BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 Febbraio 2001
317ª Seduta

Presidenza del Senatore
MORANDO

        Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

        La seduta inizia alle ore 15,15.

(3236-A) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri, Veltri ed altri, Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(Parere all’Assemblea su emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 14. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

        Il relatore FERRANTE fa presente che per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 10.220, 10.223 e 10.224, che potrebbero comportare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

        Concorda il sottosegretario SOLAROLI.


        La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 14, ad eccezione che sugli emendamenti 10.220, 10.223 e 10.224, per i quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.


(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad altro rischio, nonché per l’ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio
(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

        Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge recante disposizioni per la distruzione delle proteine animali ad alto rischio.
        Per quanto di competenza, segnala che gli emendamenti 1.5, 1.16, 1.6, 1.18, 1.11, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.4 (limitatamente ai commi da 8 a 11), 2.1, 2.0.2, 3.7/3, 3.4, 3.11, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 6.1 comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Occorre poi valutare la neutralità finanziaria degli emendamenti 1.21, 1.2, 1.14, 1.4, 1.17, 1.13, 2.4, 3.13, 3.6, 3.6/1 e 3.0.5. In relazione agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 occorre verificare la quantificazione dell’onere, fermo restando che il nulla osta sarebbe condizionato al non superamento delle risorse complessivamente disponibili sull’accantonamento di fondo speciale utilizzato. Anche in relazione agli emendamenti 3.1, 3.8, 3.3 e 3.10, occorre verificare la quantificazione dell’onere.
        Sugli emendamenti 2.9, 3.7/4, 3.0.6 e 3.0.4, rileva che non è precisato il rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Gli emendamenti 3.7 (comma 2) e 3.12, prevedono inquadramenti di personale e aumenti di organico. Il nulla osta sull’emendamento 2.0.1 è condizionato all’approvazione dell’emendamento di copertura 6.3, previa verifica della sussistenza e disponibilità delle risorse del Fondo per la protezione civile utilizzate per la copertura. Anche in relazione all’emendamento 4.0.1, occorre verificare la sussistenza delle risorse richiamate per la copertura, derivanti dalla riduzione di autorizzazioni di spesa. In relazione agli emendamenti 2.0.3, 2.0.4, 5.0.1, occorre verificare gli effetti in termini di cassa. L’emendamento 2.0.5 è condizionato all’approvazione dell’emendamento 7.0.2, previa sua riconducibilità ad un tetto di spesa. Gli emendamenti 3.7/2, 3.3, 3.10, utilizzano per nuove spese i proventi derivanti dalla riscossione di sanzioni amministrative.
        Gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6 riproducono gli articoli del decreto-legge n.8 del 2001: per quanto di competenza, sembra opportuno riformulare l’emendamento 7.0.2 al fine di graduare le indennità previste per garantire il rispetto del tetto costituito dall’autorizzazione di spesa pari a 300 miliardi; segnala poi il comma 8 del medesimo emendamento che potrebbe comportare maggiori oneri a carico dell’Agenzia; il parere di nulla osta dovrebbe essere infine condizionato alla approvazione dell’emendamento 7.0.6 di copertura.
        In relazione a tale emendamento, peraltro – oltre ad acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse richiamate (così come di quelle richiamate dal sub-emendamento 7.0.6/1, seconda parte) – rileva che il comma 1 utilizza per la copertura residui di stanziamento, relativi ad una autorizzazione di spesa per il 2000: si rileva che la legge n.468 del 1978 non consente la copertura di risorse in conto residui e su capitolo ordinario; da tale copertura, inoltre, potrebbero derivare effetti di cassa riconducibili ad una accelerazione della spesa. La prima parte del subemendamento 7.0.2/7 (analogamente agli emendamenti 7.0.2/18, 7.0.2/1, 7.0.2/16,7.0.2/24, 7.0.2/14, 7.0.2/20 e 7.0.2/19) dovrebbe essere riformulata per graduare i benefici nel limite del tetto di spesa, mentre la copertura della seconda parte non risulta adeguata; il parere sulla prima parte del subemendamento 7.0.2/6 potrebbe essere di nulla osta (analogamente agli emendamenti 7.0.2/8 e 7.0.2/10), qualora l’emendamento 7.0.2 sia riformulato quale tetto di spesa, mentre la copertura della seconda parte non risulta adeguata. L’emendamento 7.0.2/3 sembra poi comportare oneri a carico dell’Agenzia.
        Segnala poi gli emendamenti 7.0.2/23, 7.0.2/4, 7.0.2/13 e 7.0.2/9, che sembrano comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 7.0.2/17. Con riferimento all’emendamento 7.0.3, occorre chiarire se quanto disposto dal comma 1 in materia di differimento dei termini per i versamenti tributari comporti effetti di cassa a carico del bilancio dello Stato e valutare se specificare la durata del limite di impegno autorizzato ai sensi del comma 2; il parere di nulla osta dovrebbe comunque essere condizionato alla approvazione dell’emendamento 7.0.6 di copertura. In coerenza con la valutazione degli eventuali effetti finanziari del comma 1, dovrebbero essere valutati gli emendamenti 7.0.3/7 (limitatamente alla prima parte, mentre la seconda parte presenta una copertura non idonea) e 7.0.3/19. Segnala poi gli emendamenti 7.0.3/6, 7.0.3/10 e 7.0.3/13, che sembrano comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 7.0.3/4 e acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse indicate per la copertura dell’emendamento 7.0.3/11. È opportuno, altresì, approfondire gli effetti finanziari del subemendamento 7.0.5/1 (tenuto conto che la formulazione dell’emendamento 7.0.5 lascia supporre che il finanziamento del consorzio sia posto a carico degli iscritti). Segnala, infine, l’emendamento 7.0.6/2, che sembra comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato e occorre valutare gli effetti di cassa dell’emendamento 7.0.7.


        Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver confermato la sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura negli emendamenti 6.3, 4.0.1, 7.0.6 e 7.0.6/1, si riserva, in relazione all’emendamento 7.0.3/11 di verificare successivamente la disponibilità delle risorse stesse. Esprime quindi avviso contrario sugli emendamenti 1.5, 1.16, 1.6, 1.18, 1.11, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.4 (limitatamente ai commi da 8 a 11), 2.1, 2.0.2, 3.7/3, 3.4, 3.11, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 6.1, 1.21, 1.2, 1.14, 1.4, 1.17, 1.13, 2.4, 3.13, 3.6, 3.6/1, 3.0.5, 1.0.1, 1.0.2, 3.1, 3.8, 3.3, 3.10, 3.7 (comma 2), 3.12, 7.0.2/23, 7.0.2/4, 7.0.2/13, 7.0.2/9, 7.0.2/17, 7.0.3/6, 7.0.3/10, 7.0.3/13, 7.0.5/1, 7.0.6/2 e 7.0.7. Dopo aver dichiarato di non avere rilievi in ordine agli emendamenti 5.0.1, 3.7/2, 3.3 e 3.10, concorda con le osservazioni del relatore in ordine all’opportunità di condizionare il parere di nulla osta dell’emendamento 7.0.2 ad una riformulazione che preveda la graduazione delle indennità al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa. Fa peraltro presente che la copertura prevista dall’emendamento 7.0.6 configura l’utilizzazione di residui di stanziamento in conto capitale, da cui non derivano effetti di cassa; concorda con le osservazioni del relatore in merito ai restanti sub-emendamenti all’emendamento 7.0.2 e 7.0.3.

        Il presidente MORANDO ritiene che il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.9, 3.7/4, 3.0.6 e 3.0.4 possa essere condizionato all’inserimento di un richiamo al rispetto delle procedure di programmazione nel pubblico impiego; il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.0.3, 2.0.4 e 7.0.3/4 – alla luce della analogia con quanto disposto dall’emendamento 7.0.3 – dovrebbe essere condizionato ad una riformulazione che preveda che lo slittamento dei termini per i versamenti di imposta non superi la chiusura dell’esercizio finanziario 2001. Propone infine che gli oneri connessi con il comma 8 dell’emendamento 7.0.2 e con l’emendamento 7.0.2/3 siano posti a carico del fondo istituito ai sensi dell’emendamento 7.0.2.


        Il relatore RIPAMONTI propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.5, 1.16, 1.6, 1.18, 1.11, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.4 (limitatamente ai commi da 8 a 11), 2.1, 2.0.2, 3.7/3, 3.4, 3.11, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 6.1, 1.21, 1.2, 1.14, 1.4, 1.17, 1.13, 2.4, 3.13, 3.6, 3.6/1, 3.0.5, 1.0.1, 1.0.2, 3.1, 3.8, 3.3, 3.10, 3.7 (limitatamente al comma 2), 3.12, 7.0.2/23, 7.0.2/4, 7.0.2/13, 7.0.2/9, 7.0.2/17, 7.0.2/7 (limitatamente alla seconda parte), 7.0.2/6 (limitatamente alla seconda parte), 7.0.3/7 (limitatamente alla seconda parte), 7.0.3/6, 7.0.3/10, 7.0.3/13, 7.0.5/1, 7.0.6/2 e 7.0.7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

