GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

208a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario AYALA risponde all'interrogazione 3-01417 dei senatori Gualtieri e Bertoni chiarendo che i benefici penitenziari, in particolare la concessione di permessi premio e la misura della semilibertà, rivestono un ruolo particolarmente significativo in relazione agli obiettivi di recupero dei detenuti, nella prospettiva della valorizzazione di quelle caratteristiche di umanità e civiltà del trattamento penitenziario cui in misura crescente si informa il dibattito sui problemi della detenzione.
Il rappresentante del Governo ricostruisce, quindi, il quadro normativo del regime di semilibertà, previsto dall'articolo 48 dell'ordinamento penitenziario, chiarendone dettagliatamente i presupposti e i profili di applicazione, anche avuto riguardo alle successive modifiche introdotte dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 nonchè, indirettamente dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306. In particolare il Sottosegretario chiarisce che solo per i collaboratori di giustizia ammessi a speciale programma di protezione la concessione della semilibertà può avvenire, ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991, anche in deroga ai normali presupposti ed aggiungendo che ciò vale anche per le altre misure alternative, il lavoro all'esterno, per i permessi premio. Medesima dettagliata illustrazione dei presupposti normativi per i permessi premio, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, viene fornita dal Sottosegretario alla Commissione. Dopo aver, quindi, ricordato anche i mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti che concedono o negano i permessi e i permessi premio, il sottosegretario Ayala rileva che in relazione al titolo del reato, l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario esclude alcune categorie di detenuti dalla concessione dei permessi premio, permettendone l'ammissione solo se sussistono specifiche circostanze. Si sofferma, quindi, dettagliatamente sull'attuale formulazione dell'articolo 4-bis che porta alla individuazione di alcune speciali categorie di detenuti - che pertanto si distinguono dai cosiddetti detenuti comuni - ed elenca i casi in cui i soggetti sottoposti al particolare trattamento previsto dall'articolo in questione possono passare dalla speciale categoria a quella dei detenuti che possono godere dei benefici previsti. In particolare, osserva che riveste particolare rilevanza l'acquisizione di elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Prosegue, quindi, segnalando che sulla materia è intervenuta ripetutamente la Corte costituzionale, in particolare con le sentenze n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995 ricordando che la disciplina del trattamento dei detenuti in ordine alla fruizione dei benefici penitenziari ha subito un progressivo irrigidimento in relazione al crescente fenomeno della criminalità organizzata, mentre la giurisprudenza della Corte costituzionale si è mostrata molto attenta al rispetto dei principi costituzionali in tema di detenzione. Aggiunge, quindi, che negli anni 1992 e 1993 il tasso di crescita del numero di soggetti che hanno fruito complessivamente dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario è stato minore del tasso di crescita della popolazione detenuta. Peraltro, mentre questo dato si è dimostrato superiore negli anni successivi, la categoria dei permessi premio ha seguito un andamento decrescente anche nel periodo 1994-1996: complessivamente i criteri di concessione dei benefici si sono rivelati più rigidi soprattutto in relazione all'esigenza di differenziare il trattamento in conseguenza del delitto commesso sia, specificamente con riferimento ai detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali di tipo mafioso ovvero finalizzate al commercio di sostanze stupefacenti, nonchè per i condannati per il delitto dei sequestro di persona a scopo di estorsione. Il Sottosegretario sottolinea, inoltre, che nel quinquennio 1991-1996 i dati statistici portano a risultati confortanti circa il rapporto fra totale dei soggetti fruitori di benefici e percentuale dei detenuti evasi, percentuale che risulta inferiore all'1 per cento. I dati disaggregati indicano che, nello stesso periodo, la percentuale delle evasioni durante la fruizione dei vari benefici è dell'8,62 per cento per la semilibertà, del 5,44 per cento per i permessi premio, del 3,80 per cento per il lavoro all'esterno e del 3,21 per cento per gli affidamenti in prova al servizio sociale. Si può notare, altresì, una diminuzione delle evasioni a far tempo dal 1991. In effetti, anche se il numero assoluto degli evasi è passato da 176 dell'anno 1991 a 264 nell'anno 1996, l'incidenza percentuale è scesa dall'1,07 per cento del 1991 allo 0,64 per cento del 1996. Il rappresentante del Governo fornisce, quindi, in dettaglio i dati sui detenuti evasi durante la fruizione dei benefici per il periodo relativo all'anno 1996, ripartiti in relazione a permessi premio e semilibertà, chiarendo anche l'ammontare della condanna nonchè le percentuali di condanne pronunziate in applicazione dell'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso), 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), 289-bis del codice penale (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) e articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Dopo aver precisato che, non essendo oggetto di specifico monitoraggio, non è stato ancora possibile acquisire l'ulteriore dato richiesto dagli interroganti sul coinvolgimento in gravi reati - tra cui quelli esemplificativamente indicati nell'interrogazione quali rapine, estorsioni, sequestri di persona - di condannati per gli stessi tipi di reato, approfittando di benefici penitenziari loro concessi, il sottosegretario Ayala si riserva di darne successivamente comunicazione non appena in possesso dei dati specifici, già sollecitati agli uffici competenti.
Rileva conclusivamente che l'ambito di applicabilità dei benefici penitenziari deve confrontarsi con i livelli di pericolosità sociale raggiunti dal fenomeno della criminalità organizzata osservando, in particolare, che la concedibilità dei benefici è subordinata, da una parte all'assenza di collegamenti con le organizzazioni criminali e, dall'altra, alla prognosi positiva sulla futura condotta del condannato anche attraverso la positiva valutazione della collaborazione con l'autorità giudiziaria. Dopo aver ricordato che le valutazioni della concedibilità dei benefici rientrano nell'ambito dell'attività giurisdizionale e sono sottratte al sindacato in sede amministrativa, salvo macroscopiche e abnormi valutazioni, conclude dichiarando che eventuali errori di prognosi non possono e non devono vanificare le prospettive di reinserimento sociale di tutti i condannati restringendo l'operatività di una legislazione che ha dato finora risultati soddisfacenti, relegando i rischi di fallimento ad una bassissima percentuale di casi.

