GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

220a Seduta
Presidenza del Presidente
ZECCHINO
indi del Vice Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE
(2570) Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati
(206) SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori.
- e della petizione n. 167 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 15 gennaio 1998.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 5.16, illustra gli emendamenti 5.6 e 5.17 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.20. In merito all'emendamento 5.6 l'oratore sottolinea come tale proposta emendativa sia volta ad inserire, fra le ipotesi che non risulterebbero depenalizzate, anche quella della guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186 del codice della strada. Al riguardo, va tenuto presente, tra l'altro, che l'eventuale depenalizzazione di questa fattispecie incriminatrice si rifletterebbe, a suo avviso, anche sull'ipotesi di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti che è sanzionata dall'articolo 187 con un rinvio al comma 2 dello stesso articolo 186.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 5.11, 5.12, 5.19 e 5. 21, evidenziando in particolare come l'emendamento 5.19 sia volto a sopprimere la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 al fine di eliminare una previsione che appare poco chiara e di difficile applicazione.

Il presidente CIRAMI dà conto del parere della prima Commissione permanente in merito alla citata lettera f) del comma 1 dell'articolo 5.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 5.13 e modifica l'emendamento 5.1, inserendo dopo la parola: «186» la parola: «187».

Il relatore FOLLIERI illustra l'emendamento 5.14, sottolineando come esso sia volto a correggere quello che appare un mero errore materiale nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore esprime poi parere contrario sull'emendamento 5.1, evidenziando come esso ampli il numero delle ipotesi che risulterebbero escluse dall'intervento di depenalizzazione, includendovi, rispetto al testo licenziato dall'altro ramo del parlamento, anche quelle di cui agli articoli 100, comma 14, 168, comma 8, 186, 192, comma 7, e 213, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il senatore GRECO modifica l'emendamento 5.4, riformulandolo nell'emendamento 5.4 (Nuovo testo)

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 (Nuovo testo), 5.10, 5.15, 5.17, 5.19 e 5.21, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma all'emendamento 5.21.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 come da ultimo modificato e sugli emendamenti 5.9, 5.13, 5.17 e 5.19, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.3, 5.10 e 5.21 ed esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 5.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 5.1, il senatore RUSSO, pur condividendo i rilievi svolti dal relatore circa l'esigenza di non restringere eccessivamente l'ambito della depenalizzazione nella materia in esame, sottolinea come l'emendamento in votazione sia volto a mantenere le sanzioni penali in casi che appaiono di non trascurabile gravità, quali, ad esempio, la falsificazione e la manomissione di targhe automobilistiche, sanzionata dall'articolo 100, comma 14 del codice della strada, e la violazione di posti di blocco, sanzionata dall'articolo 192, comma 7. L'emendamento inoltre, nel testo modificato, mantiene le sanzioni penali previste dagli articoli 186 e 187 del codice della strada, ponendo così rimedio ad un'irragionevole disparità di trattamento - contenuta nel testo licenziato dalla Camera dei deputati - che depenalizza la guida in stato di ebbrezza, mentre continua a prevedere sanzioni penali nei casi di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 5.1 nel testo modificato evidenziando l'esigenza di non restringere la portata dell'intervento di depenalizzazione nella materia in esame. Con specifico riferimento alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, l'oratore condivide la necessità di assicurare ad esse un trattamento omogeneo, ma ritiene preferibile che ciò avvenga escludendo la rilevanza penale di entrambe e raccomanda a tal fine l'approvazione dell'emendamento 5.4 (Nuovo testo).

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 5.5.

Il senatore BERTONI annuncia la sua astensione sull'emendamento 5.1 nel testo modificato e rileva che l'impostazione di tale proposta emendativa appare eccessivamente restrittiva e porterebbe ad un intervento limitato sul quale il legislatore sarebbe, probabilmente, costretto a ritornare tra breve. Va poi sottolineato che le ipotesi per le quali l'emendamento in questione mantiene le sanzioni penali, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 189, hanno carattere contravvenzionale e quindi, l'applicazione delle sanzioni penali risulta, nella concreta prassi applicativa, di fatto quasi sempre esclusa dal decorso dei termini di prescrizione. D'altra parte, deve rilevarsi che in relazione ai casi qui considerati verrebbero previste sanzioni amministrative pecuniarie di rilevante entità che appaiono idonee a svolgere un'adeguata funzione deterrente.

