TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 17 MARZO 1999

293ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,50.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398)
(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C13a, 0003°)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore COLLA ravvisa, nello schema di decreto in titolo, non soltanto un mezzo di recepimento delle direttive comunitarie, ma anche un'innovazione della disciplina sulle acque destinate al consumo umano, sulle risorse idriche e sulla difesa del suolo: il conseguente eccesso di delega non consegue peraltro neppure il risultato di coordinare la normativa esistente nel settore, essendovi potenziali conflitti tra il testo proposto e quello delle leggi nn. 183 del 1989 e 36 del 1994 (particolarmente visibili nella procedura di cui all'articolo 44, in merito al piano di tutela delle acque che si discosta sensibilmente dai piani di bacino).
Senza contemplare una disciplina transitoria per l'adeguamento delle strutture attualmente disponibili, il testo appare modellato su una proposta di direttiva comunitaria ancora in discussione, anticipando soluzioni di "approccio combinato" nel controllo delle emissioni e degli obiettivi di qualità ambientale. Le norme sul risparmio idrico e sull'utilizzo dell'acqua rischiano di restare inapplicate, essendo carente una previsione programmatica di conferimento di risorse ai soggetti istituzionali coinvolti nel riparto di competenze; nè sono indicate le modalità per il riutilizzo delle acque reflue, che il Ministro dell'ambiente avrebbe dovuto emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994. A fronte dei progetti che le amministrazioni locali dovranno realizzare, per gli impianti fognari e di trattamento delle acque reflue urbane, non si compie alcun raccordo con la legislazione vigente in materia di lavori pubblici (ai fini dell'inserimento di tali progetti nella programmazione triennale) e di valutazione di impatto ambientale (attesa l'impossibilità di alcune regioni di organizzare in tempi rapidi le strutture necessarie per l'istruttoria, sarebbe anzi il caso di prorogare in via transitoria la competenza della commissione V.I.A.).
La copertura del costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti fognari e di depurazione, al netto degli investimenti a carico del settore pubblico e di quelli comunitari, potrebbe - senza specifiche risorse immediatamente disponibili - comportare considerevoli aumenti tariffari a carico degli utenti; l'abrogazione dei canoni depurativo e fognario contrasta poi con l'obbligo (di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998) di considerare il corrispettivo dovuto per i servizi di depurazione e di fognatura come una quota di tariffa del servizio idrico integrato; l'ottimizzazione del funzionamento degli impianti di trattamento rende inoltre indispensabile il convogliamento separato delle acque meteoriche di dilavamento, rispetto a quello delle acque reflue urbane.
Non sono contemplate forme di incentivazione e sostegno per gli operatori industriali ed artigianali, che saranno obbligati in tempi ristrettissimi ad effettuare sostanziose ristrutturazioni dei cicli produttivi, mentre i limiti per le emissioni sono meno severi all'estero (rispetto a quelli posti dalla tabella 5 dell'allegato 5) e ciò potrebbe aggravare i problemi di competitività esistenti; l'eventuale riduzione della tariffa per i casi di riutilizzo o riuso, che non si applica alle utenze artigianali, resterà probabilmente inapplicata se non viene collegata con il piano finanziario di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.
Il Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente esprimerà un parere favorevole sul testo soltanto laddove siano in esso recepite precise condizioni: tra di esse, il rinvio del riordino generale della materia della tutela delle acque all'emanazione di un testo unico che operi un reale coordinamento con le leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche. Il Ministro dell'ambiente dovrà essere obbligato a definire al più presto criteri tecnici di sostegno alle regioni (per favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi), nonchè prescrizioni sulle modalità di riutilizzo delle acque reflue; dovranno essere previsti anche i fondi necessari al contenimento dei consumi idrici da parte degli utenti del servizio stesso. Ai comuni ed alle province dovrà competere la predisposizione di un programma di adeguamento del sistema fognario e depurativo (mediante l'approvazione dei relativi impianti), anche ricorrendo ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; il piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge "Galli" dovrà poi indicare i proventi delle tariffe, tenendo conto dei finanziamenti pubblici - previsti per i sistemi di collettamento e depurazione - di cui alla menzionata legge n. 135 del 1997.
La finanziabilità con capitali privati dei lavori di adeguamento deve essere salvaguardata, in virtù delle procedure di cui alla legge "Merloni", così come l'emanazione delle direttive per la realizzazione del piano finanziario - in caso di inadempimento del Ministro dell'ambiente - va effettuata in via surrogatoria dal Comitato interministeriale per la programmazione economica di intesa con la Conferenza Stato-città. Auspicata la soppressione dei commi 5 e 6 dell'articolo 62, l'oratore conclude invitando a prevedere forme di incentivazione per le utenze industriali ed artigianali e di revisione dei valori-limite per le emissioni nelle acque superficiali e di fognatura, con particolare riferimento a quelli di cui alla tabella 5 dell'allegato 5.

Il senatore BORTOLOTTO esprime apprezzamento per la notevole semplificazione legislativa conseguita con il testo in esame il quale, lungi dal configurare eccesso di delega, consente di armonizzare la legislazione esistente con le nuove normative di fonte comunitaria: la fissazione di obiettivi di qualità ambientale (di cui all'articolo 4) ed i conseguenti piani di tutela non rappresentano altro che l'attuazione - con gravissimo ritardo - di previsioni già vigenti dal 1976 e non adempiute per oltre vent'anni.
La limitazione della possibilità di designare corpi idrici come "acque idonee alla vita dei pesci" appare però eccessivamente ristrettiva: tale designazione, che attualmente riguarda solo i corsi d'acqua siti nei parchi o quelli con valore naturalistico particolare (ad esempio per la presenza di specie ittiche rare), merita di essere estesa a tutti i corpi idrici nei quali vivono pesci. Neppure l'esclusione, dalle aree sensibili di cui allegato 6, di tutto l'alto Adriatico appare giustificata: vi si sono verificati in passato vari fenomeni eutrofici, i quali non sono specificamente oggetto di misure di contenimento ad opera della legislazione speciale per la laguna di Venezia (che è invece diretta al contenimento dell'acqua alta e dell'inquinamento industriale).
La migliore conoscenza delle derivazioni esistenti è indispensabile alla redazione di un bilancio idrico di bacino; in caso contrario, si rischia un'accezione troppo riduttiva del deflusso minimo vitale, tutelando eccessivamente le istanze di aziende che utilizzano energia idroelettrica anche in aree dove sarebbe possibile (ad esempio sull'alto corso del Brenta) riconvertirsi verso fonti eoliche. Giudicato con estremo favore il divieto di derivare acqua senza autorizzazione, giudica necessario all'articolo 30 aggiungere un limite di quantità assoluta giornaliera per lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde; paventa inoltre il rischio di ritardi nell'emanazione del decreto interministeriale di fissazione delle norme tecniche sulla depurazione degli effluenti in agricoltura. Infine, richiede che l'articolo 62 - nella parte in cui specifica che dalle nuove leggi regionali decorre un periodo di due anni per l'adeguamento degli scarichi idrici - faccia salva la vigenza dei limiti della legge "Merli" in via transitoria.

Su istanza del relatore STANISCIA, che segnala l'imminente inizio dei lavori di Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che, stante la sconvocazione delle Commissioni riunite 5a e 13a, potrà aver luogo una seduta pomeridiana della Commissione, alle ore 15,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame dello schema di decreto sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.