Il PRESIDENTE ricorda la scomparsa del senatore Antonio Lisi, componente della Giunta e stimato collega, del quale egli ha sempre apprezzato le qualità umane, la dedizione al lavoro e l'impegno intellettuale.

La Giunta osserva un minuto di silenzio in ricordo del senatore Lisi.


VERIFICA DEI POTERI

Regione Puglia
(R019 000, C21a, 0031°)

Il PRESIDENTE, che sostituisce il relatore per la regione Puglia, senatore Pelella, assente per improrogabili impegni, introduce la questione attinente alla vacanza del seggio nel collegio n. 7, a seguito della scomparsa del senatore Lisi.

Il senatore BATTAGLIA osserva che, a suo giudizio, il seggio dovrebbe essere assegnato al candidato risultato primo dei non eletti in quota proporzionale per il Gruppo elettorale del Polo per le libertà, del quale faceva parte il collega deceduto.

Il senatore GRECO esprime il proprio accordo con la posizione assunta dal senatore Battaglia in merito alla questione dell'assegnazione del seggio rimasto vacante in seguito alla morte del senatore Lisi, ricordando che il Ministero dell'interno ha previsto tale possibilità con una sua circolare. Propone quindi di acquisire dal summenzionato Ministero elementi che possano consentire alla Giunta di assumere una decisione.

Il senatore PELLEGRINO fa presente che è necessaria una pausa di riflessione poiché i dubbi circa l'interpretazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi elettorali per il Senato, non consentono di assumere in data odierna una decisione.

Il senatore BRUNI si associa alla richiesta di rinviare l'esame della questione.

Il senatore BATTAGLIA, nel precisare la tesi da lui esposta, ricorda che il collegio 7 della regione Puglia ha espresso due senatori, il collega Lisi, eletto con il sistema maggioritario, e il senatore Pellegrino, in quota proporzionale. Poichè tale collegio ha comunque attualmente un suo rappresentante in Senato, a suo giudizio, si dovrebbe procedere alla elezione del candidato risultato primo dei non eletti per il medesimo raggruppamento elettorale al quale apparteneva il senatore Lisi, ossia il Polo per le libertà.

Il senatore RUSSO non condivide l'interpretazione sostenuta dai senatori Battaglia e Greco in ordine alla legge elettorale per il Senato, sottolineando che nessuna norma dispone che il senatore subentrante debba far parte del medesimo raggruppamento elettorale del quale faceva parte il senatore da sostituire.

Il senatore PELLEGRINO chiede se esistano precedenti, relativi alle elezioni per il Senato della Repubblica, assimilabili al caso in esame.

Il senatore PALUMBO chiede di rinviare l'esame della questione.

Il senatore VALENTINO non condivide le proposte di rinvio, ritenendo invece opportuno pervenire nella seduta di oggi ad una decisione affinchè una determinata forza politica non venga troppo a lungo privata di un suo rappresenante in Parlamento. Nel ribadire la propria posizione, fa presente che l'attribuzione di tale seggio attraverso elezioni suppletive potrebbe comportare la circostanza paradossale della elezione di un senatore della medesima parte politica alla quale appartiene il senatore Pellegrino, eletto con i voti espressi nel medesimo collegio del senatore Lisi. In tale caso un unico schieramento politico verrebbe ad esprimere, nello stesso collegio, due candidati, di cui uno eletto con il sistema maggioritario e l'altro in quota proporzionale.

Il senatore RUSSO fa presente che la legge non esclude in assoluto l'evenienza, prospettata dal senatore Valentino, dell'elezione di due senatori appartenenti al medesimo schieramento elettorale. Tale circostanza dovrebbe essere valutata considerando anche che, nel corso della legislatura, i senatori possono cambiare il Gruppo parlamentare di appartenenza e che le due elezioni si verrebbero a svolgere in momenti diversi, potendosi così giustificare il possibile cambiamento nell'orientamento politico assunto dalla maggioranza degli elettori del collegio.

Il senatore PELLEGRINO sottolinea la delicatezza della questione all'attenzione della Giunta. Se il Legislatore avesse inteso evitare, per i casi assimilabili a quello in esame, lo svolgimento dell'elezione suppletiva, come prospettato dai senatori Battaglia, Greco e Valentino, avrebbe previsto esplicitamente di far subentrare, al posto di un senatore deceduto ed eletto con il sistema maggioritario, il candidato risultato primo dei non eletti per il medesimo schieramento elettorale al quale apparteneva il senatore scomparso. A suo giudizio, invece, la ratio della legge elettorale per il Senato è di non lasciare alcun collegio privo di rappresentanti in Parlamento, che risultino eletti in quota uninominale. Il senatore Pellegrino chiede comunque nuovamente di rinviare la discussione per un approfondimento.

