GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 13 FEBBRAIO 2001

703ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti, per le finanze Grandi e alla giustizia Maggi

La seduta inizia alle ore 15, 15.


IN SEDE DELIBERANTE

(4948) Deputato PECORELLA. - Disposizioni in materia di difesa d'ufficio, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta dell'8 febbraio 2001.

Dopo interventi del PRESIDENTE RELATORE - che sottolinea l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge in titolo ed auspica che i componenti della Commissione rinuncino a presentare emendamenti - del senatore GRECO, del senatore MILIO e del senatore VALENTINO - che ritengono invece opportuna la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti - la Commissione conviene di fissare tale termine per la giornata di domani, mercoledì 14 febbraio 2001, alle ore 18.

Il presidente PINTO rinvia il seguito della discussione.


(4963) Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(Discussione e rinvio)


Riferisce il senatore FASSONE il quale rileva come l'articolo 1 del disegno di legge modifichi l'articolo 168 del codice penale aggiungendo un terzo comma con cui si prevede che la sospensione condizionale della pena possa essere revocata -oltre che nelle ipotesi già previste dal primo e dal secondo comma del medesimo articolo - anche quando essa è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La disposizione in esame prevede che la revoca abbia luogo anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e cioè nell'ipotesi in cui l'efficacia della richiesta di applicazione della pena sia stata subordinata alla concessione della stessa sospensione condizionale. A quest'ultimo proposito, evidenzia come la soluzione proposta dall'altro ramo del Parlamento rappresenti indubbiamente un punto problematico.
L'articolo 2 del disegno di legge, oltre a modificare il minimo edittale previsto per il reato di furto semplice, introduce, configurandole come autonome fattispecie incriminatrici, le ipotesi di furto in abitazione e di furto con strappo. In relazione a tali nuove ipotesi delittuose si pone quindi il problema di determinare quale sia l'organo giurisdizionale competente e, al riguardo, appare chiaro, alla luce del disposto degli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, che tale organo va individuato nel tribunale in composizione monocratica. Deve sottolinearsi però che la modifica proposta dall'altro ramo del Parlamento implica in ogni caso una modificazione delle norme processuali applicabili, in quanto i nuovi delitti di furto non rientrano fra le ipotesi per cui l'articolo 550 del codice di procedura penale prevede l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta a giudizio. Conseguentemente per i reati in questione risulterà necessaria l'udienza preliminare il che comporterà un inevitabile appesantimento sul piano procedurale.
Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolo 3 e sull'articolo 4 - osservando tra l'altro con riferimento a quest'ultimo come esso intenda ampliare la possibilità di far ricorso alle misure cautelari nel caso di reati commessi approfittando di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa - il relatore prosegue rilevando come l'articolo 5 del disegno di legge si sovrapponga alla previsione contenuta nell'articolo 16, comma 4, n del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 4 del 2001. Peraltro la disposizione proposta nell'articolato in discussione differisce da quella attualmente in vigore, in quanto mentre quest'ultima esclude la concessione degli arresti domiciliari nei confronti di chi "ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale…", essa esclude la concessione degli arresti domiciliari nei confronti di chi "sia stato condannato per il reato di evasione …". La diversa formulazione non può non implicare sul piano interpretativo la conseguenza che - una volta entrata in vigore la previsione contenuta nell'articolo 5 - la concessione degli arresti domiciliari risulterà preclusa soltanto quando la condanna per il reato di evasione sia stata pronunciata con sentenza irrevocabile.
L'articolo 6, al comma 1, introduce una restrizione della possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere. Al riguardo suscita in particolare perplessità il fatto che sia esclusa la possibilità di proporre ricorso per i motivi indicati nella lettera c) dell'articolo 606, e cioè per inosservanza della norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono una novità di particolare rilievo organizzativo istituendo una apposita "sezione filtro" della Corte di cassazione per l'esame delle cause di inammissibilità dei ricorsi. La finalità perseguita dalla disposizione richiamata è chiaramente quella di una maggiore celerità nell'esame delle cause di inammissibilità anche se, al riguardo, va però rilevato come sia stata trasmessa alla Commissione una lettera del Primo Presidente della Corte suprema di cassazione che ha manifestato alcune perplessità circa la concreta attuabilità di una simile riforma in considerazione, tra l'altro, delle carenze di organico della Corte medesima.
