Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

Regolamento Interno
(Approvato dalla Commissione nella seduta del 2 ottobre 2002)

Titolo III

Svolgimento dei lavori della Commissione

Art. 7.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, salvo casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da cinque dei componenti la Commissione per la discussione di specifici argomenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 8.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta.

Art. 9.

(Numero legale per le sedute della Commissione - Verificazione)

1. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.

2. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. Per ogni altra deliberazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.

4. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

Art. 10.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Per le deliberazioni della Commissione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprendendosi in essi anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative alla redazione ed approvazione della relazione di cui al successivo articolo 18 ovvero per la elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o cinque lo scrutinio segreto.

5. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presente in Commissione al momento in cui si apre la votazione è inferiore a quello previsto dal comma precedente, la domanda si intende ritirata.

6. In caso di constatate irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante la pubblicazione del resoconto sommario nel bollettino Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica. Il Presidente può disporre la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico della seduta.

2. La Commissione può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

3. Il Presidente può disporre, di volta in volta, o per particolari fasi dell'inchiesta, la pubblicazione, in luogo del resoconto sommario, di un breve comunicato sui lavori che ometta l'indicazione del contenuto delle discussioni o delle audizioni libere o testimonianze formali ovvero dell'oggetto delle deliberazioni.

4. Su richiesta del Presidente o di due dei suoi componenti, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta. In tal caso non viene redatto il resoconto sommario o altro comunicato, nè può essere disposta la redazione del resoconto stenografico.

Art. 13.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato della Repubblica.



Informazioni aggiuntive

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