IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDI’ 14 MARZO 2000

312ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA


Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Di Capua.
La seduta inizia alle ore 13.50

IN SEDE REFERENTE


(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano
(217) SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni
(546) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita
(742) LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano
(743) LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
(783) MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa
(1154) BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita.
(1570) PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(2067) TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita
(2210) FOLLONI ed altri. - Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano
(2350) SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani
(2433) ASCIUTTI ed altri. - Tutela degli embrioni
(2963) Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita
(3276) SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita
(3381) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita
(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo 2000.

Il senatore TOMASSINI fa presente al Presidente e alla Commissione che nella 793ª seduta pubblica, svoltasi nella mattinata di giovedì 9 marzo 2000, la Presidenza del Senato ha annunciato che il senatore Valletta si è dimesso dal Gruppo della Sinistra Democratica - L’Ulivo per aderire al Gruppo Misto. Poiché nella seduta notturna della Commissione del 9 marzo scorso e nella seduta antimeridiana del giorno successivo, lo stesso Gruppo Misto era già rappresentato dai senatori titolari o dai loro sostituti, è evidente che il senatore Valletta non ha potuto partecipare alla votazione quale componente di quel Gruppo, e dunque che non era in rappresentanza di alcun Gruppo Parlamentare. A suo parere quindi le votazioni svoltesi nelle due sedute suddette dovrebbero essere ripetute.

Concordano i senatori RONCONI e LEONI.

Il presidente CARELLA fa presente che il cambiamento di Gruppo da parte di un senatore non determina l’automatica cessazione di questi dalla Commissione di cui fa parte, cessazione che avviene solo dopo che sono state comunicate alla Presidenza del Senato le decisioni dei singoli Gruppi - quello da cui il senatore si è dimesso e quello di cui egli è entrato a far parte - in ordine alle modifiche di composizione delle Commissioni. Diversamente si dovrebbe ammettere, in palese contrasto con il Regolamento, che vi possa essere un senatore che, almeno per un certo tempo, non fa parte di alcuna Commissione permanente.

Concorda il senatore RUSSO SPENA il quale conferma come la costante prassi del Senato sia nel senso di risolvere questo problema con lo strumento della prorogatio. Ciò non di meno resta il problema politico di garantire al più presto il ripristino dei corretti rapporti numerici in Commissione, problema peraltro che non è certamente di competenza del presidente Carella.

Il senatore CAMPUS ritiene che la questione sollevata dal senatore Tomassini non sia priva di valore politico, ma ammette che la sua soluzione non entri tra i poteri del presidente Carella. Egli ritiene peraltro che sarebbe opportuno, prima dell’inizio dei lavori, un appello nominale per verificare i senatori presenti.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Campus che tale appello, non collegato ad un voto, non avrebbe alcun effetto se non quello di fotografare la situazione esistente in un determinato momento. La proposta non è pertanto accettabile.

Il senatore GIARETTA, nel concordare con quanto affermato dal presidente Carella, auspica che la rappresentanza proporzionale dei Gruppi in Commissione venga rapidamente ripristinata.

Il presidente CARELLA ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva terminato di esaminare gli emendamenti all’articolo 4.
Avverte quindi che si passerà alla votazione dell’articolo 4 nel testo modificato.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia all’articolo 4.
La sua parte politica non condivide certamente le modifiche apportate ai commi 1 e 2; tuttavia esse non sono sufficienti a giustificare la reiezione di una norma che reca una delle disposizioni qualificanti dell’intero articolato, e cioè il divieto della fecondazione cosiddetta eterologa.
In proposito egli fa presente come tale divieto abbia solide fondamenta nella sistematica del diritto italiano, ed in particolare nell’articolo 30 della Costituzione che determina una serie di obblighi a carico dei genitori nei confronti dei figli, anche se nati fuori del matrimonio; è quindi evidente che la fonte di tali obblighi, non potendo essere la maternità o la paternità giuridica, è da ricercarsi nella genitorialità biologica.
Non va poi sottaciuto il rischio che, codificando la possibilità di progettare la procreazione di un bambino con l’uso di un patrimonio genetico diverso da quello della coppia, si legittimi surrettiziamente una pericolosa cultura eugenetica che consenta la selezione e determinazione delle caratteristiche antropologiche dei figli, di cui è evidente l’estraneità ai valori umanistici sui quali si fonda la società italiana.

