Glossario

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  • Pareri (su atti del Governo)

    In molti casi la legge prevede che su determinati atti del Governo venga espresso il parere del Parlamento. In via generale, tale parere è prescritto su tutte le nomine dei presidenti degli enti pubblici e su tutti i decreti legislativi, nel caso in cui il termine per l'esercizio della delega superi i due anni. Inoltre moltissime leggi richiedono comunque il parere parlamentare sui provvedimenti di attuazione (decreti legislativi, regolamenti o altri provvedimenti) da esse previsti. In tal caso il Governo, dopo aver deliberato l'atto (proposta di nomina, o schema di decreto legislativo o regolamento) lo trasmette alle Camere; i Presidenti lo assegnano alle Commissioni permanenti competenti (ma talvolta sono state costituite Commissioni apposite, anche bicamerali) le quali procedono all'esame e all'espressione del parere (vedi Commissioni (attività), Commissioni bicamerali).

  • Pareri (su disegni di legge)

    Giudizi, di norma sintetici, che le Commissioni permanenti o le Commissioni bicamerali esprimono, per la parte o i profili di loro competenza, in merito a disegni di legge assegnati ad altre Commissioni competenti per materia. Si parla in questo caso di attività "in sede consultiva" (vedi Commissioni (attività)). I pareri possono essere favorevoli, o favorevoli con osservazioni variamente formulate, o favorevoli condizionati all'introduzione di modifiche al testo, oppure contrari. I pareri devono essere espressi entro termini stabiliti dal Regolamento, scaduti i quali senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente nel merito può procedere all'esame del provvedimento. I pareri di norma non vincolano la Commissione destinataria; fanno eccezione i pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea), il cui mancato rispetto da parte della Commissione di merito comporta, in certi casi, serie conseguenze sul seguito dell'iter.

  • Parlamento

    Il Parlamento è costituito dalla Camera dei Deputati, formata da 630 Deputati, e dal Senato della Repubblica, formato da 315 Senatori, ai quali vanno aggiunti i Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, nonché gli ex Presidenti della Repubblica che alla scadenza del mandato entrano di diritto e a vita a far parte del Senato. Per effetto della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, il numero dei parlamentari sarà ridotto a 400 Deputati e 200 Senatori elettivi a partire dalla XIX legislatura. Le due Camere, entrambe elette a suffragio universale, diretto e segreto e dotate di eguali poteri, secondo un modello di bicameralismo perfetto, si differenziano nella composizione e nei criteri di elezione. I Senatori, infatti, sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto il 25° anno di età e, per essere eletti, devono aver compiuto il 40° anno, mentre per l'elezione dei Deputati tali limiti sono abbassati, rispettivamente, al 18° e al 25° anno d'età. Il Senato è eletto su base regionale e cioè i seggi, tranne i sei assegnati alla circoscrizione Estero, sono ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro popolazione. Camera e Senato, salvo l'eventuale scioglimento anticipato, durano in carica cinque anni, corrispondenti alla durata della legislatura. Ciascuna Camera elegge il Presidente (vedi Presidente del Senato) e il Consiglio di Presidenza e approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento.

  • Parlamento in seduta comune

    Il Parlamento si riunisce in seduta comune solo nei casi tassativamente indicati dalla Costituzione, tra i quali l'elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale e di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Integrato dai delegati delle Regioni, elegge il Presidente della Repubblica, chiamato poi a giurare di fronte a tale organo. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera.

  • Petizione

    Tipico istituto di democrazia diretta, di antica tradizione, consiste nella richiesta di provvedimenti legislativi o nell'esposizione di comuni necessità che ogni cittadino può indirizzare alle Camere. Il sunto delle petizioni pervenute è pubblicato in allegato al resoconto dell'Assemblea e il Presidente le trasmette alla Commissione competente per materia, che può esaminarle. L'esito delle petizioni viene comunicato al presentatore.

  • Prassi

    Il termine, generico e comprensivo, è volto ad indicare un comportamento di fatto seguito da parte di organi costituzionali o amministrativi. La prassi - che ha particolare rilievo nella vita parlamentare - è dettata spesso dai precedenti, cioè dalla soluzione concreta data in precedenza a casi analoghi. Si distingue dalla consuetudine perché al comportamento concreto non si unisce la convinzione della sua obbligatorietà.

