4
GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

237a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN



La seduta inizia alle ore 8,45.




CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA


Il presidente BEDIN comunica che la Giunta è convocata domani, alle ore 8,30, per l’esame del disegno di legge finanziaria 2001 e del bilancio di previsione dello Stato, ove questi siano assegnati in tempo utile.



SUI LAVORI DELLA GIUNTA


In relazione all’esame dei documenti di bilancio il PRESIDENTE prospetta un calendario secondo il quale il relatore Pappalardo potrebbe svolgere la relazione nella seduta di domani mentre il dibattito avrebbe luogo la prossima settimana, alla presenza del ministro per le politiche comunitarie Mattioli.

La Giunta prende atto del calendario prospettato dal Presidente.

Il presidente BEDIN conferma lo svolgimento di una visita nella Repubblica federale di Jugoslavia dal 3 al 5 dicembre prossimi e preannuncia, il prossimo 6 dicembre, lo svolgimento di un incontro informale della Giunta con il Ministro degli affari esteri della Lettonia.
L’oratore informa altresì la Giunta che è stato invitato a prendere parte ad un incontro organizzato dai Presidenti della III e della XIV Commissione della Camera con gli eurodeputati italiani in preparazione del dibattito che l’altro ramo del Parlamento svolgerà il prossimo 28 novembre sulla preparazione del Vertice di Nizza.
Il Presidente, infine, per quanto concerne i nuovi atti comunitari assegnati, il cui elenco è stato trasmesso ai componenti della Giunta, come segnalato dal senatore Manzella, propone l'inserimento nel programma dei lavori degli atti n. 110, sull'applicazione dell'acquis di Schengen negli Stati nordici, n. 116, sul riconoscimento delle decisioni definitive in materia penale, n. 117, sul programma di scambi degli operatori della giustizia in materia di diritto civile, n. 118, sulla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, e n. 119, sull'assunzione delle prove in materia civile e commerciale.

La Giunta conviene sull'inserimento dei suddetti atti comunitari nel programma dei lavori.



IN SEDE CONSULTIVA


(49) Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (COM (2000) 331 def.)
(Parere alla 6a Commissione: esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore MUNGARI illustra la direttiva 85/611/CEE, la quale venne adottata per perseguire l’obiettivo dell’armonizzazione della legislazione degli Stati membri in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), soprattutto per quanto concerne gli obblighi cui questi sono sottoposti ed i relativi controlli. Tale direttiva veniva quindi a dettare una disciplina uniforme in merito all’autorizzazione, alla struttura dei suddetti organismi ed alle informazioni che questi sono tenuti a pubblicare, nella prospettiva di assicurare una tutela omogenea degli investitori, di facilitare la commercializzazione delle quote e di realizzare, quindi, un mercato europeo dei capitali.
Precisando che la suddetta direttiva del 1985 si applica solo agli organismi di tipo aperto - soggetti al principio della ripartizione dei rischi, caratterizzati dall’obbligo del riacquisto delle quote su richiesta del portatore e strutturati nella forma dei fondi comuni di investimento e delle società di investimento - l’oratore ne descrive l’articolato. Essa dispone, in particolare, che l’autorizzazione rilasciata in uno Stato membro sia valida in tutti gli altri Stati della Comunità europea e specifica aspetti quali struttura, obblighi e requisiti patrimoniali dei suddetti organismi.
Il relatore si sofferma quindi sul complesso iter dell’atto in titolo, volto a modificare la direttiva del 1985, il quale è già stato esaminato, tra gli altri, dal Comitato economico e sociale e dal Parlamento europeo. Con la nuova disciplina vengono rispettivamente precisati i requisiti necessari affinché i suddetti organismi possano accedere al mercato e le condizioni per esercitare la loro attività. Tali nuove disposizioni rafforzano il coordinamento fra le legislazioni degli Stati membri ed estendono il campo di applicazione della normativa comunitaria alle succursali che, una volta autorizzate nello Stato di origine, sono libere di esercitare la loro attività in tutti gli altri Stati membri.
L’oratore sottolinea inoltre come le più rigorose norme in materia di struttura e requisiti patrimoniali degli organismi e di onorabilità dei loro dirigenti siano volte a perseguire la stabilità del sistema finanziario e assicurino una maggiore protezione degli investitori e dei risparmiatori. Fra le misure più significative figura la separazione delle funzioni direttive dalle funzioni di controllo interno, che comporta una migliore vigilanza sull’attività dei suddetti organismi. Le società di gestione vengono inoltre abilitate, oltre che alla commercializzazione di quote dei fondi in tutti gli Stati membri, allo svolgimento di tutte le altre funzioni necessarie per la gestione di portafogli collettivi, anche sulla base del mandato di altre società di gestione. Viene altresì eliminata la vigente restrizione attinente alle gestioni individuali. Ulteriori misure prevedono la presentazione, a fianco degli analitici prospetti completi, di prospetti semplificati di più agevole comprensione per gli investitori.
Non rilevando possibili effetti negativi sull’ordinamento interno del suddetto provvedimento – che invece migliora gli strumenti di vigilanza e comporta una più rigorosa tutela dei consumatori – l’oratore vi ravvisa anche possibili effetti di impulso finanziario e, in termini più limitati, occupazionale. Infatti, le misure illustrate, secondo le stesse attese della Commissione europea, dovrebbero comportare un’estensione del campo di attività dei suddetti organismi e favorire, nel contempo, l’afflusso di maggiori investimenti nel settore. Egli propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il seguito dell’esame.