Il presidente CIRAMI, a nome del Gruppo Centro Cristiano Democratico, annuncia il voto contrario sull'emendamento 5.1, nel testo modificato.

La senatrice SALVATO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 5.1, nel testo modificato.

Il senatore RUSSO ritira quindi l'emendamento 5.1, come da ultimo modificato.

Dopo che il senatore Antonino CARUSO e il senatore FASSONE hanno annunciato il loro voto favorevole e la senatrice SALVATO la sua astensione, l'emendamento 5.2 viene posto ai voti ed approvato.

Con separate votazioni sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 5.3 e 5.4 (Nuovo testo).

Posto ai voti è respinto l'emendamento 5.6, di contenuto identico all'emendamento 5.7.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 5.8.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti 5.9 e 5.10.

Sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.11 e 5.12.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 5.13.

Il sottosegretario AYALA, modificando il suo precedente parere, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.14 di contenuto identico all'emendamento 5.15.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti ed approvati l'emendamento 5.14, di contenuto identico all'emendamento 5.15, e l'emendamento 5.17.

Il senatore BERTONI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 5.19, evidenziando come la soppressione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 non tenga conto di un preciso orientamento della giurisprudenza costituzionale circa i profili problematici sottesi a tale disposizione.

Essendo stato ritirato nella seduta del 15 gennaio scorso l'emendamento 5.18, posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.19.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 5.20.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 5.21.

Posto ai voti è approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Prima di passare all'esame dell'articolo 6, il relatore FOLLIERI segnala alla Commissione la recentissima avvenuta presentazione da parte del Governo del disegno legge n. 2979, recante delega allo stesso per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto. Infatti, tale disegno di legge si propone di intervenire in un ambito materiale coincidente con quello cui fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6. Si porrà quindi - a prescindere da quella che sarà la decisione del Presidente del Senato in ordine all'assegnazione di tale provvedimento - la necessità di un raccordo fra il citato disegno di legge n. 2979 e l'articolato in esame e, a questo proposito, il relatore invita la Commissione a valutare anche la possibilità della presentazione di una sua proposta emendativa diretta a trasferire, nel testo in discussione, il contenuto della proposta di legge del Governo.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0069o)

Con riferimento ai disegni di legge n. 2625 e abbinati in materia di sfruttamento sessuale dei minori, il presidente ZECCHINO fa presente che la senatrice Mazzuca Poggiolini, presidente della Commissione speciale per l'infanzia, ha chiesto - a nome dell'Ufficio di Presidenza - la riassegnazione a tale Commissione dei suddetti disegni di legge. Sul punto, inoltre, il Presidente del Senato, con una propria lettera, ha invitato la Commissione a esprimere il proprio parere, in generale, circa il problema dei disegni di legge che dovranno essere riassegnati alla neo istituita Commissione speciale.
Al riguardo, il Presidente rileva che i lavori della Commissione giustizia saranno nelle prossime settimane vincolati innanzitutto dalla necessità di rispettare scadenze fissate da specifiche disposizioni di legge - come nel caso del parere sullo schema di decreto legislativo concernente l'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e del parere sullo schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione mobiliare - mentre, in relazione ad altri provvedimenti al suo esame - come per i disegni di legge in materia di collaboratori di giustizia - la 2a Commissione risulta comunque soggetta a sollecitazioni continue. In questa situazione, l'assegnazione dei disegni di legge in materia di sfruttamento sessuale dei minori alla Commissione speciale per l'infanzia ne consentirebbe, probabilmente, un iter più rapido in quanto tale Commissione potrebbe maggiormente concentrare la propria attività nell'esame dei predetti disegni di legge.

Il senatore RUSSO esprime perplessità in merito ad un'eventuale riassegnazione alla Commissione speciale per l'infanzia dei disegni di legge in materia di sfruttamento sessuale dei minori, sottolineando che la discussione di questi è in Commissione giustizia in una fase avanzata, essendosi già svolta la relazione e la discussione generale e dovendosi passare all'esame degli emendamenti. Si tratterebbe poi di una decisione che potrebbe essere equivocata e suscitare l'impressione di un accantonamento del problema in questione.

Il senatore Antonino CARUSO condivide le perplessità manifestate dal senatore Russo.