  • Presidente del Senato

    Il Presidente, che rappresenta il Senato, regola l'attività di tutti i suoi organi, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato; dispone quindi dei poteri necessari per mantenere l'ordine e assicurare, sulla base del Regolamento, il buon andamento dei lavori. Oltre ai poteri previsti dal Regolamento, il Presidente del Senato gode di poteri e prerogative a lui attribuiti dalla Costituzione: esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nei casi in cui questi non possa adempierle e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica, al pari del Presidente della Camera, prima dello scioglimento delle Camere. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due votazioni; la maggioranza assoluta dei presenti, computando anche le schede bianche nella terza votazione e dopo la terza votazione mediante il ballottaggio tra i Senatori più votati nell'ultimo scrutinio. In caso di parità risulta eletto, o entra in ballottaggio, il più anziano d'età.

  • Procedimento legislativo

    Consiste nelle diverse fasi attraverso le quali si articola l'esame di una legge. Le fasi parlamentari sono, di regola: la presentazione del disegno di legge (vedi Iniziativa legislativa); l'assegnazione alla Commissione (permanente o speciale) competente per materia (vedi Commissioni (attività)), la discussione in Commissione, la discussione e l'approvazione in Assemblea (salvo che il provvedimento sia stato assegnato alla Commissione in sede deliberante), la trasmissione del testo all'altra Camera, l'approvazione da parte di quest'ultima nella medesima formulazione, ovvero la modifica e il rinvio al primo ramo (Navette) fino a giungere all'approvazione del medesimo testo dai due rami. Segue poi la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, salva la possibilità di rinvio (vedi Messaggio (del Presidente della Repubblica)) e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Rispetto al procedimento ordinario, che deve essere obbligatoriamente seguito per alcuni tipi di legge, è previsto (ma poco usato) un procedimento abbreviato per disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (vedi anche Coordinamento, Emendamenti, Messaggio, Relazione).

    Più complesso è il procedimento di formazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, che debbono essere adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a tre mesi, ed essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea nella seconda votazione.

  • Processo verbale

    È il documento che attesta gli atti e le deliberazioni di una seduta ed indica l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale viene letto all'inizio della seduta e, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione (questa, quando occorre, ha luogo per alzata di mano).

  • Progetto di legge

    Il termine è usato alla Camera, dove poi si distingue tra disegno di legge, per indicare il progetto di legge di iniziativa governativa, e proposta di legge, di altro tipo di iniziativa.
    Al Senato invece si usa il termine "disegno di legge" per tutte le iniziative legislative.

  • Programmazione dei lavori

    I lavori del Senato, così come quelli della Camera, sono organizzati secondo il metodo della programmazione. Gli strumenti di programmazione sono, in ordine discendente, il programma, il calendario e l'ordine del giorno (della seduta). Il programma definisce una cornice di massima delle attività dell'Assemblea, di regola bi-trimestrale, elencando i principali argomenti da trattare, compresi quelli fatti propri dai Gruppi dell'opposizione. Il calendario ne specifica l'attuazione, con eventuali integrazioni. Programma e calendario dei lavori sono decisi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari: se approvati all'unanimità, diventano definitivi, altrimenti l'Assemblea può modificarli (a maggioranza). Sulla base del calendario, infine, il Presidente predispone l'ordine del giorno delle singole sedute. Anche per le Commissioni esiste una programmazione - decisa dai rispettivi Uffici di Presidenza - che deve assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea.

  • Proposta di legge

    (vedi Progetto di legge)

  • Prorogatio

    (vedi Scioglimento delle Camere)

  • Pubblicità dei lavori

    Insieme delle procedure e degli strumenti che assicurano la conoscenza dei lavori parlamentari. Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea vengono pubblicati in tempo reale nel sito Internet il comunicato di seduta, che reca in sintesi le decisioni dell'Assemblea, e il resoconto stenografico, che registra parola per parola l'andamento della discussione. In allegato al resoconto stenografico sono riportati i testi esaminati in seduta (articoli, emendamenti, ordini del giorno), le votazioni qualificate che si sono svolte, eventuali discorsi non pronunciati e trasmessi alla Presidenza, gli atti di sindacato ispettivo. La pubblicità è garantita per l'Assemblea anche con l'ammissione del pubblico alle sedute nelle tribune e con la trasmissione televisiva diretta delle sedute su un apposito canale satellitare. In taluni casi può essere altresì disposta la trasmissione diretta sui canali televisivi terrestri. La pubblicità dei lavori delle Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione sul sito Internet di un resoconto sommario e, per certe procedure, del resoconto stenografico, nonché, in taluni casi, mediante riprese televisive a circuito chiuso; alle sedute delle Commissioni non possono invece assistere estranei. Nel sito Internet, subito dopo la fine delle sedute di Commissioni, vengono pubblicati anche brevissimi comunicati riassuntivi dei termini essenziali della seduta (vedi anche Atti parlamentari).



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