Il senatore CAMPUS annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale all’articolo 4. Egli peraltro esprime l’auspicio che l’articolo stesso possa essere modificato, in sede di discussione in Assemblea, in modo da ripristinare integralmente il testo approvato dalla Camera dei deputati. E’ infatti evidente che la riformulazione del comma 1 - certamente ispirata da un punto di vista rispettabile come quello di chi vuole estendere l’applicabilità delle tecniche di fecondazione assistita al caso di malattie trasmissibili - sembra implicitamente consentire il ricorso a quella fecondazione eterologa il cui divieto è stato poi confermato dalla reiezione degli emendamenti al comma 3.
L’oratore si sofferma sul ritiro dell’emendamento 4.55 da parte del relatore, facendo presente come tale modifica sarebbe stata sicuramente apprezzabile, mancando nel testo in esame un’espressa proibizione della maternità surrogata, che come è noto è stata consentita dalla recente sentenza di un giudice che si è servito della perizia di una sedicente esperta che, nel suo sito internet, si qualifica come studiosa di magia e astrologia. Il ritiro dell’emendamento è pertanto a suo parere discutibile, anche se egli ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati contenga sufficienti garanzie, sia perché all’articolo 9 vieta alla donna che sia ricorsa a tecniche di procreazione assistita di esercitare la facoltà di non essere nominata, sia perché le linee guida previste dall’articolo 7 - e su questo egli si appella al Governo - ben potrebbero essere la sede per ribadire il divieto di tale metodica.

Il relatore CARELLA fa presente al senatore Campus che, in realtà, al di là delle disposizioni da lui richiamate, il testo approvato dalla Camera dei deputati vieta esplicitamente la surrogazione di maternità al comma 1 dell’articolo 12; egli ha pertanto ritirato l’emendamento 4.55 in quanto, pur ritenendo necessaria una regolamentazione più puntuale del divieto di maternità surrogata, ha ritenuto che questa debba essere introdotta con gli emendamenti da lui presentati allo stesso articolo 12.

Il senatore LORENZI annuncia il suo voto favorevole all’articolo 4.
Egli ribadisce peraltro l’osservazione da lui fatta nella seduta di venerdì scorso - e della quale la Commissione sembra non aver tenuto alcun conto - circa quella che si manifesta come un’insanabile contraddizione fra il divieto di ricorso alle tecniche di fecondazione di tipo eterologo stabilito dall’articolo 4 e l’articolo 16 che, consentendo l’adozione di gran parte dei circa 200.000 embrioni congelati attualmente esistenti, determinerà di fatto la possibilità di un ricorso generalizzato e per molti anni ad una forma di fecondazione eterologa. Certamente egli comprende come vi sia un problema posto dalla soppressione degli embrioni, ma questo va risolto senza aggirare i princìpi della legge, né si può sottovalutare il fatto che, volendo percorrere fino in fondo la tutela della vita in potenza, bisognerebbe anche valutare l’opportunità di tutelare non solo gli embrioni ma anche i gameti.
Egli ritiene quindi, e a tempo debito lo proporrà, che sia necessario sopprimere o stralciare l’articolo 16, al fine di evitare il surrettizio ricorso a quelle tecniche di fecondazione eterologa che rappresentano una vera e propria violenza alla natura, determinando la fusione di gameti che altrimenti mai si sarebbero incontrati, ed impedendo il funzionamento di quel meccanismo di selezione naturale la cui necessità, a suo parere, è di fatto ormai riconosciuto anche dalla Chiesa cattolica, nel quadro di quella grande operazione culturale di ricomposizione fra religione e scienza che è attualmente in corso.

