IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDI' 5 OTTOBRE 2000

347ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA


Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4732) Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso la discussione generale.

La senatrice Carla CASTELLANI rileva che, al di là delle trasformazioni subite durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge in titolo mantiene il suo carattere di sanatoria, che però nel caso specifico riveste un'effettiva necessità, trattandosi di una messa a norma e stabilizzazione di un grande numero di personale precario, pari addirittura a circa il 30 per cento del personale medico operante nel Servizio sanitario nazionale. Alcune modalità della sanatoria prevista, peraltro, adombrano il rischio di un certo impoverimento della professionalità del personale medico: è il caso soprattutto del comma 2 dell'articolo 2 che, in riferimento ai riservatari di una quota pari al 50 per cento del concorso di cui al comma 1, stabilisce criteri non sufficientemente rigorosi, apparendo in particolare insufficiente un periodo complessivo non inferiore a 16 mesi, nemmeno continuativi, per gli incarichi provvisori svolti.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo rappresenta invece un atto dovuto, provvedendo al riconoscimento anche ai fini dell'inquadramento nei posti di organico del titolo di specializzazione in psicoterapia già riconosciuto equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitarie.
L'articolo 4 contiene poi, a giudizio della senatrice Castellani, una norma pienamente condivisibile, che dispone l'attribuzione delle mansioni di dirigente di primo livello al personale medico operante nelle unità di anestesia e rianimazione e di radiologia pur senza essere provvisto del relativo diploma di specializzazione. Si dà in questo modo soluzione ad un problema di grande importanza per l'efficacia e l'efficienza delle strutture sanitarie: basti pensare che nel 1998 gli anestesisti sprovvisti di specializzazione operanti all'interno del Servizio sanitario nazionale erano oltre mille e che sempre in tale anno per tali funzioni si registrava comunque una carenza di circa 1.500 unità. La posizione del personale a cui si riferisce l'articolo in oggetto richiederebbe peraltro un ulteriore intervento in linea con il suggerimento avanzato dalla relatrice Bernasconi circa l'esigenza di individuare le modalità per l'acquisizione da parte degli anestesisti e dei radiologi del relativo diploma di specializzazione.
La senatrice Carla Castellani giudica infine condivisibile l'articolo 6, concernente il regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi, mentre, con riferimento all'articolo 8, evidenzia l'opportunità di procedere ad una revisione degli accessi alle scuole di specializzazione che sia in grado di porre riparo allo squilibrio attualmente esistente rispetto alla richiesta di determinate specialità proveniente dal mercato del lavoro.

Il senatore MONTELEONE osserva come il puntuale ripetersi di provvedimenti di sanatoria cosiddetti omnibus rappresenti la migliore dimostrazione del fallimento di una simile scelta di politica legislativa, rispetto alla quale assai preferibile sarebbe stato procedere attraverso specifici provvedimenti di settore in grado di definire esaustivamente le problematiche attinenti al personale di una determinata specialità o di specialità affini. Se è impossibile assumere una posizione di contrarietà rispetto al provvedimento in esame, giacchè questo significherebbe protrarre situazioni di precariato assai dannose per l'efficienza del servizio pubblico, d'altra parte non è possibile nemmeno nascondersi le carenze e le imperfezioni della sanatoria che si sta per varare. Oltre ai rilievi concernenti il rischio di inadeguata garanzia della professionalità del personale medico che si intende stabilizzare, va rilevato che, poiché il diploma di specializzazione è per legge necessario ai fini dell'esercizio della professione di radiologo e di anestesista, l'attribuzione delle relative mansioni al personale medico non provvisto di diploma finisce per legare necessariamente la carriera di questo personale al servizio pubblico, senza possibilità di alcuna opzione alternativa. A riguardo è senza dubbio fondata l'esigenza di riconoscere a tale personale la possibilità di acquisire il diploma di specializzazione, ma sembra assai problematico individuare le modalità attraverso le quali soddisfare tale esigenza.
In conclusione il senatore Monteleone sottolinea l'opportunità di meglio definire le posizioni interessate dal disegno di legge in esame ed auspica che a tal fine l'approvazione o l'accoglimento di specifici ordini del giorno possa rappresentare, contrariamente a quanto di norma avviene, uno strumento efficace.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, la relatrice BERNASCONI si sofferma su alcuni specifici quesiti avanzati nel corso della discussione. Per quanto concerne le garanzie di un'adeguata professionalità del personale medico interessato dal disegno di legge, in particolare dall'articolo 2, va ricordato che la riserva del 50 per cento dei posti opera solo a favore di soggetti i quali abbiano svolto un incarico provvisorio per un periodo complessivo non inferiore a 16 mesi; anche se in teoria sarebbe forse stato preferibile prevedere un periodo più lungo ed eventualmente continuativo di servizio, l'intervento normativo non può non tener presente il fatto che in molte aziende del Mezzogiorno vi è la prassi di coprire un posto attraverso l'assegnazione a rotazione di incarichi provvisori della durata di soli quattro mesi. Inoltre occorre considerare che il citato articolo prevede sì una riserva di posti, ma all'interno di un concorso aperto anche agli esterni e nel quale si procederà, ai fini della graduatoria, anche alla valutazione dei titoli.
Per quanto riguarda poi la posizione degli anestesisti e dei radiologi di cui all'articolo 4, è a suo giudizio insufficiente, in prospettiva, la disposizione che provvede alla loro collocazione come dirigenti di primo livello, sussistendo l'esigenza di prevedere per tale personale la possibilità di acquisire il relativo diploma di specializzazione. A tal fine un'ipotesi percorribile - ed in tal senso ella si riserva di presentare uno specifico ordine del giorno - potrebbe essere quella di porli in soprannumero nelle scuole di specializzazione, riconoscendo loro lo svolgimento della parte pratica del corso in virtù delle funzioni operative svolte negli ospedali.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, nel condividere le argomentazioni svolte dalla senatrice Bernasconi, precisa al senatore Bruni che il concorso di cui all'articolo 2 prevede, per i riservatari della quota del 50 per cento, precisi parametri che dovranno essere rispettati in sede applicativa nello svolgimento del concorso e che pertanto rappresentano una sufficiente garanzia rispetto al rischio di assunzioni discrezionali o discriminatorie. Il provvedimento costituisce una sanatoria necessitata e dovuta nei confronti di talune categorie di personale: peraltro, pur tenendo ferma l'esigenza di una celere approvazione del provvedimento, il Governo è disponibile ad accogliere e dare effettiva applicazione agli ordini del giorno preannunciati dalla relatrice Bernasconi al fine di colmare talune carenze presenti nel testo.

