TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

262ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE CONSULTIVA

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI riferisce sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 8 il quale, attraverso l'istituzione della cosiddetta "carbon tax", segna una svolta importante nella politica ambientale e fiscale in quanto rappresenta una delle più rilevanti misure che cercano di coniugare economia ed ambiente. Le disposizioni dell'articolo hanno subìto notevoli modificazioni nel corso dell'esame da parte della Camera, riferite soprattutto alla misura della tassazione gravante sui diversi prodotti considerati. Degli attuali 15 commi, il comma 2 contiene la parte più significativa sancendo un principio di neutralità fiscale che sostanzialmente scambia la variazione delle accise disciplinata nei commi successivi con misure compensative ed in particolare con una riduzione dei prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. Preannunciato che a suo avviso potrebbe rendersi ancora necessario qualche aggiustamento della normativa proposta, il relatore si sofferma sul contenuto dei vari commi precisando, per quanto riguarda i commi da 3 a 5, che la disciplina degli aumenti annuali delle accise in essi disposta è correlata con i progressi nell'armonizzazione della tassazione nell'ambito dell'Unione europea; per quanto riguarda il comma 7, che l'ambito di applicazione dell'imposta sui consumi di carbone risulta ampliato - essendo ora ricompresi anche il coke di petrolio e il bitume di origine naturale emulsionato con acqua -; per quanto riguarda il comma 10, che vengono elencate le possibili destinazioni delle maggiori entrate derivanti dai commi precedenti. Esprimendo l'avviso che il contenuto di questo comma non debba prestarsi a possibili moltiplicazioni delle finalità di impiego delle maggiori entrate, affinché ne risulti potenziata l'efficacia, sottolinea la valenza ambientale di alcune delle attuali destinazioni, come ad esempio la compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione e della sovrattassa già soppressa per i veicoli con caratteristiche antinquinamento, la compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'accisa sul gasolio da riscaldamento e sul GPL. E' auspicabile che per il metano destinato all'autotrazione, nonostante il ragionevole equilibrio raggiunto presso la Camera dei deputati, si riescano ad individuare misure di alleggerimento della pressione che su di esso andrà a gravare a regime, al fine di non ostacolare sviluppi tecnologici e industriali già in corso che potrebbero portare ad un utilizzo innovativo di tale prodotto. Dopo aver condiviso la scelta di commisurare la tassazione all'utilizzo della materia inquinante, il relatore fa presente che d'altra parte non è chiaro come l'aumento dell'accisa sulla benzina senza piombo si rapporti ai criteri previsti ai fini degli incrementi progressivi, con particolare riguardo alla soglia minima e a quella massima degli aumenti annuali previsti al comma 6.
Il Presidente-relatore dà conto poi dei commi 20 e 21 dell'articolo 27, in base ai quali gli enti locali in sede di revisione catastale possono disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico da oltre venti anni, previo consenso da parte dei proprietari; del comma 23 del medesimo articolo, introdotto dalla Camera, che stabilisce la possibilità per i comuni di considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana;
del comma 25 del medesimo articolo, che fornisce la nuova disciplina delle occupazioni abusive, distinguendo tra permanente e temporanee e differenziando di conseguenza l'entità dell'indennità dovuta. Nei commi da 28 a 30 dello stesso articolo 27, anch'essi inseriti dalla Camera, si prevede con decorrenza dal 1° gennaio 1999 che il corrispettivo dovuto per i servizi di depurazione e fognatura costituisce una quota di tariffa di servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 36 del 1994.
Soffermandosi sull'articolo 36, che introduce misure relative all'assicurazione contro le calamità naturali, il Presidente-relatore ne sottolinea la rilevanza, osservando che la decisione del Governo di affrontare la questione nell'ambito della manovra finanziaria è probabilmente dovuta all'incapacità del Parlamento di varare una legge-quadro in tempi ragionevoli. Tale articolo stabilisce che i contratti di assicurazione per la copertura del rischio incendi di beni immobili di proprietà di soggetti privati devono comprendere l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, catastrofi od altri eventi così definiti; il testo approvato dalla Camera chiarisce quali eventi debbano considerarsi calamità, mentre il comma 2 precisa che con lo stesso regolamento richiamato al comma 1 siano stabilite le modalità per l'integrazione tra la copertura assicurativa e gli interventi statali a favore dei privati conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza.
Il Presidente-relatore illustra poi l'articolo 41, in base al quale le disposizioni riguardanti al quantificazione degli oneri annuali recati dalle leggi di spesa a carattere permanente ed il rinvio di tale quantificazione annua alla legge finanziaria sono applicate anche per il finanziamento dei seguenti interventi: programmi di tutela ambientale, programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, programmi approvati con deliberazione CIPE 3 dicembre 1997, piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, accordi e contratti di programma nel settore dei rifiuti. Riferisce altresì in ordine all'articolo 42, comma 1, lettera b), che dispone l'autorizzazione di limiti di impegno (70 miliardi a decorrere dal 1999 e 30 miliardi a decorrere rispettivamente dal 2000 e dal 2001) per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia per la città di Venezia, specificando le procedure da seguire da parte dei soggetti beneficiari che sono autorizzati a contrarre i mutui; la lettera d) dello stesso comma autorizza le regioni Marche e Umbria a contrarre mutui per la prosecuzione del programma di interventi nelle zone terremotate e il Dipartimento della protezione civile è contestualmente autorizzato a concorrere a tale onere con contributi ventennali; la lettera i) del medesimo comma, inserita dalla Camera, autorizza le regioni Basilicata e Campania a contrarre mutui per la prosecuzione dei programmi di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982. L'articolo 48, comma 1, si propone di adeguare la normativa di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 364, convertito dalla legge n. 434 del 1997, relativo alla concessione di agevolazioni alle attività produttive localizzate nelle zone delle Marche e dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del settembre 1997, alle prescrizioni comunitarie intervenute a seguito della notifica della predetta normativa alla Commissione delle Comunità europee; il comma 2 dispone invece un'integrazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 67, convertito dalla legge n. 135 del 1997, in materia di mutui per il rifinanziamento degli interventi per il Belice, la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria, precisando che detti mutui possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142 del 1990. L'articolo 49, introdotto dalla Camera, mantiene in vigore una disposizione del testo unico delle zone terremotate delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria che consente di revocare finanziamenti agli imprenditori privati se non realizzano entro un certo termine l'opera finanziata.
Dopo aver illustrato l'articolo 51, recante modifiche all'articolo 10 della legge sull'inquinamento acustico e l'articolo 52, comma 2, che incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso una riduzione del contributo per il rilascio e la relativa concessione, il Presidente-relatore conclude proponendo di svolgere il dibattito sul disegno di legge in titolo nella giornata di martedì 1° dicembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione è convocata, in sede consultiva, nella giornata di domani, alle ore 9, per l'esame congiunto del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, limitatamente alle parti di competenza.

La seduta termina alle ore 16,30.