        Il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.9, 3.7/4, 3.0.6 e 3.0.4 è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di un richiamo al rispetto delle procedure di programmazione nel pubblico impiego; il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.0.3, 2.0.4 e 7.0.3/4 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla loro riformulazione al fine di prevedere che lo slittamento dei termini per i versamenti di imposta non superi la chiusura dell’esercizio finanziario 2001. Il parere di nulla osta sull’emendamento 2.0.1 è condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione all’approvazione dell’emendamento di copertura 6.3; quello di nulla osta sull’emendamento 2.0.5 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla riformulazione quale tetto di spesa e all’approvazione dell’emendamento 7.0.2. Il parere di nulla osta sull’emendamento 7.0.2 è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione al fine di graduare gli interventi di cui al comma 2, per garantire il rispetto del limite costituito dalle disponibilità del fondo istituito ai sensi del comma 1; alla specificazione che gli oneri connessi con il comma 8 sono posti a carico del fondo richiamato; all’approvazione dell’emendamento 7.0.6. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 7.0.2/7 (limitatamente alla prima parte), 7.0.2/18, 7.0.2/1, 7.0.2/16,7.0.2/24, 7.0.2/14, 7.0.2/20 e 7.0.2/19 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla riformulazione per consentire una graduazione dei benefici nel limite del tetto di spesa. Il nulla osta sull’emendamento 7.0.3 è condizionato, sempre ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla specificazione della durata del limite di impegno autorizzato ai sensi del comma 2 e all’approvazione dell’emendamento 7.0.6.
        Il parere di nulla osta sull’emendamento 7.0.2/3 è infine condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla esplicitazione che gli oneri connessi con la disposizione siano posti a carico del fondo istituito ai sensi dell’emendamento 7.0.2.


        La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(838) MINARDO: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero
(1170) LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all’estero
(1200)
MELUZZI e DE ANNA: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
(1962)
COSTA: Norme per l’esercizio del diritto di voto all’estero dei cittadini italiani residenti oltre confine
(2222)
MARCHETTI ed altri: Norma per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica
(4010)
LA LOGGIA ed altri: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero
(4157)
DE ZULUETA ed altri: Delega al Governo per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all’estero
(Parere alla 1ª Commissione su ulteriore testo unificato proposto dalla relatrice ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

        Riprende l’esame sospeso nella seduta del 31 gennaio 2001.

        Il relatore FERRANTE segnala che la Sottocommissione ha rinviato l’esame del testo in titolo, per approfondire le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. Sono stati trasmessi nel frattempo numerosi emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.9, 1.4, 1.7, 1.10, 1.1 (nuovo testo), 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 2.3, 3.1, 4.4, 4.1, 5.1, 5.2, 5.0.1, 5.0.2, 9.2, 10.6, 10.3, 11.3, 11.2 e 21.0.1, in relazione ai quali occorre acquisire il parere del Tesoro in ordine agli eventuali effetti finanziari, tenendo conto che essi incidono sui parametri indicati nella relazione tecnica come rilevanti ai fini della quantificazione dell’onere, ovvero sembrano prevedere ulteriori adempimenti suscettibili di determinare maggiori oneri.


        Il sottosegretario SOLAROLI sottolinea che la clausola di copertura finanziaria per il disegno di legge in titolo non risulta necessaria, in quanto gli oneri connessi con il provvedimento in esame risultano già inseriti – trattandosi peraltro di spese obbligatorie - nel bilancio a legislazione vigente per l’anno 2001; non si tratta quindi di nuovi oneri in senso tecnico-giuridico, ma dell’emersione di oneri già presenti a legislazione vigente. Propone quindi che l’articolo 23 del testo unificato in esame sia riformulato al fine di imputare gli oneri all’unità previsionale di base 7.1.3.2 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti richiamati dal relatore, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1 (nuovo testo), 3.1, 4.1 e 9.2, in relazione ai quali non ha osservazioni da formulare.


        La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul testo in esame a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che l’articolo 23 sia riformulato nel seguente modo: «All’onere derivante dal presente provvedimento si provvede a carico del »Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum,« iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base 7.1.3.2 »Spese elettorali« dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica» .

        Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.8, 1.11, 1.9, 1.4, 1.7, 1.10, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 2.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.0.1, 5.0.2, 10.6, 10.3, 11.3, 11.2 e 21.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

(4963) Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni
(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

        Il relatore FERRANTE segnala che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante interventi per la sicurezza dei cittadini. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 3.5, 6.14, 17.0.1 e 17.0.2, che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari del comma 3 dell’emendamento 4.0.2 (che prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato mediante utilizzo di carte magnetiche).

        Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver dichiarato di non avere rilievi in ordine all’emendamento 4.0.2, concorda con le osservazioni del relatore sui restanti emendamenti.


        La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 3.5, 6.14, 17.0.1 e 17.0.2 per i quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.


(4982) MASULLO Aldo ed altri: Interventi in favore dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

        Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante interventi a favore della ricerca scientifica. Per quanto di competenza, segnala che il fondo speciale di parte capitale, accantonamento dell’università, non presenta adeguate disponibilità per l’esercizio 2001. Rileva altresì che la somma delle autorizzazioni di spesa non coincide con gli importi indicati nella clausola di copertura.

        Il sottosegretario SOLAROLI concorda con le osservazioni formulate dal relatore, precisando che la capienza residua per l’esercizio 2001 del citato accantonamento di fondo speciale è pari a 5,5 miliardi.


        Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sull’autorizzazione di spesa relativa al 2001, per la quale il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, segnalando la necessità che la somma delle autorizzazioni di spesa coincida con gli importi indicati nella clausola di copertura.


(4976) Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione del disegno di legge dichiarazione governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeone; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Pasetto Nicola; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti ed altri; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

        Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge-delega per la revisione del nuovo codice della strada, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che numerosi criteri direttivi della delega risultano suscettibili di determinare effetti finanziari. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati erano state trasmesse relazioni tecniche da parte delle amministrazioni competenti ma non verificate dal Ministero del tesoro, che stimavano e quantificavano gli oneri associati ad alcune disposizioni: al riguardo, la soluzione finale individuata dalla Camera è stata quella di stabilire in via generale, all’articolo 7, che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ad eccezione per ciò che riguarda l’articolo 2, lettera pp), relativa alla previsione di attraversamenti pedonali semaforizzati dotati di segnalazioni acustiche o tattili, per la quale l’onere è stato stimato in 5 miliardi annui. In proposito, rileva che la citata clausola di invarianza non costituisce esplicitamente un criterio direttivo della delega.
        Tra le altre disposizioni con particolare rilievo finanziario, segnala i criteri direttivi di cui alle lettere h), i) e o) (che sembrano determinare obblighi a carico dei comuni); quello di cui alla lettera f) (in particolare il punto 2, che prevede l’obbligatoria installazione di particolari dispositivi nelle strade, in relazione alla quale occorre valutare la coerenza della esclusione di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e il punto 4, che implica la riclassificazione delle strade vicinali); quello di cui alla lettera qq) (che prevede l’introduzione della patente a punti, con particolari adempimenti a carico della anagrafe nazionale degli abilitati alla guida); quello di cui alla lettera vv) (che prevede l’obbligo di effettuare alcuni adempimenti da parte delle strutture sanitarie); quello di cui alla lettera eee) (che prevede facilitazioni e agevolazioni fiscali per l’immatricolazione di veicoli a trazione elettrica); quello di cui alla lettera iii) (che al punto 7 prevede la riassegnazione alla spesa di una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale); quello di cui alla lettera lll) (che prevede l’istituzione di un archivio pubblico dei ciclomotori).

        Il sottosegretario SOLAROLI sottolinea che la clausola di invarianza degli oneri contenuta nell’articolo 7 sembra garantire sufficientemente la neutralità finanziaria dei decreti legislativi attuativi della delega. Per quanto concerne le disposizioni puntualmente richiamate dal relatore, fa presente che i criteri direttivi di cui alle lettere h), i) e o) fanno riferimento ad attività già rientranti nelle competenze istituzionali dei comuni e non danno luogo a maggiori occorrenze finanziarie. Anche le attività contemplate nei criteri direttivi di cui alle lettere f), qq), vv) e lll) possono essere esercitate a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, mentre il criterio direttivo di cui alla lettera iii) non determina problemi di copertura. Per quanto riguarda infine il criterio direttivo di cui alla lettera eee), concorda con il relatore circa la potenziale onerosità della disposizione, osservando tuttavia che nell’ambito dell’esercizio della delega gli eventuali oneri ad essa riconducibili potranno trovare compensazione nei risparmi di spesa associati agli altri criteri direttivi.

        Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta, nel presupposto che nell’ambito dell’esercizio della delega gli eventuali oneri riconducibili al criterio direttivo di cui alla lettera
eee) trovino compensazione nei risparmi di spesa associati agli altri criteri direttivi.
        La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.


