GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee



mercoledì 3 giugno 1998

91a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN








La seduta inizia alle ore 8,40.




IN SEDE CONSULTIVA


(3077) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997
(Parere alla 3a Commissione: favorevole con osservazioni)



Il presidente relatore BEDIN rileva come l'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica in titolo rechi disposizioni analoghe a quelle definite nell'ambito di intese concluse con altri Stati in materia culturale. L'Accordo, che riguarda un paese candidato all'adesione all'Unione europea, segue ad un'interessante esperienza di cooperazione culturale tra la città di Tallin, capitale dell'Estonia, e Venezia nonché allo svolgimento di iniziative concernenti gli scambi culturali ed economici nell'ambito delle quali, in occasione della Fiera di Padova, era presente una rappresentanza della regione estone della Carelia. Il Trattato in esame prevede in particolare degli investimenti per la diffusione della lingua italiana in Estonia, per i quali vengono stanziati 700 milioni all'anno per tre anni, nonché delle forme di collaborazione fra Italia ed Estonia nell'ambito dei programmi di ricerca europei e internazionali. Figurano inoltre misure concernenti la cooperazione culturale e universitaria nonché disposizioni volte a impedire l'importazione e l'esportazione di opere d'arte e altri beni culturali.
L'oratore, esprimendo parere favorevole sul disegno di legge in titolo ed auspicando una rapida ratifica dell'Accordo, esprime talune osservazioni che ritiene possano valere anche per l'impostazione di futuri accordi di carattere culturale con altri Paesi europei. In primo luogo l'Accordo non contempla forme di cooperazione decentralizzata, come quelle dianzi menzionate, che invece potrebbero favorire lo sviluppo di legami culturali. Non sono inoltre previste forme di utilizzo e valorizzazione dell'esperienza acquisita dai soggetti che beneficeranno delle misure inerenti la promozione della cooperazione e degli scambi scientifici e culturali. In relazione all'articolo 17 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica, potrebbe essere altresì opportuno considerare la possibilità che vi partecipino, eventualmente in qualità di osservatori, i rappresentanti dei due Parlamenti al fine di sostenere il processo di integrazione europea.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini esposti.



OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO



Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (267)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni alla 2a Commissione: favorevoli con proposte di modifica) (R144 003, C02a, 0002°)







Il relatore BESOSTRI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce la direttiva 94/47/CE, volta ad evitare disparità tra le legislazioni nazionali degli Stati membri in relazione al diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. A tale riguardo l'oratore rileva in primo luogo come nella relazione che accompagna il suddetto provvedimento manchino riferimenti alla disciplina vigente in altri paesi della Comunità i quali sarebbero stati invece utili per valutare come si pongono le disposizioni in esame rispetto al processo di armonizzazione in corso. Considerando che il decreto legislativo si applica anche a contratti che possono riguardare beni non situati in Italia, si pone in particolare l'esigenza di chiarire le disposizioni sulla giurisdizione applicabile onde prevenire eventuali conflitti con la legislazione vigente in altri paesi.
L'oratore rileva altresì che la delega prevista dall'articolo 41 della Legge comunitaria 1995-1997 non contemplava l'ulteriore garanzia posta a tutela dell'acquirente dal comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento in titolo, nel senso che la fideiussione obbligatoriamente prestata dal venditore non possa comportare per l'acquirente la preventiva escussione del venditore stesso. Al riguardo si potrebbe porre un problema di relazioni tra fideiussori soggetti all'ordinamento italiano e altri fideiussori, impedendo l'esercizio di attività lecite di fideiussione non conformi con la normativa interna.
Il relatore osserva altresì che il decreto legislativo in esame prevede tra gli elementi obbligatori del documento informativo sul bene immobile, che deve essere consegnato dal venditore, gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva senza contemplare, nel caso di applicazione del decreto legislativo a contratti inerenti immobili non situati in Italia, dei riferimenti agli atti equivalenti adottati dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità con i rispettivi ordinamenti. Tale carenza appare di estrema importanza in quanto l'assenza di uno degli elementi di informazione obbligatori garantisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5.
L'oratore sottolinea, infine, come l'articolo 8 non recepisca integralmente l'articolo 7, terzo comma, della direttiva 94/47/CE in quanto disciplina la risoluzione del contratto di concessione di credito senza stabilire le modalità di tale risoluzione. Ad esempio non viene precisato a chi spetti comunicare all'ente creditizio che l'acquirente ha esercitato il diritto di recesso.
Il relatore propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo, con le proposte di modifica menzionate, riservandosi di intervenire nella Commissione di merito per esporre le proprie perplessità su altre disposizioni, come quelle inerenti il Foro competente, che non chiariscono se sia competente il giudice del luogo di residenza o quello del luogo di domicilio dell'acquirente.

