Mercoledì 1 Marzo 2017 - 774ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 16:32)

L'Assemblea ha approvato, con modifiche, il ddl n. 2583, disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Il testo tornaalla Camera dei deputati.

I primi tre articoli definiscono l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina e affermano il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori. L'articolo 4 riduce a 30 giorni i termini di permanenza nelle strutture di prima accoglienza. L'articolo 5 disciplina le procedure per l'identificazione del minore. L'articolo 6 introduce alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari, mentre l'articolo 7 assegna agli enti locali il compito di favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza. In materia di rimpatrio assistito e volontario, l'articolo 8 sposta la competenza dell'adozione del provvedimento al tribunale per i minorenni competente. L'articolo 9 istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati. L'articolo 10 prevede due sole tipologie permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione: quello per minore età e quello per motivi familiari. L'articolo 11 prevede che, presso ogni tribunale per i minorenni, sia istituito un elenco di tutori volontari. L'articolo 12 prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possano accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Gli articoli da 14 a 19 rafforzano alcuni diritti riconosciuti ai minori non accompagnati, tra i quali l'assistenza sanitaria e il diritto all'istruzione Gli articoli 15, 16 e 19 disciplinano le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero. Gli articoli 17 e 18 prevedono particolari forme di tutela per specifiche categorie di minori non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti protezione internazionale. Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati. L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. L'articolo 22 attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, sia al regolamento del comitato per i minori stranieri.

Nella seduta antimeridiana si è conclusa la votazione degli articoli: tutti gli emendamenti sono stati respinti ad eccezione dell'emendamento 11.102, del sen. Fravezzi (Aut) e altri, che inserisce il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alla selezione e alla formazione di tutori volontari.

Hanno svolto dichiarazione di voto finale a favore del provvedimento i sen. Cecilia Guerra (MDP), che ha evidenziato la necessità di potenziare la rete di seconda accoglienza; Buemi (Aut), che ha richiamato la necessità di affrontare in modo unitario, a livello europeo, il problema dei confini esterni; Loredana De Petris (SI-Sel), che ha raccomandato un'efficace applicazione della legge; Manuela Serra (M5S), che ha criticato la clausola di invarianza finanziaria e ha posto l'accento sulla necessità di contrastare la criminalità organizzata che trae profitto dalla gestione dell'emergenza migratoria; Compagnone (ALA), Fabiola Anitori (AP) e Cociancich (PD) i quali hanno ricordato come punti qualificanti l'istituzione dell'albo dei tutori e la procedura di affidamento familiare e hanno auspicato una politica di pacificazione nelle aree da cui provengono i migranti. In dissenso dal Gruppo il sen. Luigi Marino (AP), ha annunciato voto contrario: il punto di dissenso non riguarda la tutela necessaria dei minori acclarati, ma una procedura che non rende sicura l'identificazione. Il sen. Augello (CoR) ha annunciato a titolo personale l'astensione. Hanno annunciato voto contrario i sen. Volpi (LN), Giovanardi (GAL), Malan (FI-PdL) secondo i quali si tratta di una legge manifesto, irrealistica, priva di fondi, che scarica sulle amministrazioni locali tutti gli oneri amministrativi e finanziari e non affronta i problemi legati alla sicurezza e alla difficoltà di identificazione e accertamento dell'età del minore. Il sen. Bruni (CoR) ha evidenziato, tra le criticità del provvedimento, la disparità del trattamento offerto dalle strutture di accoglienza, che sono disciplinate tramite regolamento regionale, e la mancata specificazione degli obblighi del tutore volontario.

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 2494, Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice di maggioranza, sen. Parente (PD), ha ricordato preliminarmente che la legge di stabilità per il 2016 ha previsto un piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e ha istituito un fondo, che ha attualmente una dotazione superiore a un miliardo di euro.

L'articolo unico del ddl delega il Governo ad adottare entro sei mesi più decreti legislativi per introdurre una misura di contrasto della povertà assoluta, denominata reddito di inclusione; per riordinare le prestazioni di natura assistenziale; per rafforzare e coordinare gli interventi dei servizi sociali garantendo in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni. I principi e criteri direttivi della delega affermano che il reddito di inclusione deve essere una misura unica a livello nazionale, di carattere universale, subordinata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di inclusione, articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona. Per beneficiare della misura sarà previsto un requisito di durata minima di residenza nel territorio nazionale. E' previsto un graduale incremento del beneficio e dell'estensione dei beneficiari, da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave, donne in stato di gravidanza, disoccupati di età superiore a 55 anni.

La relatrice di minoranza, sen. Catalfo (M5S), ha evidenziato che l'aumento della diseguaglianza è correlato alla flessibilità del mercato del lavoro e ha ricordato le linee portanti della proposta del Gruppo sul reddito minimo di cittadinanza. Ha quindi criticato il ddl in esame che conferisce una delega troppo ampia; ha uno stanziamento insufficiente per contrastare la povertà assoluta, riguardante quattro milioni di persone, e la povertà relativa; non affronta il tema delle politiche attive e della riforma dei servizi per l'impiego e non garantisce la continuità dei servizi territoriali.

Alla discussione generale hanno partecipato i sen. Stefania Pezzopane, Nicoletta Favero, Laura Fasiolo (PD); Puglia (M5S); Divina (LN).

(La seduta è terminata alle ore 20:02 )



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