Su indicazione del presidente CARELLA, la Commissione fissa quindi il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 12 ottobre 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3984) CARELLA ed altri. - Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre 1999.

Il relatore MONTELEONE illustra il nuovo testo del disegno di legge, nel quale anche per superare talune perplessità emerse in Commissione affari costituzionali, si precisa che la nuova classificazione viene proposta per definire l'ipovisione e la cecità secondo parametri obiettivi e conformi alla moderna medicina oculistica, ad esempio tenendo conto anche dell'ipovisione perimetrale, piuttosto che secondo criteri tradizionali di tipo empirico, tuttora vigenti nella legislazione italiana.

Il presidente CARELLA, preso atto che non vi sono interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame in attesa che la 1a Commissione permanente esprima il parere di sua competenza sul nuovo testo.

(1637-1660-1714-1945 e 4102-B) Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso la discussione generale.

Prende la parola il senatore DE ANNA il quale sottolinea come il problema del doping, che può essere definito come l'illecita manipolazione del corpo umano al fine di alterare il risultato di competizioni sportive, riveste grande attualità, come da ultimo dimostrato nei recentissimi giochi olimpici di Sidney. Si tratta in effetti di un fenomeno che ha ormai investito l'intero mondo sportivo, propagandosi dagli sport più ricchi, per i quali sembra più forte la tentazione di manipolare il risultato delle gare, a quelli a carattere dilettantistico e persino amatoriale. Una simile pratica, che si concreta non solo nell'uso di sostanze farmacologiche ma anche nell'adozione di pratiche mediche non consentite, non solo determina una completa distorsione dei valori sportivi - al punto tale che è ormai divenuto quasi impossibile riconoscere un vero campione da chi invece ottiene risultati agonistici anche eccezionali solo in virtù della frode - ma costituisce anche un gravissimo attentato alla salute, in grado di determinare danni irreparabili per l'atleta.
Di fronte a tale preoccupante situazione, è evidente la necessità di approvare tempestivamente un disegno di legge che, se è stato il frutto della costruttiva dialettica parlamentare sia presso la Commissione che nell'altro ramo del Parlamento, giunge tuttavia con un certo ritardo. Il Gruppo di Forza Italia si asterrà pertanto dal presentare emendamenti, limitandosi eventualmente ad ordini del giorno, pur in presenza di alcune carenze e difetti presenti nel testo. Tra questi vanno ricordati soprattutto la mancata disciplina del fenomeno del doping nelle competizioni in cui partecipano animali, un eccessivo rigore delle sanzioni penali previste, rispetto alle quali era forse preferibile dare maggiore spazio alle attività di prevenzione ed allo svolgimento di campagne informative, e l'indubbia insufficienza delle risorse finanziarie previste per l'applicazione della legge, posta oltretutto interamente a carico del CONI.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,35.


NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3984

Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Art. 2
(Definizione di ciechi totali)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Art. 3
(Definizione di ciechi parziali)

1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Art. 4
(Definizione di ipovedenti gravi)

1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Art. 5
(Definizione di ipovedenti medio-gravi)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
Art. 6
(Definizione di ipovedenti lievi)

1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.