Affari europei - Attività parlamentare

Introduzione

L'attività legislativa del Parlamento italiano in ambito europeo comprende sia la partecipazione alla formazione delle politiche europee che l'attuazione della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento interno. Essa è disciplinata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", nonché da alcune previsioni contenute nei regolamenti parlamentari.

La presente sezione si sofferma sulle attività delle Commissioni permanenti del Senato italiano connesse all'esame dei progetti di atti dell'Unione europea (la cd. "fase ascendente" del diritto dell'Unione europea).

Sono accessibili i testi di tutte le risoluzioni approvate, nonché un calendario, aggiornato settimanalmente, con collegamenti alle Commissioni permanenti e alle proposte normative dell'Unione europea in corso di esame.

Il trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo dei parlamenti nazionali prevedendo, all'articolo 12 del trattato sull'Unione europea, che questi vengano informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevano i progetti di atti legislativi in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali; che vigilino sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; che partecipino, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore e siano associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust; che partecipino alle procedure di revisione dei trattati; che vengano informati delle domande di adesione all'Unione.

Inoltre, il trattato di Lisbona contiene, in allegato, un protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea (n. 1) e un ulteriore protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2).

Il principio di sussidiarietà è quel principio in virtù del quale l'Unione europea, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, interviene "soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione" (articolo 5, comma 3, del TUE); mentre per principio di proporzionalità si intende il principio in virtù del quale "il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati" (articolo 5, comma 4, del TUE).

Secondo i nuovi protocolli, la Commissione europea è tenuta a inviare ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio: i parlamenti nazionali hanno quindi la possibilità di esaminare tutti i progetti di atti legislativi conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e di presentare opposizione, attraverso pareri motivati, in caso di mancato rispetto di tali principi. A tal fine, i parlamenti nazionali hanno a disposizione otto settimane dal momento in cui è stato messo a disposizione, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo. Essi dispongono di due voti da assegnare a seconda del sistema parlamentare nazionale.

Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, è tenuta a riesaminare la proposta e ha poi la possibilità di mantenerla, modificarla o ritirarla.

Nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta. Qualora scelga di mantenerla, la Commissione deve spiegare, con parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Se la Commissione decide di mantenere la proposta e il 55% dei membri del Consiglio o una maggioranza semplice al Parlamento europeo giungono alla conclusione che la proposta non soddisfa il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non formerà oggetto di ulteriore esame.

I parlamenti nazionali hanno, inoltre, il diritto di opporsi a posteriori se giunti alla conclusione che un atto legislativo europeo, già adottato, sia in contrasto con il principio di sussidiarietà.

Infine, i parlamenti nazionali sono informati, e hanno sei mesi per presentare opposizione, nei casi in cui il Consiglio decida di deliberare a maggioranza qualificata in un settore o in un determinato caso in cui le decisioni devono essere prese all'unanimità, ovvero utilizzi la procedura legislativa ordinaria per atti in cui il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'adozione tramite una procedura speciale.



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