Prende la parola il senatore ZILIO il quale dichiara, a nome del Gruppo dei Popolari, il voto favorevole sull'articolo 4, come emendato dalla Commissione, pur auspicando che in sede di Assemblea venga ripristinato il testo approvato dalla Camera dei deputati. Con riferimento alle considerazioni esposte dal senatore Lorenzi in merito ad una presunta contraddizione tra il divieto di fecondazione cosiddetta eterologa e le disposizioni concernenti l'adottabilità degli embrioni di cui all'articolo 16, fa presente che il disegno di legge in esame affronta il delicato problema degli embrioni distinguendo opportunamente tra la normativa che deve valere per il futuro da quella che invece si riferisce a situazioni pregresse: così, mentre il comma 4 dell'articolo 13 stabilisce il divieto di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre, per quanto concerne invece i circa 200.000 embrioni già esistenti e crioconservati, vengono dettate le disposizioni di cui all'articolo 16, volte a consentire che la potenzialità di vita insita nell'embrione possa, almeno in qualche caso, trovare una concreta realizzazione. Condividendo l'opinione in precedenza espressa dal senatore Campus, il senatore Zilio ritiene inoltre che la finalità perseguita dall'emendamento 4.55 del relatore, diretta ad inserire un esplicito divieto di qualsiasi forma di maternità surrogata, sia senza dubbio apprezzabile.

Il senatore Roberto NAPOLI sottolinea come l'articolo 4, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra esperienze e posizioni, sia etico-culturali che medico-scientifiche, tra loro indubbiamente diverse. Particolarmente apprezzabili risultano le disposizioni contenute nel comma 2, che fissano i principi di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, tra i quali va ricordato il fine di contenere il loro grado di invasività, obiettivo che deve considerarsi riferito anche alle tecniche di accertamento dello stato di infertilità. Anche il principio della gradualità fissa un limite del tutto opportuno agli interventi, in una prospettiva orientata alla tutela della salute fisica e psicologica della donna.
Il comma 3 – continua il senatore Roberto Napoli – stabilisce il divieto di ricorso a tecniche di tipo eterologo e rappresenta il punto centrale del disegno di legge, frutto di una non facile ricerca di mediazione presso la Camera dei deputati. La scelta di limitare le tecniche consentite a quelle di tipo omologo si ispira con ogni evidenza al fine di affermare il principio dell'integrità della famiglia così come tradizionalmente intesa nella cultura cattolica. A tale riguardo se è degna della massima considerazione la riflessione svolta dal senatore Co' - in base alla quale è opportuno che lo Stato laico si limiti ad assicurare, nelle materie non oggetto di divieti, facoltà che i cittadini sono poi liberi di utilizzare o meno - d'altra parte non può essere messo in discussione che, ove la maggioranza ritenga prevalente una certa impostazione, tale volontà debba essere rispettata. Allo stesso modo, con riferimento a quanti hanno richiamato legislazioni straniere che prevedono la possibilità di far ricorso a tecniche di tipo cosiddetto eterologo, occorre rivendicare con forza il diritto del Parlamento italiano di legiferare in piena autonomia. In conclusione, il senatore Roberto Napoli auspica il mantenimento dell'articolo 4 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il presidente CARELLA, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, nella quale è previsto l'avvio della discussione dei disegni di legge in titolo, prende atto che la Commissione non è nelle condizioni di concluderne l'esame in sede referente. Annuncia quindi che egli interverrà in Assemblea in qualità di Presidente per dar conto dell'andamento dei lavori della Commissione, nel corso dei quali sono stati approvati alcuni emendamenti agli articoli esaminati, registrandosi peraltro in molte votazioni un esito di parità, il che rende evidente come, almeno in sede di Commissione, non sia emersa in riferimento al disegno di legge n. 4048 una chiara maggioranza.

La seduta termina alle ore 15.