Il senatore GUALTIERI si dichiara totalmente insoddisfatto. Ricorda di aver presentato, prima di quella svolta nella seduta odierna, altra interrogazione (3-01343) nella quale più specificamente veniva fatto riferimento al coinvolgimento nel sequestro dell'industriale Soffiantini di personalità criminali tra cui, in particolare, il condannato Farina, il quale è stato protagonista di una evasione dopo essere stato condannato a ventisei anni di carcere per gravi delitti e che, nuovamente incarcerato, ha approfittato della concessione dei benefici penitenziari per macchiarsi di delitti gravissimi agendo insieme a criminali come lui coinvolti in forme di delinquenza organizzata. Gli sembra, pertanto, inaccettabile il sostenere che ai soggetti in questione potessero essere stati concessi benefici il cui presupposto dovrebbe essere la rescissione di ogni collegamento con le organizzazioni criminali, laddove l'appartenenza a siffatte organizzazioni si rivela chiaramente nell'attività delittuosa da essi compiuti dopo la concessione dei benefici stessi. Ribadisce che la risposta del rappresentante del Governo ha fornito statistiche che appaiono del tutto irrilevanti al fine della questione nodale, la quale, è, piuttosto, quella di una disfunzione del sistema che permette il verificarsi di tali conseguenze.

Il sottosegretario AYALA, in una successiva precisazione osserva che, essendo rivolta l'interrogazione al Ministro di grazia e giustizia, tale autorità non avrebbe potuto fornire risposte sul comportamento di organi, come il questore, che non dipendono dallo stesso Ministro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0063o)

Il senatore BERTONI sottolinea che l'attuale stato della normativa in materia di misure alternative alla detenzione e la sua concreta applicazione investono un complesso di problematiche su cui sarebbe senz'altro opportuno un dibattito nell'ambito della Commissione, anche in considerazione del fatto che tali problematiche sono organicamente connesse con quelle oggetto dei lavori della Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari istituita in seno alla Commissione. In conclusione, auspica che siano quanto prima comunicati i dati ai quali ha fatto riferimento il rappresentante del Governo nella parte finale della esposizione.