Il senatore MAGNALBÒ e il presidente BEDIN esprimono apprezzamento per la chiarezza dell'esposizione del relatore e ne condividono le osservazioni.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli e proposte di modifica nei termini emersi.



IN SEDE CONSULTIVA



(3246) Disciplina delle "strade del vino" (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri, Poli Bortone ed altri, Simeone, Peretti, Malagnino ed altri)
(Parere alla 9a Commissione: favorevole con osservazioni)



Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il presidente relatore BEDIN rilevando come esso sia il testo risultante dall'unificazione di cinque disegni di legge, approvato all'unanimità dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Il suddetto provvedimento disciplina la definizione delle cosiddette "strade del vino", le attribuzioni che al riguardo vengono riconosciute alle Regioni e agli Enti locali e i relativi aspetti finanziari. Esso, peraltro, risente dell'impostazione che caratterizzava le iniziative legislative assunte nelle precedenti legislature, quando il processo di decentramento in atto a livello europeo e nazionale era meno sentito laddove, sulla base del principio riconosciuto anche a livello comunitario della sussidiarietà, sarebbe stata opportuna una disciplina meno dettagliata, che si limitasse ad estendere alle strade del vino la normativa sull'agriturismo lasciando al Ministero delle politiche agricole la determinazione degli standard minimi di qualità per i vini, fissando dei criteri omogenei per l'impostazione della cartellonistica e attribuendo alle Regioni gli altri compiti di natura organizzativa.
L'oratore rileva altresì come l'articolo 3, comma 1, lettera b), preveda la definizione di una cartellonistica omogenea elaborata anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea e come l'articolo 6, che disciplina le agevolazioni e i contributi finanziari, preveda che all'attuazione delle iniziative indicate dal disegno di legge suddetto concorrano anche i finanziamenti comunitari. Al riguardo il Presidente relatore osserva l'eccessiva genericità dei suddetti riferimenti ritenendo invece opportuna una maggiore precisione in merito agli eventuali parametri comunitari di riferimento per l'impostazione della cartellonistica e ai contributi dell'Unione europea utilizzabili per le finalità del provvedimento in esame.
Considerando che sarebbe stato preferibile un atto normativo volto a disciplinare nel suo insieme il settore agro-alimentare, includendo anche i percorsi inerenti altri prodotti quali le "strade dell'olio d'oliva" e quelle dei formaggi, l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini esposti.


(3249) Deputati TATTARINI ed altri - Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (approvato dalla Camera dei deputati)
(Parere alla 9a Commissione: favorevole con osservazioni)



Il presidente relatore BEDIN riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale modifica il comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1992 al fine di consentire per i vini il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori purché le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. Tale modifica si rende necessaria poiché attualmente, qualora vengano meno le caratteristiche fondamentali di un prodotto, è possibile declassarlo in senso verticale, fino ad arrivare alla commercializzazione come semplice vino da tavola, ma non è ammessa la sua riclassificazione nell'ambito di un disciplinare inerente un'area geografica più vasta, che includa quella di origine pur essendo caratterizzata da requisiti meno rigorosi. La normativa vigente comporta dei danni per il produttore connessi non solamente al declassamento della campagna in corso ma anche alla perdita di immagine che ne deriva per le campagne successive. Con la nuova disciplina, invece, un vino come il Cartizze del Trevigiano che perdesse nel corso di una campagna le qualità necessarie per essere classificato come tale potrebbe comunque essere riclassificato come Prosecco, anziché come comune vino da tavola, purché conservi le caratteristiche corrispondenti ad un disciplinare inerente appunto un territorio più vasto di quello cui si riferisce l'originaria classificazione.
L'oratore rileva altresì come le suddette disposizioni non contrastino con la normativa comunitaria considerando che l'articolo 18 del regolamento 823/87/CEE autorizza gli Stati membri a ridefinire le caratteristiche complementari alle quali devono corrispondere i vini di qualità prodotti in regioni determinate e a definire condizioni di produzione eventualmente più rigorose. Lo stesso regolamento, inoltre, disciplina il declassamento ma non contiene riferimenti circa la riclassificazione nell'ambito di una medesima categoria la quale, pertanto, non si dovrebbe ritenere vietata. Il Presidente relatore, pertanto, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le finalità cui è volto il disegno di legge illustrato dal Presidente relatore ma ritiene che la formulazione sia poco chiara e di difficile comprensione.