La senatrice SALVATO rileva invece che i disegni di legge in materia di sfruttamento sessuale dei minori rientrano certamente nella competenza della predetta Commissione speciale alla quale dovrebbero essere trasferiti tutti i provvedimenti che riguardano i minori. L'oratrice sottolinea altresì che la Commissione speciale per l'infanzia potrebbe dedicare all'esame di questi disegni uno spazio di gran lunga superiore rispetto a quello della Commissione giustizia, essendo condizionata da un minor numero di impegni di tipo diverso.

Il senatore CIRAMI concorda con la prospettiva, delineata dal Presidente, di una riassegnazione dei disegni di legge in tema di pedofilia alla Commissione speciale per l'infanzia.

Nello stesso senso si esprime il senatore FOLLIERI.

Dopo un intervento del senatore GRECO, la senatrice SCOPELLITI richiama l'attenzione sul fatto che, poichè numerosi componenti della Commissione speciale per l'infanzia fanno anche parte della Commissione giustizia, sarà indispensabile un coordinamento fra i lavori delle due Commissioni che dovranno necessariamente tenere le proprie sedute in orari diversi. Conseguentemente, i senatori della Commissione giustizia che non fanno parte della Commissione speciale, potranno comunque partecipare ai lavori della stessa, nei limiti e nelle forme previsti dall'articolo 31 del Regolamento.

Interviene quindi nuovamente il senatore RUSSO che ritiene comunque preferibile la soluzione di rimettersi, sul problema in questione, al prudente apprezzamento del Presidente del Senato.

La senatrice BONFIETTI, relatrice sui disegni di legge in materia di pedofilia, manifesta le proprie perplessità sull'ipotesi delineata dal presidente Zecchino, osservando come l'assegnazione alla Commissione speciale, di fatto, interromperebbe un lavoro già iniziato e potrebbe apparire un modo di procedere non corretto nei confronti dei senatori della Commissione che hanno già presentato emendamenti. La senatrice non ritiene poi che la riassegnazione consentirebbe un effettivo risparmio di tempo e rileva che, a questo fine, potrebbe invece essere presa in considerazione la costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, decide infine di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570

Art. 5.

Nel comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «ad eccezione», alla fine con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 100 comma 14, 116, 124, 168 comma 8, 176, 186, 189, 192 comma 7 e 213 comma 4».
5.1
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1 alla lettera a), sopprimere la parola: «116».
5.2
Centaro

Al comma 1 alla lettera a), sopprimere la parola: «124».
5.3
Centaro

Al comma 1 alla lettera a), sostituire la parola: «176», con l'altra: «186».
5.4
Greco

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «176, 187».
5.4 (Nuovo testo)
Greco

Al comma 1 alla lettera a), dopo la parola: «176», inserire l'altra: «186».
5.5
Centaro

Al comma 1 alla lettera a), dopo la parola: «176», inserire l'altra: «186».
5.6
Fassone

Al comma 1 alla lettera a), prima della parola: «187», aggiungere: «186».
5.7
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5.8
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «non superiore a lire dieci milioni», con le seguenti: «non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni».
5.9
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «gravità», aggiungere le seguenti: «e all'eventuale reiterazione».
5.10
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonchè prevedere - in caso di reiterazione - il sequestro obbligatorio del veicolo, anche al di fuori dei casi di flagranza, e l'eventuale confisca con la sentenza di condanna».
5.11
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
5.12
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Nel comma 1, lettera d), sostituire la parola: «126», con la parola: «216».
5.13
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «6», con l'altra: «7».
5.14
Follieri

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «6», con l'altra: «7».
5.15
Greco

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «non superiore a tre mesi», sino a: «confisca del mezzo», con le altre: «non superiore a due mesi, qualora non segua entro tale termine l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, e la confisca obbligatoria del mezzo in caso di reiterazione delle condotte».
5.16
Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera e)».
5.17
Fassone

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «reclami amministrativi», aggiungere la parola: «anche».
5.18
Centaro, Greco

Al comma 1, sopprimere la lettera f)».
5.19
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine: «; stabilire che agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione si tiene conto anche delle contravvenzioni depnalizzate a termini della presente delega».
5.20
Fassone

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis). modificare in 90 giorni il termine previsto dall'articolo 204 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, entro cui il Prefetto deve pronunciare provvedimento sui ricorsi avverso le contestazioni di violazioni del codice della strada, e prevedere che, in difetto di tempestiva pronuncia, si determini decadenza dell'amministrazione dall'irrogazione delle sanzioni».
5.21
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino