GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI’ 15 GIUGNO 1999

435ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala

La seduta inizia alle ore 15,20


IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari

(2834) CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

(3340) BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato

(3457) CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale.

(3518) GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini

(3709) MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato

(3712) MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio

(3757) FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 2 giugno scorso.

Si procede nell’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 11.

Interviene il PRESIDENTE relatore che suggerisce una riformulazione dell’emendamento 11.0.1 volta a circoscriverne la portata specificamente all’ipotesi del divieto di pubblicazione dell’immagine della persona privata della libertà personale che si trovi in manette o sottoposta a qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica, facendo comunque salva l’applicazione delle norme sulla pubblicità del dibattimento e la possibilità che l’interessato presti espressamente il proprio consenso alla pubblicazione della sua immagine.

Il senatore FOLLIERI, recependo il suggerimento del presidente relatore, modifica l’emendamento 11.0.1 riformulandolo nell’emendamento 11.0.1 (Nuovo testo).

Interviene la senatrice SCOPELLITI la quale giudica eccessivamente riduttivo l’emendamento 11.0.1 (Nuovo testo) e lo ritiene insufficiente rispetto all’originaria finalità della proposta emendativa rappresentata dall’esigenza di tutelare in ogni caso l’immagine e la dignità della persona sottoposta a procedimento penale, evitandone la pubblicazione.

Il senatore GRECO condivide le considerazioni della senatrice Scopelliti.

Il senatore FOLLIERI sottolinea come la riformulazione proposta dal presidente relatore e da lui accolta appaia coerente con l’originaria impostazione ispiratrice dell’emendamento 11.0.1.

Il senatore RUSSO condivide la riformulazione dell’emendamento 11.0.1 fatta propria dal senatore Follieri e manifesta, invece, perplessità rispetto a soluzioni diverse – come in particolare quella contenuta nel testo originario dell’emendamento 11.0.1 – che, facendo riferimento in maniera generica all’immagine della persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, determinerebbero un’eccessiva compressione del diritto di cronaca e potrebbero comportare conseguenze paradossali: basti pensare, al riguardo, che il precedente testo dell’emendamento 11.0.1 avrebbe reso impossibile pubblicare l’immagine della persona arrestata che si fosse successivamente resa latitante.

Prende poi la parola il senatore MILIO che richiama l’attenzione su alcuni aspetti problematici connessi con la formulazione dell’emendamento 11.0.1 (Nuovo testo), in particolare per quel che concerne l’applicabilità della previsione che fa salva la possibilità per l’interessato di manifestare espressamente, per iscritto, il proprio consenso alla pubblicazione della sua immagine.

Dopo brevi interventi del senatore FASSONE e del senatore FOLLIERI, ha la parola il senatore PREIONI che sottolinea come la materia sottesa all’emendamento 11.0.1 (Nuovo testo) necessiterebbe, per la sua complessità e per le sue specifiche peculiarità, di essere affrontata in un contesto diverso e in maniera più organica, intervenendo soprattutto sul piano della definizione e del rispetto delle regole di deontologia professionale da parte dei giornalisti.

Il presidente RELATORE condivide le considerazioni svolte dal senatore Preioni e ricorda di essersi già espresso in questo senso in occasione dell’ultima seduta.

Il senatore CORTELLONI propone una modifica dell’emendamento 11.0.1 (Nuovo testo) volta a renderne più sintetica la formulazione letterale senza modificarne la portata.

Il senatore CENTARO esprime un giudizio positivo sulle finalità ispiratrici della proposta emendativa presentata dal senatore Follieri, ma ritiene che, se si intende compiutamente perseguire tali finalità, si deve allora conservare la previsione contenuta nell’originaria formulazione dell’emendamento 11.0.1, relativa al divieto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati. La prassi che si è andata sempre più diffondendo delle conferenze stampa tenute dagli organi di polizia immediatamente dopo lo svolgimento di importanti operazioni appare, infatti, suscettibile di determinare un grave pregiudizio all’immagine delle persone coinvolte nelle stesse, visto il contenuto sostanzialmente accusatorio delle dichiarazioni che vengono rese in tali occasioni.

Il presidente RELATORE, da un lato, osserva come non si possa precludere agli organi di polizia di informare l’opinione pubblica sul fatto che sono state portate a termine importanti operazioni e, dall’altro, rileva che la possibilità, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, in queste occasioni, riferiscano sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati è comunque limitata dalle disposizioni del codice di procedura penale che prevedono l’obbligo del segreto sugli atti di indagine.

Il senatore PERA, dopo aver ricordato recenti episodi in cui persone coinvolte in procedimenti penali sono state sottoposte ad una vera gogna mediatica, in piena violazione dei principi della più elementare dignità umana, preannunzia contrarietà ad una eventuale riformulazione dell’emendamento 11.0.1 in senso più restrittivo. Chiede, anzi, una stesura di più ampio respiro che tolga ogni dubbio sul divieto generalizzato di diffondere l’immagine di chi sia coinvolto in un procedimento penale. Insiste altresì sull’esigenza che tale divieto si estenda anche alla situazione – non infrequente - in cui l’immagine della persona è artatamente messa in evidenza nel corso di conferenze stampa in cui essa non è presente personalmente.

Il senatore BERTONI preannunzia che voterà contro l’emendamento 11.0.1, così come contro ogni altro emendamento inteso a limitare il diritto all’informazione. E’ necessario, infatti, che il sistema sia costruito in modo tale da evitare il verificarsi di quelle situazioni che attentano alla libertà e alla dignità dell’individuo mentre quello che si otterrebbe con ogni intervento teso a limitare la libertà dell’informazione avrebbe solo lo scopo di mascherare la realtà, soprattutto nelle sue esplicazioni meno garantiste.

Il senatore VALENTINO prospetta una ulteriore formulazione dell’emendamento 11.0.1 diretta a prevedere che salva l’applicazione delle norme sulla pubblicità del dibattimento e salvo non ostino nella fase delle indagini preliminare esigenze investigative, sia vietata la pubblicazione dell’immagine della persona privata della libertà personale.

Il senatore RUSSO condivide le considerazioni del senatore Bertoni e la consapevolezza della importanza degli interessi in gioco. Ritiene pertanto più opportuno soprassedere all’esame della proposta emendativa in discussione.

Il senatore GRECO richiama l’attenzione della Commissione sulle esigenze cui l’emendamento 11.0.1 intendeva venire incontro: non si tratta certo di mettere il bavaglio alla stampa quanto, invece di tutelare la dignità della persona coinvolta in un procedimento penale. Ritiene, altresì, che non sia sufficiente appellarsi alle sole norme di deontologia professionale dei giornalisti.

La senatrice SCOPELLITI torna a dichiararsi contraria alla riformulazione dell’emendamento 11.0.1 nel nuovo testo, denunciando che chi si fa difensore di un supposto diritto di cronaca si rende di fatto paladino di un esercizio di mero voyerismo.

Il senatore GIORGIANNI condivide molte delle considerazioni svolte dalla senatrice Scopelliti e, nel portare la sua diretta testimonianza di quanto sia devastante l’impatto dei mezzi di comunicazione di massa nelle vicende giudiziarie in cui tale impatto avviene a prescindere da ogni considerazione sull’effettivo coinvolgimento della persona rispetto ai fatti che gli sono addebitati, sottolinea come il diritto di cronaca sia certamente garantito a livello costituzionale, ma nella misura in cui ciò non si risolva nella lesione di altri diritti costituzionalmente protetti.

Seguono interventi dei senatori PARDINI – il quale invita la Commissione a soprassedere all’approvazione dell’emendamento 11.0.1 (Nuovo testo) – FOLLIERI –che riformula l’emendamento 11.0.1 in un ulteriore nuovo testo (11.0.1 (Ulteriore nuovo testo) – GIORGIANNI - che ribadisce l’esigenza di una pausa di riflessione – e SENESE, il quale sottolinea l’esigenza di valutare attentamente il testo da votare.

Il seguito dell’esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il titolo dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Divieto di pubblicazione di atti e di immagini”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine della persona fermata, arrestata o nei cui confronti è stata eseguita l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare. È altresì vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati”».
11.0.1
Follieri

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il titolo dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Divieto di pubblicazione di atti e di immagini”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“6-bis. Salva l'applicazione delle norme sulla pubblicità del dibattimento, è sempre vietata la pubblicazione dell'immagine della persona privata della libertà personale ritratta mentre si trova sottoposta all'uso di manette o a qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la stessa non vi consenta espressamente per iscritto”».
11.0.1 (Nuovo testo)
Follieri

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il titolo dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Divieto di pubblicazione di atti e di immagini”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“6-bis. Salva l'applicazione delle norme sulla pubblicità del dibattimento, e salvo che non vi ostino nella fase delle indagini preliminari esigenze investigative, è vietata la pubblicazione dell'immagine della persona privata della libertà personale. È altresì vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati”».
11.0.1 (Ulteriore nuovo testo)
Follieri