Schema di decreto per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 845)
(Osservazioni alla 10ª Commissione)

        Il relatore CADDEO fa presente che si tratta della ripartizione, da parte del Ministero dell’industria, delle risorse assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, tra le diverse finalità previste dalle leggi di agevolazione vigenti. Dopo aver evidenziato che lo stanziamento complessivo di competenza integrato dalle nuove autorizzazioni di spesa disposte con la legge finanziaria per il 2001 ammonta a 4.669,4 miliardi per il 2001, 5.173,3 miliardi per il 2002 e 3.247,8 miliardi per il 2003, chiarisce che gran parte delle risorse risulta già impegnata, per cui le somme effettivamente disponibili per la ripartizione annuale operata dallo schema ammontano a 700 miliardi per il 2001, 800 miliardi per il 2002 e 950 miliardi per il 2003, corrispondenti al rifinanziamento disposto dalla Tabella D della legge finanziaria. A tali somme vanno ad aggiungersi le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Con riferimento alle regioni a statuto speciale, segnala che lo schema in titolo ha provveduto ad indicare espressamente gli interventi di destinazione delle risorse, stabilendo le corrispondenti percentuali dei fondi complessivi da assegnare a ciascuno di essi.
        Con riferimento alla ripartizione delle risorse disponibili tra i diversi interventi, fa presente che essa risulta coerente con le indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico finanziaria 2001-2004 e nelle relative risoluzioni approvative, così come con le determinazioni assunte nel corso dell’esame dell’ultima legge finanziaria. In conclusione, nel sottolineare che la ripartizione delle risorse in questione tra i vari interventi risulta ispirata a criteri di trasparenza ed efficienza della gestione degli strumenti agevolativi, esprime apprezzamento per il maggiore coinvolgimento delle regioni realizzato, raccomandando l’espressione di osservazioni favorevoli sullo schema di decreto in titolo.

        La Sottocommissione accoglie la proposta formulata dal relatore.

(2819-2877-2940-2950-2957-B) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

        Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

        Il relatore CADDEO ricorda che l’esame era stato rinviato per approfondire le implicazioni finanziarie dell’articolo 10, comma 4.


        Il sottosegretario SOLAROLI, nel ricordare che le convenzioni con gli istituti di patronato previste dalla norma richiamata dal relatore rivestono carattere meramente eventuale, sottolinea che si tratta in ogni caso di attività corrispondenti alle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate, che potranno esercitarle a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.


        Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi.


        La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.


(4720-B) Disciplina degli istituti di ricerca biomedica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

        Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge recante disciplina degli istituti di ricerca biomedica, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, tra le ulteriori modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento, segnala l’articolo 3, comma 6, ultimo periodo, che riproduce una disposizione sulla quale la Sottocommissione aveva formulato parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Si tratta, in particolare, della norma che stabilisce per il personale laureato operante nella ricerca l’uniformità di trattamento giuridico ed economico rispetto al personale del pubblico impiego e del comparto sanità, rinviando per la copertura alle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità. Sempre nell’articolo 3, al comma 5, il quarto e il quinto periodo sono stati modificati dalla Camera, che ha specificato che gli oneri derivanti dal contratto di diritto privato del direttore scientifico sono posti a carico delle risorse del Fondo sanitario nazionale specificamente destinate agli istituti. La Camera ha infine modificato il comma 4 dell’articolo 4: la nuova formulazione sembra poter comportare oneri a carico delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, reintroducendo l’obbligo di assunzione del personale degli istituti cui non sia rinnovato il riconoscimento, anche al di fuori della disponibilità degli organici; la facoltà già prevista di assegnare a domanda il personale alle università, seppur previo assenso delle medesime, è stata inoltre estesa anche al personale diverso da quello adibito alla ricerca biomedica (come prevedeva il testo approvato dal Senato).

        Il sottosegretario SOLAROLI fa presente, con riferimento all’articolo 3, comma 6, che la disposizione, pur comportando oneri aggiuntivi, non determina problemi finanziari, in quanto rinvia per la propria copertura alle risorse preordinate ai rinnovi contrattuali. In relazione all’articolo 3, comma 5, sottolinea che i periodi quarto e quinto, richiamati dal relatore, si limitano a parametrare il modello contrattuale del direttore scientifico degli istituti. Quanto infine all’articolo 4, comma 4, evidenzia che si tratta di personale già in servizio, il cui transito presso altre pubbliche amministrazioni non determina un aggravio degli oneri complessivi di personale.


        Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta.

        La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

        
La seduta termina alle ore 16,35.