IN SEDE DELIBERANTE
(2782) Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MELONI che evidenzia come il disegno di legge in titolo, già approvato a larghissima maggioranza dall'altro ramo del Parlamento, sia volto a far fronte al gravissimo problema della carenza degli organici degli uffici giudiziari nelle regioni meridionali e insulari, problema che appare di evidente drammaticità se si considera la difficile situazione sul fronte della lotta alla criminalità organizzata in numerose aree di queste regioni. Il relatore osserva che il problema - e quindi anche la necessità di un simile intervento - non si presenterebbero se venisse posto rimedio alla forbice attualmente esistente fra l'organico teoricamente previsto per gli uffici giudiziari e il numero di magistrati concretamente disponibili, dovendosi d'altra parte tener presente che il meccanismo del trasferimento d'ufficio introdotto con la legge n. 321 del 1991 non è in concreto riuscito ad operare, anche a causa delle sospensive disposte dai tribunali amministrativi regionali che hanno di fatto reso inutili i trasferimenti d'ufficio adottati ai sensi della citata legge n. 321, visti anche i tempi lunghissimi intercorrenti fra l'adozione delle sospensive stesse e la pronuncia di merito.
Il relatore prosegue sottolineando che il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato dalla Camera dei deputati portando a sessanta il numero delle sedi disagiate ed elevando a duecento unità per il 1997 e per il 1998, a centocinquanta per il 1999, a cento unità per il 2000 e a cinquanta unità per gli anni successivi il numero dei magistrati che possono essere destinati d'ufficio alle sedi disagiate. A questo proposito non sembra vi sia la necessità di ulteriori modifiche, mentre, anche in considerazione del fatto che il provvedimento entrerà in vigore nel corso del prossimo anno appare indispensabile rimodulare la clausola di copertura finanziaria, come peraltro imposto pure dal parere della 5a Commissione permanente che ha ritenuto insufficiente l'attuale copertura con riferimento ai maggiori oneri derivanti, a decorrere dall'anno 2000, dagli emendamenti approvati presso l'altro ramo del Parlamento.
Nell'auspicare una rapida approvazione del disegno di legge n. 2782, il relatore sottolinea come le misure da esso recate dovranno senz'altro essere valutate positivamente se contribuiranno a ridurre la divaricazione esistente fra il nord e il sud del Paese, anche con specifico riferimento alla situazione e alla funzionalità degli uffici giudiziari.
Passando a trattare più in dettagli del provvedimento, il relatore ricorda che l'articolo 1 definisce al comma 1 la nozione di trasferimento e destinazione d'ufficio ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolato in questione, fissa, al comma 2, una serie di criteri per l'individuazione delle sedi disagiate, mentre, al comma 3, prevede che il Consiglio superiore della magistratura su proposta del Ministro di grazia e giustizia, determini entro il 31 gennaio di ciascun biennio l'elenco delle sedi disagiate. Il comma 5 stabilisce infine che in sede di prima applicazione le sedi disagiate vengano individuate dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del Ministro di grazia e giustizia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 2 disciplina l'ammontare e la durata dell'indennità corrisposta al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1. L'articolo 3 prevede alcune modalità volte ad agevolare il trasferimento del coniuge del magistrato destinato d'ufficio ad una sede disagiata, mentre l'articolo 4 modifica la legge n. 321 del 1991 e, inoltre, al comma 5 stabilisce che l'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, deve esporre le ragioni del danno grave ed irreparabile su cui è basata e non ha efficacia superiore a due mesi. Con la suddetta ordinanza il giudice fisserà, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che dovrà avvenire entro i due mesi successivi. Si tratta di innovazioni chiaramente volte a porre rimedio ai gravi inconvenienti derivanti dai tempi eccessivamente lunghi dei giudizi amministrativi, inconvenienti ai quali ha fatto anche prima riferimento.
L'articolo 5 disciplina le modalità di valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione, prevedendo alcuni meccanismi agevolativi ai fini dei trasferimenti successivi.
L'articolo 7 contiene invece un altro intervento di rilevante portata rappresentato dall'introduzione delle tabelle infradistrettuali. La disposizione specifica, tra l'altro, i criteri per l'individuazione da parte del Consiglio superiore della magistratura degli uffici giudiziari che rientreranno nella medesima tabella e prevede che un magistrato possa essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, fermo restando che la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, continuerà ad essere costituita dall'ufficio del cui organico il magistrato fa parte.
L'articolo 9 contiene una norma transitoria che attribuisce, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge l'indennità prevista dall'articolo 2, comma 4, agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal primo gennaio 1995, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.
L'articolo 10 contiene infine la disposizione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in discussione.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE
(2216) GRECO. - Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MELONI il quale ritiene che il disegno di legge in titolo potrebbe sostanzialmente considerarsi superato per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 194 dell'Ordinamento Giudiziario dall'articolo 4, comma 4, del disegno di legge n. 2782.

Interviene quindi il senatore GRECO il quale fa presente che, al fine di evitare ritardi nell'esame del disegno di legge n. 2782 - e fatta salva la diversa sede di esame -, ritiene più opportuno non procedere alla congiunzione del disegno di legge in titolo con il disegno di legge n. 2782, ma piuttosto riproporre la modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario contenuta nel disegno di legge n. 2216 mediante la presentazione di un emendamento in tal senso al disegno di legge n. 2782.

Il PRESIDENTE rinvia poi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.