Il presidente relatore BEDIN accoglie l'osservazione formulata dal senatore Magnalbò la quale è coerente con il principio di semplificazione della normativa interna e comunitaria che si va affermando a livello europeo.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.


(3123) MANZI ed altri - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro

(3189) MULAS ed altri - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo
(Parere all'11a Commissione: favorevole)



Il relatore NAVA illustra congiuntamente i due provvedimenti in titolo sul telelavoro ricordando come la Giunta si sia già pronunciata sul disegno di legge n. 2305, di iniziativa del senatore Cortiana ed altri, concernente la stessa materia. Rilevando come la figura del telelavoratore si collochi in una posizione intermedia fra quella del lavoratore dipendente e quella del lavoratore autonomo l'oratore sottolinea la crescente importanza della materia per l'Europa e l'Occidente anche quale possibile fattore di sviluppo dell'occupazione.
Il disegno di legge n. 3123, in particolare, di iniziativa del senatore Manzi ed altri, prevede un limite di 35 ore settimanali e consente ai lavoratori di un'azienda che ricorra al telelavoro, in sostituzione di attività espletate in precedenza all'interno dei rispettivi stabilimenti, di esercitare volontariamente un'opzione per tale tipo di prestazione salvo avvalersi del diritto di recesso entro sei mesi. Lo stesso disegno di legge riconosce inoltre il diritto alla socialità, prevedendo il periodico rientro del lavoratore nell'azienda, per attività di formazione, di aggiornamento o sindacali, nonché la tutela della riservatezza delle informazioni e dell'inviolabilità del domicilio del telelavoratore. Il provvedimento stanzia altresì 180 miliardi di lire per la costituzione di un Osservatorio nazionale sul telelavoro presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) nonché 60 miliardi di lire annue per le spese di funzionamento di detto Osservatorio che, diretto da un Consiglio di saggi composto da sette membri, potrà valersi di sessanta funzionari comandati dai Ministeri di appartenenza e sessanta ricercatori messi a disposizione dalle Università statali. Il provvedimento riserva inoltre il 10 per cento degli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo allo sviluppo del telelavoro e prevede la redazione di un piano per la revisione del sistema tariffario delle telecomunicazioni per ridurre i costi di gestione del telelavoro e creare occasioni di occupazione.
Il Parlamento europeo si è soffermato sul tema del telelavoro negli ultimi due anni chiedendo alla Commissione, con la risoluzione dell'11 marzo 1997, di presentare una specifica direttiva che disciplinasse la materia, definendo gli aspetti di previdenza sociale, sanità e sicurezza, tutela della privacy e fiscalità e chiedendo altresì alla Commissione di avviare consultazioni sulla materia con l'Organizzazione mondiale del commercio, consapevole delle importanti implicazioni del telelavoro per la realtà economica e occupazionale europea e internazionale. Sotto il profilo del diritto comunitario la materia è attualmente disciplinata dalle direttive 89/391/CEE, sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, e 90/270/CEE, sulle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali. Nell'ambito del quarto Programma quadro della Comunità europea delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico è stata inoltre presentata una proposta di decisione sulle applicazioni telematiche che sottolinea l'importanza del telelavoro per il rilancio dell'occupazione, la crescita della competitività e l'impatto sui servizi pubblici mentre, il 24 luglio 1996, la Commissione europea ha presentato un libro verde sulla dimensione umana nella società dell'informazione che affronta gli aspetti connessi all'esigenza di definire un adeguato quadro di riferimento giuridico e contrattuale.
Considerando che i disegni di legge in titolo non presentano problemi di compatibilità con la normativa comunitaria vigente, il relatore propone di esprimere su di essi un parere favorevole.

Il presidente BEDIN conviene con la proposta del relatore sottolineando l'opportunità di inserire nel parere un riferimento alla citata risoluzione del Parlamento europeo. La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi.



POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ODIERNA DEL COMITATO PARERI



Il presidente BEDIN comunica che il Comitato pareri già convocato al termine della seduta odierna della Giunta per esaminare il disegno di legge n. 3309, recante conversione del decreto legge n. 166 del 1998 sulla proroga del termine per lo svolgimento della gara del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili, é rinviato alle ore 16 ove la 1a Commissione si sia espressa sui presupposti costituzionali ed i requisiti di legge.


La seduta termina alle ore 9,35.