GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 6 FEBBRAIO 2001
697ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti, per le finanze Grandi e alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15, 25.


INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PINTO avverte che l'ordine del giorno della settimana in corso sarà integrato, a partire dalla seduta antimeridiana di domani mattina, con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge n.2675-B, recante misure contro la violenza nella relazioni familiari, e n. 4963 recante interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

IN SEDE DELIBERANTE

(2207-B) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore FOLLIERI, il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo sia stato modificato più sul piano formale che su quello sostanziale, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. La modifica più significativa apportata dalla Camera dei deputati è rappresentata dall'introduzione nel testo di un capo II avente specificamente ad oggetto la materia della protezione dei testimoni di giustizia e nel quale peraltro sono state organicamente accorpate, pur con alcune modifiche di sostanza, le disposizioni già contenute nel testo licenziato dal Senato relative al medesimo argomento.
Il relatore quindi si sofferma sui contenuti del capo relativo ai testimoni di giustizia, evidenziando in particolare il fatto che ai testimoni le speciali misure di protezione potranno essere applicate anche se le dichiarazioni rese non hanno le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 1991, come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge all'esame, salvo avere carattere di attendibilità, e anche se si riferiscono a delitti diversi da quelli indicati dal comma 2 dello stesso articolo 9. Viene inoltre previsto che i testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione avranno diritto , tra l'altro, a misure di assistenza anche oltre la cessazione della protezione volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma fino a quando non riacquisteranno la possibilità di godere di un reddito proprio, alla capitalizzazione del costo dell'assistenza in alternativa alla stessa, al mantenimento del posto di lavoro presso l'amministrazione dello Stato cui appartengono se dipendenti pubblici, alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, e a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. In definitiva le disposizioni richiamate - insieme all'articolazione del Servizio centrale di protezione in due distinte sezioni aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia - recepiscono sostanzialmente le istanze e le indicazioni a suo tempo emerse in sede di Commissione antimafia proprio con specifico riferimento alla problematica dei testimoni di giustizia.
Raccomanda in conclusione l'approvazione senza modifiche del disegno di legge n. 2207-B.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO rileva come alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo in discussione siano di carattere prevalentemente formale, mentre le altre - che incidono sul merito del provvedimento - appaiono condivisibili nella sostanza. Più in particolare giudica positivamente la scelta della Camera di introdurre un nuovo capo nel decreto-legge n. 8 del 1991 in cui accorpare sistematicamente tutte le disposizioni concernenti i testimoni di giustizia.
Conclude dichiarando la propria soddisfazione per il fatto che la Commissione si appresti ad approvare in via definitiva un disegno di legge di grande importanza e preannuncia che il Gruppo dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo non chiederà che venga fissato un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore GASPERINI preannuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Nord Padania sul disegno di legge in titolo, formulando però alcune considerazione di carattere critico sull'espressione "testimoni di giustizia", che gli appare assolutamente impropria.

Il senatore PERA preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al disegno di legge n. 2207-B, pur manifestando alcune perplessità sulle modalità definitorie della figura del testimone di giustizia nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Infatti l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 8 del 1991, come introdotto dall'articolo 12 del testo in esame, nell'individuare tale categoria fa riferimento a coloro che assumono, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione ovvero non sia in corso un procedimento per l'applicazione della stessa. Nella formulazione fatta propria dalla Camera dei deputati viene quindi meno il requisito dell'estraneità ai gruppi criminali che era invece esplicitamente previsto nel testo originariamente licenziato dal Senato. La scomparsa di tale requisito suscita perplessità e non appare convincente, risultando evidente il rischio di strumentalizzazioni ad essa connesso.
Conclude ribadendo la posizione della sua parte politica, favorevole all'approvazione senza modifiche del disegno di legge in titolo sia in considerazione della circostanza che si tratta di un provvedimento fortemente atteso, sia alla luce del fatto che esso rappresenta in ogni caso un significativo passo avanti rispetto alla normativa vigente.

Prende quindi la parola il sottosegretario BRUTTI il quale, pur comprendendo le preoccupazioni sollevate dal senatore Pera circa la nozione di "testimone di giustizia" fatta propria dalla Camera dei deputati, ritiene che essa comunque vada giudicata positivamente in quanto tiene conto di come, nella concreta prassi giudiziaria, ci si trovi talora di fronte a persone che, non rivestendo la qualifica di imputati in procedimento connesso o di reato collegato, assumono invece la qualità di testimone, di persona informata sui fatti o di persona offesa dal reato e che però - ad esempio per la loro provenienza da famiglie legate al mondo criminale - avrebbero potuto non essere considerate estranee a queste realtà. La soluzione adottata dalla Camera dei deputati ha inteso tenere conto di queste situazioni, anche al fine di evitare non trascurabili margini di incertezza sul piano applicativo, e ha preferito pertanto attribuire rilievo esclusivamente alle qualifiche formali che i soggetti in questione vengono ad assumere rispetto ai fatti in ordine ai quali rendono le loro dichiarazioni.

Il senatore BUCCIERO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale e fa presente che la sua parte politica non chiederà la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Coglie comunque l'occasione per manifestare la sua perplessità circa la previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991, come sostituito dall'articolo 6 del disegno di legge in titolo, previsione che gli appare eccessivamente generica nel suo insieme e non convincente laddove prevede che le spese di assistenza legale siano liquidate dal giudice previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui il difensore è iscritto. A quest'ultimo proposito sarebbe stata, a suo avviso, preferibile una formulazione che limitasse ancor di più la discrezionalità del giudice prevedendo, in maniera più stringente, che tali spese fossero liquidate secondo il parere del medesimo Consiglio dell'ordine.

Interviene il senatore MILIO, il quale giudica superfluo il disegno di legge che la Commissione giustizia del Senato si appresta ad approvare in via definitiva, rilevando come l'intero apparato che ruota intorno alla gestione dei pentiti sia, di fatto, puramente funzionale ad un uso strumentale della giustizia volto a fini politici e alla promozione di vere e proprie forme di carrierismo.
In conclusione, la scelta di approvare questo disegno di legge si rivela antistorica e suscettibile di un giudizio senz'altro negativo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16.