Il Relatore
All’articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per “nome a dominio“ o “dominio“ l’insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (DNS – Domain name system), che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai computer per comunicare tra di loro secondo il protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete Internet;
b) per “titolare del dominio“ il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione; c) per “sito“ l’insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell’ambito della rete Internet; d) per “Commissione“ l’ente istituito con l’articolo 2 della presente legge; e) per “Internet Service Provider“ (ISP) il soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete Internet; f) per “Host Service Provider“, (HSP), il soggetto fornitore di spazi, su computer permanentemente connessi alla rete Internet, destinati all’ospitalità dei siti; g) per “maintainer“ il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l’assegnazione e la registrazione dei domini.».
1.1
Milio
Sopprimere l’articolo.
1.100 (Nuovo testo)
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
«Art. 1 (Registrazione dei nomi a dominio). – 1. È vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi corrispondono a: a) nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o di persone;
b) nomi d’arte, insegne o a marchi d’impresa legittimamente registrati; c) nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione; d) nomi di comuni, provincie e regioni, ovvero di soggetti o enti che costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati all’iniziativa comune; e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti indicati alle lettere a), c) e d).
2. È altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi: a) sono corrispondenti alla denominazione di opere dell’ingegno protette a norma delle leggi vigenti;
b) sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto dell’impiego di una lingua diversa da quella italiana.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2, non si applica nei confronti di chi è titolare del nome, della sigla, del marchio o del diritto all’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, o di chi può disporne con il consenso scritto di chi ne è titolare.
4. La registrazione del dominio si perfeziona con la comunicazione al richiedente della relativa attribuzione. 5. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di taluno dei diritti di cui al comma 3, la registrazione di un nome a dominio corrispondente avverrà in capo al primo di tali soggetti che ne avrà avanzato richiesta. 6. I nomi a dominio registrati a seguito di richiesta dei soggetti indicati nell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono iscritti, a cura delle camere di commercio e senza maggior onere per gli stessi, nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile o nelle sezioni speciali dello stesso di cui al comma 4 della norma indicata. Quanto sopra previsto si applica anche con riferimento ai soggetti indicati nell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, iscritti nel solo repertorio delle notizie economiche ed amministrative. 7. Al fine di garantire la maggior diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato grado di pari opportunità fra gli utenti, la Commissione di cui all’articolo 2 adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.».
1.200
Castellani Pierluigi
Sostituire l’articolo con il seguente:
(Registrazione dei nomi a dominio)
2. Le registrazioni concesse in violazione del comma precedente, su domanda dell’avente diritto, devono essere revocate oppure a lui trasferite. 3. La sentenza o decisione arbitrale che accerta la contrarietà di una registrazione a quanto stabilito dal comma 1, se accerta altresì la malafede del registrante lo condanna nel contempo a un indennizzo forfettario di 30.000 euro, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 4. L’indennizzo di cui al comma precedente non è dovuto, o è dovuto in misura inferiore, se il registrante prova che l’avente diritto non ha sofferto alcun danno, oppure che ha sofferto un danno minore. 5. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai nomi a dominio registrati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge».
1.2
1.3
Sella di Monteluce
(Uso dei nomi a dominio)
1.4
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È vietata l’utilizzazione di nomi a dominio, a chi non sia titolare o non ne possa disporre con consenso scritto di quest’ultimo».
1.5
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «simili».
1.6
Lauro
1.7
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di beni o persone» aggiungere le seguenti parole: «qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori».
1.8
Al comma 1, alla fine del punto a), inserire le parole: «salvi i casi di omonimia».
1.9
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «simili».
1.10
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o altri segni distintivi dell’impresa».
1.11
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti parole: «qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori».
1.12
Al comma 1, sopprimere al punto c), le parole: «località geografiche».
1.13
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o località geografiche».
1.14
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «località geografiche» con le seguenti: «Regioni, Province, Comuni».
1.15
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «o località geografiche» aggiungere le seguenti: «qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori».
1.16
Al comma 1, sopprimere il punto d).
1.17
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.18
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.19
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i predetti nomi e segni, anche con riferimento al trattamento dei dati personali. L’utilizzazione dei nomi a dominio e dei segni distintivi di cui al comma 1 costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell’ordine di cessazione dell’uso stesso e comporta il risarcimento del danno. La sentenza che accerta l’illecito ordina la cancellazione del nome dall’Anagrafe di cui al seguente articolo 2, ove già non disposta dall’Anagrafe stessa a seguito di provvedimento motivato. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1 del presente articolo, sono nulli di diritto».
1.20
Al comma 2, sopprimere le parole: «nella misura minima di 30.000 euro».
1.21
Al comma 2, sostituire le parole: «30.000 euro» con: «10.000 euro».
1.22
Sopprimere il comma 3.
1.23
1.24
Sostituire il comma 3 con il seguente
«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet e servizi in rete ovunque ottenuti da soggetti giuridici italiani svolgenti la propria attività nel territorio dello Stato. La valutazione della tutela del diritto al nome sulla tutela dei segni distintivi e viceversa è rimessa, secondo il disposto delle leggi vigenti, al giudice».
1.0.1.1000 (già 1.0.1)
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
(Nomi a dominio illegittimamente registrati)
2. Con la sentenza che accerta l’illecito è ordinata, ove non già disposta dalla Commissione di cui all’articolo 2, la cancellazione del dominio dal Registro nello stesso previsto, è disposta la cancellazione dell’iscrizione eseguita a norma dell’articolo 1, comma 6 ed è assunto ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell’illecito stesso. 3. Con la sentenza è altresì applicata a carico della parte soccombente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla Commissione di cui all’articolo 2 e sono destinati, in uno ai proventi derivanti dalle operazioni di registrazioni dei domini e ad ogni altra ad essi collegati, alle spese del suo funzionamento. 4. Il titolare del dominio è l’unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di provider e di mantainer, ed ogni altro per semplicemente consentire l’accesso alla rete Internet o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l’impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo.».