Il PRESIDENTE informa la Giunta che l'unico precedente assimilabile al caso in esame, verificatosi in questa legislatura, riguarda il senatore Amorena, anch'egli eletto con il sistema maggioritario in un collegio che ha espresso un altro candidato, non appartenente al medesimo schieramento politico, eletto in quota proporzionale. In relazione a tale caso, la Giunta ha dichiarato vacante il seggio appartenente al collega Amorena, in quanto lo stesso doveva essere coperto mediante elezione suppletiva, poi indetta per il maggio 1999.
Il Presidente osserva infine che, a suo giudizio, l'assegnazione del seggio appartenuto ad un senatore eletto con il sistema maggioritario dovrebbe avvenire attraverso elezioni suppletive, così da rispettare lo spirito della legge per le elezioni del Senato, che ha previsto i collegi uninominali.

Il senatore BRUNI ritiene che la Giunta debba tener conto della decisione assunta in precedenza in relazione alla vacanza di seggio determinatasi in seguito alla scomparsa del senatore Amorena.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.


Regione Molise
(R019 000, C21a, 0032°)

Il senatore PELLEGRINO, relatore per la regione Molise, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione, ricordando che i signori Ugo Cavaselice, delegato per la presentazione del gruppo di candidati per l'elezione del 21 aprile 1996 del Senato nei collegi 1 e 2 per la lista "Movimento mani pulite", e Orlando Giuseppe Iannotti, candidato per la medesima lista, hanno presentato un ricorso per l'annullamento della decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale del 23 marzo 1996 con la quale si è rigettato il ricorso proposto avverso la dichiarazione di invalidità della presentazione del gruppo dei candidati del "Movimento Mani Pulite", nonché per l'annullamento delle decisioni dell'Ufficio elettorale regionale per il Senato presso la Corte d'Appello di Campobasso del 20 e 21 marzo 1996, che ha sancito l'esclusione della candidatura del medesimo gruppo.
Il relatore rileva preliminarmente che sussistono dubbi sull'ammissibilità stessa del sindacato dell'organo della verifica dei poteri in ordine alla fase attinente al procedimento preparatorio delle elezioni, compresa l'ammissione od esclusione delle candidature.
La Camera dei deputati non ritiene che, a norma dell'articolo 66 della Costituzione, che affida a ciascuna Camera la verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti, il suo sindacato si estenda alle questioni attinenti alle candidature. Il Senato ha invece, in base alla sua precedente giurisprudenza, un orientamento meno rigido in materia.
Il senatore Pellegrino osserva che, a parte tale questione di principio, il ricorso non merita accoglimento, essendo pienamente condivisibili le motivazioni della decisione 23 marzo 1996 dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione, che ha rigettato sul punto il ricorso proposto dal delegato per il deposito della lista "Movimento Mani Pulite" avverso l'originaria decisione 20 marzo 1996 dell'Ufficio Elettorale Regionale del Molise, poi confermata, a seguito di reclamo, dallo stesso Ufficio il giorno successivo.
Effettivamente le dichiarazioni di presentazione, cui ha riferimento il ricorso, non possono ritenersi validamente autenticate, una volta che le stesse risultano riportate sul prescritto modulo a stampa, recante però soltanto un "timbro tondo" della Pretura circondariale di Campobasso ed una sigla assolutamente illeggibile.
Trattasi, come esattamente osservato dagli Uffici Regionale e Centrale, del recepimento di una specifica disposizione di legge. Ed infatti il terzo comma dell'art. 20 della legge n. 15 del 1968, richiamato dall'art. 14 della legge n. 53 del 1990, stabilisce che il pubblico ufficiale che autentica deve indicare tra l'altro il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.
Si è in presenza di un contenuto ineludibile dell'atto, l'autentica, teso ad esternare l'ufficio che esercita la funzione e la persona che dell'ufficio ha la titolarità.
Nel caso tale contenuto minimo non può dirsi soddisfatto, atteso che il timbro "Pretura circondariale di Campobasso" è riferibile ad una pluralità di Uffici, non tutti investiti della funzione di autentica, sicché l'illeggibilità della sigla appare insuperabile nella mancanza assoluta di ogni indicazione in ordine alla persona e alla qualifica dell'autenticatore.
Il problema non attiene quindi, come sembra ritenere il ricorrente, alla illeggibilità della firma, quanto all'assoluta incertezza sulla persona.
Sicché nel caso si è in presenza di un vizio invalidante e non sanabile ex post, attesa anche l'insufficienza ad una, ove ammissibile, sanatoria successiva della documentazione integrativa prodotta dal ricorrente, documentazione che consiste in una dichiarazione del collaboratore di Cancelleria che non ha i caratteri propri del certificato; e come tale non è idonea ad attestare ex post che l'attività di autenticazione sia effettivamente avvenuta sia pure in forma invalida.
Il relatore informa che i riscontri effettuati in sede di controllo generale preliminare dei risultati elettorali hanno confermato i dati di proclamazione per quanto attiene all'attribuzione dei seggi e che a carico dei senatori eletti nella regione non sono state riscontrate cause di ineleggibilità. Propone pertanto:
a) di respingere il ricorso presentato dai signori Cavaselice e Iannotti;
b) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione Molise e cioè: Biscardi e Valletta.

La Giunta approva, all'unanimità, con separate votazioni, le conclusioni del relatore e rinvia l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.00.