Il comma 5 dello stesso articolo 6 introduce l'articolo 624-bis con il quale si stabilisce che la Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza di appello, dispone la cessazione delle misure cautelari. In merito va evidenziato come la previsione in questione - risultante da un emendamento approvato nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera - faceva originariamente riferimento all'articolo 13 del testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede referente che prevedeva l'inserimento di un comma 1-bis nell'articolo 605 del codice di procedura penale, il quale prevedeva la necessaria applicazione delle misure cautelari con la sentenza di appello che confermava la responsabilità dell'imputato già condannato in primo grado, a meno che non risultassero insussistenti le esigenze cautelari. Poiché - sempre nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera - la previsione contenuta nel citato comma 1-bis è stata riformulata e trasferita nell'articolo 275 del codice di procedura penale come comma 2-ter del medesimo, è stato conseguente soppresso il riferimento al predetto comma 1-bis contenuto nell'emendamento approvato dall'Aula della Camera con cui è stato introdotto l'articolo 624-bis del codice di procedura penale, senza però sostituire tale riferimento con il rinvio alla disposizione che ha sistematicamente preso il posto del predetto comma 1-bis. Ad avviso del relatore è comunque necessario interpretare la disposizione contenuta nell'articolo 624-bis tenendo conto degli elementi che emergono dai lavori preparatori, in quanto essa avrebbe altrimenti riflessi sul piano applicativo che non potrebbero non suscitare rilevanti perplessità: ad esempio, non si comprenderebbe per quale motivo la cessazione delle misure cautelari dovrebbe essere disposta nel caso di annullamento della sentenza di appello e non nel caso di annullamento della sentenza di primo grado. In altri termini - anche in considerazione del fatto che è rimasto inalterato il disposto dell'articolo 303, comma 2, dello stesso codice di rito - la disposizione di cui al menzionato articolo 624-bis dovrebbe intendersi restrittivamente nel senso che la Corte di cassazione disporrà la cessazione delle misure cautelari ordinate contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 275 del codice di procedura penale - introdotto dal successivo articolo 14 - qualora in seguito all'annullamento pronunciato dalla medesima Corte di cassazione venga meno il presupposto delle stesse misure cautelari.
In merito al comma 6 dell'articolo 6, il relatore rileva come susciti non trascurabili perplessità il fatto che non risulti chiara la nozione di errore di fatto e non siano pertanto facilmente individuabili gli elementi distintivi di tale nozione rispetto a quella di errore materiale, che ha invece alla sua base una consolidata elaborazione giurisprudenziale. La mancanza di chiarezza su questo punto rappresenta certamente un aspetto problematico per il differente regime procedurale che il nuovo articolo 625-bis prevede in relazione alle due ipotesi qui considerate.
Gli articoli 7, 8 e 9 del disegno di legge modificano alcune disposizioni del codice di procedura penale aumentando l'autonomia operativa della polizia giudiziaria nello svolgimento dell'attività di indagine, mentre l'articolo 10 contiene essenzialmente interventi di coordinamento con le modifiche introdotte nel codice penale in materia di furto. Perplessità suscita peraltro, in particolare, la riformulazione dell'articolo 4 della legge n. 533 del 1977, laddove con essa si viene di fatto a sopprimere il vigente secondo comma di tale disposizione.
L'articolo 11 amplia la possibilità di ricorrere al fermo di indiziato di delitto,mentre l'articolo 12 ripropone una disposizione già approvata dal Senato in sede di esame del cosiddetto "indultino" (si veda in particolare l'articolo 2 dell'Atto Camera n. 7366).
L'articolo 13 sostituisce il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale ripristinandone la formulazione in vigore prima della modifica introdotta con la legge n. 468 del 1999. Al riguardo non può non evidenziarsi come la reintroduzione dell'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa e delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa implichi un disallineamento fra il sistema delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal giudice ordinario e quello delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal giudice di pace. In sintesi, per effetto della modifica proposta, la sentenza di condanna alla pena della multa pronunciata da un giudice professionale sarà appellabile, mentre non lo sarà quella pronunciata da un giudice non professionale, come il giudice di pace, che, in linea di principio dovrebbe fornire alle parti minori garanzie.
L'articolo 14 modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo innanzitutto particolari modalità di svolgimento dell'esame volto ad accertare la sussistenza delle esigenze cautelari, quando tale esame è svolto contestualmente ad una sentenza di condanna e, in secondo luogo, stabilendo che nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame svolto con le modalità sopra richiamate, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 del codice di procedura penale e la condanna riguarda delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, dello stesso codice e questi delitti risultano commessi da un soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

