GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 25 MARZO 1997


109a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia AYALA.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità
(100) LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati
(1383) SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
(1435) SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra
(2107) MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione sulla professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sui provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 marzo scorso.

Poichè nessuno dei senatori presenti chiede di intervenire, il presidente SENESE rinvia il seguito della discussione generale, con l'intesa - di cui la Commissione prende atto - che, nella prossima seduta in cui la materia verrà trattata, potranno intervenire i soli senatori assenti oggi per missione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1406) Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(205) SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene
(472) GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario
(1064) MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali
(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari
(1430) MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive
(1529) BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FASSONE propone di procedere all'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, stante la connessione per materia.

Conviene la Commissione.

Il RELATORE rileva preliminarmente come i provvedimenti incidano sulla materia dell'esecuzione delle pene detentive e dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione, sia sotto il profilo del diritto penitenziario sostanziale, sia sotto il profilo del diritto processuale.
Passa ad esaminare, quindi, il disegno di legge n.1406, già approvato dalla Camera dei deputati, che propone altresì di assumere come testo di riferimento dell'esame dei provvedimenti. Tale provvedimento muove dalla constatazione che, nella pratica, molti condannati a pene detentive brevi non riescono in concreto ad accedere alle misure alternative, considerati i lunghi tempi di decisione impiegati dai tribunali di sorveglianza per adottare la relativa decisione. Per tale ragione il disegno di legge interviene essenzialmente sull'articolo 656 del codice di procedura penale, prevedendo che, se la pena detentiva non è superiore a tre anni, il pubblico ministero debba sospendere automaticamente - ed indipendentemente dalla ricorrenza del pericolo di fuga - l'emissione dell'ordine di esecuzione e trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza competente perchè provveda all'eventuale applicazione di una misura alternativa. La disposizione proposta nel disegno di legge approvato dalla Camera, tuttavia, fa riferimento, tra le altre, anche alle misure alternative alla detenzione di cui all'articolo 47-bis della legge n. 354 del 1975. Tale norma, introdotta nel 1985, prevede la possibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale di persona tossicodipendente o alcooldipendente condannata a pena detentiva non superiore a tre anni. Poichè l'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, che si ritiene abbia implicitamente abrogato l'articolo 47-bis della legge n. 354 del 1975 - ai fini dell'accesso alla medesima misura alternativa - prevede il limite massimo della condanna alla reclusione fino a quattro anni, sarebbe necessario coordinare le due disposizioni, al fine di evitare indesiderabili equivoci interpretativi.
Sulla base del disegno di legge n. 1406, la sospensione dell'emissione dell'ordine di esecuzione - prosegue il relatore - non può essere disposta, tra gli altri, nel caso di condanna per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. Nell'ambito di tali delitti è, tuttavia, compresa anche la rapina impropria, che costituisce un reato molto frequente nel settore della devianza marginale, che si vorrebbe, per contro, agevolare nell'accesso alle misure alternative. Anche una ulteriore eccezione alla sospensione - riguardante coloro che abbiano riportato due o tre condanne a pena detentiva non superiore a tre anni per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti - non sembra tenere adeguatamente conto della facilità con la quale i piccoli criminali potrebbero totalizzare condanne per un massimo superiore a tre anni.
Il disegno di legge prevede, inoltre, che, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero emetta ordine di esecuzione, ma disponga provvisoriamente la detenzione domiciliare. Tale previsione, tuttavia, investe di fatto il pubblico ministero di una competenza propria del tribunale di sorveglianza.
Quanto, poi, alla disposizione dell'articolo 4 del disegno di legge, concernente la detenzione domiciliare, il relatore osserva che le modifiche da essa apportate all'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 potrebbero essere interpretate nel senso che le categorie speciali di soggetti ammessi a tale misura alternativa siano private della possibilità di accedere alla detenzione domiciliare qualora subiscano una condanna compresa tra i due e i tre anni di detenzione.
In conclusione, il disegno n. 1406 - se muove dal giusto presupposto che i tribunali di sorveglianza impiegano tempi lunghi per pronunziarsi sull'applicazione di misure alternative alla detenzione - non sembra tenere in sufficiente considerazione la circostanza che, modificando nel senso proposto l'articolo 650 del codice di procedura penale, si correrebbe il rischio di rimettere in libertà, con conseguente reiterazione dell'attività criminosa, tossicodipendenti che, fino alla pronunzia del tribunale di sorveglianza, sarebbero altrimenti affidati ad un programma di recupero. Sarebbe comunque opportuno prevedere un alleggerimento delle competenze, e dunque dei carichi di lavoro, dei tribunali di sorveglianza.
Il relatore passa, quindi, a riferire sugli altri disegni di legge in titolo. Il disegno di legge n. 205, di iniziativa della senatrice Salvato, presenta una struttura molto complessa e articolata ed, oltre ad abrogare espressamente l'articolo 47-bis della legge n. 354 del 1975 con ciò superando i molti interrogativi sulla sua abrogazione implicita, allinea tutti i limiti massimi di condanna a pena detentiva entro i quali è possibili accedere alle misure alternative alla detenzione, al livello di quattro anni. Altre disposizioni riguardano la detenzione domiciliare e la progressione nel trattamento di semilibertà.
Il limite per l'accesso all'affidamento in prova ordinario è, invece, innalzato a cinque anni dal disegno di legge n. 472, di iniziativa del senatore Germanà. Il disegno di legge n. 1064, di iniziativa del senatore Manconi ed altri, interviene, invece, sulla materia del diritto penale sostanziale con una filosofia molto innovativa, distinguendo le pene detentive temporanee in reclusione, semi-reclusione e detenzione. In particolare, le disposizioni maggiormente significative di tale disegno di legge riguardano la previsione della semi reclusione, che è irrogabile sin dal momento della cognizione del reato.
Il relatore passa, quindi, ad esaminare i disegni di legge n. 1210, di iniziativa dei senatori Manconi e Peruzzotti, e n. 1529, di iniziativa della senatrice Bonfietti, aventi contenuto pressocchè identico. La particolarità più evidente di tali disegni di legge è che essi prevedono la possibilità di una commutazione consensuale della pena detentiva, oltre che nell'obbligo di trascorrere almeno dieci ore negli istituti di pena, anche nell'obbligo di prestare attività lavorativa di pubblica utilità non retribuita. Viene, inoltre, introdotta la previsione in base alla quale, ai fini del calcolo della complessiva pena detentiva scontata, ogni giorno di lavoro equivale a due giorni di pena.
Infine, il relatore esamina il disegno di legge n. 1212, di iniziativa dei senatori Manconi e Peruzzotti che è inteso ad estendere le agevolazioni previste per le cooperative sociali alle aziende pubbliche o private che organizzano e gestiscono attività di produzione di beni o servizi all'interno o all'esterno di istituti penitenziari al fine di promuovere la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei detenuti.

A conclusione dell'intervento del relatore, prende la parola il senatore CENTARO, il quale, considerato il numero e la complessità dei disegni di legge all'esame, rileva l'opportunità dell'istituzione di un comitato ristretto.

A tale valutazione si associano il senatore VALENTINO ed il relatore FASSONE.

Prende atto il presidente SENESE, rilevando che di tale orientamento saranno fatti partecipi i componenti della Commissione oggi non presenti in occasione del successivo esame dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.