1.0.10.000
2. Con la sentenza che accerta l’illecito è ordinata, ove non già disposta dalla Commissione di cui all’articolo 2, la cancellazione del dominio dal Registro nello stesso previsto, è disposta la cancellazione dell’iscrizione eseguita a norma dell’articolo 1, comma 6 ed è assunto ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell’illecito stesso. Se è richiesto il risarcimento del danno secondo equità, lo stesso è liquidato in misura non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro. 3. Il titolare del dominio è l’unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di provider e di maintainer, ed ogni altro per semplicemente consentire l’accesso alla rete Internet o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l’impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo.».
1.0.1 (Ulteriore Nuovo Testo)
2. Il risarcimento di cui al comma 1 non ha luogo, se è provato che l’avente diritto non ha sofferto alcun danno. Il risarcimento stesso è stabilito in misura minore, se è provato che il danneggiato ha sofferto un danno minore. 3. La sentenza che accerta l’illecito ordina, ove non già disposta dalla Commissione di cui all’articolo 2, la cancellazione del dominio dal Registro nello stesso previsto, dispone la cancellazione dell’iscrizione eseguita a norma dell’articolo 1, comma 6 ed assume ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell’illecito stesso. 4. Il titolare del dominio è l’unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di provider e di maintainer, ed ogni altro per semplicemente consentire l’accesso alla rete Internet o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l’impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo.».
1.0.2 (Nuovo Testo)
(Cessione dei nomi a dominio e efficacia delle disposizioni)
2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio corrispondente ad un nome di genere può essere oggetto di trasferimento, fermo restando quanto altro previsto al comma 1, solo nel caso in cui abbia luogo il contestuale trasferimento dell’attività ad esso connessa. 3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto al comma 2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini registrati in violazione dell’articolo 1, sono nulli di diritto. 4. Le disposizioni degli articoli 1 e 1-bis si applicano, nei confronti dei soggetti sottoposti all’ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque registrati.».
Il Governo
Al comma 1 cassare le lettere a), b), d) ed e).
Alla lettera c), cassare le parole: «della previsione». Alla lettera f), cassare le parole da: «mediante» a: «registrati».
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«La Commissione nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche provvede inoltre, per il tramite della Agenzia per la proprietà industriale istituita presso il Ministero dell’industria, commercio, dell’artigianato, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici scelti dalla Presidenza del Consiglio, a: a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito registro nazionale;
b) assicurare l’esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l’aggiornamento del relativo registro; c) assicurare la comunicazione alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 1, comma 6 delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati; d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti».
2.3 (Nuovo testo)
Sostituire l’articolo 2 con il seguente:
«Art. 2 (Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche con le seguenti finalità: a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio;
b) assicurare, direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla lettera g), l’esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l’aggiornamento del relativo Registro; c) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l’accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione della previsione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera m), per la risoluzione delle eventuali controversie, d) assicurare la comunicazione alle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti nello stesso indicati; e) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti; f) garantire, mediante l’assunzione di provvedimenti di cancellazione dei nomi a dominio registrati, che la utilizzazione o la registrazione degli stessi non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza; g) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio; h) provvedere all’iscrizione dei soggetti indicati nella lettera g) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta; i) provvedere alla cancellazione dall’elenco di cui alla lettera h), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera g), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera l) o di altre norme stabilite; l) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera g) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l’esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi; m) prevedere e promuovere l’accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580; n) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell’utenza di Internet o di altre reti telematiche; o) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l’attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di Internet e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione; p) attuare direttamente, ovvero promuovere l’attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.
2. La registrazione dei nomi a dominio, l’aggiornamento e la tenuta del Registro, e le comunicazioni di cui al comma 1, lettera d), sono materialmente eseguite da apposita struttura organizzata dalla Commissione ovvero da uno o più soggetti privati o pubblici operanti per conto della stessa in regime di convenzione.
3. La Commissione è formata da un minimo di sette e da un massimo di nove componenti, che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell’Industria, dal Ministro delle Comunicazioni e dal Ministro della Funzione pubblica. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e un rappresentante dell’Unioncamere. La Commissione è presieduta da un rappresentante nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un minimo di sette ed un massimo di nove componenti designati tra gli operatori e gli utenti di Internet. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro centoventi giorni dalla sua data di entrata in vigore, con cui sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e con cui sono individuate le modalità di designazione e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa. 5. Le eventuali controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario del luogo in cui ha residenza o sede il soggetto che ne è attore».
2.0.7 (Nuovo testo)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis. – (Disciplina transitoria). – 1. In sede di prima applicazione della presente legge e salvo quanto di seguito previsto, l’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce senza indugio il Registro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa e li comunica alle camere di commercio per l’eventuale iscrizione ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 6. Lo stesso provvede alla cancellazione della registrazione dei nomi a dominio, ancorché la stessa sia antecedente alla data della entrata in vigore della presente legge, ove emerga, anche per effetto della richiesta di registrazione di un nome a dominio già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Fino all’emanazione delle regole di registrazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) e, in ogni caso, fino a sessanta giorni dopo l’insediamento della Commissione di cui all’articolo 2, l’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito all’articolo 1 della presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso prima d’ora utilizzate. 3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede l’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.».