Segue una breve interruzione del senatore SENESE che chiede che cosa avverrà nell'ipotesi in cui, nel caso di condanna, risultino sussistere le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di rito, ma queste si riferiscano ad un reato diverso da quelli previsti dall'articolo 380, comma 1, ovvero commesso da un soggetto nei confronti del quale non ricorre la recidiva infraquinquennale.

Riprendendo il suo intervento il relatore FASSONE si sofferma poi sugli articoli 15, 16 e 17 del disegno di legge - osservando con riferimento a quest'ultimo come esso tenda opportunamente a soddisfare esigenze di coordinamento di significativo rilievo.
Conclude illustrando quindi il contenuto degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge e richiamando in particolare l'attenzione sulle finalità perseguite dalla prima di tali disposizioni che intende consentire l'impiego limitato di contingenti di personale militare da utilizzare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi al fine di permettere che il personale delle forze di polizia venga maggiormente impiegato nel diretto contrasto della criminalità organizzata.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore FOLLIERI, il quale, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano, dichiara di condividere nella sostanza il testo trasmesso dalla Camera dei deputati per il disegno di legge in titolo e ne auspica una rapida approvazione.
Più in particolare, con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore Fassone circa le ricadute sul piano procedurale della previsione come autonome figure di reato delle ipotesi di furto in abitazione e di furto con strappo - pur essendo i rilievi circa la necessità della udienza preliminare senz'altro condivisibili - egli ritiene che tale circostanza comunque non abbia sul piano applicativo ricadute così significative da imporre una modifica del testo trasmesso all'altro ramo del Parlamento.
In merito poi all'articolo 5 condivide la ricostruzione interpretativa proposta dallo stesso relatore Fassone.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.


(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) MARRI ed altri. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4115) FERRANTE ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4754) MANCONI. - Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi

(4766) PACE ed altri. - Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

- e petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea )


Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che dal prescritto numero di senatori è stata richiesta la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Avverte quindi che l'esame dei medesimi proseguirà in sede referente

IN SEDE REFERENTE

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) MARRI ed altri. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4115) FERRANTE ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4754) MANCONI. - Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi

(4766) PACE ed altri. - Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

- e petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione conviene di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del sottosegretario BRUTTI, il senatore GRECO precisa che la decisione della rimessione in sede referente dei disegni di legge in titolo è stata assunta in quanto l'opposizione ha ritenuto, che, in questo scorcio di legislatura, sia necessario attribuire carattere prioritario ad altri provvedimenti legislativi.
Con riferimento quindi all'eventualità di una revoca della sede deliberante per il cosiddetto "pacchetto sicurezza" (A.S. 4963), fa presente che, al di là delle sue personali perplessità, una posizione definitiva sarà assunta solo dopo che si sarà proceduto alle necessarie consultazioni all'interno del Gruppo Forza Italia, nonché con gli altri Gruppi parlamentari appartenenti alla "Casa delle Libertà".

Il senatore PREIONI preannuncia la contrarietà del Gruppo Lega Forza Nord Padania a tutte le assegnazioni in sede deliberante.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 20.30 non avrà più luogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE, su sollecitazione del senatore Antonino CARUSO, avverte che l'ordine del giorno è integrato con lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-03667 e 3-03668, che avranno luogo nella seduta notturna di domani.

La seduta termina alle ore 16,20.